Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 2013 - Ricorso n. 11004/05 - Limata ed altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Lucia Lazzeri, funzionario linguistico. Revisione a cura di  Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA LIMATA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03, 22351/03, 22353/03, 22354/03 e 22355/03)

SENTENZA

STRASBURGO

10 dicembre 2013

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Limata e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da:

Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Seçkin Erel, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 19 novembre 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono undici ricorsi (nn. 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03, 22351/03, 22353/03, 22354/03 e 22355/03) proposti contro la Repubblica italiana, con i quali alcuni cittadini di questo Stato («i ricorrenti», si veda la tabella allegata) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati dagli avv. A. e C. Paglia del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato da I.M. Braguglia e, successivamente, da E. Spatafora, agenti, e da N. Lettieri, ex co-agente.

3. Il 24 maggio 2004 (per i ricorsi nn. 22294/03, 22351/03, 22352/03, 22353/03, 22354/03 e 22355/03) e il 29 giugno 2006 (per gli altri), la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. In applicazione del Protocollo n. 14, i ricorsi sono stati assegnati a un Comitato.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I ricorrenti adivano le autorità giudiziarie «Pinto» per lamentare l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari interni, nei quali essi erano stati parti.

5. I fatti essenziali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nella tabella allegata alla presente sentenza.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

6. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

7. Tenuto conto dell’analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza. 

II. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 

8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza del risarcimento ottenuto nell’ambito del ricorso «Pinto». Senza invocare alcuna disposizione, essi lamentano altresì il ritardo nell’esecuzione delle decisioni «Pinto».

9. Il Governo contesta questa tesi.

10. La Corte ritiene opportuno esaminare le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo degli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, che nelle parti pertinenti recitano:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».

Articolo 1 del Protocollo n. 1

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale (...).»

 A. Sulla ricevibilità

1. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

11. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto i ricorrenti non hanno adito la Corte di cassazione ai sensi della legge «Pinto».

12. Nella causa Scordino c. Italia ((dec.), n. 36813/97, CEDU 2003 IV), la Corte aveva ritenuto, da un lato, che un ricorrente, il quale lamenti unicamente l’importo dell’indennizzo, non sia tenuto ai fini dell’esaurimento delle vie di ricorso interne a impugnare in cassazione la decisione della corte d’appello e, dall’altro, che il ricorrente possa continuare a considerarsi «vittima» ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, se la somma accordata non possa essere considerata adeguata a risarcire il danno e la violazione asseritamente subiti, anche qualora la corte d’appello abbia riconosciuto la durata eccessiva del procedimento.

13. Per giungere a tali conclusioni, la Corte si era basata sull’esame di un centinaio di sentenze della Corte di cassazione senza trovare nessun caso in cui tale Corte avesse preso in considerazione un motivo di ricorso basato sull’insufficienza e/o sull’inadeguatezza dell’importo accordato dalla corte d’appello rispetto al danno asseritamente subito o rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo.

14. La Corte rammenta altresì che, nel gennaio 2004, la Corte di cassazione, con le sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341, ha sancito il principio secondo il quale «la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla corte d’appello conformemente all’articolo 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve riferirsi alla liquidazione effettuata, in casi simili, dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito discostarsi, purché in misura ragionevole» (si veda Cocchiarella, sopra citata, §§ 24-25). A seguito di tale mutamento giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto che a partire dal 26 luglio 2004, data in cui tali sentenze, e in particolare la sentenza n. 1340 della Corte di cassazione, non potevano più essere ignote al pubblico, i ricorrenti fossero tenuti a promuovere ricorso per cassazione a norma della legge «Pinto» ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004; Cocchiarella, sopra citata, §§ 42-44).

15. Nel caso di specie, la Corte rileva che le decisioni delle corti d’appello «Pinto» sono divenute definitive il 17 dicembre 2002 (ricorsi nn. 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03 e 22353/03) o, al più tardi, il 20 luglio 2003 (ricorsi nn. 22294/03, 22351/03, 22352/03, 22354/03 e 22355/03), vale a dire ben prima della data del 26 luglio 2004. In queste circostanze la Corte ritiene che i ricorrenti siano dispensati dall’obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne e che l’obiezione del Governo non possa essere accolta.

