Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 dicembre 2017 - Ricorso n. 35637/04 - Causa Arnoldi c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico e dalla la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ARNOLDI c. ITALIA
(Ricorso n. 35637/04)

SENTENZA

STRASBURGO
7 dicembre 2017

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Arnoldi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una camera composta da:

  • Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
  • Kristina Pardalos,
  • Guido Raimondi,
  • Aleš Pejchal,
  • Armen Harutyunyan,
  • Pauliine Koskelo,
  • Tim Eicke, giudici,
  • e da Abel Campos, cancelliere di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 14 novembre 2017,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 35637/04) proposto contro la Repubblica italiana con cui una cittadina di questo Stato, la sig.ra Virginia Arnoldi («la ricorrente»), ha adito la Corte il 24 settembre 2004 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2.  La ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato R.G. Gervasoni, del foro di Bergamo. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3.  Il 30 aprile 2009 il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4.  La ricorrente, la sig.ra Virginia Arnoldi, è nata nel 1946 e risiede a Bergamo.

A.  Il procedimento principale

5.  L’8 febbraio 1990 la ricorrente si rivolse alla polizia e al comune di Taleggio (Bergamo) per chiedere la demolizione di una canna fumaria che sarebbe stata costruita senza permesso da uno dei suoi vicini su un edificio di cui era proprietaria.
6.  Il 9 giugno 1990 il geometra del comune raccomandò la demolizione della canna fumaria.
7.  Nel mese di settembre 1994, il comune comunicò alla ricorrente la sua decisione di non demolire la canna fumaria, ritenendo che non si trattasse di una costruzione abusiva e informandola che, secondo una dichiarazione giurata fatta il 23 settembre 1994 dalla proprietaria dell’appartamento vicino e da altri quattro testimoni, la canna fumaria esisteva da molto tempo.
8.  Il 9 ottobre 1995 la ricorrente denunciò i suoi vicini e gli altri testimoni per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale). In questa denuncia esponeva, in particolare, di aver subìto una lesione del suo diritto di proprietà a causa della suddetta dichiarazione. Dal fascicolo risulta che è stato avviato un procedimento penale (n. 13249/95 R.G.N.R.).
9.  Con lettere datate 14 maggio 1997, 20 maggio 1998 e 29 settembre 1999, la ricorrente sollecitò la rapida conclusione del procedimento.
10.  Il 20 settembre 1999 si svolse l’interrogatorio degli indagati, i quali decisero di non rispondere.
11.  Il 22 gennaio 2003, su richiesta del pubblico ministero, il giudice ordinò l’archiviazione della denuncia per prescrizione.

B.  La procedura «Pinto»

12.  Il 22 luglio 2003 la ricorrente adì la corte d’appello di Venezia ai sensi della legge «Pinto» per lamentare l’eccessiva durata del procedimento penale e chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali.
13.  Con decisione depositata il 31 ottobre 2003, la corte d’appello dichiarò il ricorso inammissibile indicando che la fase delle indagini preliminari faceva parte del procedimento penale e che la durata eccessiva di questa fase poteva effettivamente comportare una violazione del diritto ad un termine ragionevole. Tuttavia, la corte d’appello precisò che, per la parte lesa, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della durata cominciava a decorrere dalla data in cui si era formalmente costituita parte civile. Di conseguenza, secondo la corte d’appello, la ricorrente – parte lesa ma non ancora formalmente costituita parte civile – non poteva essere considerata come una vera «parte» in questo procedimento e, pertanto, non poteva lamentare la durata eccessiva dello stesso.
14.  La corte d'appello ammise che era proprio a causa del termine non ragionevole delle indagini preliminari che la ricorrente non aveva potuto costituirsi parte civile. Tuttavia, sottolineò che la ricorrente aveva scelto di seguire soltanto la via penale e che, per tutelare i suoi diritti, avrebbe potuto avviare un'azione civile autonoma, senza necessariamente attendere la fine della fase delle indagini preliminari nell’ambito del procedimento penale, cosa che non aveva fatto.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A.  Sullo status della persona lesa

