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aggiornamento: 9 ottobre 2012

Accordo 9 ottobre 2012 - Mobilità del personale dell'organizzazione giudiziaria

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

La legge 14 settembre 2011, n. 148 ha conferito la delega al Governo per procedere alla riduzione del numero dei presidi giudiziari di primo grado ed alla razionalizzazione dei relativi assetti territoriali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e funzionalità del sistema giustizia.

Con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, emessi in attuazione della citata delega, si è disposta la soppressione di 31 Tribunali e relative Procure, 667 Uffici del Giudici di Pace e di tutte le 220 Sezione Distaccate di Tribunale.

L’intervento, operativo dal 13.9.2013, riguarda complessivamente 4.988 dipendenti (7 dirigenti, 3336 amministrativi e 1655 nep), pari al 13,30% delle attuali presenze in organico.

Dal diverso assetto organizzativo conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con relativo taglio di numerosi uffici, scaturisce la necessità di ricollocare il personale “perdente posto”.

Nelle more della definizione delle nuove dotazioni organiche e al fine di evitare interventi transitori sul personale in servizio, è opportuno procedere alla riassegnazione del personale “perdente posto” prendendo in considerazione le aspirazioni dello stesso ad essere destinato ad altro ufficio nell’ambito del distretto, ove vi siano posti vacanti, anticipatamente rispetto ai trasferimenti automatici disposti dalla legge.

Si rende pertanto necessario individuare i criteri e le modalità di riassegnazione del personale amministrativo in servizio negli uffici soppressi al fine di garantire la continuità dei servizi degli uffici giudiziari accorpanti;
Tenuto conto dell’accordo sulla mobilità interna del personale dell’amministrazione giudiziaria sottoscritto tra Amministrazione e organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007;

Visti gli articoli 4, comma 2, e 16, lettera h), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'articolo 4 del CCNL 1998/2001 del comparto ministeri come modificato e integrato dai CCNL successivi e l’art. 7 del contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia siglato il 5 aprile 2000 come modificato e integrato da ultimo con il contratto collettivo integrativo siglato il 29 luglio 2010;

L’Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie sottoscrivono il presente

ACCORDO

Articolo 1
(Disposizioni di carattere generale)

Il presente accordo ha validità esclusivamente limitata alle procedure conseguenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non produce effetti al di fuori dei casi previsti nei seguenti articoli.

Articolo 2
(Interpello distrettuale)

Tale procedura si svolge nell’ambito del Distretto e, per motivi di celerità e praticità, verrà delegata, per gli uffici che l’Amministrazione ha deciso di coprire nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi, ai Presidenti di Corte di Appello ed ai Procuratori Generali in analogia con le procedure previste dagli artt. 13 e 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007.
L’interpello è rivolto a tutto il personale assegnato in pianta organica agli uffici giudiziari soppressi del distretto come individuati dai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012.
Per la presente procedura non opera il vincolo di permanenza biennale nell’ufficio di appartenenza.
L’amministrazione si impegna a pubblicare le procedure di interpello distrettuale entro il 30 ottobre 2012 e ad esaurirle entro il 30 novembre 2012. I dipendenti avranno 15 giorni per la presentazione della domanda che potrà avvenire anche con modalità telematica.
Il personale può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della medesima sede.
In caso di disponibilità manifestate in numero superiore ai posti da coprire gli uffici di vertice distrettuale procedono ad individuare i dipendenti da trasferire/spostare sulla base di una graduatoria per ciascun ufficio pubblicato secondo i criteri di cui al presente accordo.

Articolo 3
(Criteri per la formazione delle graduatorie)

Il personale viene valutato sulla base dell'anzianità di servizio e dell'anzianità di sede nonché sulle condizioni di famiglia come di seguito indicate.
A ciascun dipendente viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi sopra indicati.
A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla posizione occupata nell'ultimo ruolo di anzianità pubblicato.
Il possesso di eventuali titoli di preferenza (art. 33 e 21 della legge 104/92) nonché le condizioni di famiglia, devono essere indicati nella domanda ed essere posseduti e documentati entro il termine di scadenza della procedura.

Articolo 4
(Titoli di preferenza peri trasferimenti a domanda)

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, anche in posizione non di ruolo ……………………………………………………………… p. 2
Il servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
2. Per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede ove si trova l’Ufficio in via di soppressione…………………….. …………………………………………………………….p. 1
Il servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
3. Per ogni figlio minore, anche adottivo, o per ogni figlio maggiorenne ed inabile a proficuo lavoro ed a carico……………………………………………………………………….………..p. 3

Articolo 5
(Documentazione da allegare alla domanda)

