Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 8 ottobre 2013 - Ricorso n. 30210/06 - Ricci c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

SECONDA SEZIONE 

CAUSA RICCI c. ITALIA 

(Ricorso n. 30210/06) 

 

SENTENZA 

 

STRASBURGO 

8 ottobre 2013 

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

 

Nella causa Ricci c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 settembre 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All'origine della causa vi è un ricorso (n. 30210/06) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, sig. Antonio Ricci («il ricorrente») ha adito la Corte il 18 luglio 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. S. Pino, del foro di Milano. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente E. Spatafora.

3.  Il ricorrente sostiene che la sua condanna per divulgazione al pubblico di comunicazioni interne al sistema telematico della RAI ha violato il suo diritto alla libertà di espressione.

4.  Il 12 dicembre 2012, il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5.  Il ricorrente è nato nel 1950 e risiede ad Albenga (Savona).

6.  Il ricorrente è l’ideatore-produttore della trasmissione televisiva satirica Striscia la notizia, in onda sul canale privato Canale 5.

7.  Striscia la notizia è una trasmissione quotidiana di critica della televisione che ha lo scopo di rivelare, con ironia, casi di cattive prassi nel contesto della vita politica e della televisione.

8.  Nell’ottobre 1996 la RAI (televisione pubblica) preparava una trasmissione culturale chiamata L’altra edicola, alla quale erano invitati Aldo Busi (che si trovava nei locali della RAI a Roma) e il filosofo Gianni Vattimo (che si trovava nei locali della RAI a Torino). La registrazione della loro conversazione avveniva sulle frequenze assegnate all’uso interno della RAI ed era destinata a selezionare le immagini utili alla trasmissione. Durante la registrazione, scoppiò un litigio tra i due invitati. La conduttrice della trasmissione chiese poi ai suoi collaboratori se Vattimo avesse firmato la liberatoria per trasmettere le immagini. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, gridò: «Non è possibile! (…) L’avevamo fatto apposta a mettere insieme quei due!».

9.  Queste immagini furono intercettate dagli apparecchi di Canale 5 nell’ambito del monitoraggio dell’attività degli altri canali. Il ricorrente decise in seguito di diffonderle nel corso di due trasmissioni di Striscia la notizia (il 21 e il 26 ottobre 1996), al fine di mostrare la «vera natura della televisione» dove qualsiasi scontro è costruito per fare spettacolo. Secondo il ricorrente, lo scopo della trasmissione L’altra edicola non era commentare l’ultimo libro di Vattimo, ma far scoppiare un litigio tra i due invitati per far aumentare l’audience.

10.  Il 14 maggio 1997, la RAI sporse querela contro il ricorrente per diffusione di comunicazioni riservate interne al sistema telematico della RAI e per divulgazione del contenuto delle immagini al pubblico. Nell’ambito del procedimento penale, la RAI e Vattimo si costituirono parti civili. La prima chiese riparazione per i danni subiti, quantificati in 500.000 EUR, e Vattimo chiese 516.456,89 EUR per danno morale e per violazione del suo diritto alla riservatezza e del suo diritto all’immagine.

11.  Il ricorrente era accusato, in particolare, dei reati previsti dall’articolo 617 quater del codice penale (CP) intitolato «Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche». Nelle sue parti pertinenti, questo articolo recita:

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (…) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

(...) la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma .

 (...).

(…) si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

(...).»

12.  Durante il processo, il ricorrente sostenne che Canale 5 aveva acquisito le immagini captandole involontariamente dal segnale della RAI, durante il monitoraggio del panorama audiovisivo praticato abitualmente allo scopo di raccogliere informazioni e immagini di altri canali. Sostenne anche che la divulgazione delle immagini al pubblico rientrava nell'esercizio del suo diritto di critica e del suo diritto di satira.

13.  Con sentenza del 12 aprile 2002, il cui testo fu depositato in cancelleria il 16 maggio 2002, il tribunale di Milano prosciolse il ricorrente per il capo d'imputazione di intercettazioni di comunicazioni relative a un sistema telematico. Fu invece condannato a quattro mesi e cinque giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena per divulgazione al pubblico di comunicazioni interne al sistema telematico della RAI. Il ricorrente fu anche condannato al pagamento delle spese procedurali che ammontavano a 6.000 EUR in favore della RAI e a 5.000 EUR in favore di Vattimo, oltre alla riparazione dei danni subiti dalle parti civili, il cui ammontare doveva essere stabilito tramite separato procedimento civile. Il tribunale di Milano dichiarò tuttavia che il ricorrente era tenuto a versare immediatamente, a titolo di acconto, 10.000 EUR a ciascuna delle parti civili.

14.  Il tribunale ritenne innanzitutto, sulla base delle perizie e delle testimonianze rese nel corso del dibattimento, che non vi fosse alcuna prova che l’intercettazione della registrazione della trasmissione L’altra edicola fosse avvenuta fraudolentemente o su richiesta del ricorrente. 

