Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 luglio 2013 - Ricorso n.32850/02 - Corrado ed altri c/ Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA CORRADO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02, 34388/02)

SENTENZA

STRASBURGO

16 luglio 2013

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

 

Nella causa Corrado e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un comitato composto da:

Dragoljub Popović, presidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 giugno 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono undici ricorsi (nn. 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02 e 34388/02) proposti contro la Repubblica italiana con i quali alcuni cittadini di tale Stato («i ricorrenti») hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati dagli avv. A. Nardone e T. Verrilli del foro di Benevento. I dettagli relativi ai ricorrenti e alle date di presentazione dei ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

3. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato da I.M. Braguglia e, successivamente, da E. Spatafora, agenti, e da N. Lettieri, ex co-agente.

4. Nel luglio 2004, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. In applicazione del Protocollo n. 14, i ricorsi sono stati assegnati a un Comitato.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. I ricorrenti sono stati parti in procedimenti giudiziari e hanno adito i giudici competenti ai sensi della legge «Pinto» per lamentare l’eccessiva durata di tali procedimenti.

6. I fatti principali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nella tabella allegata alla presente sentenza.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

7. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

8. Tenuto conto delle similitudini tra i ricorsi per quanto riguarda i fatti e il problema di fondo che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

9. Per quanto riguarda i primi due ricorsi (nn. 32850/02 e 32852/02), il Governo contesta la decisione della Corte di esaminare congiuntamente la ricevibilità e il merito degli stessi, come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ritenendo che essi non si prestino a un simile criterio a causa delle particolarità legate alle caratteristiche della via di ricorso «Pinto» e alla data di deposito delle decisioni «Pinto».

10. La Corte rileva, da una parte, che il Governo non ha prodotto elementi di prova a sostegno della sua argomentazione relativa alle particolari caratteristiche dei ricorsi. D’altra parte, essae osserva che la procedura dell’esame congiunto in questione non impedisce una valutazione attenta delle questioni sollevate e delle argomentazioni invocate dal Governo (si veda, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italia, n. 77744/01, §§ 12-14, 29 settembre 2005). Non ritiene pertanto opportuno accogliere la richiesta del Governo.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

11. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza dei risarcimenti «Pinto».

12. Il Governo contesta questa tesi.

13. L’articolo 6 § 1 della Convenzione recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».

A. Sulla ricevibilità

1. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

14. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto i ricorrenti non hanno adito la Corte di cassazione ai sensi della legge «Pinto».

15. La Corte rileva che le decisioni delle corti d’appello «Pinto» sono divenute definitive prima del 26 luglio 2004 (si veda la tabella allegata) e, alla luce della giurisprudenza Di Sante c. Italia ((dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004), rigetta l’eccezione.

2. Qualità di «vittima»

16. Il Governo sostiene che i ricorrenti non possono più ritenersi «vittime» della violazione dell’articolo 6 § 1 poiché hanno ottenuto dalle corti d’appello «Pinto» una constatazione di violazione e una riparazione adeguata e sufficiente.

17. La Corte, dopo aver esaminato tutti i fatti di causa e le argomentazioni delle parti, considera che la riparazione risulta insufficiente (si vedano Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; Cocchiarella c. Italia, sopra citata, §§ 69-98). Pertanto, i ricorrenti possono ancora ritenersi «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

3. Conclusione

18. La Corte constata che questi motivi di ricorso non incorrono in alcuno degli altri motivi di irricevibilità di cui all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Pertanto, li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

19. La Corte constata che i procedimenti in questione sono durati, rispettivamente:

  1. n. 32850/02: 5 anni e 7 mesi per un grado di giudizio;
  2. n. 32852/02: 6 anni per un grado di giudizio;
  3. n. 34367/02: 7 anni e 4 mesi per due gradi di giudizio (5 anni e 5 mesi alla data del deposito della decisione «Pinto»);
  4. n. 34369/02: 3 anni e 8 mesi per un grado di giudizio;
  5. n. 34371/02: 6 anni e 4 mesi per un grado di giudizio;
  6. n. 34372/02: 15 anni e 5 mesi per un grado di giudizio (13 anni e 2 mesi alla data del deposito della decisione «Pinto»);
  7. n. 34376/02: 12 anni e più di 6 mesi per un grado di giudizio (11 anni e 2 mesi alla data del deposito della decisione «Pinto»);
  8. n. 34378/02: 6 anni e 8 mesi per due gradi di giudizio;
  9. n. 34381/02: 7 anni e 7 mesi per due gradi di giudizio;
  10. n. 34382/02: 7 anni e 10 mesi per due gradi di giudizio;
  11. n. 34388/02: 3 anni e 10 mesi per un grado di giudizio.