15.  Secondo la Corte costituzionale, la parte lesa non ha lo status di «parte» nel procedimento penale, ma soltanto quello di «soggetto eventuale» (ordinanza n. 254 del 2011 e sentenza n. 23 del 2015).
16.  Ai sensi dell’articolo 79 del codice di procedura penale (CPP), la parte lesa può costituirsi parte civile all’udienza preliminare, essendo quest’ultima l’udienza nel corso della quale il giudice è chiamato a decidere se la persona alla quale è attribuito il reato debba essere rinviata a giudizio. Prima di questa udienza, o qualora questa non si tenga perché la causa è stata archiviata in una fase precedente, la parte lesa può esercitare alcune facoltà (articolo 90 del CPP) di cui le autorità nazionali sono tenute ad informarla tempestivamente (articolo 90bis CPP, entrato in vigore il 20 gennaio 2016). Tra l’altro, essa ha il diritto di ricevere informazioni in merito all’esistenza e alle modalità di esercizio di queste facoltà, alla possibilità di ottenere un risarcimento per la violazione dei suoi diritti di carattere civile e all’identità della persona indagata. Inoltre, dopo un termine di sei mesi dal deposito della denuncia e senza pregiudizio per la riservatezza dell’indagine, ha il diritto di essere informata dello stato del procedimento (articolo 335, comma 3ter del CPP entrato in vigore il 3 agosto 2017 ), quello di svolgere indagini in modo indipendente da quelle condotte dal pubblico ministero e dall’imputato (articolo 327bis del CPP, entrato in vigore il 18 gennaio 2001), nonché il diritto di essere rappresentata e di accedere al patrocinio a spese dello Stato (articolo 101, comma 1, del CPP, entrato in vigore il 17 agosto 2013). Le disposizioni pertinenti del CPP nella presente causa recitano:
Articolo 90
«La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.»
Articolo 101
«La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste (...)»
Articolo 359 comma 1
«Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti (…) e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.»
Articolo 360
«1.  Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
(...)
3.  I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.»
Articolo 394
«1.  La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio
2.  Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.»
17.  Il pubblico ministero non può decidere di archiviare una causa, ma deve chiedere al giudice delle indagini preliminari («GIP») di farlo. Se il pubblico ministero richiede l’archiviazione di una causa, la parte lesa ha il diritto di esserne informata qualora ne faccia richiesta (articolo 408, comma 2, del CPP). La parte lesa ha a disposizione 20 o 30 giorni, a seconda del tipo di reato (articolo 408, commi 3 e 3bis del CPP; prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, i termini erano rispettivamente di dieci e venti giorni) per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. La decisione di archiviazione può essere impugnata dinanzi al giudice unicamente per le cause di nullità previste dall’articolo 410bis (introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Prima dell’entrata in vigore di questo articolo la persona offesa poteva soltanto adire la Corte di Cassazione (si veda l’articolo 409, comma 6, infra). Le disposizioni pertinenti al caso di specie del CPP sono le seguenti:
Articolo 409
«1.  Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. (...)
2.  Se non accoglie la richiesta [di archiviazione], il giudice entro 3 mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
(...)
4.  A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse (…).
5.  Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. (...)
6.  L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 [in particolare il mancato rispetto delle disposizioni procedurali riguardanti lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio]» (comma abrogato dalla legge n. 103 del 2017).»
Articolo 410
«1.  Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova
2.  Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
(...)»
18.  La Corte di Cassazione riconosce lo status di persona offesa al soggetto i cui interessi sono stati lesi da un reato – come il delitto di falso – che riguarda la tutela della fede pubblica, e riconosce loro la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione della causa (Sezioni Unite, sentenza n. 46982 del 18 dicembre 2007). Inoltre, la Corte di cassazione ha dichiarato che i delitti che ledono la pubblica fede riguardano la tutela di una pluralità di beni giuridici. Di conseguenza, questo tipo di delitto tutela non solo l’interesse pubblico alla veridicità di determinati atti, ma anche quello dei soggetti sulla cui sfera giuridica gli atti asseritamente falsi siano destinati ad incidere. Queste persone possono pertanto, a tempo debito, costituirsi parte civile (sentenza n. 3067 del 23 gennaio 2017).
19.  Ai sensi dell’articolo 112 della Costituzione italiana,
«Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.»
B.  Sul ricorso indennitario per violazione del diritto a un processo entro un termine ragionevole
20.  Per quanto riguarda, in generale, il risarcimento di una violazione del termine ragionevole a livello nazionale, il diritto e la prassi interni pertinenti al caso di specie sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 23  31, CEDU 2006-V).
21  Per quanto riguarda la possibilità per la parte lesa che non si è costituita parte civile di chiedere la riparazione di una violazione del termine ragionevole ai sensi della legge «Pinto», secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la parte lesa, che non si è (o non si è ancora) costituita parte civile nel procedimento penale non può ritenersi vittima della violazione del termine ragionevole per il periodo anteriore alla costituzione, e non può pertanto chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa della durata di questo procedimento (si vedano, tra altre, Corte di cassazione, sentenza del 30 gennaio 2003, n. 1405; Corte di cassazione, sentenza del 19 settembre 2003, n. 13889; Corte di cassazione, sentenza del 24 luglio 2003, n. 11480; Corte di cassazione, sentenza del 12 gennaio 2007, e, più recentemente, Corte di cassazione, sentenza del 3 aprile 2012, n. 5294, Corte di cassazione, Sezioni Unite del 24 settembre 2013 n. 19663, Corte di cassazione, Sezione Unite n. 19663 del 2014, e Corte di cassazione, sentenza del 27 aprile 2016, n. 8291).

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELLA DURATA DEL PROCEDIMENTO

22.  La ricorrente, parte lesa durante le indagini preliminari, lamenta una durata eccessiva del procedimento penale che ha avviato per falsità in atti e per l’assenza di risarcimento da parte della corte d’appello Pinto. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

A.  Sulla ricevibilità

1.  Argomenti delle parti

23.  Il Governo indica che il diritto interno non prevedeva la costituzione di parte civile nel corso delle indagini preliminari e ritiene pertanto che la ricorrente non possa affermare di essere vittima della violazione dedotta in quanto non era parte al procedimento penale. In ogni caso, considera che la ricorrente avrebbe potuto adire i giudici civili o amministrativi allo scopo di ottenere una tutela giudiziaria del suo diritto civile. Peraltro, nelle sue seconde osservazioni, il Governo sottolinea lo «scopo essenzialmente di lucro» del ricorso.
24.  La ricorrente afferma che, quando lo Stato prevede un rimedio che permette di far valere i diritti di carattere civile, deve assicurarsi che le garanzie previste dall’articolo 6 siano rispettate. Inoltre, la stessa ritiene che non sia accettabile che lei stessa, che ha già adito un giudice nazionale competente per far valere le proprie richieste, sia obbligata ad intentare una nuova azione dinanzi a un giudice diverso in quanto il primo giudice non è riuscito a risolvere la controversia per questioni che essa stessa ritiene imputabili alle autorità nazionali.

