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Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 luglio 2009 - Ricorso n. 22635/03 - Sulejmanovic c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico Rita Pucci

Abstract
In materia di condizioni di detenzione. Il ricorrente era un detenuto del carcere romano di Rebibbia. Egli aveva condiviso dal gennaio all’aprile del 2003 una cella di 16,20 m² con altri 5 detenuti (risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m²). Tenuto conto che il Comitato per la prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d’Europa) ha fissato in 7 m² lo spazio minimo per detenuto, la Corte ha constatato una violazione. Essa ha motivato che - sebbene non sia possibile stabilire in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione - la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CASO SULEJMANOVIC c/ITALIA
(Ricorso n. 22635/03)
SENTENZA
Strasburgo, 16 luglio 2009


La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire variazioni di forma.
Nel caso Sulejmanovic c/Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
    Françoise Tulkens, presidente,
    Ireneu Cabral Barreto,
    Vladimiro Zagrebelsky,
    Danutė Jočienė,
    Dragoljub Popović,
    András Sajó,
    Işıl Karakaş, giudici,
    e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2009,
Pronuncia la presente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

  1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 22635/03) nei confronti della Repubblica italiana con cui un cittadino della Bosnia-Erzegovina, il sig. Izet Sulejmanovic (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 4 luglio 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
  2. Il ricorrente è rappresentato dagli Avv. N. Paoletti e A. Mari, del foro di Roma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo co-agente, sig. F. Crisafulli.
  3. Il ricorrente adduce che le sue condizioni detentive erano contrarie all’articolo 3 della Convenzione.
  4. Il 5 novembre 2007, la presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contestualmente sull’ammissibilità e sul merito della causa.

    IN FATTO
     
  5. Il ricorrente è nato nel 1973. Il suo luogo di residenza non è noto.

    I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO

    A.  L’arresto del ricorrente
     
  6. Stando ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 27 maggio 2002 dalla procura di Cagliari, tra il 1992 e il 1998 il ricorrente era stato condannato più volte per furto aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti. In esecuzione di tali condanne, egli doveva scontare la pena di due anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione. L’8 maggio 2003, il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, fissò la pena che il ricorrente doveva scontare in un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione.
  7. Il 30 novembre 2002, il ricorrente e la sua famiglia si presentarono all’ufficio stranieri della Questura di Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il ricorrente fu arrestato ed incarcerato nella casa di reclusione di Rebibbia, a Roma.

    B.  Le condizioni detentive del ricorrente
     
  8. Nel luglio 2003, nel suddetto carcere, che stando al ricorrente era previsto per 1.188 detenuti, erano detenute 1.560 persone. L’interessato fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m2) ciascuna, alle quali era annesso un servizio igienico di 5,04 m2.
  9. Egli afferma di avere diviso la cella con altre cinque persone fino al 15 aprile 2003. Ogni detenuto disponeva quindi di una superficie media di 2,70 m2.
  10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli fu assegnato in un’altra cella, che divise con non più di quattro persone. Ogni detenuto disponeva pertanto in media di una superficie di 3,40 m2.
  11. Il ricorrente riferisce che lo svolgimento delle sue giornate in carcere era il seguente:
    –  dalle ore 18 alle ore 8.30: chiusura della cella;
    –  ore 6.30: distribuzione della colazione, che i detenuti consumavano, come tutti gli altri pasti, nella loro cella, data l’assenza di un locale destinato a refettorio;
    –  ore 8.30: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
    –  ore 10: distribuzione del pranzo;
    –  ore 10.30: chiusura della cella;
    –  ore 13: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
    –  ore 14.30: chiusura della cella;
    –    ore 16: apertura della cella con possibilità di circolazione nel corridoio;
    –  ore 17.30: distribuzione della cena.
  12. Stando a questa programmazione, il ricorrente rimaneva chiuso in cella diciotto ore e trenta minuti ogni giorno, oltre all’ora destinata al consumo dei pasti. Pertanto, poteva uscire dalla cella per quattro ore e trenta minuti al giorno.
  13. Per due volte il ricorrente chiese di lavorare in carcere, invano. Fornì statistiche ufficiali datate dicembre 2002, secondo le quali solo il 24,20% dei detenuti erano autorizzati a lavorare in carcere.
  14. Il 20 ottobre 2003, il ricorrente fu scarcerato in seguito all’applicazione dell’indulto.