20. La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevano questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato una inosservanza dell’esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). Non rilevando alcun elemento che possa portarla a una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene che si debba anche constatare, in tutti gli undici ricorsi, una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.

IV. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

21. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’ineffettività del rimedio «Pinto» a causa dell’insufficienza della riparazione accordata dalle corti d’appello «Pinto».

22. La Corte rammenta che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (sopra citata, §§ 43-46) e Simaldone c. Italia (sopra citata, §§ 71 72), ) l'insufficienza del risarcimento «Pinto» non rimette in causa l’effettività di questa via di ricorso. Pertanto, è opportuno dichiarare questa doglianza irricevibile in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

23. I ricorrenti lamentano anche la violazione degli articoli 14, 17 e 34 della Convenzione, in quanto sarebbero stati vittime di una discriminazione fondata sulla ricchezza, tenuto conto delle spese sostenute per avviare i procedimenti «Pinto».

24. La Corte ritiene opportuno esaminare questi motivi di ricorso dal punto di vista del diritto di accesso a un tribunale rispetto all’articolo 6 della Convenzione. Essa osserva che, benché la legge italiana preveda l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in materia civile, i ricorrenti non si sono avvalsi di questa possibilità. La Corte osserva, inoltre, che essi hanno potuto adire i giudici competenti ai sensi della legge «Pinto» e che le corti di appello hanno in parte accolto le loro richieste accordando loro delle somme per le spese processuali. Non si può parlare di ostacolo all’accesso a un tribunale quando una parte, rappresentata da un avvocato, si rivolge liberamente al giudice competente e presenta dinanzi a quest’ultimo le proprie argomentazioni. Non potendo rilevare alcuna apparenza di violazione, la Corte dichiara la doglianza relativa alle spese processuali irricevibile in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Nicoletti c. Italia (dec.), n. 31332/96, 10 aprile 1997).

25. I ricorrenti lamentano infine, sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione, la mancanza di equità dei procedimenti «Pinto». I giudici «Pinto» non sarebbero imparziali in quanto dei giudici esercitano un controllo sulla condotta di altri colleghi e la Corte dei conti è tenuta ad avviare un procedimento per responsabilità nei confronti di questi ultimi qualora la lunghezza di un procedimento interno sia imputabile agli stessi.

26. La Corte rammenta che l'imparzialità di un giudice deve essere valutata secondo un approccio soggettivo, cercando di individuare la convinzione personale di un determinato giudice in una determinata occasione, e anche secondo un approccio oggettivo, assicurandosi che egli offrisse garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo al riguardo. Quanto al primo, l’imparzialità personale di un magistrato si presume fino a prova contraria. Tuttavia, nessun elemento del fascicolo porta a pensare che le giurisdizioni «Pinto» avessero dei pregiudizi. Quanto al secondo, esso porta a chiedersi se, indipendentemente dalla condotta del giudice, alcuni fatti verificabili autorizzino a sospettare dell’imparzialità di quest’ultimo

27. Nella fattispecie, il timore di una mancanza di imparzialità derivava dal fatto che le corti d’appello avrebbero potuto respingere il ricorso dei ricorrenti in nome di uno «spirito di corpo» che porterebbe i giudici «Pinto» a rigettare sistematicamente le domande di equa soddisfazione per difendere la condotta di altri giudici. La Corte constata invece, da una parte, che le corti d’appello «Pinto» hanno accolto parzialmente le domande dei ricorrenti. D’altra parte, le affermazioni dei ricorrenti sono vaghe e non suffragate da elementi di prova. Pertanto, la Corte rigetta questi motivi di ricorso considerandoli nel complesso manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Padovani c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A n. 257 B, §§ 25-28).