2.  Valutazione della Corte

25.  La Corte osserva anzitutto che, secondo il Governo, l’articolo 6 § 1 non è applicabile ratione personae nel caso di specie in quanto la ricorrente non si è costituita parte civile.
26.  La Corte rammenta poi che il diritto di far perseguire o condannare penalmente terze persone non può essere ammesso di per sé, e che l’elemento civile dell’articolo 6 è applicabile se l’esito del procedimento è determinante per il «diritto di carattere civile in causa» (Moreira de Azevedo c. Portogallo, 23 ottobre 1990, § 66, serie A n. 189, e Perez c. Francia [GC], n. 7287/99, § 65, CEDU 2004-I). Perciò, affinché l’articolo 6 trovi applicazione, il diritto di far perseguire o condannare terze persone deve necessariamente andare di pari passo con l’esercizio da parte della vittima del suo diritto di intentare un’azione civile, offerta dal diritto interno, anche soltanto al fine di ottenere una riparazione simbolica o la tutela di un diritto di carattere civile, sulla scia, ad esempio, del diritto di godere di una «buona reputazione» (Perez, sopra citata, §§ 70-71).
27.  La Corte osserva che, se è vero che la ricorrente non si è costituita parte civile nel procedimento avviato in seguito alla sua denuncia, ciò è dovuto al fatto che, nel diritto italiano, la parte lesa può costituirsi parte civile soltanto a partire dall’udienza preliminare (paragrafo 16 supra) (Sottani c. Italia (dec.), n. 26775/02, 24 febbraio 2005). Nella fattispecie, l’udienza preliminare non ha avuto luogo, in quanto il procedimento è stato archiviato nella fase delle indagini preliminari per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre la Corte osserva che, secondo il diritto interno, la parte lesa non è considerata formalmente come una «parte» al procedimento, ma soltanto come un «soggetto eventuale» (paragrafo 15 supra).
28.  A questo proposito, la Corte sottolinea che la questione dell’applicabilità dell’articolo 6 § 1 non può dipendere dal riconoscimento dello status formale di «parte» ad opera del diritto nazionale (Stiftung Giessbach dem Schweizervolk e Parkhotel Giessbach AG c. Svizzera (dec.), n. 26886/03, 10 aprile 2007). In effetti, essa rammenta che lo spirito della Convenzione impone di non intendere il termine «contestazione» in un’accezione troppo tecnica e di darne una definizione materiale piuttosto che formale (Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, § 45, serie A n. 43, e Miessen c. Belgio, n. 31517/12, § 43, 18 ottobre 2016). Tenendo presente che lo scopo della Convenzione è tutelare diritti «concreti ed effettivi» e non teorici o illusori, la Corte deve andare oltre le apparenze e ricercare la realtà della situazione controversa (Asadbeyli e altri c. Azerbaijan, nn. 3653/05 e altri 5, § 110, 11 dicembre 2012). Essa rammenta inoltre che questo principio si applica anche nella determinazione dello status sia delle persone sottoposte alla giustizia (si vedano, mutatis mutandis, Feti Demirtaş c. Turchia, n. 5260/07, § 121, 17 gennaio 2012, e Savda c. Turchia, n. 42730/05, § 107, 12 giugno 2012) sia delle altre «parti» al procedimento (Martinie c. Francia [GC], n. 58675/00, § 50, CEDU 2006 VI).
29.  Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché entri in gioco l’articolo 6, la data del deposito della domanda di risarcimento non è determinante, avendo la Corte concluso che l’articolo 6 è applicabile in cause in cui la richiesta non era stata ancora o non è stata affatto depositata, anche se il diritto interno lo permetteva (Potier c. Francia (dec.), n. 42272/98, 14 dicembre 2004, e Feliciano Bichão c. Portogallo, n. 40225/04, §§ 30-33, 20 novembre 2007).
30.  Di conseguenza, la Corte ritiene che, a prescindere dallo status formale della persona offesa nell’ambito del procedimento penale italiano, ciò che è decisivo per l’applicabilità dell’articolo 6 nel caso di specie è sapere: a)  se la ricorrente intendesse, in sostanza, ottenere la tutela del suo diritto civile o «far valere il suo diritto a una riparazione» nell’ambito del procedimento penale; b)  se l’esito della fase delle indagini preliminari fosse determinante per il «diritto di carattere civile in causa».
a)  Sull’esistenza di un diritto di carattere civile
31.  La Corte ritiene che, dalla sentenza Perez (sopra citata), risulti che le due condizioni per l’applicabilità dell’articolo 6 «ai fini di ottenere una riparazione», sebbene simbolica, o «della tutela di un diritto di carattere civile», sono alternative e non cumulabili. Nella causa Gorou c. Grecia (n. 3) (n. 21845/03, §§ 18 e 21, 22 giugno 2006), la Corte ha stabilito che l’articolo 6 era applicabile anche in assenza di una richiesta di risarcimento purché fosse in gioco la tutela di un diritto di carattere civile. Inoltre, nella causa Perak c. Slovenia (n. 37903/09, § 33, 1° marzo 2016), la Corte ha ritenuto, alla luce della giurisprudenza Perez (sopra citata) e Helmers c. Svezia (29 ottobre 1991, §§ 27-30, serie A n. 212 A), che l’articolo 6 si applicasse nelle situazioni in cui il ricorrente mirava a tutelare i propri diritti di carattere civile non soltanto attraverso la costituzione di parte civile, ma anche con il semplice fatto di intentare azioni private.
32.  A questo proposito, la Corte tiene a precisare che il principio stabilito nella sentenza Perez (sopra citata, § 70) secondo il quale «la Convenzione non sancisce né il diritto (...) alla «vendetta privata», né l’actio popularis [e che] perciò, il diritto di far perseguire o condannare penalmente terze persone non può essere ammesso di per sé», implica che si debba esaminare, caso per caso, se il sistema giuridico interno riconosca alla persona che presenta la denuncia un interesse di natura civile da far valere nell’ambito del processo penale. Di conseguenza, nel caso in cui la persona presenti denuncia con finalità puramente repressive, l’articolo 6 non trova applicazione.
33.  Per quanto riguarda la prima condizione, ossia l’intenzione della ricorrente di ottenere la tutela di un diritto di carattere civile, la Corte constata che, nel caso di specie, la causa riguardava una denuncia per falsità in atti con cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento del carattere non veridico delle dichiarazioni fatte da terze persone. Essa osserva che, sulla base di tali dichiarazioni, le autorità interne hanno respinto la domanda della ricorrente volta a ottenere la tutela del suo diritto di proprietà (paragrafo 7 supra).
34.  Con riguardo alla seconda condizione, la Corte deve verificare l’esistenza di un interesse da parte della ricorrente a chiedere, anche successivamente, una riparazione per la violazione del suo diritto di carattere civile, «poco conta che abbia presentato una formale richiesta di riparazione» (Pause c. Francia (dec.) n. 58742/00, 21 settembre 2004). La Corte rammenta che la ricorrente aveva sporto denuncia contro terzi per falsità in atti. Inoltre, osserva che il diritto interno riconosce lo status di persona offesa alle persone i cui interessi siano stati compromessi da un reato, come il reato di falso, volto alla tutela della fiducia del pubblico, il che permette loro, durante l’udienza preliminare, di chiedere la riparazione del danno attraverso la costituzione di parte civile (paragrafo 18 supra). Ciò facendo, la ricorrente ha manifestato l’interesse che attribuiva al fatto di chiedere, al momento opportuno, una riparazione per la violazione del suo diritto di carattere civile di cui poteva, in maniera difendibile, sostenere di essere titolare.
