XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161

aggiornamento: 14 settembre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 maggio 2018

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 16 marzo 2018

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

 

Relazione Illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
Art. 2- Modifiche alla legge fallimentare
Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270
Art. 4 - Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Art. 5 - Disposizioni finanziarie e transitorie
Art. 6 - Entrata in vigore

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni e, in particolare, l’articolo 33, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, recante nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n.274;

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;


E M A N A
il seguente decreto legislativo:


Art. 1
(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)    all’articolo 35, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile, stabile convivenza, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.
    4-ter. Per ufficio giudiziario, ai fini del comma 4-bis, si intende, in caso di ufficio organizzato in sezioni, la sezione alla quale appartengono i componenti del collegio; in caso di ufficio organizzato in un’unica sezione sussiste sempre la situazione di incompatibilità di cui al predetto comma.»;
    b)    dopo l’articolo 35, sono inseriti i seguenti:

« Art. 35.1
(Dichiarazione di incompatibilità)

  1. L’amministratore giudiziario, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità.
  2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all’articolo 35.2, l’esistenza di rapporti di coniugio, unione civile, stabile convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di corte di appello nel quale ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. 
  3. Il coadiutore nominato dall’amministratore giudiziario a norma dell’articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all’amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L’amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l’amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.
  4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 35.2
(Vigilanza)

  1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell’articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
    a) il nome del giudice che ha assegnato l’incarico e la sezione di appartenenza;
    b) il nome dell’ausiliario e la tipologia dell’incarico conferitogli;
    c) la data di conferimento dell’incarico;
    d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all’articolo 35.1, comma 2;
    e) la natura di tale rapporto.
  2. Il presidente della corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell’esercizio del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».


Art. 2
(Modifiche alla legge fallimentare)

  1. All’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui gli articoli 35, comma 4-bis e comma 4-ter, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.»

Art. 3
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270)

  1. All’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b) ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, commi 4-bis e 4-ter, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.».


Art. 4
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: “nominato dal giudice” sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis e comma 4-ter, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;
b) all’articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: “regio decreto 16 marzo 1942, n.267;” sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis e comma 4-ter, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».


Art. 5
(Disposizioni finanziarie e transitorie)

  1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  2. La disposizione di cui all’articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159,  introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi di estrazione, con modalità informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all’esercizio della funzione di sorveglianza.


Art. 6
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Relazione illustrativa

 

Premessa
L’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159,  al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, un decreto legislativo diretto a disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali.

I criteri direttivi fissati dalla legge delega impongono di prevedere:

  1. l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
  2. che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

Lo schema di decreto legislativo cui si riferisce la presente relazione è quindi diretto a dare attuazione alla legge delega, innanzitutto introducendo cause di incompatibilità derivanti dall’esistenza di legami di parentela o da altri rapporti di amicizia o di natura “affettiva” con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice conferente l’incarico per gli amministratori giudiziari e per i professionisti e loro coadiutori nominati nell’ambito di procedure concorsuali.

Il testo, inoltre, disciplina la vigilanza, da parte del presidente della corte di appello, su tutti gli incarichi conferiti nel distretto, considerato che nomine di per sé lecite, in quanto effettuate a favore di professionisti legati a magistrati appartenenti a differenti uffici giudiziari rispetto a quello conferente l’incarico, potrebbero, in ragione delle frequentazioni e dei legami tra la persona incaricata ed appartenenti alla magistratura giudicante o requirente, celare indebiti scambi di favori o comunque ledere l’immagine di terzietà della magistratura.

Il decreto legislativo non si occupa invece delle cause di incompatibilità che derivano dall’esistenza di rapporti diretti tra il magistrato conferente l’incarico ed il professionista incaricato, che sono espressamente disciplinate, anche se per i soli amministratori giudiziari, dall’art.35 del decreto legislativo n.159 del 2011 (codice antimafia) che prevede che non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico e neppure i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato.