15.  Il tribunale osservò poi che il secondo comma dell'articolo 617 quater del CP, aveva lo scopo di tutelare la riservatezza di alcune comunicazioni punendone la divulgazione. Nel caso di specie era evidente che il video diffuso dal ricorrente era una comunicazione interna riservata della RAI. Non era pertinente soffermarsi sul contenuto del video in quanto il reato descritto dall'articolo 617 quater, comma 2, era costituito dal solo fatto di aver diffuso comunicazioni riservate. Lo stesso poteva dirsi in merito allo scopo perseguito dal ricorrente, dal momento che quest'ultimo non poteva utilmente invocare il diritto di satira per giustificare una divulgazione vietata dalla legge.

16.  Il ricorrente interpose appello sostenendo che la divulgazione di comunicazioni era punibile soltanto nel caso in cui la loro intercettazione fosse avvenuta in maniera fraudolenta. Invocò nuovamente il diritto di critica e di cronaca, sostenendo che la diffusione del video era necessaria per realizzare l'obiettivo del programma Striscia la notizia, ossia dimostrare che lo scopo reale della televisione era la spettacolarizzazione della realtà. Secondo il ricorrente, le immagini del litigio mettevano in evidenza che l'obiettivo del programma L’altra edicola non era quello di allestire un dibattito culturale, bensì di creare un tafferuglio in televisione. Egli chiese infine che gli fossero riconosciute le circostanze attenuanti e che fosse cancellata la condanna al risarcimento dei danni.

17.  Con sentenza del 23 gennaio 2004, il cui testo fu depositato in cancelleria il 24 aprile 2004, la corte d'appello di Milano confermò la sentenza di primo grado.

18.  In primo luogo la corte d'appello ritenne che gli elementi raccolti inducessero a credere che l'intercettazione fosse stata fraudolenta, ma che non vi fossero elementi per dimostrare che il ricorrente ne fosse l'autore o il committente. Ad ogni modo, l'articolo 617 quater doveva essere interpretato nel senso che la divulgazione di informazioni poteva essere punita anche se il reato descritto al primo comma non era costituito e anche se l'autore della divulgazione fosse venuto a conoscenza delle comunicazioni in maniera fortuita. Nel caso di specie, la comunicazione della RAI aveva avuto luogo su una frequenza destinata ad uso interno; vi era quindi una violazione della riservatezza delle comunicazioni di questa impresa. In tale contesto, il contenuto della comunicazione intercettata o il carattere di «interesse pubblico» della sua diffusione non erano pertinenti, in quanto ogni persona (fisica o giuridica), compresa la RAI, è titolare di un diritto alla riservatezza tutelato dalla legge.

19.  La corte d'appello affrontò in seguito la questione del conflitto tra il diritto alla riservatezza delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione) e la libertà di espressione (articolo 21 della Costituzione). Essa osservò che, in linea di principio, l'esercizio del diritto di critica poteva giustificare la divulgazione di una comunicazione proibita. Quello che era determinante a tale proposito era l'interesse sociale dell'informazione diffusa, un interesse pubblico fondamentale che potesse annullare il carattere delittuoso della condotta del divulgatore. Ad esempio, sarebbe stato lecito diffondere un video che mostrava che la RAI manipolava il dibattito politico in favore di un certo partito. Tuttavia, non era così nel caso di specie, dove si era vista la conduttrice di un dibattito culturale lamentarsi che Vattimo non avesse autorizzato la diffusione delle immagini e che il litigio con Busi non potesse essere quindi mostrato al pubblico. Secondo il ricorrente, questo incidente aveva un interesse per il pubblico, perché mostrava la vera natura del fenomeno della televisione come strumento di mistificazione della realtà al fine di far aumentare l'audience. Questo punto di vista, per quanto fosse degno di rispetto, poteva essere espresso citando altri prodotti della televisione e senza violare la riservatezza delle registrazioni della RAI. L'informazione divulgata dal ricorrente (una presentatrice televisiva contrariata dal fatto di non poter fare uno «scoop») era in realtà priva di importanza, e soltanto la maniera con cui era stata presentata al pubblico poteva attirare l'attenzione di quest'ultimo.

20.  Il ricorrente propose ricorso per cassazione. 

21.  Con sentenza del 19 maggio 2005, il cui testo fu depositato in cancelleria il 1° febbraio 2006, la Corte di cassazione annullò senza rinvio la sentenza della corte d'appello motivando che il reato ascritto al ricorrente era prescritto dal 21 aprile 2004. Confermò la condanna dell’interessato al risarcimento dei danni alle parti civili e lo condannò al pagamento delle spese procedurali della RAI che ammontavano a 3.000 EUR.

22.  La Corte di cassazione confermò che i reati previsti dal primo e secondo comma dell’articolo 671 quater del CP erano autonomi e distinti e potevano essere commessi da soggetti diversi; inoltre la divulgazione di una comunicazione riservata era punibile anche se mancava il carattere fraudolento della sua intercettazione.