2. Qualità di «vittima»

16. Il Governo sostiene che i ricorrenti non possano più considerarsi «vittime» della violazione dell’articolo 6 § 1, avendo ottenuto dalle corti di appello «Pinto» una costatazione di violazione e una riparazione adeguata e sufficiente, tenuto conto altresì dell’oggetto e della rilevanza della controversia.

17. La Corte, non ravvisando alcuna ragione per derogare alle sue precedenti conclusioni, dopo aver esaminato l’insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, ritiene che le riparazioni si siano rivelate insufficienti (si vedano Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; CEDU 2007-VI; Cocchiarella, sopra citata, §§ 69-98).

18. Pertanto, i ricorrenti possono tuttora considerarsi «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

3. Conclusione

19. La Corte constata che questi motivi di ricorso non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e li dichiara dunque ricevibili.

B. Sul merito

 

20. La Corte constata che i procedimenti in causa sono durati rispettivamente:

- n. 16412/03: 7 anni e 2 mesi per un grado di giudizio;

- n. 16413/03: 17 anni e 4 mesi per tre gradi di giudizio;

- n. 16414/03: 10 anni e 5 mesi per un grado di giudizio (9 anni e 11 mesi alla data del deposito della decisione «Pinto»);

- n. 16415/03: 9 anni per due gradi di giudizio;

- n. 16416/03: 11 anni e 7 mesi per un grado di giudizio;

- n. 16417/03: 9 anni e 4 mesi per un grado di giudizio;

- n. 22294/03: 18 anni e 10 mesi per un grado di giudizio (18 anni alla data del deposito della decisione «Pinto»);

- n. 22351/03: 10 anni e 9 mesi per un grado di giudizio;

- n. 22353/03: 10 anni e 6 mesi per un grado di giudizio;

- n. 22354/03: 20 anni e 10 mesi per un grado di giudizio (19 anni alla data del deposito della decisione «Pinto»);

- n. 22355/03: 10 anni e 8 mesi per un grado di giudizio (9 anni alla data del deposito della decisione «Pinto»).

21. La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle dei casi di specie e ha constatato una inosservanza dell'esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella, sopra citata). Non rilevando alcun elemento che possa portarla a una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene che per gli stessi motivi si debba altresì constatare, in ogni ricorso, una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

22. Quanto alla doglianza basata sul versamento tardivo degli indennizzi «Pinto», il Governo sostiene che tale ritardo sarà compensato dalla concessione di interessi moratori al momento del pagamento.

23. La Corte rammenta di avere già riconosciuto che un’amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere al pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso risarcitorio volto a riparare le conseguenze della durata eccessiva dei procedimenti, questo lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione che accorda il risarcimento è divenuta esecutiva (si veda, tra le altre, Cocchiarella, sopra citata, § 89).

24. Inoltre, un’autorità dello Stato non può addurre il pretesto della mancanza di risorse per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente (ibidem, § 90; Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 35, CEDU 2002 III). La Corte valuta, infine, che, considerata la natura della via di ricorso interna in questione, il versamento degli interessi moratori non possa essere considerato determinante (si veda, mutatis mutandis, Simaldone c. Italia, n. 22644/03, § 63, 31 marzo 2009).

25. Nel caso di specie la Corte constata che i ritardi nel versamento delle somme accordate dalle corti d’appello, che risultavano non corrisposte alla data delle ultime informazioni disponibili, sono compresi tra i 14 e i 30 mesi a decorrere dalla data del deposito in cancelleria delle decisioni «Pinto» (si veda la tabella allegata). Essi superano dunque di gran lunga i sei mesi previsti dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

26. Pertanto vi è stata violazione del diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle decisioni giudiziarie, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

27. La Corte, tenuto conto dei motivi per i quali ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 e alla luce dell’orientamento seguito nella causa Simaldone c. Italia, sopra citata, afferma che nel caso di specie vi è stata altresì violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

28. Alcuni ricorrenti (ricorsi nn. 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03 e 22353/03) lamentano altresì le conseguenze negative sulla loro vita privata e familiare della durata dei procedimenti in cui erano parti.

