aggiornamento: 25 ottobre 2016

Accordo 25 ottobre 2016 - Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell’area I sul fondo di posizione e di risultato, anno 2015

Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell’area I sul fondo di posizione e di risultato anno - 2015

Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Considerato che l’articolo 21, comma 1, del citato decreto prevede l’istituzione di un meccanismo di valutazione dell’attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 6, decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, recante “ la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 ”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell’attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l’art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell’attività dei dirigenti;

Visto l’articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell’Area 1;

Visto l’art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;

Visto l’articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell’ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente, con diritto alla conservazione del posto - “interim”;

Considerato che non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall’art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l’articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell’ambito dell’85% delle risorse complessive;

Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell’Area I – quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 16 maggio 2007 di individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale;

Visto il P.C.D. 28 giugno 2007 di classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area 1;

Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, pervenuta a questo Dipartimento il 26 novembre 2012 – prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – valida dall’anno 2009, come segue: per punteggio “da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;

Visto il D.M. 10 aprile 2014 di attribuzione all’Organismo indipendente di valutazione della performance delle competenze in materia di valutazione dell’attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali;

Valutata la misura di contenimento dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui all’art. 9 comma 2 bis del decreto legge n° 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 che fissa nel triennio 2011-2013 il tetto massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nell’importo del Fondo dell’anno 2010 e che, lo stesso, comunque è automaticamente ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, con le modalità di cui alle circolari IGOP n° 12 del 15 aprile 2011 e n° 33 del 28 dicembre 2011;

Visto l’art.1, comma 456 della legge n. 147/2013 che proroga, al 31 dicembre 2014, le disposizioni del suddetto art.9 del D.L 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010;

Considerato che il suddetto art.1, comma 456 prevede, inoltre, che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente”;

Considerato inoltre:

  1. Che con P.C.D. 16 marzo 2016, è stato quantificato il fondo relativo all’anno 2015 pari ad € 547.584,83 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione;
  2. Che ai sensi dell’art.1, comma 456, della legge 147/2013, è stata operata la riduzione del fondo pari a quella effettuata nell’anno 2014;
  3. Che nell’anno 2015 sono stati conferiti n. 6 incarichi ad “interim” a 6 dirigenti, ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006;
  4. Che per l’anno 2015, i residui del Fondo, al netto della spesa complessiva sostenuta quale retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dell’importo destinato alla retribuzione degli incarichi ad interim, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall’apposita Commissione;
  5. Che nell’anno 2015 non risultano espletati, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60;
  6. Che nell’anno 2015 ai dirigenti in servizio, è stato corrisposto un acconto della retribuzione di risultato a titolo provvisorio e salvo successivo conguaglio;

tutto ciò premesso, le parti:

CONVENGONO

Art. 1
(Criteri di corresponsione dell’indennità di risultato)

Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti per l’anno 2015 al netto del costo degli incarichi ad “interim”, verranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione e dei giorni di svolgimento dell’incarico previo conguaglio con le somme già corrisposte a titolo di acconto.

Valutazione Punteggio Coefficiente di valutazione
eccellente 426 - 500 1.2
oltre la media dal valore medio dei punteggi rilevati acquisiti più 1 a 425 1.0
distinto Da 351 al valore medio dei punteggi rilevati 0.8
adeguato 251 - 350 0.6
minimo 151 - 250 0.2
non valutato (per omessa trasmissione di documentazione) o valutato negativamente 0 - 150 0.0

Art. 2
(Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad interim)

2.1 Per l’anno 2015 non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

2.2 Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato,
nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L’integrazione, subordinata alla valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione per l’attività svolta nel luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad “interim”, se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.

Art. 3
(Assicurazione)

Le somme riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all’art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Roma, 25 ottobre 2016

La PARTE PUBBLICA

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

C.G.I.L.-F.P.-Min. dir.
C.I.S.L.-F.P.S.
U.I.L.-P.A.-Dirigenti
U.N.A.D.I.S.
D.I.R.S.T.A.T.
C.O.N.F.S.A.L. – U.N.S.A.
FED.ASSOMED-SIVEMP