aggiornamento: 28 luglio 2026

Accordo 28 luglio 2026 - Modalità e criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del d.m. giustizia 4 agosto 2021, n. 124 (incentivi tecnici)

Pubblicazione del 10 settembre 2026


Ministero della Giustizia
 

Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del d.m. giustizia 4 agosto 2021, n. 124.


Il giorno 28 luglio 2026 presso la sede del Ministero della giustizia

LE PARTI

Vista l’ipotesi di accordo prot. 09/08/2023.0012672 tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, visti i pareri dell’Ufficio centrale del bilancio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. 88389/2026), con parere prot. DFP-0026454-P-20/04/2026, ha ritenuto che la suddetta ipotesi possa avere ulteriore corso alle condizioni di cui ai suddetti pareri.

Tenuto conto che sono state operate le modifiche richieste dai suddetti organi di controllo, le Parti sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell’ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti.

L’Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell’articolo 6 del Regolamento.

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Il Ministero della giustizia, all’interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull’importo posto a base di gara per la costituzione di apposito fondo.
  2. Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all’art. 5, comma 1 del D.M. 4 agosto 2021, n. 124 (d’ora in poi, “Regolamento”) per quanto riguarda i Lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3, comma 2, lett. nn) e all’Allegato 1 del D. Lgs. 50/2016.
  3. Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all’art. 6 comma 2 del Regolamento per quanto riguarda i Servizi e Forniture.
  4. Degli importi del fondo di cui ai precedenti commi la quota dell’80% (nel seguito “Fondo incentivante”), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
  5. Le risorse del fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
  6. L’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:
    1. programmazione della spesa per investimenti;
    2. valutazione preventiva dei progetti;
    3. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
    4. responsabile unico del procedimento;
    5. direzione dei lavori;
    6. direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
    7. collaudo tecnico amministrativo;
    8. collaudo statico;
    9. verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
  7. L’Accordo si applica a tutte le procedure iniziate dalla vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e che risultano in ancora in vigore per i lavori, servizi e forniture i cui bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente o avvisi a presentare le offerte siano stati rispettivamente pubblicati o inviati entro il 1° luglio 2023, ai sensi degli artt.226 comma 2, lettere a) e b) e 229 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Art. 2
Ripartizione del fondo incentivante per i lavori

  1. Gli incentivi per i lavori di cui all’art. 5, commi 1 e 4 del Regolamento sono ripartiti come segue:
    1. programmazione della spesa per investimenti: 4%
    2. valutazione preventiva dei progetti: 4%
    3. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12%
    4. responsabile unico del procedimento: 29%
    5. direzione dei lavori: 29%
    6. ufficio direzione lavori: 10%
    7. collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: 12%.

Art. 3
Ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi

  1. Gli incentivi per le forniture e i servizi, di cui all’art. 6, commi 1 e 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2021, n. 124, sono ripartiti come segue:
    1. programmazione della spesa per investimenti: 6%
    2. valutazione preventiva dei progetti: 4%
    3. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12%
    4. responsabile unico del procedimento: 35%
    5. direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture: 24%
    6. verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%.
  2. Quando l’appalto è affidato in esecuzione di un accordo quadro disciplinato dall’art. 54 d. lgs. 50/2016 aggiudicato da una centrale di committenza o mediante adesione ad una convenzione di cui all’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488, gli incentivi sono così ripartiti:
    1. programmazione della spesa per investimenti: 6%;
    2. valutazione preventiva dei progetti: 4%
    3. responsabile unico del procedimento: 25%; la percentuale è elevata al 35%, nei casi previsti dall’art. 54, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016;
    4. direzione dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture: 24%
    5. verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%.

Art. 4
Programmazione della spesa per investimenti

  1. L’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dal comma 1, e che sono inseriti:
    1. nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall’art. 21, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50;
    2. oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall’art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50.
  2. Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione, sia a livello territoriale che a livello centrale.

Art. 5
Ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti

  1. Quando l’attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all’apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:
    • del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
    • della completezza della funzione svolta.

Art. 6
Incentivo per l’attività di verifica preventiva del progetto

  1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l’ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 50/2016, il personale della predetta struttura, impegnato per la formulazione del parere, sarà remunerato esclusivamente in qualità di collaboratore del RUP nella determinata procedura.

Art. 7
Procedure interrotte

  1. Quando il procedimento relativo all’appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 8
Ripartizione dell’incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività

  1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di una attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all’attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.


PER LA PARTE PUBBLICA  IL VICEMINISTRO
Capo della Delegazione di parte pubblica
Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto

PER LA PARTE SINDACALE
CONFSAL UNSA 
CISL FP
CONFINTESA FP
UIL P.A.
F.L.P.