29. Tuttavia la Corte osserva che i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un nesso tra il prolungamento irragionevole dei contenziosi e il danno asseritamente subito. In queste circostanze, la Corte ritiene che sia opportuno respingere questi motivi di ricorso in quanto manifestamente infondati ai sensi degli articoli 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

30. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno 

31. I ricorrenti chiedono le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbero subito. 

Somme a titolo risarcimento danno morale
N. N. ricorso Somme richieste per il danno morale
1. 16412/03 1.500 EUR per ogni anno di ritardo
2. 16413/03 1.500 EUR per ogni anno di ritardo
3. 16414/03 1.500 EUR per ogni anno di ritardo
4. 16415/03 1.500 EUR per ogni anno di ritardo
5. 16416/03 1.500 EUR per ogni anno di ritardo
6. 16417/03 1.500 EUR per ogni anno di ritardo
7. 22294/03 2.000 EUR per ogni anno di ritardo
8. 22351/03 2.000 EUR per ogni anno di ritardo
9. 22353/03 12.950 EUR per ciascuno dei quattro ricorrenti
10. 22354/03 2.000 EUR per ogni anno di ritardo
11. 22355/03 2.000 EUR per ogni anno di ritardo

 

32. Il Governo contesta tali richieste.

33. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e decidendo in via equitativa, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicate nella tabella seguente, rapportate agli importi che essa avrebbe accordato in assenza di vie di ricorso interne, tenendo conto dell’oggetto di ciascuna controversia, della rilevanza dei procedimenti e dell’esistenza di ritardi imputabili ai ricorrenti.

 

Tabella recante le somme accordate dalla Corte ai ricorrenti
N. N. ricorso Somma che la Corte avrebbe accordato in assenza di vie di ricorso interne Percentuale accordata dal giudice «Pinto» Somma accordata per il danno morale
1.      16412/03 8.000 EUR 18,75% 2.100 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
2.        16413/03 22.000 EUR 34% 2.400 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
3.        16414/03 14.000 EUR 11,50% 4.700 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
4.        16415/03 8.000 EUR 10% 2.800 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
5.        16416/03 18.000 EUR 4% 7.350 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
6.        16417/03 12.000 EUR 12,50% 3.900 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
7.        22294/03 30.000 EUR 10,80% 10.250 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
8.        22351/03 16. 000 EUR 7,80% 5.950 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
9.        22353/03 14.000 EUR 20% 3.500 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
10.    22354/03 30.000 EUR 6,60% 11.500 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
11.    22355/03 16.000 EUR 15,60% 4.700 EUR
+ 200 EUR (ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)

 

 B. Spese

34. I ricorrenti chiedono altresì somme comprese tra 1.010 e 2.195 EUR per le spese sostenute per il ricorso «Pinto» e per il procedimento dinanzi alla Corte.

35.  Il Governo contesta tali richieste.

36 La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l’attribuzione delle spese in virtù dell’articolo 41 presuppone che ne siano dimostrate la realtà e la necessità e che il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, le spese possono essere oggetto di rimborso solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (si veda, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII).

37. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte considera ragionevole accordare per ciascun ricorso la somma di 1.000 EUR per le spese. 