35.  Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il carattere «civile» del diritto di cui la ricorrente ha chiesto la tutela depositando la denuncia non si presti a controversia.
b)  Sul carattere determinante della fase delle indagini preliminari per la tutela del diritto di carattere civile
36.  Resta da verificare se l’esito della fase delle indagini preliminari sia determinante per ottenere il risarcimento del danno per violazione del «diritto di carattere civile». La Corte ritiene di non poter esaminare la questione in astratto e di dovere, invece, tenere conto delle particolari caratteristiche del sistema giuridico nazionale e delle circostanze specifiche della causa.
37.  In cause contro l’Italia, la Corte ha già considerato l’articolo 6 § 1 applicabile a una parte lesa che non si era costituita parte civile, in quanto, anche prima dell’udienza preliminare, nella quale può essere presentata tale costituzione, la vittima del reato può esercitare diritti e facoltà espressamente riconosciuti dalla legge (Sottani, sopra citata, Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia, n. 10180/04, § 31, 20 aprile 2006, e Mihova c. Italia (dec.), n. 25000/07, del 30 marzo 2010). Si tratta, ad esempio, del diritto di ricevere informazioni sull’esistenza e sulle modalità di esercizio di tali diritti e facoltà, di chiedere al pubblico ministero di richiedere al GIP la produzione immediata di un mezzo di prova, di nominare un rappresentante legale, di presentare memorie e di indicare elementi di prova. La Corte osserva che il codice di procedura penale riconosce alla parte lesa il diritto di condurre indagini indipendentemente da quelle compiute dal procuratore e dall’imputato (paragrafo 16 supra). Infine, la parte lesa può opporsi alla domanda formulata dal procuratore di archiviazione di una causa e può presentare ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione del GIP (paragrafo 17 supra).
38.  Come la Corte ha sottolineato nella sua decisione Sottani (sopra citata), «l’esercizio di questi diritti può rivelarsi fondamentale per una costituzione efficace di parte civile, in particolare quando (...) si tratta di prove che possono deteriorarsi con il tempo e la cui acquisizione si rivela impossibile nelle fasi successive del procedimento». L’importanza della fase delle indagini preliminari per l’esito del processo penale è stata sottolineata anche nella causa Ibrahim e altri c. Regno Unito ([GC] (n. 50541/08 e altri 3, § 253, CEDU 2016), nella quale la Corte ha esaminato il rispetto dei diritti dell’imputato dal punto di vista dell’articolo 6. In questa sentenza, ha affermato che «la fase delle indagini può assumere un’importanza particolare per la preparazione del processo penale: le prove ottenute durante questa fase determinano spesso il quadro nel quale il reato ascritto sarà esaminato al processo».
39.  Infine, la Corte attribuisce un’importanza particolare al fatto che il sistema italiano è regolato dal principio della legalità dell’azione penale, che implica che, quando le autorità nazionali vengono a conoscenza, ad esempio in seguito al deposito di una denuncia, di un fatto che può costituire reato, sono obbligate, se del caso, a perseguire i responsabili di tale reato (paragrafo 19 supra). Ne consegue che, dopo aver depositato la denuncia, la persona lesa può aspettarsi, nei casi previsti dalla legge, l’apertura di un processo nel corso del quale può costituirsi parte civile e chiedere in tal modo la riparazione dei danni che avrebbe subito.
40.  Di conseguenza, la Corte ritiene che nel diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e facoltà nel procedimento penale, non differisca, in sostanza, per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 6, da quella della parte civile. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte considera che l’esito delle indagini preliminari sia determinante per il «diritto di carattere civile in causa».
41.  Tenuto conto anche di quanto affermato nei paragrafi 33-35 supra, la Corte ritiene che questa conclusione debba applicarsi nel caso di specie. Infatti, la ricorrente aveva chiesto espressamente di essere avvisata dell’eventuale archiviazione della causa e aveva esercitato i diritti sanciti dal CPP, in particolare quello di produrre documenti. Aveva inoltre sollecitato varie volte l’azione della procura e la conclusione rapida del procedimento. La Corte constata perciò che la ricorrente ha esercitato almeno uno dei diritti e facoltà riconosciuti dal diritto interno alla parte lesa.
c)  Sull’eccezione relativa all’esistenza di altre vie idonee a tutelare il diritto di carattere civile
42.  Per quanto riguarda infine l’argomento del Governo, secondo il quale la ricorrente avrebbe potuto anche intentare un’azione dinanzi ai giudici civili, la Corte ritiene che il fatto che la ricorrente disponesse di altre vie idonee a garantire la tutela di un diritto di carattere civile non possa costituire un elemento di cui tenere conto per accertare l’applicabilità dell’articolo 6. In effetti, quando l’ordinamento giuridico interno offre alla persona sottoposta alla giustizia un ricorso volto alla tutela di un diritto di carattere civile, lo Stato ha l’obbligo di vigilare affinché quest’ultimo goda delle garanzie fondamentali dell’articolo 6, e questo anche quando i ricorrenti, in base alle norme interne, potrebbero o avrebbero potuto benissimo intentare un’azione diversa (si vedano, mutatis mutandis, Anagnostopoulos c. Grecia, n. 54589/00, § 32, 3 aprile 2003, e Lacerda Gouveia e altri c. Portogallo, n. 11868/07, § 73, 1° marzo 2011). Infine, la Corte osserva che la questione sollevata dal Governo viene normalmente esaminata dalla Corte dal punto di vista della proporzionalità delle restrizioni al diritto di accesso a un tribunale e non dell’applicabilità dell’articolo 6 (Anagnostopoulos, sopra citata, §§ 31-32, Gousis c. Grecia, n. 8863/03, §§ 34-35, 29 marzo 2007, Atanasova c. Bulgaria, n. 72001/01, §§ 44-47, 2 ottobre 2008, Lacerda Gouveia e altri, sopra citata, § 73, e Dragomir, sopra citata, §§ 42-44).
43.  Peraltro, la Corte non può considerare che nel caso di specie la ricorrente abbia rinunciato ai diritti previsti dall’articolo 6. In effetti, la rinuncia deve essere stabilita, se del caso, in maniera non equivoca (Perez, sopra citata, § 70). Nella fattispecie, la ricorrente non ha intentato azioni o procedimenti oltre al procedimento penale volto a ottenere la tutela del suo diritto di carattere civile.
d)  Conclusione
44.  Tenuto conto di quanto sopra esposto e alla luce delle specificità del sistema giuridico italiano, la Corte respinge le eccezioni sollevate dal Governo e, conformemente alla giurisprudenza Sottani e Patrono, Cascini e Stefanelli (decisioni sopra citate), ritiene che l’articolo 6 § 1 sia applicabile alla presente causa.
45.  Constatando che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