V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

28. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

29. I ricorrenti richiedono le somme seguenti per il danno morale che avrebbero subito.

 

Richieste danno morale

  N. ricorso Somme richieste per il danno morale
1. 32850/02 4.131,66 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
2. 32852/02 16.526,62 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
3. 34367/02 3.064,57 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
4. 34369/02 3.098,74 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
5. 34371/02 5.164,57 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
6. 34372/02 9.269,23 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
7. 34376/02 7.230,40 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
8. 34378/02 6.972,17 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
9. 34381/02 10.329,14 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
10. 34382/02 9.296,23 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)
11. 34388/02 14.460,79 EUR (per la dedotta violazione dell’articolo 6) + 3.000 EUR (per le dedotte violazioni degli articoli 14, 17 e 34)

 

30. Il Governo sostiene che i ricorrenti non hanno subito, a causa della lunghezza dei procedimenti, alcun pregiudizio diverso da quello già riconosciuto e riparato a livello interno.

31. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in via equitativa, la Corte accorda a ciascun ricorrente le somme indicate nella tabella seguente, comparate agli importi che essa avrebbe accordato per la violazione dell’articolo 6 della Convenzione in assenza di vie di ricorso interne, alla luce dell’oggetto di ciascuna delle controversie e dell’eventuale protrarsi dei procedimenti principali dopo la constatazione di violazione da parte dei giudici «Pinto».

 

Tabella somme accordate per il danno morale

  N. ricorso Somma che la Corte avrebbe potuto accordare in assenza di vie di ricorso interne Percentuale accordata dal giudice «Pinto» Somma accordata per il danno morale
1. 32850/02 7.800 EUR 39,60% 410 EUR
2. 32852/02 7.800 EUR 39,60% 410 EUR
3. 34367/02 7.800 EUR 26,90% 1.410 EUR
4. 34369/02 5.200 EUR 39,70% 275 EUR
5. 34371/02 6.000 EUR 17,20% 1.675 EUR
6. 34372/02 24.000 EUR 12,90% 7.700 EUR
7. 34376/02 20.000 EUR 15,50% 5.900 EUR
8. 34378/02 7.800 EUR 16,50% 2.220 EUR
9. 34381/02 9.100 EUR 22,70% 2.030 EUR
10. 34382/02 9.100 EUR 34% 1.000 EUR
11. 34388/02 5.200 EUR 29,70% 790 EUR

 

32.Producendo le relative parcelle, gli avvocati dei ricorrenti chiedono le somme seguenti per le spese relative al ricorso «Pinto» e al procedimento dinanzi alla Corte. 

 

Spese relative al ricorso Pinto

  N. ricorso Somme richieste per le spese
1. 32850/02 7.023,11 EUR
2. 32852/02 6.938,46 EUR
3. 34367/02 7.037,46 EUR
4. 34369/02 7.023,11 EUR
5. 34371/02 7.023,11 EUR
6. 34372/02 7.079,93 EUR
7. 34376/02 6.920,86 EUR
8. 34378/02 7.193,55 EUR
9. 34381/02 7.268,46 EUR
10. 34382/02 6.938,46 EUR
11. 34388/02 7.193,40 EUR

 

33. Il Governo non ha preso posizione al riguardo. 34. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l’attribuzione delle spese in virtù dell’articolo 41 presuppone che ne siano dimostrate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, le spese possono essere oggetto di rimborso solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (si veda, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003‑VIII).

 

Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte considera ragionevole accordare la somma di 1.500 EUR a ciascuno dei ricorrenti per le spese.

 

Interessi moratori La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda le doglianze relative alla durata eccessiva dei procedimenti (articolo 6 § 1 della Convenzione) e irricevibili per il resto;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione; 
  4. Dichiara 
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme seguenti:
      - per il danno morale ai ricorrenti, rispettivamente:
      1. ricorso n.32850/02: 410 EUR (quattrocentodieci euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      2. ricorso n. 32852/02: 410 EUR (quattrocentodieci euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      3. ricorso n. 34367/02: 1.410 EUR (millequattrocentodieci euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      4. ricorso n. 34369/02: 275 EUR (duecentosettantacinque euro) congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      5. ricorso n. 34371/02: 1.675 EUR (milleseicentosettantacinque euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      6. ricorso n. 34372/02: 7.700 EUR (settemilasettecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      7. ricorso n. 34376/02: 5.900 EUR (cinquemilanovecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      8. ricorso n. 34378/02: 2.220 EUR (duemiladuecentoventi euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      9. ricorso n. 34381/02: 2.030 EUR (duemilatrenta euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      10. ricorso n. 34382/02: 1.000 EUR (mille euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      11. ricorso n. 34388/02: 790 EUR (settecentonovanta euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      - per le spese:
      1.500 EUR (millecinquecento euro) per ciascun ricorso, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 luglio 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

