Procedure per la richiesta di finanziamenti alla Cassa delle Ammende

aggiornamento: 28 febbraio 2023

 

 


Con D.P.C.M. 10 aprile n° 102 è stato adottato lo Statuto della Cassa delle Ammende, che ne disciplina la riorganizzazione, il funzionamento, le procedure di finanziamento e la contabilità.
Le richieste di finanziamento alla Cassa delle Ammende devono riguardare le finalità previste dal D.P.C.M. 102/17, come declinate ogni anno nelle linee programmatiche emanate dal Consiglio di Amministrazione.
Con le linee programmatiche per l’anno 2023, sono stati delineati gli indirizzi generali per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare in coerenza con l’Atto di indirizzo del Ministro della Giustizia.
Si prevede di destinare la maggior parte delle risorse alle iniziative progettuali volte al reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale sia intra che extra murale ed alla riqualificazione professionale, in risposta alla necessità di ampliare le opportunità di lavoro per i soggetti destinatari di tali iniziative.
Le direttrici portanti che indirizzeranno l’attività della Cassa saranno le seguenti:

  • potenziamento di percorsi di inclusione sociale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e del privato sociale, con il rafforzamento della governance interistituzionale (Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni) per ampliare le opportunità di accesso al mondo del lavoro, attraverso il cofinanziamento di programmi di reinserimento socio-lavorativo;
  • rafforzamento dei programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;
  • realizzazione di progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi; miglioramento delle aree destinate ai colloqui con i familiari, agli spazi in comune, alle aree verdi, etc;
  • realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di percorsi giustizia riparativa e mediazione penale;
  • progetti di pubblica utilità.

 

Modalità per la presentazione della domanda di finanziamento da parte dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di presentazione dei programmi e progetti da finanziare, è previsto che le articolazioni interne ai due Dipartimenti possano presentare programmi e progetti,  secondo le procedure stabilite nello Statuto agli artt. 15 e seguenti.
La Cassa esamina le domande di finanziamento presentate da:

  1. la Direzione generale dei detenuti e del trattamento;
  2. la Direzione generale del personale e delle risorse;
  3. la Direzione generale della formazione;
  4. la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
  5. gli Istituti penitenziari;
  6. gli Uffici territoriali di esecuzione penale esterna.

Le domande di finanziamento devono essere presentate utilizzando il modello approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero, sottoscritto dal titolare dell’organo proponente.
Le Direzioni generali ed i Provveditorati regionali che intendono presentare un programma o progetto per il finanziamento, possono inviare la domanda direttamente alla Cassa.
Le domande di finanziamento per programmi o progetti provenienti dagli Istituti Penitenziari possono essere presentate solo attraverso il competente Provveditorato regionale che le inoltra alla Direzione generale competente per la materia, oggetto dell’intervento.
Gli Uffici di esecuzione penale esterna presentano le domande solo attraverso la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Le Direzioni generali e i Provveditorati regionali, nel trasmettere le domande presentate dalle articolazioni territoriali di loro competenza, esprimono un parere sulle finalità del programma o progetto e sulla sua inerenza agli scopi della Cassa, nonché sull'utilità e sulla congruità delle somme richieste.

Partenariato pubblico o privato

I progetti possono essere presentati dalle articolazioni dell’Amministrazione penitenziaria o dagli uffici di esecuzione penale esterna anche in partenariato con soggetti pubblici o privati. La scelta del partner privato o del soggetto privato attuatore del progetto deve essere sempre operata con procedure ad evidenza pubblica, anche attraverso le modalità della coprogettazione, alla luce rispettivamente delle disposizioni del d.lgs. 50/16, come modificato dal d.lgs. n. 56/17 e del d.lgs. 117/17.

Modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte di enti pubblici

Le domande di finanziamento possono essere presentate direttamente alla Cassa, anche dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti di area vasta, dai comuni anche consorziati, dalle fondazioni di diritto pubblico, da enti pubblici, università ed enti di ricerca le cui finalità sono conferenti con l’attività della Cassa.
Nelle Linee programmatiche è stabilito che gli Enti pubblici per presentare progetti che riguardano la popolazione in esecuzione penale, debbano chiedere il partenariato delle articolazioni territoriali dell’amministrazione penitenziaria e/o degli uffici di esecuzione penale esterna, coinvolti negli interventi per i quali richiedono i finanziamenti, proprio per garantire che vengano finanziati programmi rispondenti all’effettivo fabbisogno dell’utenza.
A tal proposito si comunica che la Cassa ha stipulato in data 26 luglio 2018 un Accordo con la Conferenza delle Regioni, proprio per agevolare i rapporti con i predetti Enti, che hanno una specifica competenza sulla formazione professionale, le politiche sociali e del lavoro.
Sulla base di quanto previsto nel predetto Accordo e nelle linee programmatiche per il 2019, le singole Regioni, in partenariato con i Provveditorati Regionali e gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna competenti per territorio, potranno presentare alla Cassa delle Ammende una proposta di programma, utilizzando l’apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di invito a  presentare proposte inviato dalla Cassa.
A seguito del superamento della conseguente fase istruttoria e dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le Regioni stipuleranno la convenzione per la concessione del finanziamento con la Cassa.