    C.  I documenti prodotti dal Governo
     
  15. Su richiesta della Corte, il Governo ha prodotto il 4 luglio 2008 una serie di documenti relativi alla vita carceraria nell’istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma.
  16. In base all’ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000, gli orari delle sezioni G9, G11 e G12, destinate ai detenuti ordinari, tra i quali il ricorrente, erano i seguenti:
     « Ore 7: apertura delle porte blindate.
    Ore 8.30 – ore 11: passeggiata in cortile.
    E’ possibile accedere al cortile fino alle ore  9.30.
    Alle ore 11, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura rapida delle porte.
    Ore 11 – ore 13: pranzo nelle celle, con le porte chiuse.
    Ore 13 – ore 15: passeggiata in cortile.
    È possibile accedere al cortile fino alle ore 13.30.
    Alle ore 15, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura rapida delle porte.
    Ore 15 – ore 16: i detenuti rimangono nelle celle, con le porte chiuse.
    Ore 16 – ore 18: apertura delle celle per consentire l’accesso alle docce, lo scambio di cibo autorizzato per la preparazione della cena e l’accesso alla sala da tennis tavolo, dove è possibile trattenersi fino alle ore 18.50 (la porta rimane chiusa dalle ore 18 alle ore 18.50).
    Ore 18.50 – ore 20.20: momenti di convivialità nelle celle con chiusura delle porte per la cena.
    Ore 20.20: ritorno nelle rispettive celle e chiusura delle porte.
    Ore 23: chiusura delle porte blindate. »
  17. Stando ad un altro documento, prima del 5 aprile 2003, il ricorrente era stato assegnato in celle diverse, che aveva diviso con un’altra o altre due persone; a partire dal 17 gennaio 2003, era stato assegnato nella cella n. 11, situata al piano terra B, e l’aveva divisa con altri cinque detenuti. Tra il 5 aprile 2003 e la data della scarcerazione, il numero dei detenuti che avevano diviso la cella con l’interessato è variato come segue:
    –  dal 5 aprile al 23 maggio 2003: quattro;
    –  dal 26 maggio al 5 luglio 2003: due;
    –  dal 10 luglio al 1° ottobre 2003: tre;
    –  dal 9 al 20 ottobre 2003: due.
  18. Tra l’ottobre 2002 e il novembre 2003, il numero delle persone detenute nel carcere di Rebibbia a Roma era compreso tra 1.456 e 1.660. Secondo un decreto del ministro della Giustizia del 6 settembre 1990, quell’istituto penitenziario era previsto per 1.271 detenuti.

    II.  IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
     
  19. L’articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (la cosiddetta legge sull’ordinamento penitenziario) recita:
    « I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
    Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
    Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
    Ciascun detenuto (…) dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»
  20. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 sono così redatti:
    Articolo 6
    « 1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti (…) devono essere igienicamente adeguati.
    2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
    3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti (…). Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando l’utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti (…).
    4. Per i controlli notturni da parte del personale l’illuminazione deve essere di intensità attenuata.
    5. I detenuti (…), che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.
    6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l’Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti (…).
    7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.»
    Articolo 7
    «1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
    2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti (…).
    3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.»

    III.  TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI
     
  21. La seconda parte della Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata l’11 gennaio 2006, nella 952a riunione dei Delegati dei Ministri) è dedicata alle condizioni detentive. Nei brani pertinenti, essa recita:
     « 18.1  I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati al pernottamento dei detenuti, debbono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere ai requisiti minimi richiesti in materia di sanità e d’igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d’aria, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione.
    18.2  In tutti gli edifici in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
    a.  le finestre devono essere sufficientemente grandi da consentire ai detenuti di leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali, nonché da permettere l’ingresso di aria fresca, a meno che non esista un appropriato sistema di climatizzazione;
    b.  la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e
    c.  un sistema d’allarme deve consentire ai detenuti di contattare immediatamente il personale.
    18.3  Il diritto interno deve definire i requisiti minimi richiesti relativamente ai punti di cui ai paragrafi 1 e 2.
    18.4  Il diritto interno deve prevedere meccanismi che garantiscano il rispetto di questi requisiti minimi, anche in caso di sovrappopolazione delle carceri.
    18.5 In linea di principio ogni detenuto deve pernottare in una cella individuale, a meno che non si ritenga preferibile per lui dividere la cella con altri detenuti.
    18.6  Una cella può essere divisa da più detenuti solo se è adeguata ad un uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti idonei a convivere.
    18.7  Per quanto possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a dividere la cella con altri durante la notte.
    18.8  La decisione di assegnare un detenuto in un particolare carcere o in una particolare sezione di un carcere deve tenere conto della necessità di separare:
    a.  gli imputati dai detenuti condannati;
    b.  i detenuti di sesso maschile da quelli di sesso femminile ; e
    c.  i giovani detenuti adulti dai detenuti più anziani.
    18.9  Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti al fine di consentire a questi ultimi di partecipare insieme ad attività organizzate. Tuttavia, i gruppi di cui sopra devono essere sempre separati la notte, a meno che gli interessati non acconsentano a convivere e le autorità penitenziarie non ritengano che questa misura si iscriva nell’interesse di tutti i detenuti interessati.
    18.10  Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone. »

    IN DIRITTO

    I.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
     
  22. Il ricorrente ritiene che le sue condizioni detentive siano state contrarie all’articolo 3 della Convenzione, così redatto:
    « Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. »
  23. Il Governo si oppone a questa tesi.