Fasi e procedure di attuazione
La legge delega è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017 ed è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei criteri di delega contenuti all’articolo 33, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.
Il termine per l’esercizio della delega è fissato al 19 marzo 2018.

Lo schema del decreto legislativo dà attuazione a tutti i criteri di delega.

Disposizioni recate dal decreto legislativo
Il testo si compone di sei articoli.

***

L’articolo 1 modifica il codice antimafia, introducendo, all’articolo 35 (“nomina e revoca dell’amministratore giudiziario”), i commi 4-bis e 4-ter e gli articoli 35.1 e 35.2.
I soggetti cui si rivolgono le disposizioni sono, ovviamente, gli amministratori giudiziari e loro coadiutori nominati in procedimenti di prevenzione, nonché i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 e nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis c.p.p. in virtù del rinvio operato dal comma 4-bis del predetto articolo 12- sexies alle disposizioni del codice antimafia in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; ancora, sono gli amministratori nominati nei casi previsti dall’articolo 104 bis disp.att. c.p.p., il cui comma 1-bis rinvia alle norme del libro I, titolo III del codice antimafia. L’estensione del nuovo regime a tali categorie di soggetti è dunque effetto automatico della modifica dell’art.35.

Il comma 4-bis individua, in conformità alla legge delega, le cause di incompatibilità in relazione all’assunzione dell’ufficio di amministratore giudiziario e suo coadiutore.
Si è ritenuto di limitare, a questo fine, la rilevanza dei rapporti di parentela al terzo grado, considerato che non si è nell’ambito di nomine conferite dal magistrato con il quale il professionista è in rapporto, ma di nomine provenienti da magistrati semplicemente appartenenti ad un ufficio in cui lavora un altro magistrato legato al professionista. Si è dunque voluto evitare di stabilire divieti troppo ampi che, in concreto, si traducano, per i professionisti, nell’impossibilità di esercitare la loro attività (o che comunque la ostacolino eccessivamente) e, per gli uffici giudiziari, nell’impossibilità di avvalersi di collaboratori qualificati esclusivamente in ragione di rapporti tra questi potenziali collaboratori e magistrati appartenenti al medesimo ufficio, ma addetti alla trattazione  di materie del tutto diverse, che il conferente l’incarico, soprattutto negli uffici più grandi, ben potrebbe non conoscere. Al rapporto di affinità è stata attribuita rilevanza fino al secondo grado, sul modello del regime di incompatibilità disciplinato dall’art.35 del codice antimafia.

La disposizione definisce il rapporto di frequentazione assidua, allo scopo di offrire ai soggetti nominati criteri di facile interpretazione al momento di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 35.1.
Per la definizione di ufficio giudiziario di appartenenza, si è recepita la distinzione già accolta dall’art. 18 r.d. n.12 del 1941, poiché in uffici di grandi dimensioni il numero dei magistrati è tale da far escludere che l’appartenenza al medesimo tribunale comporti di per sé rapporti anche solo di conoscenza tra tutti i magistrati addetti alla sede.  

L’articolo 35.1 disciplina le modalità di accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità, Infatti, poiché il legame o il rapporto ostativo all’assunzione dell’ufficio non riguarda il magistrato conferente l’incarico, questi ben potrebbe ignorare l’esistenza di tali rapporti. E’ solo il professionista incaricato a poter avvisare l’autorità che lo ha nominato dei suoi rapporti con altri magistrati dell’ufficio ed a poter fornire informazioni al presidente della corte di appello su sue eventuali relazioni con magistrati del distretto.

