Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 15015/03 - Bencivenga c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA BENCIVENGA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 e 19470/03)

 

SENTENZA

 

STRASBURGO

5 novembre 2013

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

 

Nella causa Bencivenga e altri c. Italia,

La Corte  europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da: 

Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Seckin Erel, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 ottobre 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi sono sei ricorsi (nn. 15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 e 19470/03) proposti contro la Repubblica italiana con i quali otto cittadini di tale Stato («i ricorrenti» – si veda la tabella allegata) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. M. G. Rescigno, del foro di Napoli. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, I.M. Braguglia, e dal suo ex co-agente, N. Lettieri.

3.  I ricorsi sono stati comunicati al Governo in date comprese tra il 17 maggio ed il 2 giugno 2006. In applicazione del Protocollo n. 14, i ricorsi sono stati assegnati a un Comitato.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4.  I ricorrenti, che erano parti in procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici competenti ai sensi della legge «Pinto» per lamentare l’eccessiva durata di tali procedimenti.

5.  I fatti principali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nella tabella allegata alla presente sentenza.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

6.  Il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I.  SULLA RIUNIONE DEI RICORSI  

7.  Tenuto conto delle similitudini tra i ricorsi in relazione ai fatti ed alle questioni di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

8.  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza dei risarcimenti «Pinto».

9.  Il Governo contesta questa tesi.

10.  L’articolo 6 § 1 della Convenzione recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».

A.  Sulla ricevibilità

1.  Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

11.  Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto i ricorrenti non hanno adito la Corte di cassazione ai sensi della legge «Pinto».

12.  Nella causa Scordino ((dec.), n. 36813/97, CEDU 2003 IV), la Corte, da un lato, aveva ritenuto che un ricorrente, il quale lamenti unicamente l’importo dell’indennizzo, non sia tenuto ai fini dell’esaurimento delle vie di ricorso interne ad impugnare in cassazione la decisione della corte d’appello e, dall’altro, che il ricorrente possa continuare a considerarsi «vittima» ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, qualora la somma accordata non possa essere considerata adeguata a risarcire il danno e la violazione contestati, sebbene la corte d’appello abbia riconosciuto la durata eccessiva del procedimento. 

13.  Per giungere a questa conclusione, la Corte si era basata sull’esame di un centinaio di sentenze della Corte di cassazione, senza trovare nessun caso in cui tale Corte avesse preso in considerazione un motivo di ricorso basato sulla circostanza che l’importo accordato dalla corte d’appello fosse insufficiente rispetto al danno contestato o inadeguato rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo.

14.  La Corte rammenta altresì che nel gennaio 2004, la Corte di cassazione, con le sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341, ha sancito il principio secondo il quale «la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a norma dell’art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto perché deve riferirsi agli importi accordati in casi simili dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito discostarsi purché in misura ragionevole» (si veda Cocchiarella c. Italia, sopra citata, §§ 24-25). A seguito di tale revirement, la Corte ha ritenuto che a partire dal 26 luglio 2004, data in cui tali sentenze, ed in particolare la sentenza n. 1340 della Corte di cassazione, non potevano più essere ignote al pubblico, i ricorrenti fossero tenuti a promuovere ricorso per cassazione a norma della legge «Pinto» ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004; Cocchiarella c. Italia, sopra citata, §§ 42-44).

15.  Nel caso di specie, la Corte rileva che le decisioni delle corti d’appello «Pinto» sono divenute definitive non oltre un periodo compreso tra il 17 giugno 2003 ed il 20 dicembre 2003 (si veda la tabella allegata), vale a dire ben prima della data del 26 luglio 2004. In queste circostanze la Corte ritiene che i ricorrenti siano dispensati dall’obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne e che l’obiezione del Governo non possa essere accolta.  

2. Qualità di «vittima»

16.  Il Governo sostiene che i ricorrenti non possano più considerarsi «vittime» della violazione dell’articolo 6 § 1, avendo ottenuto dalle corti d’appello «Pinto» una constatazione di violazione ed una riparazione adeguata e sufficiente.

17.  La Corte, dopo aver esaminato l’insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, ritiene che la riparazione si sia rivelata insufficiente (si vedano Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; Cocchiarella c. Italia, sopra citata, §§ 69-98). Pertanto, i ricorrenti possono tuttora considerarsi «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

3.  Conclusione

18.  La Corte constata che i presenti motivi di ricorso non incorrono in alcuno degli altri motivi di irricevibilità di cui all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Pertanto, li dichiara ricevibili.