    A.  Sull’ammissibilità
  24. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo d’inammissibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ammissibile.
     
    B.  Sul merito

    1.  Argomentazioni delle parti
    a)  Il ricorrente
  25. Il ricorrente sostiene che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), ciascun detenuto dovrebbe poter trascorrere almeno otto ore al giorno fuori della cella e che lo spazio disponibile per ciascun detenuto nelle celle dovrebbe essere di 7 m2, con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento e il soffitto.
  26. Egli riconosce che il CPT si è limitato a presentare le regole summenzionate come « auspicabili », ma sottolinea che in più occasioni la Corte ha fatto riferimento ai parametri del CPT nella sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Kalachnikov c/Russia, n. 47095/99, CEDU 2002-VI).
  27. Secondo il ricorrente, il Governo stesso ammette che il problema della sovrappopolazione delle carceri, denunciato dal CPT nel 1992, si è aggravato. L’interessato aggiunge che se il CPT non ha più effettuato visite nel carcere di Roma-Rebibbia dal 1992, ciò non significa che quell’istituto penitenziario sia stato valutato positivamente. Egli afferma anche che nessun ostacolo di natura economica o sociale può giustificare una violazione dei principi sanciti all’articolo 3 della Convenzione.
  28. Il ricorrente sostiene poi di essere stato costretto a dividere la cella – prevista per due detenuti – con altre cinque persone, per diciannove ore e mezzo al giorno. Egli precisa che la sua condizione di uomo giovane e in buona salute non può escludere l’esistenza di una violazione dell’articolo 3.
  29. Egli sostiene inoltre che i disagi subiti sono stati aggravati dal fatto di non avere beneficiato della possibilità di lavorare in carcere, il che violerebbe le regole penitenziarie europee approvate dal Consiglio d’Europa e gli articoli 15 e 20 della legge n. 354 del 1975 che sanciscono il diritto al lavoro in carcere fuori dei casi d’impossibilità oggettiva.
    b)  Il Governo
  30. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato privato della libertà per un periodo totale di dieci mesi e venti giorni e ritiene che spetti all’interessato provare che i trattamenti da lui lamentati hanno raggiunto la soglia di gravità richiesta per rientrare nella previsione dell’articolo 3 della Convenzione.
  31. Esso rileva poi che, per suffragare le sue tesi, il ricorrente si è basato sui criteri individuati dal CPT. Ora, il secondo rapporto di quell’organo, datato 1991, citato dal ricorrente, indicherebbe per le dimensioni delle celle i parametri semplicemente auspicabili, e non regole minime. Per il Governo, il mancato rispetto di tali parametri non è quindi, in quanto tale, costitutivo di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
  32. Il Governo riconosce che la Corte ha utilizzato spesso i rapporti del CPT come indicatori utili, ma sostiene che i criteri del CPT sono più stretti ed esigenti di quelli della Corte. Lo stesso varrebbe per gli strumenti internazionali in materia di regole detentive. D’altra parte, in alcune occasioni, la Corte non avrebbe adeguato il suo giudizio alle raccomandazioni del CPT, anche quando queste riguardavano direttamente la situazione del ricorrente (si veda, ad esempio, Öcalan c/Turchia [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV).
  33. Per quanto riguarda l’Italia, il Governo fa sapere che il CPT ha effettuato sei visite, tra il 1992 e il 2006. Solo la prima avrebbe riguardato il carcere di Rebibbia a Roma e avrebbe dato luogo unicamente ad osservazioni e a raccomandazioni marginali, essendo state giudicate accettabili le condizioni detentive nel loro complesso. Non si sarebbe ritenuto utile procedere a visite di verifica.
  34. Certo, la sovrappopolazione carceraria constatata dal CPT si sarebbe accentuata, senza tuttavia raggiungere il livello critico richiesto per fare entrare in gioco l’articolo 3. Inoltre, le autorità si sarebbero sforzate di risolvere il problema, ad esempio adottando le leggi sull’indulto, di cui avrebbe beneficiato lo stesso ricorrente.
  35. Il Governo osserva inoltre che il ricorrente, uomo giovane e in buona salute, avrebbe trascorso in carcere un periodo relativamente breve. Non lamenterebbe di essere stato isolato né di essere stato percosso né di avere subito impedimenti alla corrispondenza, alle visite dei familiari o all’accesso alle cure mediche. Non sosterrebbe nemmeno che i maltrattamenti da lui denunciati hanno avuto conseguenze durature.
  36. Per soddisfare la richiesta del ricorrente di lavorare in carcere, le autorità sarebbero state costrette ad adottare misure organizzative; tuttavia, la brevità del soggiorno dell’interessato nel carcere di Roma non avrebbe consentito di trovare una soluzione adeguata.
  37. Il Governo afferma inoltre che, se si confrontano le circostanze del presente caso con altri casi simili (Mathew c/Paesi Bassi, n. 24919/03, 29 settembre 2005; Poltoratski c/Ucraina, n. 38812/97, CEDU 2003-V; Kalachnikov, succitato; Papon c/Francia (dec.), n. 64666/01, CEDU 2001-VI; Peers c/Grecia, n. 28524/95, CEDU 2001-III, e Dougoz c/Grecia, n. 40907/98, CEDU 2001-II), non si può che giungere alla conclusione che, anche se sommati gli uni agli altri, i disagi denunciati non hanno costituito un trattamento inumano o degradante.
  38. Esso aggiunge infine che, del resto, la Corte ha riconosciuto la compatibilità con l’articolo 3 della Convenzione del regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41bis della legge sull’ordinamento penitenziario, che impone condizioni carcerarie molto più severe di quelle denunciate dal ricorrente (si vedano, in particolare, Gallico c/Italia, n. 53723/00, 28 giugno 2005, e Viola c/Italia, n. 8316/02, 29 giugno 2006, due casi in cui il regime speciale era stato applicato rispettivamente per più di dodici e tredici anni).