Modalità di accesso ai finanziamenti della Cassa delle Ammende da parte di enti privati

Le associazioni riconosciute ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del D.P.R.309/90, nonchè le associazioni, fondazioni, enti privati, incluse le imprese sociali, che perseguono senza scopo di lucro, per statuto o per atto costitutivo, finalità di reinserimento sociale ed assistenza ai detenuti, agli internati ed alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, potranno accedere ai finanziamenti della Cassa, come soggetti attuatori di programmi o progetti o come partner di programmi o progetti, a seguito di procedure ad evidenza pubblica poste in essere dagli Istituti penitenziari, dagli Uffici di esecuzione penale esterna, dai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione penitenziaria, dalle Direzioni Generali competenti, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici indicati nello Statuto o dalla stessa Cassa delle Ammende.

Il Responsabile del programma o progetto è colui che sottoscrive e presenta la domanda di finanziamento

Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa, in via telematica e firmati digitalmente. Nel modello per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi e dei progetti è prevista, oltre l’indicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente, anche la predisposizione di una relazione illustrativa nella quale è specificamente descritto il contenuto del progetto o del programma proposto, le finalità che si intendono perseguire e la loro coerenza con gli scopi della Cassa, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione, oltre che la specifica descrizione analitica delle spese che si intendono eseguire. Deve, altresì, essere data specifica indicazione: del responsabile di progetto del soggetto proponente, dei dati anagrafici e del codice fiscale; dei dati contabili necessari per le modalità di finanziamento deliberato.

Il responsabile del procedimento e il responsabile del controllo

All’atto della ricezione della domanda, il Segretario Generale designa il responsabile del procedimento tra i funzionari in servizio presso la Cassa delle Ammende, che costituirà il punto di riferimento per il soggetto richiedente il finanziamento ai fini del completamento della fase istruttoria. Il responsabile del procedimento cura l’'istruttoria ed è, altresì, tenuto a verificare l’andamento dell’esecuzione della delibera di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è, altresì, responsabile del controllo del programma o del progetto, salva diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 D.P.C.M. 102/17, e trasmette al Segretario Generale una relazione trimestrale sull’andamento dei medesimi dando specifica indicazione dell’esito finale.
Il responsabile del procedimento verifica che la domanda sia stata presentata utilizzando il modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, e la sua completezza, ivi compresa la sussistenza dei pareri richiesti. Se la stessa non è completa, entro trenta giorni dal ricevimento, richiede gli eventuali adempimenti integrativi, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Il responsabile del procedimento, ove la domanda di finanziamento non è presentata nelle forme previste nel relativo modello, entro trenta giorni dal ricevimento, invita il proponente ad avvalersi del modello ed a ripresentare la domanda entro trenta giorni dalla richiesta. Fino alla ricezione degli adempimenti integrativi l’istruttoria è sospesa. Decorsi i termini di cui ai periodi precedenti senza la ricezione degli adempimenti integrativi ovvero della presentazione della domanda secondo il modello, il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi, segnala l'irregolarità formale o la non completezza della domanda al Segretario Generale che, verificato il difetto formale o la mancata integrazione nei termini, dichiara estinto il procedimento di finanziamento e ne dà comunicazione all’interessato.
Il responsabile del procedimento, ove la domanda è conforme al modello e completa, la sottopone alla valutazione del Segretario Generale o di una Commissione presieduta dal Segretario Generale e costituita da esperti in progettazione in ambito sociale,  che,  esprime un parere sulla sua utilità e congruità secondo quanto stabilito nelle linee programmatiche e tenuto conto degli stanziamenti autorizzati con il bilancio di previsione.
I criteri fondamentali di riferimento per la valutazione dei programmi e progetti presentati per il finanziamento saranno: l’innovatività dell’azione proposta, il numero dei destinatari in esecuzione penale coinvolti, la sostenibilità del progetto al termine del finanziamento, la qualità del partenariato coinvolto nell’iniziativa, coerenza e congruità del budget rispetto alle azioni proposte, coerenza del cronoprogramma delle attività.
Il Segretario Generale propone al Presidente l'iscrizione della domanda di finanziamento all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, allegando il proprio parere e predisponendo uno schema di delibera per le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
Condizioni per la concessione del finanziamento

La concessione del finanziamento è condizionata all’indicazione di un conto corrente bancario o postale intestato al soggetto proponente che ha presentato la domanda.
La delibera di finanziamento adottata dal Consiglio deve, altresì, prevedere per il responsabile del programma o progetto le seguenti prescrizioni, connesse all’erogazione del finanziamento:

  1. l’obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa notizia del mutamento delle persone responsabili del programma e la trasmissione dell’atto che le ha nominate;
  2. l’obbligo di segnalare alla Cassa ogni variazione delle modalità  di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione del Consiglio di amministrazione, compresa ogni variazione del cronoprogramma;
  3. l’obbligo di trasmettere alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute; d) l’obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa.

L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento comporta la sospensione del finanziamento da parte del Consiglio e, nei casi gravi, la revoca.
Il finanziamento deliberato dal Consiglio è erogato con mandati di pagamento emessi dal Segretario Generale della Cassa e trasmessi alla Cassa Depositi e Prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi o progetti. Quando il finanziamento ha ad oggetto la realizzazione di opere, è erogato, con le modalità di cui al periodo precedente, sulla base degli stati di avanzamento emessi.

Sistema di valutazione dei programmi e progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende

I programmi e progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende saranno valutati ex ante, ai fini dell'approvazione, secondo le indicazioni previste nelle linee programmatiche di indirizzo generale per la valutazione dei programmi e progetti, approvate dal Consiglio di Amministrazione (pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia).
I programmi e progetti saranno, inoltre, sottoposti a un sistema di monitoraggio e valutazione, in itinere ed ex-post, per verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati e dei risultati in termini di impatto rispetto all’efficacia degli interventi realizzati per il miglioramento della problematica rappresentata.