23.  La Corte di cassazione osservò infine che il diritto di critica, di cronaca e di satira doveva essere riconosciuto nella maniera più ampia possibile visto che è garantito dall’articolo 21 della Costituzione e i cittadini hanno il diritto di essere informati con i mezzi più incisivi. Tuttavia, nel caso di specie, questo diritto non poteva essere invocato perché non si trattava di una causa di diffamazione, ma di una causa di divulgazione di informazioni riservate non diffamatorie. La riservatezza di queste comunicazioni era garantita dall’articolo 15 della Costituzione, e l’esercizio del diritto di satira non poteva giustificarne la divulgazione. In queste condizioni, non era pertinente esaminare se le informazioni diffuse fossero vere, se vi fosse un interesse pubblico alla loro divulgazione o se la forma di espressione utilizzata fosse appropriata.

24.  Il 15 novembre 2006 Vattimo adì il tribunale civile di Milano per ottenere la riparazione dei danni subiti a seguito del reato commesso dal ricorrente e del quale era rimasto vittima.

25.  Con sentenza del 4 agosto 2009, il cui testo fu depositato in cancelleria il 26 agosto 2009, il tribunale di Milano condannò il ricorrente a versare a Vattimo la somma di 30.000 EUR a titolo di risarcimento danni. Rilevò che vi era stata violazione del diritto all’immagine e del diritto alla vita privata di parte attrice, che non era giustificata da alcun interesse pubblico significativo. Il danno morale derivante dal reato ritenuto dai giudici penali doveva essere valutato in via equitativa, tenuto conto dell’audience della trasmissione Striscia la notizia e delle ripercussioni della divulgazione controversa per Vattimo, filosofo e professore universitario. Questa decisione passò in giudicato in una data che non è stata precisata.

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

26.  Il ricorrente sostiene che la sua condanna per aver divulgato la registrazione della trasmissione L’altra edicola ha violato il suo diritto alla libertà di espressione. Ritiene che, visto lo scopo della trasmissione Striscia la notizia, aveva il diritto di informare il pubblico sulla natura della televisione e sull’ipocrisia che la caratterizzava.

Egli invoca l’articolo 10 della Convenzione, così formulato.

 « 1.  Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2.  L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario»

27.  Il Governo contesta questa tesi.

A.  Sulla ricevibilità

1.  L’eccezione del Governo relativa alla tardività del ricorso

28.  Innanzitutto il Governo eccepisce la tardività del ricorso osservando che la decisione interna definitiva riguardante la condanna del ricorrente, ossia la sentenza della Corte di cassazione del 19 maggio 2005, è stata depositata in cancelleria il 1° febbraio 2006 (paragrafo 21 supra). Il formulario di ricorso è datato 12 settembre 2006 ed è stato ricevuto dalla cancelleria della Corte il 19 settembre 2006. Vi sarebbe dunque il superamento del termine di sei mesi previsto dall’art. 35 § 1 della Convenzione.

29.  Il ricorrente rileva che la sua prima comunicazione alla Corte che esponeva il contenuto dei suoi motivi risale a luglio 2006.

30.  La Corte rammenta che, conformemente alla prassi consolidata degli organi della Convenzione e all’articolo 47 § 5 del suo regolamento, di norma essa ritiene che il ricorso sia stato introdotto alla data della prima comunicazione con la quale l’interessato manifesta l’intenzione di adire la Corte ed espone, anche sommariamente, la natura del ricorso. Questa prima comunicazione interrompe il decorso del termine di sei mesi (Kemevuako c. Paesi Bassi (dec.), n. 65938/09, § 19, 1° giugno 2010, e Yartsev c. Russia (dec.), n. 13776/11, § 21, 26 marzo 2013). 

31.  La regola dei sei mesi si propone, da una parte, di assicurare la certezza del diritto e di vigilare affinché le cause basate sulla Convenzione siano esaminate entro un termine ragionevole e, dall’altra parte, di proteggere le autorità e le altre persone interessate dall’incertezza in cui rimarrebbero per il protrarsi del tempo. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, sarebbe contrario allo spirito e alla finalità di questa regola considerare che, tramite una qualsiasi comunicazione iniziale, un ricorrente possa avviare la procedura stabilita dalla Convenzione poi rimanere inattivo per una durata ingiustificata e indeterminata. I ricorrenti devono quindi dare seguito al loro ricorso con ragionevole diligenza dopo il primo contatto, qualunque esso sia (P.M. c. Regno Unito (dec.), n. 6638/03, 24 agosto 2004). In caso contrario, la Corte considera generalmente che l’interruzione del termine di sei mesi sia nulla e che come data di presentazione del ricorso deve essere presa in considerazione la data in cui è stato presentato il formulario di ricorso completo (Kemevuako, decisione sopra citata, § 20).