    2.  Valutazione della Corte
    a)  Principi generalI
  39.   La Corte ricorda che l’articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Esso proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i fatti commessi dalla persona interessata (Saadi c/Italia [GC], n. 37201/06, § 127, 28 febbraio 2008, e Labita c/Italia [GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV). Esso impone allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad un disagio o ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate (Kudła c/Polonia [GC], n. 30210/96, § 92-94, CEDU 2000-XI).
  40. La Corte ricorda anche che il CPT ha fissato in 7 m2 a persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva (si veda il secondo rapporto generale – CPT/Inf (92) 3, § 43) e che un’eccessiva sovrappopolazione carceraria pone di per sé un problema sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione (Kalachnikov, succitata, § 97). Tuttavia, la Corte non può quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione. Esso può infatti dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all’aria aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto (Trepachkine c/Russia, n. 36898/03, § 92, 19 luglio 2007).
  41. Ciononostante, in alcuni casi, la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell’articolo 3. In quei casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 m2 (Aleksandr Makarov c/Russia, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009; si vedano anche Lind c/Russia, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; Kantyrev c/Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c/Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Labzov c/Russia, n. 62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e Mayzit c/Russia, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).
  42. In compenso, in casi in cui la sovrappopolazione non era così eccessiva da sollevare da sola un problema sotto il profilo dell’articolo 3, la Corte ha notato che, nell’esame del rispetto di questa disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra di essi figurano la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (si vedano anche gli elementi risultanti dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citate nel precedente paragrafo 21). Così, anche in casi in cui ogni detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m2, la Corte ha concluso per la violazione dell’articolo 3 dal momento che la mancanza di spazio si accompagnava ad una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c/Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c/Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c/Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; Trepachkine, succitata, e Peers, succitata, §§ 70-72).
    b)  Applicazione di questi principi al presente caso
  43. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di essere stato detenuto, dal 30 novembre 2002 all’aprile del 2003, in una cella di 16,20 m2, che divideva con altre cinque persone. Stando ai documenti prodotti dal Governo (precedente paragrafo 17), la cella assegnata al ricorrente era stata occupata da sei detenuti solo a partire dal 17 gennaio 2003. La Corte osserva che, anche ammettendo che fosse stato così, resta il fatto che, per un periodo di oltre due mesi e mezzo, ciascun detenuto avrebbe disposto in media solo di 2,70 m2. Essa ritiene che una tale situazione abbia inevitabilmente causato disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal CPT. A giudizio della Corte, la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto è, di per sé, costitutiva di un trattamento inumano o degradante.
  44. Ne consegue che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni in cui il ricorrente è stato detenuto fino all’aprile 2003.
  45. Lo stesso non può invece dirsi per il periodo successivo. Infatti, stando ai documenti forniti dal Governo, e non contestati dal ricorrente, a partire dall’aprile 2003, l’interessato è stato trasferito in un’altra cella, che ha diviso prima con altre quattro persone, poi, a partire dal 26 maggio 2003, con altri tre o altri due detenuti. Ne consegue che, fino alla sua scarcerazione, il ricorrente ha disposto ora di 3,24 m2, ora di 4,05 m2, ora di 5,40 m2. La sua situazione è quindi nettamente migliorata.
  46. La Corte non sottovaluta le gravi ripercussioni che la sovrappopolazione delle carceri può avere sui diritti dei detenuti, compreso sul diritto di non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Essa osserva che, all’epoca della privazione della libertà del ricorrente, nel carcere di Roma-Rebibbia, esisteva probabilmente un problema di sovrappopolazione. Infatti, tra l’ottobre del 2002 e il novembre del 2003, tale istituto penitenziario, che, stando ai documenti ufficiali prodotti dal Governo, era previsto per 1.271 detenuti – e non per 1.188, come affermato dal ricorrente -, ha ospitato un numero di detenuti variabile tra i 1.456 e i 1.660. La situazione è certamente molto incresciosa; ciononostante, nel periodo che qui interessa, la massima capacità di accoglienza è stata superata solo di una percentuale variabile tra il 14,50% e il 30%, il che sembra indicare che il problema della sovrappopolazione non aveva raggiunto proporzioni drammatiche, all’epoca in questione.
  47. La Corte osserva anche che il ricorrente non ha denunciato alcun problema relativo al riscaldamento o all’accesso e alla qualità dei servizi igienici, e che alla cella era annesso un servizio igienico di circa 5 m2. L’interessato non ha nemmeno indicato con precisione le ripercussioni delle condizioni detentive sul suo stato di salute fisica, limitandosi, nella sua domanda di equa soddisfazione (successivo paragrafo 54), ad affermare di essere stato «gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica».
  48. Per quanto riguarda la possibilità di passeggiare all’aria aperta, dall’ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000 risulta che, nel carcere di Roma-Rebibbia, i detenuti avevano la possibilità di recarsi nel cortile destinato all’ora d’aria dalle ore 8.30 alle ore 11 e dalle ore 13 alle ore 15, vale a dire per quattro ore e trenta minuti al giorno. Inoltre, dalle ore 16 alle ore 18, essi erano autorizzati ad uscire dalle celle per accedere alle docce e alla sala da tennis tavolo e per acquistare il cibo. Essi potevano trattenersi nella sala da tennis tavolo fino alle ore 18.50, e, tra le ore 18.50 e le ore 20.20, avevano la possibilità di consumare la cena in celle diverse dalla loro. In totale, il tempo che un detenuto poteva trascorrere fuori della cella era quindi di otto ore e cinquanta minuti.
  49. Di conseguenza, la Corte ritiene che il ricorrente abbia beneficiato di un sufficiente accesso alla luce e all’aria naturale e a momenti di svago e di convivialità con detenuti diversi da quelli con cui divideva la cella.
  50. Infine, certo rincresce che il ricorrente non abbia potuto essere autorizzato a lavorare in carcere; tuttavia, la circostanza da sola non può costituire un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione.
  51. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che, per il periodo in cui il ricorrente disponeva di oltre 3 m2 di spazio personale – periodo in cui la sovrappopolazione carceraria non era quindi così eccessiva da sollevare da sola un problema sotto il profilo dell’articolo 3 –, il trattamento cui è stato sottoposto l’interessato non abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per rientrare nella previsione dell’articolo 3 della Convenzione.
  52. Pertanto, le condizioni detentive del ricorrente dopo il mese di aprile del 2003 non hanno comportato una violazione di tale disposizione.