B.  Sul merito

46.  La ricorrente afferma che la durata del procedimento è eccessiva.
47.  Il Governo non ha ritenuto utile presentare osservazioni sul merito in quanto in ogni caso la ricorrente non è, a suo parere, vittima della violazione dedotta.
48.  La Corte ritiene che, alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle particolarità del procedimento penale italiano, il periodo da considerare nell’ambito di un procedimento penale dal punto di vista del «termine ragionevole» dell’articolo 6 § 1 inizi, per la persona che sostiene di essere stata lesa da un reato, nel momento in cui la stessa esercita uno dei diritti e delle facoltà che le sono espressamente riconosciuti dalla legge (paragrafo 40 supra), dimostrando così l’interesse che la stessa attribuisce alla riparazione pecuniaria del danno subito o alla tutela del suo diritto di carattere civile.
49.  Nella fattispecie, la Corte constata che il periodo da prendere in considerazione è iniziato il 9 ottobre 1995, con il deposito della denuncia da parte della ricorrente, per concludersi il 22 gennaio 2003, data in cui il giudice ha disposto l’archiviazione del procedimento. Quest’ultimo è dunque durato più di sette anni, per la sola fase delle indagini preliminari.
50.  La Corte rammenta che il carattere ragionevole della durata di un procedimento deve essere valutato a seconda delle circostanze della causa e in considerazione di criteri come la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e delle autorità competenti nonché la posta in gioco della controversia per l’interessato (si veda, ad esempio, Sürmeli c. Germania [GC], n. 75529/01, § 128, CEDU 2006 – VII).
51.  Nella fattispecie la Corte constata che, secondo i documenti forniti dalle parti, nel periodo sopra menzionato le autorità si sono limitate a interrogare gli imputati, i quali, per di più, hanno scelto di non rispondere (paragrafo 10 supra). La ricorrente, da parte sua, ha richiesto tre volte la conclusione rapida del procedimento (paragrafo 9 supra). Il Governo non ha fornito argomenti in grado di giustificare delle indagini preliminari di questa durata (paragrafo 47 supra).
52.  Questi elementi bastano alla Corte per concludere che, nella fattispecie, la durata del procedimento controverso è eccessiva e non ha risposto all’esigenza del «termine ragionevole». Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE (ACCESSO ALLA GIUSTIZIA) E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

53.  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la ricorrente lamenta che, con l’archiviazione della sua denuncia per intervenuta prescrizione, le autorità interne le hanno impedito di avere accesso a un tribunale e che, per questo motivo, non hanno tutelato il suo diritto di proprietà.
54.  La Corte osserva che il procedimento principale si è concluso il 22 gennaio 2003, con l’archiviazione della causa, e che il ricorso è stato presentato dinanzi ad essa il 24 settembre 2004, ossia più di sei mesi dopo la chiusura delle indagini preliminari. Inoltre, essa constata che la procedura Pinto costituisce un rimedio effettivo per lamentare la eccessiva durata del procedimento e non, dal punto di vista dell’articolo 6, il mancato accesso a un tribunale né, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, le conseguenze di tale mancato accesso.
55.  Di conseguenza, questa parte del ricorso è tardiva e deve essere dichiarata irricevibile, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