32. Nel caso di specie, la prima comunicazione del ricorrente è stata inviata il 18 luglio 2006 ed è stata ricevuta dalla Corte il 24 luglio 2006. Con lettera del 31 luglio 2006, la cancelleria ha invitato il ricorrente a inviare, entro il termine di sei settimane, il formulario di ricorso, debitamente compilato e accompagnato dai documenti pertinenti per l’esame del suo caso. Il formulario e i documenti sono stati inviati il 12 settembre 2006 e sono stati ricevuti dalla cancelleria il 19 settembre 2006, dunque entro un termine ragionevole. In queste circostanze, la Corte ritiene che il ricorso sia stato introdotto il 18 luglio 2006, quindi meno di sei mesi dopo la data del deposito in cancelleria della decisione interna definitiva (1° febbraio 2006 - paragrafo 21 supra)

33.  Ne consegue che l’eccezione del Governo relativa alla tardività del ricorso non può essere accolta.

2.  Altri motivi di irricevibilità

34.  La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e che non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B.  Sul merito

1.  Argomenti delle parti

a)  Il ricorrente

35.  Il ricorrente ritiene che i giudici italiani abbiano dato al diritto di critica e di satira una interpretazione troppo restrittiva, che non può essere coerente con l’articolo 10 della Convenzione. Sia nel diritto interno che rispetto alla Convenzione, l’esercizio di questo diritto può costituire una giustificazione alla diffusione di comunicazioni riservate, così come costituisce una giustificazione alle potenziali offese alla reputazione altrui o alla diffusione di dati a carattere personale. Sarebbe eccessivo ritenere che una comunicazione riservata non possa mai essere diffusa, qualunque sia  il contenuto. A questo proposito, il ricorrente sostiene che, ad esempio, la pubblicazione sulla stampa del contenuto delle intercettazioni telefoniche coperte dal segreto istruttorio è diventata in Italia prassi corrente, non contestata dalle autorità.

36.  Nel caso di specie, il ricorrente era accusato di aver diffuso dei suoni e delle immagini che circolavano su onde hertziane e erano state captate con modalità non fraudolente. Così come le sue omologhe, Striscia la notizia stava semplicemente controllando quello che accadeva nelle altre trasmissioni; dunque, questo comportamento non può essere paragonato ad altre forme più intrusive di intercettazione, quali l’apertura della posta o la registrazione di conversazioni telefoniche.

37.  Il ricorrente ritiene che non vi fosse alcun «bisogno imperioso» di proteggere l’immagine e la reputazione di Vattimo. Quest’ultimo non ha in effetti avviato alcuna azione giudiziaria prima che la RAI non lo facesse essa stessa. Le immagini diffuse da Striscia la notizia mostravano l’uso distorto e ipocrita della televisione, ancor più sorprendente nell’ambito di una trasmissione culturale della rete pubblica RAI quale L’altra edicola. Il fatto che tale uso potesse essere noto o sospettato dal pubblico non cambiava nulla per l’interesse dell’informazione, tenuto conto in particolare dell’influenza e del potere mediatico della televisione nelle società moderne. Concludere diversamente significherebbe vietare i reportage che riguardano i crimini adducendo il pretesto che i cittadini sanno che la criminalità esiste. Il ricorrente desiderava mostrare, ancora una volta, l’impoverimento della qualità delle trasmissioni televisive finanziate dallo Stato. Questo scopo legittimo e di vero interesse generale avrebbe dovuto prevalere sull’interesse della RAI alla riservatezza delle comunicazioni.

b)  Il Governo

38.  Il Governo afferma che non vi è stata ingerenza nei diritti garantiti dall’articolo 10 della Convenzione, dal momento che la condanna del ricorrente non è in relazione con la libertà di espressione dell’interessato. Quest’ultimo non è stato condannato per aver espresso una opinione, ma per avere deliberatamente diffuso comunicazioni riservate. Al riguardo, il Governo ricorda che la Corte di cassazione ha precisato che l’esercizio del diritto di critica e di satira non poteva essere invocato nella fattispecie, perché non si può giustificare la registrazione e la diffusione illecite di comunicazioni protette dall’articolo 15 della Costituzione. La libertà di espressione può invece, in alcuni casi, giustificare alcune offese all’onore e alla reputazione altrui. Il Governo rammenta anche che l’articolo 10 non accorda all’individuo l’accesso a un registro contenente informazioni sulla sua situazione, né obbliga il governo a comunicargliele (Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 74, serie A n. 116).

39.  Pur supponendo che vi sia stata ingerenza, il Governo considera che questa era prevista dalla legge - ossia, dall’articolo 617 quater del CP - e che perseguiva gli scopi legittimi di proteggere la reputazione o i diritti altrui - in questo caso, di Vattimo - e di impedire la divulgazione di informazioni riservate.

40.  Per quanto riguarda la proporzionalità dell’ingerenza, il Governo osserva che nel caso di specie entravano in conflitto due interessi: da un lato, l’interesse di un giornalista (il ricorrente) a diffondere tramite un programma televisivo immagini e suoni ottenuti illegalmente riguardanti una disputa fra due cittadini; dall’altro, l’interesse dei legittimi proprietari delle immagini e dei suoni (Vattimo e la RAI). I giudici nazionali hanno cercato di mantenere un giusto equilibrio tra questi due interessi, mettendo sul piatto della bilancia il diritto alla libertà di espressione invocato dal ricorrente e il diritto al segreto delle comunicazioni garantito dall’articolo 15 della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione. Essi concludevano che quest’ultimo doveva prevalere nella fattispecie e hanno escluso l’esistenza di interessi pubblici importanti che giustificassero una violazione della riservatezza. Come indicato dalla corte d’appello (paragrafo 19 supra), l’informazione divulgata dal ricorrente era in realtà priva di importanza, essendo gli spettatori consapevoli del fatto che i conduttori televisivi cercano di creare degli «scoop»; peraltro, il ricorrente avrebbe potuto esporre le sue opinioni sulla natura della televisione senza violare la riservatezza delle registrazioni della RAI.

