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Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 agosto 2016 - Ricorso n. 13774/15 - Klaudia Jablońska contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 13774/15

Klaudia Jablońska contro Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 30 agosto 2016 in un comitato composto da:

  • Ledi Bianku, presidente,
  • Aleš Pejchal,
  • Armen Harutyunyan, giudici,
  • e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 13 marzo 2015,
Vista la dichiarazione depositata dal governo convenuto il 14 aprile 2016 con cui la Corte veniva invitata a cancellare il ricorso dal ruolo;
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

La ricorrente, sig.ra Klaudia Jablońska, è una cittadina polacca nata nel 1973 e residente a Varsavia. Dinanzi alla Corte è stata rappresentata dall’avv. L. Brydak, del foro di Varsavia.
Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
Le circostanze del caso di specie
I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
Il 21 maggio 2009 la ricorrente ottenne da parte del tribunale polacco di Varsavia il diritto a un assegno alimentare destinato a garantire il mantenimento della figlia, nata dalla relazione con un cittadino italiano.
Poiché quest’ultimo si rifiutava di versare volontariamente la somma contestata, la ricorrente cercò di avvalersi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero destinate ai figli e ad altri famigliari. A tale scopo, si rivolse al tribunale polacco territorialmente competente, il tribunale distrettuale di Varsavia, facente funzione di Autorità speditrice.
Il 6 maggio 2010 il ministero italiano dell’Interno, in qualità di Istituzione intermediaria, accusò ricevuta della domanda di esecuzione della sentenza polacca.
Alla data della comunicazione della presente causa il procedimento, ancora pendente, aveva raggiunto una durata di cinque anni.

IN DIRITTO

La parte ricorrente, invocando vari articoli della Convenzione, lamenta l’impossibilità di rivolgersi a un tribunale e la durata eccessiva della procedura di riscossione degli alimenti in Italia. Essa deduce in sostanza una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti, recita:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»
Dopo il fallimento del tentativo di composizione amichevole, con una lettera datata 14 aprile 2016 il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale allo scopo di risolvere la questione sollevata dal ricorso, e ha altresì invitato la Corte a cancellare il presente ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 della Convenzione.
La dichiarazione era così formulata:
«Il Governo italiano riconosce che la ricorrente ha subito la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della durata eccessiva della procedura di riscossione del credito alimentare intentata ai fini dell’esecuzione della sentenza del Tribunale polacco, richiesta nel 2010, e a causa delle difficoltà di accesso a un rimedio giudiziario efficace e degli altri aspetti collegati.
Il Governo italiano offre, ai sensi dell’articolo 62 A del regolamento della Corte, la somma di 5.200 (cinquemiladuecento) euro a copertura del danno morale e la somma di 1.500 (millecinquecento) euro a copertura di tutte le spese sostenute.
Detta somma sarà versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte, emessa conformemente all’articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se il pagamento non avvenisse entro tale termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
Tale versamento concluderà definitivamente la causa.
Il Governo ritiene che dette somme costituiscano una riparazione adeguata della violazione alla luce della giurisprudenza della Corte in materia.
Il Governo chiede rispettosamente alla Corte di dichiarare che la prosecuzione dell’esame del ricorso non è più giustificata e di cancellarlo dal ruolo conformemente all’articolo 37 della Convenzione, in quanto le condizioni previste dall’articolo 62 A del regolamento della Corte sono soddisfatte.»
La parte ricorrente non ha indicato, entro il termine fissato dalla Corte, la propria posizione in merito alla proposta di dichiarazione unilaterale presentata dal Governo. La Corte ha perciò considerato che la ricorrente non fosse soddisfatta dei termini della dichiarazione unilaterale.
La Corte rammenta che, in virtù dell’articolo 37 della Convenzione, in qualsiasi momento della procedura può decidere di cancellare il ricorso dal ruolo quando le circostanze la conducono a una delle conclusioni indicate ai punti a), b) o c) del paragrafo 1 di tale articolo. L’articolo 37 § 1 c) le permette in particolare di cancellare un ricorso dal ruolo se:
«(...) per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.»
La Corte rammenta anche che, in alcune circostanze, può essere indicato cancellare un ricorso dal ruolo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) sulla base di una dichiarazione unilaterale del Governo convenuto anche se il ricorrente auspica che l’esame della causa prosegua.
A tale scopo, la Corte ha esaminato da vicino la dichiarazione alla luce dei principi sanciti dalla sua giurisprudenza, in particolare la sentenza Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turchia (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75 77, CEDU 2003 VI, WAZA Spółka z o.o. c. Polonia (dec.), n. 11602/02, 26 giugno 2007, e Sulwińska c. Polonia (dec.), n. 28953/03, 18 settembre 2007).
La Corte ha stabilito in un certo numero di cause, tra cui quelle presentate contro l’Italia, la propria prassi per quanto riguarda le doglianze sollevate (si veda Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 69-98, CEDU 2006 V; K. c. Italia, n. 38805/97, CEDU 2004 VIII; Panetta c. Italia, n. 38624/07, 15 luglio 2014; Romańczyk c. Francia, n. 7618/05, § 50-67, 18 novembre 2010).
Tenuto conto della natura delle concessioni contenute nella dichiarazione del Governo e dell’importo del risarcimento proposto, da convertire in zloty – che è conforme alle somme accordate in case simili –, la Corte ritiene che la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata (articolo 37 § 1 c).
Inoltre, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e vista in particolare la propria giurisprudenza chiara e abbondante a questo riguardo, la Corte ritiene che, ai fini del rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non sia necessario che essa prosegua l’esame dei ricorsi (articolo 37 § 1 in fine).
Infine, la Corte sottolinea che, qualora il Governo non rispetti i termini della sua dichiarazione unilaterale, il ricorso potrebbe essere nuovamente iscritto al ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 2 della Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).
Di conseguenza, è opportuno cancellare il ricorso dal ruolo.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Prende atto dei termini della dichiarazione del governo convenuto relativa all’articolo 6 § 1 della Convenzione e delle modalità previste per assicurare il rispetto degli impegni assunti;
Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 22 settembre 2016.

Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Presidente
Ledi Bianku