I periodi di servizio valutabili e le condizioni di famiglia devono essere documentati con dichiarazione sottoscritta, sotto la sua responsabilità, dallo stesso interessato.
Il dipendente che intende avvalersi della facoltà di applicazione della L. 104/92 art. 33, comma 6, deve documentare l’esistenza dello stato di handicap grave da cui è affetto, accertato dalla Commissione di cui all’art. 4 Legge 104/92 ovvero produrre certificato provvisorio redatto da un medico specialista nella patologia della ASL presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 2 D.L. 324/93).
Il dipendente che partecipa all’interpello e intende avvalersi della facoltà di applicazione della legge 104/92 art. 21 deve allegare copia del verbale rilasciato dalla competente Commissione medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell’art. 21 che lo riconosce “persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie: prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n° 648”.
Il dipendente che intende avvalersi della facoltà di applicazione della L. 104/92 art. 33, comma 5, deve documentare l’esistenza dello stato di handicap grave del disabile da assistere, accertato dalla Commissione di cui all’art. 4 Legge 104/92 ovvero produrre certificato provvisorio redatto da un medico specialista nella patologia della ASL presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 2 D.L. 324/93) e la sussistenza delle altre condizioni previste dalla norma.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modifiche, le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. per i quali il dipendente chiede l’attribuzione di specifico punteggio, devono essere autocertificate a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione. Analogamente le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti di cui all’art. 47 del medesimo D.P.R. per i quali il dipendente chiede l’attribuzione di specifico punteggio, devono essere autocertificate a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I certificati sanitari non possono essere di data antecedente a un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, salvo quelli relativi al riconoscimento di handicap o di invalidità non rivedibili, che non hanno scadenza.

Articolo 6
(Provvedimenti di trasferimento)

Formate le graduatorie, sulla base dei punteggi di cui agli articoli precedenti e individuati gli aventi diritto al trasferimento, gli organi di vertice comunicheranno i nominativi del personale da trasferire/spostare e le relative graduatorie alla Direzione Generale del Personale e della Formazione.
Nell’ambito del distretto il Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale, rispettivamente per gli uffici giudicanti e requirenti, assicurano l’informazione preventiva e successiva ex art. 6 CCNL e 7 CCI Ministero Giustizia alle rappresentanze sindacali su base regionale e provinciale e alle RSU degli Uffici coinvolti.

Articolo 7
(Efficacia delle graduatorie)

Le graduatorie realizzate nella presente procedura cessano di avere efficacia con i trasferimenti dei dipendenti destinatari.

Articolo 8
(Interpello nazionale)

All’esito delle procedure di interpello distrettuale sarà pubblicato, entro il 31 gennaio 2013, un interpello nazionale limitato agli uffici che presentano una grave scopertura rispetto alla scopertura media nazionale.
Al presente interpello possono partecipare anche i dipendenti che hanno presentato domanda per i posti pubblicati con gli interpelli distrettuali di cui agli articoli precedenti del presente accordo.
I dipendenti che saranno utilmente collocati nella graduatoria all’esito di interpello nazionale, se interessati al trasferimento, dovranno contestualmente revocare la domanda relativa all’interpello distrettuale.
Il personale che partecipa a tale interpello può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della medesima sede dove presta servizio ed i relativi posti di risulta saranno coperti per scorrimento della graduatoria.

Articolo 9
(Bando di mobilità)

L’Amministrazione si impegna inoltre a pubblicare un bando di mobilità esterna per gli stessi uffici individuati ai sensi del primo comma dell’articolo precedente, previa informativa alle OO.SS.; sarà espressamente riconosciuta una precedenza al personale che ha già prestato servizio, in posizione di comando, presso gli uffici dell’organizzazione giudiziaria, nonché al personale degli altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia che dovessero risultare in sovrannumero.

Articolo 10
(Ulteriore interpello nazionale)

Entro 30 giorni dall’esaurimento delle procedure di cui sopra, sarà messa a disposizione dei lavoratori, tramite un interpello nazionale, una quantità di posti vacanti non inferiore al 50% dei posti coperti con gli interpelli di cui agli articoli 8 e 9, a copertura delle ulteriori vacanze di organico indipendentemente dall’indice di scopertura degli uffici interessati.
Il personale che partecipa a tale interpello può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della medesima sede dove presta servizio ed i relativi posti di risulta saranno coperti per scorrimento della graduatoria.

Articolo 11
(Stabilizzazione del personale distaccato)

All’esito delle suddette procedure e comunque entro il 20 giugno 2013 si procederà alla stabilizzazione di tutti i dipendenti dell’Organizzazione Giudiziaria distaccati, a qualsiasi titolo, presso altri uffici rispetto alla sede di servizio, alla data della sottoscrizione del presente accordo.

Roma, 9 Ottobre 2012

PARTE PUBBLICA
Per delega del Ministro
Il Capo Dipartimento
f.to Dott. Luigi Birritteri

PARTE SINDACALE
f.to C.I.S.L FPS
f.to CONFSAL / UNSA
f.to F.L.P
f.to U.I.L