41.  Gli argomenti del ricorrente sono stati esaminati in dettaglio e rigettati dai giudici nazionali; questi ultimi hanno, in sostanza, fatto applicazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza della Corte in materia di «necessità» e di «bisogno sociale imperioso», e hanno ritenuto che la protezione della riservatezza dei dati dovesse prevalere sul diritto alla libertà di espressione invocato dal ricorrente. Nelle cause Guja c. Moldova (n. 14277/04, §§ 69-78, 12 febbraio 2008) e Stoll c. Svizzera ([GC] n. 69698/01, §§ 102-112, CEDU 2007-V), la Corte ha dichiarato che soltanto un interesse pubblico fondamentale può giustificare la divulgazione di informazioni riservate quando nessun altro mezzo permette di raggiungere l’obiettivo perseguito dal giornalista. Ebbene, nel caso di specie queste due condizioni mancavano e il ricorrente non poteva ignorare che la divulgazione era vietata dall’articolo 617 quater del CP. Occorrerebbe anche tener conto del fatto che il video diffuso dal ricorrente riguardava una trasmissione che era ancora in preparazione e che non era certo che la RAI avrebbe desiderato mostrare al pubblico il litigio tra Vattimo e Busi. Infine, la condanna del ricorrente alla riparazione dei danni non può essere considerata una sanzione eccessiva o sproporzionata, e la Corte non sarebbe competente a esaminare errori di fatto o di diritto che si ritiene siano stati commessi da un’autorità giudiziaria nazionale.

2.  Valutazione della Corte

a)  Sull’esistenza di una ingerenza

42.  La Corte osserva che il ricorrente è stato condannato per aver diffuso delle comunicazioni riservate e che l’interessato ha affermato, sia dinanzi ai giudici nazionali che dinanzi alla Corte, di aver dato seguito ad una divulgazione di questo tipo al fine di rivelare al pubblico un caso di uso distorto e ipocrita della televisione e al fine di mostrare in maniera tangibile l’impoverimento della qualità delle trasmissioni televisive finanziate dallo Stato. In queste circostanze, la Corte ritiene che l’interessato volesse comunicare informazioni o idee e che la sua condanna abbia costituito una ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 10 § 1 della Convenzione.

b)  Sulla giustificazione dell’ingerenza: la previsione di legge e il perseguimento dello scopo legittimo

43.  Una ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste al paragrafo 2 dell’articolo 10. Occorre dunque stabilire se fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più scopi legittimi enunciati in questo paragrafo e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere questi scopi (Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).

44.  Non viene contestato che l’ingerenza fosse prevista dalla legge, ossia dall’articolo 617 quater del CP (paragrafo 11 supra). La Corte ammette che l’ingerenza avesse come scopi legittimi quelli di proteggere la reputazione o i diritti altrui - in questo caso di Vattimo - e di impedire la divulgazione di informazioni riservate.

45.  Rimane da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».

c)  Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica

i.  Principi generali

46.  La stampa svolge un ruolo eminente in una società democratica: se non deve oltrepassare certi limiti, guardando soprattutto alla tutela della reputazione e ai diritti altrui, le spetta tuttavia comunicare nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale (De Haes e Gijsels c. Belgio, 24 febbraio 1997, § 37, Recueil 1997-I). Alla sua funzione che consiste nel diffonderle, si aggiunge il diritto, per il pubblico, di riceverle. Se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno 1992, § 63, serie A n. 239, e Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU 1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni comunicate, l’articolo 10 protegge la loro modalità di espressione (Oberschlick c. Austria (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, serie A n. 204). La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una certa dose di esagerazione, addirittura di provocazione (Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 38, serie A n. 313; Thoma c. Lussemburgo, n. 38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001-III; Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V).

47.  L’aggettivo «necessario», nel senso dell’articolo 10 § 2, implica l’esistenza di un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per stabilire l’esistenza di un bisogno simile, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo avente ad oggetto allo stesso tempo la legge e le decisioni che la applicano, anche quando emanano da un giudice indipendente. La Corte ha dunque la competenza per stabilire in ultima istanza se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione salvaguardata dall’articolo 10 (Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I, e Association Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).