    II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
     
  53. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
        « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

    A.  Danni
  54. Adducendo di essere stato « gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica » a causa delle condizioni detentive, il ricorrente chiede una somma non inferiore a 15.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale.
  55. Il Governo ritiene che tale somma sia « palesemente eccessiva ». Esso sottolinea che l’interessato è stato scarcerato prima di avere scontato interamente la pena, in virtù di una legge volta ad ovviare alla sovrappopolazione carceraria, e prega la Corte di affermare che la semplice constatazione di violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente. In subordine, esso ritiene che la somma da concedere al ricorrente non dovrebbe superare i 3.000 EUR.
  56. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo. Deliberando secondo equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, gli concede 1.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

    B.  Spese
  57. Il ricorrente chiede anche 4.000 EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
  58. Il Governo osserva che il ricorrente non ha fornito alcun documento giustificativo e che non ha in alcun modo suffragato la sua richiesta. Suggerisce quindi il rigetto della stessa.
  59. Stando alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo se siano accertate la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato alcun giustificativo a sostegno della sua richiesta di rimborso. Pertanto, la Corte decide di rigettarla.

    C.  Interessi moratori
  60. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
     

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
 

  1. Dichiara, a maggioranza, il ricorso ammissibile;
  2. Afferma, con cinque voti contro due, che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni detentive del ricorrente fino all’aprile del 2003 ;
  3. Afferma, all’unanimità, che non vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda le condizioni detentive del ricorrente dopo l’aprile del 2003 ;
  4. Afferma, con cinque voti contro due,
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 1.000 EUR (mille euro) per spese, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
    2. che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione nel resto.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto                         

Françoise Tulkens
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate:
-    opinione concordante del giudice Sajó;
-    opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, alla quale aderisce la giudice Jočienė.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ
Condivido le conclusioni della Corte secondo le quali vi è stata, nel caso di specie, violazione dell’articolo 3. Ritengo tuttavia opportuno spiegare il motivo per cui la « flagrante mancanza di spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente » costituisce un trattamento inumano. Il ricorrente è stato mantenuto in condizioni estremamente difficili per un periodo relativamente lungo a causa dell’improvvisa sovrappopolazione del carcere. Nel presente caso, non è la mancanza di spazio in cella a costituire di per sé un trattamento inumano o degradante. Le condizioni non erano tali da comportare immancabilmente o probabilmente un danno per la salute mentale e fisica del ricorrente o per la sua integrità. Esse erano tuttavia palesemente e nettamente fuori dalle regole raccomandate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) per quanto riguarda lo spazio a disposizione di ciascun detenuto. Nelle particolari circostanze del caso, l’inumanità della situazione risiede nel fatto che lo Stato non ha dimostrato di avere adottato misure compensative supplementari per attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere. Esso avrebbe potuto prestare particolare attenzione alla situazione, ad esempio concedendo altri vantaggi ai detenuti. Ciò sarebbe servito a far passare loro il messaggio che lo Stato, pur dovendo far fronte ad un’improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti e intendeva creare condizioni detentive che, tutto sommato, non facessero pensare al detenuto come a nient’altro che un corpo da dover sistemare da qualche parte. Nel caso di specie, la mancanza di attenzione da parte dello Stato aggiunge una punta d’indifferenza all’acuta sofferenza causata dalla punizione, sofferenza che andava già quasi oltre l’inevitabile (Kudła c/Polonia [GC], n. 30210/96, § 92, CEDU 2000 XI).
 