B.  Sul merito

19.  La Corte constata che i procedimenti in questione sono durati, rispettivamente:

i. n. 15015/03: 6 anni e 6 mesi per un grado di giudizio;
ii. n. 19419/03: 18 anni e 3 mesi per un grado di giudizio;
iii. n. 19436/03: 10 anni e 6 mesi per un grado di giudizio (9 anni e 11 mesi alla data del deposito della decisione «Pinto»);
iv. n. 19448/03: 11 anni e 9 mesi per un grado di giudizio;
v. n. 19469/03: 13 anni e 3 mesi per un grado di giudizio;
vi. n. 19470/03: 8 anni e 10 mesi per un grado di giudizio.

20.  La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevano questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato una inosservanza dell’esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). Non rilevando alcun elemento che possa portarla a una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene che per gli stessi motivi si debba altresì constatare, in ogni ricorso, una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. 

III.  SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE 

21.   Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’ineffettività del rimedio «Pinto» a causa dell’insufficienza della riparazione accordata dalle corti d’appello «Pinto».

22.   La Corte rammenta che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (sopra citata, §§ 43-46) e Simaldone c. Italia (sopra citata, §§ 71 72), l'insufficienza del risarcimento «Pinto» non rimette in causa l’effettività di questa via di ricorso. Pertanto, è opportuno dichiarare questa doglianza irricevibile in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

23.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno

24.  I ricorrenti richiedono le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno materiale e/o morale che avrebbero subito.

 

Somme a titolo di risarcimento
N. N. ricorso Somme richieste per il danno materiale e/o morale
1. 15015/03 3.595 EUR per il danno morale
2. 19419/03 43.440 EUR (per tutti i ricorrenti) per il danno morale
3. 19436/03 8.000 EUR (per ciascuno dei ricorrenti) per il danno morale
4. 19448/03 87.484 EUR per il danno materiale, nonché 12.904 EUR per il danno morale
5. 19469/03 19.105 EUR per il danno morale
6. 19470/03 6.236 EUR per il danno morale

 

25.  Il Governo contesta tali richieste.

26.  Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (ricorso n. 19448/03), la Corte ritiene che il ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra la constatata violazione della Convenzione e l’asserito danno. Si reputa quindi opportuno non accordare nulla a tal titolo.

27.  Quanto alle richieste presentate per il danno morale, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in via equitativa, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicate nella tabella seguente, comparate agli importi che essa avrebbe accordato in assenza di vie di ricorso interne, alla luce dell’oggetto di ciascuna delle controversie, del valore dei procedimenti e dell’esistenza di ritardi imputabili ai ricorrenti. 

 

Somme per il danno morale
N. N. ricorso Somma che la Corte avrebbe potuto accordare in assenza di vie di ricorso interne Percentuale accordata dal giudice «Pinto» Somma accordata per il danno morale
1.  15015/03 8.000 EUR 19,30% 2.050 EUR
2.        19419/03 30.000 EUR 10% 10.500 EUR
Somma complessiva da versare congiuntamente ai ricorrenti
3.        19436/03 16.000 EUR 15,60% Somma complessiva da versare congiuntamente ai ricorrenti
4.        19448/03 18.000 EUR 19,40% 4.600 EUR
5.        19469/03 20.000 EUR 7,50% 7.500 EUR
6.        19470/03 12.000 EUR 25% 2.400 EUR

 

B.  Spese

28.  I ricorrenti chiedono altresì delle somme comprese tra 5.057 e 8.946 EUR per le spese sostenute nel corso del procedimento «Pinto» e dinanzi alla Corte.

29.  Il Governo contesta tali richieste.

30.  La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l’attribuzione delle spese in virtù dell’articolo 41 presuppone che ne siano dimostrate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, le spese possono essere oggetto di rimborso solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (si veda, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII).

31 Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte considera ragionevole accordare per le spese la somma di 1.500 EUR per ciascun ricorso. 