48.  Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha affatto il compito di sostituirsi alle autorità giudiziarie nazionali competenti, ma di verificare secondo il punto di vista dell’articolo 10 le decisioni che queste hanno emesso in virtù del loro potere di apprezzamento (Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Da questo non deriva che essa debba limitarsi a stabilire se lo Stato convenuto abbia fatto uso di questo potere in buona fede, con diligenza e ragionevolezza; la Corte deve esaminare l’ingerenza in questione alla luce di tutti gli elementi della causa, compreso il tenore dei discorsi attribuiti al ricorrente e il contesto nel quale quest’ultimo li ha pronunciati (News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria, n. 31457/96, § 52, CEDU 2000-I).

49.  In particolare, è compito della Corte stabilire se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificare l’ingerenza appaiano «pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse «proporzionata agli scopi legittimi perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). Così facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali, basandosi su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti, hanno applicato regole conformi ai principi sanciti dall’articolo 10 (si veda, fra molte altre, Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997-VII; De Diego Nafría c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen e Baadsgaard, sopra citata, § 70).

50.  Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è protetto a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e forniscano informazioni «affidabili ed esatte» nel rispetto dell’etica giornalistica (si vedano, ad esempio, le sentenze sopra citate Fressoz e Roire, § 54; Bladet Tromsø e Stensaas, § 58; e Prager e Oberschlick, § 37). Il paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione sottolinea che l’esercizio della libertà di espressione comporta «doveri e responsabilità» che valgono anche per i media, anche se si tratta di questioni di grande interesse generale. Inoltre, questi doveri e responsabilità possono assumere importanza quando si rischia di offendere la reputazione di una persona citata per nome e di nuocere ai «diritti altrui»: Per poter sollevare i media dall’obbligo loro normalmente imposto di verificare le dichiarazioni fattuali potenzialmente diffamatorie a carico dei cittadini, devono esistere specifici motivi. A tale proposito entrano in gioco soprattutto la natura e il grado della potenziale diffamazione e la questione di stabilire a quale punto i media possano ragionevolmente considerare le loro fonti attendibili per quanto riguarda le asserzioni in causa (si vedano, tra altre, McVicar c. Regno Unito, n. 46311/99, § 84, CEDU 2002-III, e Standard Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c. Austria, n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007).

51.  Nei casi in cui era in discussione la diffusione di informazioni di natura riservata, la Corte ha ricordato che la condanna di un giornalista per divulgazione di informazioni di questo tipo può dissuadere i professionisti dei media dall’informare il pubblico su questioni di interesse generale. In questi casi, la stampa potrebbe non essere più in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» e la sua idoneità a fornire informazioni precise e affidabili potrebbe essere indebolita. Per stabilire se la misura controversa fosse tuttavia necessaria nel caso di specie, occorre esaminare più aspetti distinti: gli interessi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente nonché la proporzionalità della sanzione pronunciata (Stoll, sopra citata, §§ 109-112).

52.  In effetti, anche la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, ad esempio, Ceylan c. Turchia [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I). In particolare, nella causa Cumpănă e Mazăre c. Romania ([GC], n. 33348/96, §§ 113-115, CEDU 2004-XI), la Corte ha affermato i seguenti principi:

«113.  Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, addirittura il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi a titolo dell’articolo 8 della Convenzione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo tale da garantire che la legge protegga adeguatamente la reputazione degli individui, nel far questo essi devono evitare di adottare misure che possano dissuadere i media dallo svolgere il loro ruolo di allerta del pubblico in caso di abuso apparente o presunto del potere pubblico. I giornalisti investigativi rischiano di essere reticenti ad esprimersi su questioni che presentano un interesse generale (…) se corrono il pericolo di essere condannati, quando la legislazione prevede sanzioni di questo tipo per gli attacchi ingiustificati contro la reputazione, a pene detentive o interdizione dall’esercizio della professione.

114.  L’effetto dissuasivo che il timore di tali sanzioni comporta per l’esercizio da parte di questi giornalisti della loro libertà di espressione è evidente (…). Totalmente nocivo per la società, fa anch’esso parte degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione della proporzionalità - e dunque della giustificazione - delle sanzioni inflitte (…).

115.  Se la fissazione delle pene è per principio appannaggio dei giudici nazionali, la Corte ritiene che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nel campo della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall’articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, soprattutto quando sono stati gravemente violati altri diritti fondamentali, come nell’ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di istigazione alla violenza (…).»

53.  Infine, è opportuno ricordare che nelle cause come la presente, che richiedono un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte ritiene che l’esito del ricorso non possa variare in funzione del fatto che il ricorso sia stato proposto, in base all’articolo 8 della Convenzione, dalla persona oggetto del reportage o, in base all’articolo 10, dall’editore che lo ha pubblicato. In effetti, questi diritti meritano a priori pari rispetto. Pertanto, in linea di principio il margine di apprezzamento dovrebbe essere lo stesso in entrambi i casi. Se il bilanciamento operato delle autorità nazionali è fatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, è necessario che vi siano serie ragioni affinché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici interni (MGN Limited c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 8 gennaio 2011, e Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC], nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, § 57, CEDU 2011-..).

ii.  Applicazione di questi principi al caso di specie

54.  La Corte rileva innanzitutto di non poter accettare l’argomento del tribunale di Milano (paragrafo 15 supra) e della Corte di cassazione (paragrafo 23 supra) secondo il quale la protezione delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico esclude per principio ogni possibile bilanciamento con l’esercizio della libertà di espressione. In effetti, dalla giurisprudenza citata al paragrafo 51 supra, risulta che anche quando vengono diffuse informazioni riservate, occorre esaminare più aspetti distinti, ossia gli interessi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione comminata.