III.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

56.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno

57.  La ricorrente chiede le somme di 12.770 euro (EUR) per danno materiale e di 10.000 EUR per danno morale a causa delle violazioni dei suoi diritti sanciti dall’articolo 6 della Convenzione e dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. In particolare, indica che il danno materiale deriva dalla dedotta impossibilità per lei di dare in locazione l’appartamento, dovuta alla presenza della canna fumaria, secondo lei illegale, che le impedirebbe di effettuare i lavori richiesti per ottenere il certificato di abitabilità.
58.  Per il Governo, l’importo del danno richiesto è sproporzionato rispetto alla posta in gioco del procedimento principale e non vi è un nesso di causalità tra tale importo e le doglianze sollevate.
59.  La Corte constata che, nelle sue osservazioni sull’equa soddisfazione, la ricorrente ha chiesto la riparazione dei danni morale e patrimoniale derivanti a suo parere non solo dalla durata del procedimento, ma anche dal mancato accesso a un tribunale e dalla mancata tutela del suo diritto di proprietà.
60.  Essa osserva che l’unica base di cui tenere conto per l’attribuzione di un’equa soddisfazione è costituita, nella fattispecie, dalla sola violazione dell’articolo 6 della Convenzione dal punto di vista della durata del procedimento (paragrafi 52 e 55 supra). Pertanto, essa non vede alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto, e rigetta la richiesta.
61.  In compenso, la Corte ritiene che la ricorrente abbia subito un torto morale a causa della eccessiva durata del procedimento. Considerate le circostanze della causa e deliberando in via equitativa ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, essa decide di accordare all’interessato la somma di 4.500 EUR a questo titolo.

B.  Spese

62.  Producendo i relativi documenti giustificativi, la ricorrente chiede la somma di 1.791,15 EUR per le spese sostenute per la procedura dinanzi alla corte d’appello Pinto. Senza produrre alcuna parcella, la stessa chiede inoltre alla Corte di accordarle in via equitativa una somma per le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa.
63.  Il Governo non si esprime in merito a tali richieste.
64.  La Corte rammenta che l’attribuzione di somme per le spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI).
65.  Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 1.500 EUR come rimborso delle spese sostenute per la procedura dinanzi alla corte d’appello Pinto. Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte decide, tenuto conto dell’assenza di documenti giustificativi, di non accordare alcuna somma alla ricorrente a questo titolo.

C.  Interessi moratori

66.  La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata del procedimento e irricevibile per il resto;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
      1. 4.500 EUR (quattromilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale,
      2. 1.500 EUR (millecinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 7 dicembre 2017, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Abel Campos  
Cancelliere

L.-A. Sicilianos
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del giudice Koskelo, alla quale aderisce il giudice Eicke.
L.A.S.
A.C.

OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE KOSKELO, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE EICKE
La questione dell’applicabilità dell’articolo 6

1.  Come i miei colleghi, ho votato a favore dell’accertamento della violazione dell’articolo 6 nel caso di specie. Tuttavia, non posso sottoscrivere in ogni suo aspetto il ragionamento adottato dalla maggioranza in relazione alla questione dell’applicabilità dell’articolo 6, trattata nella parte A della sentenza, relativa alla ricevibilità del ricorso.
2.  Le circostanze del caso di specie sono riassumibili come segue. La ricorrente asserì che un vicino aveva costruito illecitamente una canna fumaria sulla sua proprietà e presentò quindi alle autorità locali una richiesta di demolizione (si veda il paragrafo 5 della presente sentenza). Il comune rigettò la richiesta della ricorrente ritenendo che la costruzione non fosse illecita giungendo a tale conclusione sulla base della testimonianza scritta resa sotto giuramento dal vicino della ricorrente e da altri quattro testimoni (si veda il paragrafo 7 della sentenza). A seguito del rifiuto del comune di dare esecuzione alla richiesta di demolizione della canna fumaria, la ricorrente presentò una denuncia penale nei confronti dei testimoni ai sensi dell’articolo 483 del codice penale italiano, che configura come reato la falsità in atto pubblico (si veda il paragrafo 8 della sentenza). La denuncia diede luogo a una indagine preliminare che non arrivò mai all’instaurazione di un processo. Da ultimo, l’indagine preliminare venne archiviata per intervenuta prescrizione.
3.  Vorrei ribadire che, in conformità con la giurisprudenza della Corte, affinché l’articolo 6 § 1 sia applicabile nella sua parte «civile» ci deve essere un «contenzioso» che riguardi un «diritto» del quale si possa dire, almeno su basi difendibili, che è riconosciuto come tale dal diritto interno indipendentemente dal fatto che sia protetto dalla Convenzione. Il contenzioso deve essere reale e grave: può riguardare non solo l’effettiva esistenza di un diritto ma anche il suo ambito e il modo di esercitarlo; e, infine, l’esito del procedimento deve essere direttamente decisivo per il diritto in questione, non essendo sufficienti per il ricorso all’articolo 6 § 1 meri esili collegamenti o conseguenze remote (si vedano Regner c. Repubblica Ceca [GC], n. 35289/11, § 99, CEDU 2017 (estratti)).
4.  Nel contesto del caso di specie, si pongono diversi interrogativi in merito a questi requisiti consolidati.

Se il procedimento penale riguardava un «diritto civile» della ricorrente – Parte A, sezione (a) della sentenza