C. Interessi moratori

38. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva dei procedimenti e il ritardo nel pagamento degli indennizzi «Pinto» ed irricevibili per il resto; 
  3. Dichiara che vi è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi,
    1. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dai ricorrenti, per il danno morale:
      1. n. 16412/03: 2.300 EUR (duemilatrecento euro);
      2. n. 16413/03: 2.600 EUR (duemilaseicento euro);
      3. n. 16414/03: 4.900 EUR (quattromilanovecento euro);
      4. n. 16415/03: 3.000 EUR (tremila euro);
      5. n. 16417/03: 7.550 EUR (settemilacinquecentocinquanta euro);
      6. n. 16418/03: 4.100 EUR (quattromilacento euro);
      7. n. 22294/03: 10.450 EUR (diecimilaquattrocentocinquanta euro), somma complessiva da versare congiuntamente ai ricorrenti;
      8. n. 22354/03: 6.150 EUR (seimilacentocinquanta euro);
      9. n. 22354/03: 3.700 EUR (tremilasettecento euro), somma complessiva da versare congiuntamente ai ricorrenti;
      10. n. 22354/03: 11.700 EUR (undicimilasettecento euro);
      11. n. 22354/03: 4.900 EUR (quattromilanovecento euro).
    2. 1.000 EUR (mille euro) per le spese, per ciascun ricorso, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti;
    3. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 10 dicembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Seckin Erel
Cancelliere aggiunto

Peer Lorenzen
Presidente

 

Tabella Allegato
Ricorsi/
dettagli ricorrente(i)
Procedimento principale Procedimento «Pinto»
Durata complessiva Informazioni complementari Autorità giudiziaria Data di presentazione/
deposito della decisione
Somma accordata / (non ancora pagata alla) data delle ultime informazioni
16412/03
Limata c. Italia

presentato l’11/05/2000

Carlo Alberto LIMATA,
cittadino italiano, nato
nel 1945, residente a
Montesarchio
(Benevento)
7 anni e 2 mesi
per un grado di
giudizio
Oggetto:
Variazione del luogo di lavoro

Autorità giudiziaria:
• Pretura di Benevento
(n. R.G. 4529/92)

Inizio del procedimento: 4 febbraio 1992
Deposito della sentenza: 8 aprile 1999
 
Roma
N.R. 6907/01
1° ottobre 2001/
5 giugno 2002
1.500 EUR/
12 novembre 2004
16413/03
Galdiero c. Italia

presentato il 05/08/1999

Gennaro GALDIERO,
cittadino italiano, nato
nel 1937, residente a
Giugliano (Napoli)
17 anni e 4 mesi
per tre gradi di
giudizio
Oggetto:
Indennità di fine rapporto

Autorità giudiziaria:
• Pretura di Marano (Napoli)
(n. R.G. 989/91)
• Tribunale di Napoli
(n. R.G. 40237/84)
• Corte di cassazione
(n. R.G. 9476/88)
• Tribunale di Benevento (giudice del rinvio)
(n. R.G. 179/92)

Inizio del procedimento: 26 novembre 1981
Deposito della sentenza: 30 marzo 1999
 
Roma 1° ottobre 2001/
3 giugno 2002
7.500 EUR/
12 novembre 2004
16414/03
Martignetti c. Italia

presentato il 10/09/1999

Nicola MARTIGNETTI,
cittadino italiano, nato
nel 1945, residente a
Benevento
10 anni e 5 mesi
per un grado di giudizio
Oggetto:
Diritto al risarcimento per un incidente stradale

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Benevento
(n. R.G. 1584/92)

Inizio del procedimento: 16 maggio 1992
Deposito della sentenza: 8 ottobre 2002
Roma 1° ottobre 2001/
3 giugno 2002
1.600 EUR/
12 novembre 2004
16415/03
Barbieri c. Italia

presentato il 05/08/1999

Salvatore BARBIERI,
cittadino italiano, nato
nel 1949, residente a
Napoli
9 anni per due gradi di giudizio Oggetto:
Diritto al titolo e grado di funzionario

Autorità giudiziaria:
• Pretura di Benevento
(n. R.G. 300/90)
• Tribunale di Napoli
(n. R.G. 44944/94)

Inizio del procedimento: 3 febbraio 1990
Deposito della sentenza: 19 febbraio 1999
Roma 1° ottobre 2001/
30 maggio 2002
800 EUR/
12 novembre 2004
16416/03
Limata c. Italia

presentato il 10/05/2000

Carlo Alberto LIMATA,
cittadino italiano, nato
nel 1945, residente a
Montesarchio
(Benevento)
11 anni e 7 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto al titolo e grado di funzionario