55.  Per quanto riguarda il primo punto, il ricorrente afferma che la registrazione diffusa della trasmissione L’altra edicola riguardava un tema di interesse generale, ossia la funzione e la «vera natura» della televisione nella società moderna. La Corte osserva che il ruolo svolto dalla televisione pubblica in una società democratica è un tema di interesse generale. Essa è dunque disposta ad ammettere che la collettività potesse avere un certo interesse ad essere informata del fatto che la conduttrice di un programma televisivo pubblico si rammaricasse di non potere mandare in onda un litigio tra i suoi invitati e diceva di aver scelto questi ultimi in rapporto alla probabilità che il litigio scoppiasse. Effettivamente era possibile scorgere in questo il sintomo di una volontà di impressionare e divertire il pubblico piuttosto che fornirgli informazioni a contenuto culturale. Rimane comunque il fatto che, per il ricorrente, si trattava soprattutto, secondo la Corte, di stigmatizzare e ridicolizzare un comportamento individuale. Se il ricorrente desiderava aprire una discussione su un argomento di interesse fondamentale per la società, quale il ruolo dei media televisivi, poteva percorrere altre vie che non avrebbero comportato alcuna violazione della riservatezza delle comunicazioni telematiche. La corte d’appello di Milano lo ha correttamente sottolineato (paragrafo 19 supra). La Corte ne terrà conto nel bilanciare il diritto del ricorrente alla libertà di espressione rispetto agli scopi legittimi perseguiti dallo Stato.

56.  Per quanto riguarda il controllo esercitato dai giudici nazionali, la Corte nota che soltanto la corte d’appello di Milano ha affrontato la questione del conflitto tra il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e la libertà di espressione. Essa ha attribuito una particolare importanza all’interesse sociale dell’informazione divulgata, concludendo che nella fattispecie tale interesse non poteva considerarsi «fondamentale» (paragrafo 19 supra): La Corte ritiene che un’analisi di questo tipo non è arbitraria ed è fatta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza.

57.  Per quanto riguarda il comportamento del ricorrente, la Corte rileva che la registrazione controversa si era verificata su una frequenza riservata ad uso interno della RAI (paragrafi 8 e 18 supra). Ciò non poteva essere ignorato dal ricorrente, professionista nel campo dell’informazione, che dunque era o avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che la diffusione della registrazione era contraria alla riservatezza delle comunicazioni della rete televisiva pubblica. Ne consegue che il ricorrente non ha agito nel rispetto dell’etica giornalistica (si veda il principio enunciato al paragrafo 50 supra).

58.  Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non può concludere che una condanna a carico del ricorrente fosse di per sé contraria all’articolo 10 della Convenzione.

59.  Resta comunque il fatto che, come ricordato al paragrafo 52 supra, la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere ugualmente in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell’ingerenza. Nella fattispecie, oltre al risarcimento dei danni, il ricorrente è stato condannato a quattro mesi e cinque giorni di reclusione (paragrafo 13 supra). Nonostante gli sia stata accordata la sospensione condizionale della pena e benché la Corte di cassazione abbia dichiarato il reato prescritto (paragrafo 21 supra), la Corte in particolare ritiene che il fatto di infliggere una pena detentiva abbia potuto avere un effetto dissuasivo significativo. Peraltro, il caso di specie, che aveva ad oggetto la diffusione di un video il cui contenuto non era di natura tale da provocare un pregiudizio importante, non era segnato da alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso ad una sanzione così severa.

60.  La Corte ritiene che, per la natura ed il quantum della sanzione imposta al ricorrente, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione di quest’ultimo non sia proporzionata agli scopi legittimi perseguiti.

61.  Vi è dunque stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

62.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danni

63.  Il ricorrente chiede 50.000 euro (EUR) per il danno morale che avrebbe subito.

64.  Il Governo osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito all’esistenza, alla natura e all’intensità del danno morale che asserisce di aver subito. Inoltre, non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la presunta violazione dei suoi diritti e questo pregiudizio. Pertanto la sua richiesta non sarebbe sostenuta.

65.  La Corte ritiene che la sua constatazione di violazione dell’articolo 10 costituisca un’equa soddisfazione sufficiente e non accorda dunque alcuna somma a questo titolo.

B.  Spese

66.  Il ricorrente non ha presentato nessuna richiesta per le spese sostenute dinanzi alle autorità giudiziarie interne o dinanzi alla Corte. Pertanto, la Corte ritiene che non gli debba essere accordata alcuna somma a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

  1. Dichiara, all’unanimità il ricorso ricevibile; 
  2. Dichiara, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione; 
  3. Dichiara, con sei voti contro uno, che la constatazione di una violazione rappresenta di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale che può aver subìto il ricorrente; 
  4. Rigetta, all’unanimità la richiesta di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 ottobre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

 

Danutė Jočienė
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere

 

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del giudice I. Karakaş.