A. C.  Interessi moratori

32.  La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva dei procedimenti ed irricevibili per il resto;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi,
    1. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale:
      1. n. 15015/03: 2.050 EUR (duemilacinquanta euro);
      2. n. 19419/03: 10.500 EUR (diecimilacinquecento euro), somma complessiva da versare congiuntamente ai ricorrenti;
      3. n. 19436/03: 4.700 EUR (quattromilasettecento euro), somma complessiva da versare congiuntamente ai ricorrenti;
      4. n. 19448/03: 4.600 EUR (quattromilaseicento euro);
      5. n. 19469/03: 7.500 EUR (settemilacinquecento euro);
      6. n. 19470/03: 2.400 EUR (duemilaquattrocento euro);
    2. 1.500 EUR per le spese, per ciascun ricorso, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti;
    3. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 novembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Peer Lorenzen
Presidente

Seckin Erel
Cancelliere aggiunto

 

ALLEGATO

N. Numero del ricorso e data di presentazione Dettagli ricorrente(i) Procedimento principale e relativo procedimento «Pinto»
1. n. 15015/03
presentato il 10 aprile 2003
Gregorio BENCIVENGA,
Cittadino italiano, nato nel 1941, residente a Cicciano (Napoli)
Procedimento principale
Oggetto: riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale.
Primo grado: tribunale di Napoli (RG n. 3173/02), dal 14 novembre 1992 al 25 maggio 1999.
Procedimento «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: del 31 gennaio 2002, depositata il 2 maggio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1.549 EUR per il danno morale; 723 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: non oltre il 17 giugno 2003.
2. n. 19419/03
presentato il 17 giugno 2003
Ciro PROTA e
Antonietta ALLEGRO, coniugi,
cittadini italiani, nati rispettivamente nel
1941 e nel 1939,
residenti a
Mariglianella
(Napoli)
Procedimento principale
Oggetto: riconoscimento del diritto ad ottenere la demolizione di una costruzione.
Primo grado: tribunale di Napoli (RG n. 29883/83), dal 10 dicembre 1983 al 28 marzo 2002.
Procedimento «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: 1o luglio 2002, depositata il 4 novembre 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; complessivamente 3.000 EUR per il danno morale; 620 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: non oltre il 20 dicembre 2003.
3. n. 19436/03
presentato il
17 giugno 2003
Benito e Vincenzo DE LUCA
cittadini italiani nati
rispettivamente nel
1953 e nel 1935,
residenti a
Cicciano (Napoli)
Procedimento principale
Oggetto: riconoscimento del diritto a stabilire il limite della recinzione tra due proprietà.
Primo grado: tribunale di Napoli (RG n. 721/92), dal 28 luglio 1992 al 28 gennaio 2003.
Procedimento «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: 27 maggio 2002, depositata l’11 luglio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2.500 EUR per il danno morale; 760 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: non oltre il 10 ottobre 2003.
4. n. 19448/03
presentato il 9 giugno 2003
Carmine ARIANNA
cittadino italiano, nato nel 1940, residente a Napoli
Procedimento principale
Oggetto: riconoscimento del diritto ad ottenere un’ingiunzione di pagamento.
Primo grado: tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG n. 199/89), dal 14 febbraio 1989 al 21 novembre 2000.
Procedimento «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: 1o luglio 2002, depositata il 4 novembre 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 3.500 EUR per il danno morale; 820 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: non oltre il 20 dicembre 2003.
5. no 19469/03
presentato il 9 giugno 2003
Severino NAPOLITANO
cittadino italiano, nato nel 1946, residente a Roccarainola
(Napoli)
Procedimento principale
Oggetto: riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute in virtù di un contratto d’opera.
Primo grado: tribunale di Napoli (RG n. 3513/89), dal 13 febbraio 1989 al 4 giugno 2002.
Procedimento «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: 1o luglio 2002, depositata il 4 novembre 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1.500 EUR per il danno morale; 620 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: non oltre il 20 dicembre 2003.
6. n. 19470/03
presentato il
17 giugno 2003
Luigi AVITABILE
cittadino italiano, nato nel 1929, residente a Cicciano (Napoli)
Procedimento principale
Oggetto: riconoscimento del diritto ad ottenere la riparazione di alcuni danni causati da un’infiltrazione d’acqua.
Primo grado: tribunale di Cicciano (RG n. 11174/92), dal 17 aprile 1992 al 13 marzo 2001.
Procedimento «Pinto»
Autorità adita: corte d’appello di Roma.
Decisione: 1o luglio 2002, depositata il 4 novembre 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 3.000 EUR per il danno morale; 620 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: non oltre il 20 dicembre 2003.