Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 20619/03 e 23751/03 - Ascierto e Buffolino c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura di Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA ASCIERTO E BUFFOLINO c. ITALIA

(Ricorso n. 20619/03 e 23751/03)

SENTENZA

STRASBURGO

5 novembre 2013

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma
 
Nella causa Ascierto e Buffolino c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da:
Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Seçkin Erel, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 ottobre 2013,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 20619/03 e 23751/03) proposti contro la Repubblica italiana con i quali due cittadine di tale Stato («le ricorrenti», si veda elenco allegato), hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Le ricorrenti sono state rappresentate dall’avvocato G. di Gioia, con studio in Telese Terme. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, I.M. Braguglia, e dal suo ex co-agente N. Lettieri.

3.I ricorsi sono stati comunicati al Governo rispettivamente il 15 novembre 2006 (ricorso n. 23751/03) e il 1° gennaio 2007 (ricorso n. 20619/03). In applicazione del Protocollo n. 14, i ricorsi sono stati assegnati ad un Comitato.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. Le ricorrenti, parti nei procedimenti giudiziari, hanno adito le autorità giudiziarie competenti ai sensi della legge «Pinto» per denunciare l’eccessiva durata di questi procedimenti.

5. I fatti essenziali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nell’elenco allegato alla presente sentenza.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

6. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006 V

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

7. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi relativamente ai fatti e al problema di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, le ricorrenti denunciano l’eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza degli indennizzi ottenuti nell’ambito del ricorso «Pinto».

9. Il Governo si oppone a tale tesi.

10.L’articolo 6 § 1 della Convenzione è così formulato:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».

A. Sulla ricevibilità

1. Qualità di «vittima»

11. Il Governo sostiene che le ricorrenti non possono ritenersi «vittime» della violazione dell’articolo 6 § 1 in quanto hanno ottenuto dalle corti di appello competenti in materia «Pinto» una decisione che constata il superamento della durata ragionevole nonché, nel ricorso 23751/03, una riparazione adeguata e sufficiente.

12. La Corte, dopo aver esaminato tutti i fatti di causa e gli argomenti delle parti, ritiene che la riparazione si sia rivelata insufficiente (si vedano Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; Cocchiarella c. Italia, sopra citata, §§ 69-98). Pertanto, le ricorrenti possono sempre ritenersi «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

2. Conclusione

13. La Corte constata che questi motivi di ricorso non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e li dichiara dunque ricevibili.

B Sul merito

14. La Corte constata che i procedimenti in causa sono durati rispettivamente:

  1. n. 20619/03: 5 anni e 2 mesi per un grado di giudizio;
  2. n. 23751/03: 5 anni e 11 mesi per un grado di giudizio.

15.  La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato una inosservanza dell'esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri sviluppati dalla sua giurisprudenza consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). In assenza di elementi che possano condurre ad una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene di dover constatare, in ogni ricorso, anche una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per gli stessi motivi.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

16. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno

17. Le ricorrenti non danno indicazioni in merito alle loro richieste e si rimettono al giudizio della Corte per la riparazione del danno morale che essi ritengono di aver subito.

18. Secondo il Governo, la Corte non dovrebbe concedere nulla alle ricorrenti in quanto costoro non hanno subito, per la lunghezza dei procedimenti, nessun danno al di fuori di quello già riconosciuto e risarcimento a livello interno. Ad ogni modo il Governo ritiene che la semplice constatazione di violazione sarebbe di per sé un’equa soddisfazione sufficiente.

19. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e decidendo in via equitativa, la Corte assegna alle ricorrenti le somme indicate nell’elenco che segue, rapportate agli importi che avrebbe concesso in assenza di vie di ricorso interne, visto l’oggetto di ogni controversia e la posta in gioco dei procedimenti.

Somme assegnate dalla Corte
N. Ricorso Somma che la Corte
avrebbe accordato in
assenza di vie di ricorso interne
Percentuale assegnata
dalla giurisdizione « Pinto »
Somma accordata per
danno morale
20619/03 5.000 EUR - 2.250 EUR
23751/03 6.000 EUR 12,50% 1.950 EUR


B. Spese

20.  Poiché le ricorrenti non hanno presentato richieste di rimborso spese debitamente documentate entro il termine impartito, la Corte decide di non accordare nulla a questo titolo.

C. Interessi moratori

21 La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare alle ricorrenti, entro tre mesi,
    1. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale
      1. n. 20619/03: 2.250 EUR (duemiladuecentocinquanta euro);
      2. n. 23751/03: 1.950 EUR (millenovecentocinquanta euro);
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 novembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Peer Lorenzen
Presidente

Seçkin Erel
Cancelliere aggiunto f.f.

 

ALLEGATO
Numero del ricorso e data di presentazione Dati delle ricorrenti Procedimento principale e relativa procedura «Pinto»
1. n. 20619/03
presentato il 27/11/1999
Assunta ASCIERTO,
cittadina italiana, nata nel 1939

Procedimento principale
Oggetto: versamento della somma di 550 euro (EUR).
Primo grado: pretore di Benevento (RG n. 3572/94), dal 22 luglio 1994 al 29 settembre 1999.

Procedura «Pinto»
Primo grado
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: 22 aprile 2002, depositata il 10 giugno 2002; constatazione del superamento della durata ragionevole; nessuna somma accordata per danno morale.
Secondo grado
Autorità adita: Corte di cassazione.
Decisione: 7 aprile 2003, depositata il 14 maggio 2003; conferma la decisione della corte d’appello.

2. n. 23751/03
presentato il 22/10/1999
Fiorella BUFFOLINO,
cittadina italiana, nata nel 1971

Procedimento principale
Oggetto: indennità di maternità.
Primo grado: pretore di Benevento (RG n. 6378/94), dal 1° dicembre 1994 al 27 novembre 2000.

Procedura «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione : 18 giugno 2002, depositata il 27 novembre 2000; constatazione del superamento della  durata ragionevole; 750 EUR per danno morale; 1.000 EUR per spese.