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY, ALLA QUALE ADERISCE LA GIUDICE JOČIENĖ
Sono spiacente di non poter condividere il parere della maggioranza, che ha concluso per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione nel presente caso. Ecco i motivi della mia presa di posizione.
Innanzitutto, ricordo la giurisprudenza ben consolidata della Corte, secondo la quale, da un lato, le condizioni detentive non devono sottoporre l’interessato ad un disagio o ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione (Kudła c/Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI) e, dall’altro, per essere punibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa; essa dipende dall’insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del maltrattamento e dalle sue conseguenze fisiche o mentali nonché, talvolta, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (si vedano, tra le altre, Price c/Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII, Mouisel c/Francia, n. 67263/01, § 37, CEDU 2002-IX, e Gennadi Naoumenko c/Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).
Osservo poi che il problema della sovrappopolazione carceraria al quale rinvia il presente caso è un problema serio che interessa diversi Stati del Consiglio d’Europa, tra i quali l’Italia le cui autorità interne ne hanno ammesso l’esistenza in varie pubbliche occasioni. Aggiungo che il rapporto (2005) del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha trattato l’argomento. Questa opinione dissenziente non deriva quindi da una mia sottovalutazione della gravità del problema in Italia. Essa ha come argomento il « minimo di gravità » nell’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione, quindi una questione di ordine generale, ed ha lo scopo di mostrare in cosa, dal mio punto di vista, le condizioni detentive del ricorrente non hanno raggiunto il « minimo » richiesto.
L’interessato è stato recluso per due o cinque mesi (sul punto, le informazioni fornite dal Governo differiscono da quelle fornite dal ricorrente) con altri cinque detenuti in una cella di 16,20 m2. In seguito, per sei mesi, egli è stato detenuto in una cella diversa, prima con altre quattro, poi con due, poi con tre ed infine con due persone (paragrafi 17 e 43 della sentenza). La maggioranza ha ritenuto che il minimo di gravità richiesto riguardo all’articolo 3 fosse stato raggiunto solo nel primo periodo.
La maggioranza ha fatto riferimento alle indicazioni provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT). Personalmente osservo che tale comitato, quando indica un livello auspicabile – piuttosto che una regola minima – di circa 7 m2 con 2 m o più tra le pareti e 2,50 m tra il pavimento e il soffitto, si riferisce alle celle individuali di polizia, non alle celle destinate alla reclusione, che normalmente ospitano più di una persona. E’ proprio riferendosi a questa seconda categoria che il CPT prende in considerazione la questione della sovrappopolazione e delle sue conseguenze generali, che elenca e considera in modo molto ragionevole escludendo qualsiasi automatismo per quanto riguarda la dimensione delle celle e il numero dei detenuti. Infatti, esso sostiene che « l’obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti di custodia cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata (otto ore o più) fuori della cella, occupati in attività motivanti di vario tipo. Negli istituti per detenuti condannati, ovviamente, i regimi dovrebbero essere di livello ancora più elevato ». Esso aggiunge che « i detenuti devono potere svolgere ogni giorno almeno un’ora di esercizio all’aria aperta » e che « l’accesso, al momento opportuno, a servizi igienici adeguati e il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi essenziali di un ambiente umano ».
Ciò premesso, rilevo che, durante la giornata, il ricorrente aveva accesso alla passeggiata dalle ore 8.30 alle ore 11 e dalle ore 13 alle ore 15. Dalle ore 16 alle ore 18.50, egli aveva accesso alle docce e alla sala da tennis tavolo e poteva dedicarsi alla preparazione della cena. Inoltre, dalle ore 18.50 alle ore 20.20, a quanto pare egli poteva trattenersi in celle diverse dalla sua per « momenti di convivialità » (paragrafo 16 della sentenza). E’ quindi evidente che il ricorrente aveva la possibilità di uscire dalla cella per periodi più lunghi di quelli ritenuti auspicabili dal CPT.