Le dichiarazioni previste dalla norma saranno depositate telematicamente non appena ciò sarà reso tecnicamente possibile a tutti i destinatari dell’obbligo.
Con l’articolo 35.2 sono state introdotte misure atte a consentire la vigilanza sulle nomine da parte del presidente della corte di appello, al quale sarà garantita la possibilità di estrarre con modalità informatiche ed in forma massiva dai relativi fascicoli le dichiarazioni rese dai professionisti incaricati dalle quali risulti l’esistenza di legami rilevanti.
Sulle concrete modalità di esercizio del potere di vigilanza si è ritenuto sufficiente il rinvio al r.d. 31 maggio 1946, n. 511, considerato che la sorveglianza sui magistrati del distretto costituisce già compito specifico del presidente della corte di appello.

L’articolo 2 modifica l’art. 28 della legge fallimentare, estendendo il regime di incompatibilità, gli obblighi di dichiarazione ed il sistema di vigilanza previsti dall’art.1 al curatore fallimentare ed ai coadiutori, identificati nelle sole persone nominate (dal curatore) ai sensi del secondo comma dell’art.32 della legge fallimentare; dunque in quei soggetti di cui il curatore può avvalersi per lo svolgimento di attività che esulano dalle sue specifiche competenze. La legge delega prevede l’estensione del medesimo regime alle “figure affini delle altre procedure concorsuali”. Sono tali anche i commissari e liquidatori giudiziali nominati nell’ambito di procedimenti di concordato preventivo, per i quali non è necessaria una disposizione autonoma, in quanto le norme che ne disciplinano la nomina -e cioè gli articoli 163, secondo comma, n.3 e 182 legge fallimentare- contengono un rinvio pieno all’articolo 28. La modifica di tale articolo vale quindi di per sé ad estendere la disciplina dell’incompatibilità, degli obblighi di dichiarazione e di vigilanza anche ai commissari ed ai liquidatori giudiziali.

L’articolo 3 modifica il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. L’aggiunta del comma 3-bis consente di estendere il medesimo regime, previsto dagli articoli 35, commi 4-bis e 4-ter, 35.1 e 35.2 del codice antimafia, ai commissari autonomamente nominati ai sensi del comma 1, lettera b) dal tribunale che accerta lo stato di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria in mancanza di indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed al coadiutore di cui tali commissari eventualmente decidano di avvalersi. Infatti, nella procedura di amministrazione straordinaria, la possibilità di avvalersi di coadiutori, che rientrano nel novero delle “figure affini” indicate dalla legge delega, è prevista per effetto del rinvio operato dall’art. 19, comma 3 del d.lgs. n.270/1999 all’articolo 32 della legge fallimentare. 

L’articolo 4 modifica gli articoli 7, comma 1 e 14-quinquies, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n. 3 al fine di estendere il regime di incompatibilità, gli obblighi di dichiarazione ed il sistema di vigilanza previsti per gli amministratori giudiziari e coadiutori nominati nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione anche al gestore della liquidazione ed ai liquidatori nelle procedure di sovraindebitamento. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n.3 del 2012, anche le procedure di sovraindebitamento sono procedure concorsuali. I compiti del gestore nominato ai sensi dell’articolo 7 comma 1, che provvede alla liquidazione dei beni del debitore ed alla distribuzione del ricavato ai creditori e quelli del liquidatore, che accerta il passivo, amministra e liquida il patrimonio del debitore, esercita le azioni recuperatorie, presentano affinità evidenti con i compiti propri del curatore fallimentare. La nuova disciplina è destinata a trovare applicazione anche con riferimento al liquidatore nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della medesima legge, giacché la norma opera un rinvio pieno all’articolo 28 della legge fallimentare.

L’articolo 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria e differisce nel tempo l’efficacia della disposizione concernente il sistema di estrazione informatica delle dichiarazioni da parte del presidente della corte di appello, in modo tale da consentire le necessarie modifiche di ordine tecnico dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

L’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore del decreto legislativo, che è fissata nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lasso di tempo indispensabile, considerata l’assoluta novità della disciplina, per consentire agli ausiliari del giudice ed agli uffici giudiziari di adottare le idonee misure organizzative.