D.J.
S.H.N.

 

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ

 

Non posso sottoscrivere il ragionamento e la conclusione adottati dalla maggioranza nella presente causa. 

Il diritto di critica e di satira deve certamente essere riconosciuto e protetto sul terreno dell’articolo 10, ma il caso di specie, come sottolineato giustamente dalla Corte di cassazione italiana, riguardava la divulgazione di informazioni riservate non diffamatorie. Si trattava quindi di una causa in cui doveva essere mantenuto un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. 

La diffusione di informazioni di natura riservata è un campo in cui la Corte e la Commissione hanno già avuto modo di pronunciarsi (si vedano Z. c. Svizzera, n 10343/83, decisione della Commissione del 6 ottobre 1983, Décisions et rapports 35, p. 229 ; Weber c. Svizzera, n. 11034/84, 22 maggio 1990, serie A n. 177 ; Observer et Guardian c. Regno Unito, n. 13585/88, 26 novembre 1991, serie A n. 216; Hadjianastassiou c. Grecia, n. 12945/87, 16 dicembre 1992, serie A n. 252; Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, 21 gennaio 1999, Editions Plon c. Francia, n. 58148/00, 18 maggio 2004, Tourancheau e July c. Francia, n. 53886/00, 24 novembre 2005, e Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, 10 dicembre 2007). 

La libertà di stampa risulta essere ancor più importante nelle circostanze in cui le attività e le decisioni statali, in ragione della loro natura riservata o segreta, sfuggono al controllo democratico o giudiziario. La condanna di un giornalista per divulgazione di informazioni considerate riservate o segrete può dissuadere i professionisti dei media dall’informare il pubblico su questioni di interesse generale. In simili casi , la stampa potrebbe non essere più idonea a svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» e la sua attitudine a fornire informazioni precise e affidabili potrebbe essere affievolita (si veda Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 17488/90, 27 marzo 1996, § 39, Recueil 1996 II). 

Per stabilire se la misura controversa fosse tuttavia necessaria nel caso di specie, occorre esaminare più aspetti distinti, ossia gli interessi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione comminata (Stoll, sopra citata, § 112). 

Innanzitutto nel caso di specie i giudici nazionali hanno mantenuto un giusto equilibrio tra la libertà di espressione del ricorrente e il diritto alla riservatezza delle informazioni che, in base all’articolo 617 quater del codice penale, era stato accusato di aver divulgato. 

La corte d'appello di Milano ha osservato che, in linea di principio, l'esercizio del diritto di critica e di satira poteva giustificare la divulgazione di una comunicazione proibita. 

Essa ha stabilito che, poiché le informazioni divulgate erano state raccolte violando il diritto di altri al segreto, la loro utilizzazione poteva essere ammessa e giustificata soltanto in presenza di un «interesse pubblico fondamentale» alla loro diffusione. Il punto essenziale è quello di stabilire se le informazioni riservate in questione avessero un interesse di questo tipo. 

I giudici nazionali hanno escluso che i materiali video e audio riguardanti il litigio tra i due invitati del programma della RAI avessero un interesse pubblico fondamentale. 

Secondo il giudice nazionale, il litigio era esso stesso «insignificante» e senza importanza per la società. 

La corte d'appello non ha escluso nella fattispecie l'applicazione del diritto di satira, ma ha ritenuto che mancasse uno dei suoi elementi essenziali, ossia un interesse pubblico fondamentale. 

A tale proposito, la corte d’appello ha dichiarato a titolo di esempio che se l’intercettazione e la diffusione delle telecomunicazioni della RAI avessero rivelato che la rete pubblica RAI aveva manipolato un dibattito politico in favore di un partito a scapito di un altro, è evidente che questa informazione sarebbe stata importante per la società e la sua rivelazione non sarebbe stata punibile (sentenza della corte d’appello del 23 gennaio 2004, pag. 21) 

L’applicazione dei criteri della sentenza sopra citata Stoll c. Svizzera al caso di specie (§ 112) mi porterebbe innanzitutto ad ammettere che gli interessi in gioco sono stati messi sul piatto della bilancia e che i giudici nazionali hanno operato un controllo effettivo. Quanto al terzo criterio, ossia il comportamento del ricorrente, come la riconosce maggioranza, egli non ha agito nel rispetto dell’etica giornalistica. 

Sicuramente, anche la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, per un confronto, le cause in cui la condanna penale del ricorrente per aver espresso delle idee aveva comportato la violazione dell’articolo 10, ad esempio Surek c. Turchia n. 4 [GC], n. 24762/94, 8 luglio 1999, e Onal c. Turchia, nn. 41445/04 e 41453/04, 2 ottobre 2012). Nella presente causa, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e soprattutto visti gli interessi in gioco, la sanzione imposta al ricorrente era una misura proporzionata allo scopo legittimo perseguito. 

Dunque, a mio parere, non vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.