Se si esaminano i casi in cui la Corte ha concluso per la violazione dell’articolo 3 a causa del numero eccessivo di detenuti rispetto alle dimensioni della loro cella, si osserva che l’esiguità dello spazio a disposizione di un detenuto non ha rappresentato un criterio esclusivo. La Corte ha preso in considerazione altri fattori, quali un accesso insufficiente alla luce e all’aria naturali, condizioni igieniche precarie, calore eccessivo associato a mancanza di ventilazione, rischio concreto di propagazione di malattie, assenza di acqua potabile o corrente, condivisione dei letti da parte di detenuti, passeggiata di brevissima durata – una o due ore al giorno –, la circostanza che i servizi igienici si trovavano nella cella ed erano visibili, l’assenza di cure adeguate per le patologie di un ricorrente (si vedano, in particolare, le sentenze Aleksandr Makarov c/Russia, n. 15217/07, §§ 94-100, 12 marzo 2009; Gagiu c/Romania, n. 63258/00, §§ 76-82, 24 febbraio 2009; Moisseiev c/Russia, n. 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008; Lind c/Russia, n. 25664/05, §§ 58-63, 6 dicembre 2007; Grichine c/Russia, n. 30983/02, §§ 85-97, 15 novembre 2007; Babouchkine c/Russia, n. 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre 2007; Trepachkine c/Russia, n. 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007; Andreï Frolov c/Russia, n. 205/02, §§ 43-51, 29 marzo 2007; Kantyrev c/Russia, n. 37213/02, §§ 46-54, 21 giugno 2007; Mamedova c/Russia, n. 7064/05, §§ 61-67, 1° giugno 2006; Kadiķis c/Lettonia (n. 2), n. 62393/00, §§ 51-56, 4 maggio 2006; Khoudoïorov c/Russia, n. 6847/02, §§ 104-109, CEDU 2005 X; Novosselov c/Russia, n. 66460/01, §§ 40-46, 2 giugno 2005; Mayzit c/Russia, n. 63378/00, §§ 39-43, 20 gennaio 2005; Poltoratskiy c/Ucraina, n. 38812/97, §§ 134-149, CEDU 2003-V; Kalachnikov c/Russia, n. 47095/99, §§ 96-103, CEDU 2002-VI; Peers c/Grecia, n. 28524/95, §§ 69-75, CEDU 2001-III, e Dougoz c/Grecia, n. 40907/98, §§ 45-49, CEDU 2001-II).
Detto ciò, è vero che, stando alla giurisprudenza della Corte, l’esiguità dello spazio personale a disposizione di un detenuto può, da sola, giustificare una constatazione di violazione dell’articolo 3 della Convenzione, in particolare quando il ricorrente disponga di meno di 3 m2 (si veda, tra le sentenze più recenti, Aleksandr Makarov, succitata, § 93). Tuttavia, questo principio è smentito dall’applicazione pratica che di esso ha fatto la Corte. Ad esempio, nel caso Valašinas c/Lituania (n. 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001), essa ha concluso per la non violazione dell’articolo 3 sebbene lo spazio personale fosse compreso tra 2,70 e 3,20 m2; nel caso Labzov c/Russia (n. 62208/00, § 44, 15 giugno 2005), essa ha affermato che, per stabilire se le condizioni della privazione della libertà in discussione fossero « degradanti », la flagrante mancanza di spazio (si trattava, nel caso di specie, di meno di 1 m2 per detenuto) era un fattore che « incideva pesantemente », senza tuttavia affermare che esso era, da solo, sufficiente; infine, nella sentenza Trepachkine (succitata, § 92), si afferma che la Corte non può quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale da concedersi a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione. La questione può infatti dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le condizioni d’accesso alla passeggiata o lo stato di salute fisica e mentale del detenuto.
Nel presente caso, il ricorrente non denuncia nessun altro elemento (mancanza di luce, aria, igiene, ecc.) oltre all’insufficienza dello spazio a sua disposizione quando rimaneva chiuso in cella. Inoltre, l’interessato ha beneficiato di periodi di attività fuori della cella più lunghi di quelli raccomandati dal CPT. Ne concludo che – nel caso specifico del ricorrente, tenuto conto anche della sua età e del periodo relativamente breve della sua detenzione – il « minimo di gravità » non è stato raggiunto.
Aggiungo una considerazione di carattere generale riguardante una tendenza che scorgo nella giurisprudenza della Corte.