5.  La prima questione è se, e in quale modo, l’indagine penale avviata a seguito della denuncia della ricorrente riguardava un «contenzioso» relativo a un «diritto» proprio. Tale questione è affrontata nella sezione (a) della parte A della sentenza, relativa alla ricevibilità del ricorso.
6.  Non vi è dubbio che il problema di fondo della ricorrente, vale a dire la costruzione illecita di una canna fumaria sulla sua proprietà, riguardava i suoi diritti civili, vale a dire il diritto al godimento indisturbato della sua proprietà. L’indagine penale impugnata, tuttavia, era solo indirettamente collegata a questa questione di fondo.
7.  Mi sembra in uguale misura chiaro e importante che l’interpretazione dell’ambito dell’articolo 6 non possa essere estesa al punto da far intendere che la parte civile di tale articolo è chiamata in causa ogni qual volta una persona presenta una denuncia penale che dia origine a una indagine su presunti reati, indipendentemente dal fatto che tali atti implichino una violazione dei diritti individuali dell’autore della denuncia, vale a dire, indipendentemente dal fatto che l’autore della denuncia possa essere considerato vittima o parte lesa in relazione al presunto reato. Tale posizione non sarebbe conforme alla giurisprudenza costante della Corte. Ad esempio, per citare alcune cause menzionate nella sentenza, in Sottani c. Italia ((dec.), n. 26775/02, CEDU 2005 III (estratti)), la Corte si riferisce alla «parte lesa». La causa Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia (n. 10180/04, 20 Aprile 2006) riguardava denunce presentate dai ricorrenti per diffamazione, quindi presentate al fine di proteggere il loro diritto alla rispettabilità. Analogamente, in Gorou c. Grecia (n. 3) (n. 21845/03, 22 giugno 2006), il procedimento riguardava il processo senza giusta causa, la diffamazione e l’abuso d’ufficio.
8.  Ciò che fa sorgere interrogativi e dubbi a questo proposito, tuttavia, è l’affermazione fatta dalla maggioranza al paragrafo 32, con la quale si suggerisce che l’elemento decisivo è costituito dalla possibilità che la persona che presenta una denuncia penale abbia un «interesse» di natura civile, riconosciuto ai sensi del diritto interno, tutelato tramite procedimento penale. Esiste una differenza, e deve essere fatta una distinzione, tra «diritti» di natura civile e semplici «interessi» di natura civile. Risulta poco chiaro e incerto se e in quale misura la maggioranza stia effettivamente estendendo, con l’intenzione di estenderlo, l’ambito di situazioni nelle quali una persona che presenta una denuncia penale possa chiedere che il suo «interesse» - piuttosto che il «diritto» - faccia scattare gli obblighi dello Stato previsti dalla parte civile dell’articolo 6. Ritengo che la Corte non avrebbe giustificazioni per estendere l’ambito dell’articolo 6 in tale modo, contrario al suo espresso linguaggio, dalla protezione dei «diritti» civili alla protezione degli «interessi» di natura civile. Esistono ottimi motivi perché il diritto interno permetta, in varie situazioni, che le denunce penali possano essere presentate da una categoria più ampia di persone dei soli titolari del tipo di diritti civili individuali che consentono la partecipazione al successivo procedimento penale in qualità di parti lese. Una distinzione tra «diritti» e «interessi» può non sempre risultare chiara, ma questa non è una ragione sufficientemente buona per rendere labile la distinzione o per eliminarla completamente. Inoltre, la situazione giuridica rischia di diventare sin troppo oscura con l’uso di un linguaggio come quello contenuto nel paragrafo 32 della sentenza.
9.  La maggioranza sviluppa il suo ragionamento osservando che nella giurisprudenza della Corte, l’applicabilità dell’articolo 6 nella sua parte civile nel contesto del procedimento penale non è stata fatta dipendere dal fatto che la parte lesa potesse chiedere effettivamente un risarcimento (si veda il paragrafo 31 della presente sentenza). Non si può, tuttavia, trascurare il fatto che esiste una differenza tra l’esercizio di una scelta su questo tema e l’assenza di un diritto che potrebbe anzitutto costituire il fondamento giuridico per tale scelta.
10.  Tali osservazioni mi portano a ritenere che l’affermazione generale di principio fatta dalla maggioranza nel paragrafo 32 comporti una estensione eccessiva. Sembra inoltre implicare un allontanamento dalla giurisprudenza costante della Corte.
11.  Per quanto riguarda il caso specifico in esame, la maggioranza sottolinea (si veda il paragrafo 33) che la presunta falsificazione riguardava le testimonianze scritte sulla base delle quali le autorità locali rigettarono la richiesta della ricorrente di protezione del suo diritto di proprietà. Questa constatazione riconosce che vi era solamente un collegamento indiretto tra l’oggetto della denuncia penale che ha dato origine all’indagine penale per presunta falsità impugnata e il problema di fondo della ricorrente, vale a dire la dedotta violazione del suo diritto di proprietà. Più in generale, questo ragionamento suggerisce che tale collegamento indiretto è considerato sufficiente per soddisfare la condizione di applicabilità dell’articolo 6 consistente nel requisito che la ricorrente cercava di ricevere protezione di un diritto civile.
12.  La maggioranza procede poi analizzando la seconda condizione (anche se è considerata alternativa), vale a dire se la ricorrente avesse un interesse nel chiedere un risarcimento nel procedimento penale impugnato (si veda il paragrafo 34 della sentenza). Qui la maggioranza si basa sulla giurisprudenza dei tribunali nazionali secondo la quale, ai sensi della normativa italiana, la relativa configurazione della falsità come reato è pensata per proteggere non solo l’interesse generale collegato con l’amministrazione della giustizia ma anche gli interessi privati delle parti danneggiate dall’eventuale natura falsa dei documenti in questione. Su questa base si ritiene che venga soddisfatta la seconda, e alternativa, condizione.
13.  Pur separando l’ampio riferimento agli «interessi» (invece che ai «diritti») nel paragrafo 32 dalle conclusione nel paragrafo 33, sembra che l’ambito dell’articolo 6 sia stata esteso in modo considerevole. Se è sufficiente ravvisare un collegamento indiretto tra una denuncia penale, vale a dire, il suo oggetto, contesto o fine, e il «diritto» civile che l’autore della denuncia in definitiva cerca di proteggere, al fine di concludere che tale procedimento penale può far scattare l’applicazione dell’articolo 6 nella sua parte civile a favore dell’autore della denuncia, le categorie di persone che possono avere il titolo di invocare gli obblighi che sorgono per gli Stati ai sensi dell’articolo 6 – in particolare sulla base della lunghezza del procedimento – sono destinate ad ampliarsi considerevolmente.