Autorità giudiziaria:
• Pretura di Benevento
(n. R.G. 686/90)

Inizio del procedimento: 13 marzo 1990
Deposito della sentenza: 8 novembre 2001
Roma 11 ottobre 2001/
4 giugno 2002
750 EUR/
12 novembre 2004
16417/03
Melillo c. Italia

presentato il 20/09/1999

Carmine MELILLO,
cittadino italiano, nato
nel 1945, residente ad
Apollosa (Benevento)
9 anni e 4 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Pagamento locazioni

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Benevento
(n. R.G. 3642/92)

Inizio del procedimento: 5 dicembre 1992
Deposito della sentenza: 11 aprile 2002
Roma 11 ottobre 2001/
3 giugno 2002
1.500 EUR/
12 novembre 2004
22294/03
Paolella c. Italia

presentato l’11/01/2000

Giovanni PAOLELLA,
Maria Luigia
PAOLELLA e
Francesco PAOLELLA,
cittadini italiani, nati
rispettivamente nel
1919, 1935 e nel 1943
residenti a Campolattaro
(Benevento)
18 anni e 10 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto al risarcimento per i lavori di sopraelevazione di un edificio

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Benevento:
(n. R.G. 1439/84)

Inizio del procedimento: 14 giugno 1984
Deposito della sentenza: 9 maggio 2003
Roma 11 ottobre 2001/
3 giugno 2002
3.250 EUR/
1° settembre 2003
22351/03
Sarracco c. Italia

presentato il 05/01/2000

Rosario SARRACCO,
cittadino italiano, nato
nel 1945, residente a
Benevento
10 anni e 9 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto al risarcimento per inquinamento dei pozzi del ricorrente

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Napoli
(n. R.G. 14272/89)

Inizio del procedimento: 8 luglio 1989
Deposito della sentenza: 5 maggio 2000
Roma 11 ottobre 2001/
4 giugno 2002
1.250 EUR/
1° settembre 2003
22353/03
Ciullo e Sessa c. Italia

presentato il 13/04/2001

Ermelinda CIULLO,
Giovanni SESSA,
Ornella SESSA e Sara
SESSA, cittadini
italiani, nati
rispettivamente nel
1924, 1952 e nel 1953
(gli ultimi due) residenti
a Benevento
10 anni e 6 mesi per un grado di giudizio Oggetto :
Indennità di fine rapporto

Autorità giudiziaria:

• Pretura di Benevento
(n. R.G. 1187/90)

Inizio del procedimento: 28 aprile 1990
Deposito della sentenza: 3 novembre 2000
Roma 10 ottobre 2001/
31 maggio 2002
2.800 EUR/
12 novembre 2004
22354/03
Fabbricatore c. Italia

presentato il 26/01/2000

Vincenzo
FABBRICATORE,
cittadino italiano, nato
nel 1956, residente a
Pontelandolfo
(Benevento)
20 anni e 10 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto al risarcimento per un incidente stradale

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Benevento
(n. R.G. 1205/83)

Inizio del procedimento: 10 maggio 1983
Data delle ultime informazioni: 15 marzo 2004
Roma 10 ottobre 2001/
3 giugno 2002
2.000 EUR/
23 febbraio 2004
22355/03
Limongelli c. Italia

presentato il 17/02/2000

Michele Donato
LIMONGELLI,
cittadino italiano, nato
nel 1952, residente ad
Apice (Benevento)
10 anni e 8 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto al risarcimento per un errore durante un intervento chirurgico

Autorità giudiziaria:

• Tribunale di Benevento
(n. R.G. 1645/93)

Inizio del procedimento: 19 maggio 1993
Data delle ultime informazioni: 10 febbraio 2004
Roma 11 ottobre 2001/
4 giugno 2002
2.500 EUR/
1° settembre 2003