L’articolo 3 prevede il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Neanche il diritto alla vita (articolo 2) è altrettanto assoluto. Credo che il motivo dell’assolutezza del divieto dei trattamenti vietati dall’articolo 3 risieda nel fatto che, nella coscienza e nella sensibilità degli Europei, simili trattamenti risultano intollerabili in sé e per sé, in qualsiasi occasione e situazione. Ora, tra ciò che si ritiene intollerabile nell’ambito dell’articolo 3 e ciò che può ritenersi auspicabile, esiste, a mio giudizio, la stessa differenza che passa tra il ruolo della Corte e quelli del CPT, del Consiglio d’Europa, delle organizzazioni non governative e dei Parlamenti nazionali.
La tendenza che questa sentenza sembra evidenziare, vale a dire che la Corte pone il suo esame nell’ambito di ciò che è « auspicabile », dovrebbe portare ad una maggiore tutela contro i trattamenti vietati dall’articolo 3. Ora, anche se nutrita di generosità, questa tendenza favorisce in realtà una pericolosa deriva verso la relativizzazione del divieto, dato che, quanto più si abbassa la soglia « minima di gravità », tanto più si è costretti a tenere conto dei motivi e delle circostanze (oppure ad annullare l’equa soddisfazione).
Alcuni esempi di questo rischio si trovano in argomentazioni del seguente tenore: « La Corte ammette che la protratta applicazione delle restrizioni può porre un detenuto in una situazione tale da costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, (…) essa ha il dovere di verificare se, in un dato caso, la proroga delle sanzioni fosse giustificata o se, al contrario, costituisse una reiterazione di restrizioni che non avevano più motivo di essere. (…) la Corte osserva che le argomentazioni addotte per giustificare il mantenimento delle limitazioni non erano sproporzionate rispetto ai fatti precedentemente contestati al ricorrente, condannato a pene pesanti per fatti gravissimi. Pertanto, la sofferenza e l’umiliazione che il ricorrente può avere provato non hanno ecceduto quelle che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento – nella fattispecie prolungato – o di pena legittima » (Gallico c/Italia, n. 53723/00, §§ 21-22, 28 giugno 2005).
E ancora: « Per quanto riguarda il grado di necessità dell’intervento medico forzato per il conseguimento degli elementi di prova, la Corte rileva che il traffico di stupefacenti è un reato grave. Essa è pienamente consapevole dei problemi che incontrano gli Stati contraenti nella lotta per tutelare le loro società dai mali causati dall’afflusso di droga (si veda, in particolare, D. c/Regno Unito, sentenza del 2 maggio 1997, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-III, pp. 791-792, § 46). Tuttavia, nel caso di specie, era chiaro, prima che la misura controversa fosse disposta ed eseguita, che il trafficante di strada nei cui confronti si applicava conservava gli stupefacenti in bocca e, quindi, non ne effettuava la vendita in grandi quantità, come testimonia del resto la pena irrogata (sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale con affidamento in prova), la più lieve delle pene previste. La Corte riconosce che era essenziale per gli inquirenti stabilire l’esatta quantità e qualità degli stupefacenti offerti in vendita. Ciò premesso, essa non è convinta che la somministrazione forzata di un emetico fosse indispensabile, nel caso di specie, per ottenere le prove. Le autorità inquirenti avrebbero potuto semplicemente attendere l’espulsione della droga per le vie naturali (...) » (Jalloh c/Germania, n. 54810/00, §§ 77, 11 luglio 2006, che ha suscitato la critica puntuale del giudice Bratza nella sua opinione separata).
Anche se tecnicamente diverso, un altro esempio è costituito, a mio giudizio, dalla sentenza con cui la Corte ha recentemente cancellato dal ruolo un ricorso che sollevava un problema sotto il profilo dell’articolo 3. In quel caso, la Corte ha infatti ritenuto che il ricorrente avesse perso la qualità di vittima a causa del fatto che l’amministrazione penitenziaria – dopo tre anni e quattro mesi – aveva rimediato alla situazione denunciata dal detenuto nel suo ricorso, che la Corte non aveva tuttavia considerato infondato (Stojanović c/Serbia, n. 34425/04, § 80, 19 maggio 2009, con allegata la mia opinione dissenziente).
Per tutti questi motivi, penso che il presente caso avrebbe dovuto trovare una conclusione diversa e che il problema che pone vada ben oltre il solo caso si specie.