Se il procedimento implica la “determinazione” di un diritto civile -
Parte A, sezione (b) della sentenza

14.  La seconda questione principale riguarda l’interpretazione della possibilità che il procedimento impugnato sia del tipo che determina il diritto in questione. Secondo la giurisprudenza costante questo significa che l’esito del procedimento deve essere direttamente decisivo per il diritto in questione. Questo aspetto è affrontato nella sezione (b) della parte A della presente sentenza.
15.  In questo punto, ritengo prima di tutto incoerente e confuso che la maggioranza faccia riferimento nel paragrafo 36 alla questione della possibilità che l’esito dell’indagine preliminare impugnata determini un problema di risarcimento, visto che ha appena concluso nella precedente sezione che l’applicabilità dell’articolo 6 nella sua parte civile non dipende dal fatto che la parte lesa (o «interessata»?) abbia presentato una richiesta di risarcimento.
16.  Inoltre, ritengo fuori luogo in questo contesto chiamare in causa una giurisprudenza in cui l’importanza della fase delle indagini preliminari nelle cause penali è stata affrontata dal punto di vista di chi è imputato in tali procedimenti (nel paragrafo 38 della presente sentenza la maggioranza cita, in particolare, il paragrafo 253 di Ibrahim e altri c. il Regno Unito ([GC], nn. 50541/08 e 3 altri, CEDU 2016). Se è chiaro che il modo in cui l’indagine è stata condotta può compromettere l’equità del processo dell’indagato, e deve pertanto essere preso in considerazione nell’applicazione e nell’interpretazione dei requisiti dell’articolo 6, questo tuttavia non deve andare a discapito della posizione giuridica secondo la quale l’applicabilità alla parte lesa dell’articolo 6 nella sua parte civile è una questione separata e dipende dai diversi criteri stabiliti dall’articolo 6 § 1 e dalla giurisprudenza rilevante. Questa argomentazione non può, ad esempio, dispensare dall’obbligo che il procedimento debba essere del tipo che «determina» il diritto civile in questione.
17.  Mentre la fase preliminare nel procedimento penale è importante al fine della complessiva equità del processo, l’indagine in sé non è in grado di «determinare» il diritto civile che potrebbe essere in gioco per la parte lesa. L’indagato gode della presunzione di innocenza fino alla condanna, e la questione della sua colpevolezza deve essere definita tramite il processo. Analogamente, è l’esito del processo che determina i diritti civili della parte lesa, non l’indagine che è finalizzata alla preparazione del processo. Sebbene vi siano situazioni e meccanismi tramite i quali i procedimenti penali possono concludersi senza arrivare a un processo completo, il punto cruciale è che è necessario adottare un approccio qualificato e differenziato alla questione di quando un procedimento penale può implicare la determinazione dei diritti civili della parte lesa. In questo contesto, non sarebbe corretto, secondo me, trascurare il fatto che una indagine penale potrebbe persino non raggiungere una fase in cui i procedimenti siano in grado di «determinare» alcunché riguardo i diritti della parte lesa. Laddove l’indagine non sfoci in un processo, in particolare in assenza della prova che renda possibile l’identificazione dell’indagato e/o fornisca gli elementi necessari per l’effettiva formulazione delle imputazioni, come si potrebbe affermare che tale indagine tuttavia determina un diritto civile invocato dalla persona che ha presentato la denuncia? Laddove l’esito dell’indagine non porti all’instaurazione di un processo nel quale sono stabiliti diritti e responsabilità, sarebbe una contraddizione in termini ritenere che l’indagine conclusa senza il rinvio a giudizio fosse comunque sufficiente per essere direttamente decisiva per i diritti civili della parte lesa.
18.  Ritengo che tali questioni richiedano una analisi e una motivazione più attente di quelle presentate dalla maggioranza nella presente sentenza.

Le mie conclusioni

19.  Per i motivi sopra illustrati, ritengo difficile seguire e condividere le argomentazioni esposte dalla maggioranza. Viste le implicazioni della linea da seguire nell’interpretazione dell’applicabilità della parte civile dell’articolo 6 nel contesto del procedimento penale, la mancanza di chiarezza e di coerenza rischiano di causare sia incertezza che conseguenze non semplici da giustificare.
20.  Le ragioni per le quali giungo alla conclusione che l’articolo 6 può essere considerato applicabile nelle particolari circostanze della presente causa sono più restrittive di quelle della maggioranza. Dato che le presunte false testimonianze erano la ragione per la quale la ricorrente non ha raggiunto l’obiettivo di far rispettare i suoi diritti di proprietà (vale a dire, la sua richiesta di rimozione della canna fumaria ritenuta illecita), sono pronta ad accettare che il gesto della ricorrente di impugnare e ribaltare quelle testimonianze presentando una denuncia penale nei confronti dei testimoni fosse strettamente e direttamente collegato con la sua causa principale, per ricevere protezione dalla dedotta violazione dei suoi diritti di proprietà. Ciò premesso, si può affermare che il ricorso a tale particolare rimedio penale, secondo l’interpretazione di cui al diritto interno, riguarda i suoi diritti civili. Inoltre, visto che l’indagine penale si è conclusa per intervenuta prescrizione, sono anche pronto ad accettare che la ricorrente in questo caso ha perso, in punto di diritto, la possibilità di superare un ostacolo cruciale nel tentativo di far rispettare i suoi diritti di proprietà. Pertanto, nel caso di specie, si può affermare che l’esito del procedimento penale è stato direttamente decisivo (o sufficientemente tale) per il diritto civile che la ricorrente cercava di proteggere permettendo di giungere alla conclusione che l’articolo 6 fosse applicabile.
21.  Su questa base, concordo con i miei colleghi, per quanto riguarda il merito, che la durata del procedimento impugnato fosse eccessivamente lunga.
22.  Concordo altresì con le conclusioni alle quali si è giunti nei paragrafi 53-55 della sentenza e con quelle relative all’applicazione dell’articolo 41.