 

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Dragoljub Popović
Presidente

ALLEGATO dei ricorsi

1. n. 32850/02 presentato il 17 aprile 2001

ricorrente Maria CORRADO cittadina italiana, nata nel 1965, residente a Benevento
Procedimento principale Oggetto: diritti derivanti dall’iscrizione della ricorrente nel registro dei lavoratori agricoli.
Primo grado: pretura di Benevento (n. R.G. 849/94), dal 22 febbraio 1994 al 24 settembre 1999.
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 7.230,40 EUR per il danno morale.
Decisione: del 24 gennaio 2002, depositata il 19 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
3.098,74 EUR per il danno morale e 723 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 14 novembre 2002.

 

2. n. 32852/02 presentato il 19 ottobre 1999

ricorrente Salvatore MIRRA cittadino italiano, nato nel 1945, residente a Benevento
Procedimento principale Oggetto: trattamento di fine rapporto
Primo grado: pretura di Benevento (n. R.G. 4420/94), dal 28 settembre 1994 al 5 ottobre 2000. Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel settembre 2001, somma richiesta 19.625,36 EUR per il danno morale.
Decisione: del 13 dicembre 2001, depositata il 6 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
3098,74 EUR per il danno morale e 800 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.

 

3. n. 34367/02 presentato il 10 ottobre 2000

ricorrente Carmela AMORIELLO cittadina italiana, nata nel 1927, residente a Luzzano (Benevento)
Procedimento principale Oggetto: diritto a una indennità di accompagnamento.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 6554/95), dal 4 settembre 1995 al 5 ottobre 1999;
2 rinvii d’ufficio.
Secondo grado: corte d’appello di Napoli (RG n. 4098/00), dal 3 ottobre 2000 al 14 gennaio 2003.
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 5.164,57 EUR per il danno morale.
Decisione: del 24 gennaio 2001, depositato il 14 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
2 100 EUR per il danno morale e 710 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 3 dicembre 2003.

 

4. n. 34369/02 presentato il 27 luglio 2000

ricorrente Vincenzo BOZZI, ricorrente originario, deceduto il 18 gennaio 2003
(procedimento ripreso il 22 marzo 2004 da Iris e Bianca BOZZI (eredi costituitesi nel procedimento), cittadine italiane, nate rispettivamente nel 1935 e 1940, residenti rispettivamente a Benevento e a Campobasso.
Procedimento principale Oggetto: diritto a una pensione di inabilità civile.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 6216/96), dal 13 novembre 1996 al 18 luglio 2000. Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 5.164,57 EUR per il danno morale.
Decisione: del 20 gennaio 2002, depositata il 19 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
2.065,83 EUR per il danno morale e 723 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 3 aprile 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 30 giugno 2003.

 

5. n. 34371/02 presentato il 28 settembre 2000

ricorrente Annamaria BENEDETTO cittadina italiana, nata nel 1966, residente a Benevento
Procedimento principale Oggetto: rimborso di una indennità di disoccupazione agricola.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 5983/94), dal 16 gennaio 1995 al 28 maggio 2001.
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 6.197,48 EUR per il danno morale.
Decisione: 24 gennaio 2002, depositata il 19 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
1.032,91 EUR per il danno morale; 723,04 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 3 dicembre 2003.

 

6. n. 34372/02 presentato il 5 maggio 2000

ricorrente Antonietta DI NUNZIO, cittadina italiana, nata nel 1954, residente a Morcone (Benevento)
Procedimento principale Oggetto: azione di risarcimento danni.
Primo grado: tribunale di Benevento (RG n. 2322/88), dal 3 dicembre 1988 al 7 maggio 2004 (ultima informazione fornita dalla ricorrente).
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 12.394,96 EUR per il danno morale.
Decisione: 10 dicembre 2001, depositata il 29 gennaio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
3.098,74 EUR per il danno morale; 671,39 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 30 giugno 2003.

 

7. n. 34376/02 presentato il 12 novembre 1998

ricorrente Anna e Vincenza MIGLIORE, cittadine italiane, nate rispettivamente nel 1945 e 1937, residenti a Vico (Caserta)
Procedimento principale Oggetto: procedura di restituzione di un terreno. Primo grado: tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG n. 7589/90), dall’8 novembre 1990 al 28 maggio 2003 (ultima informazione fornita dalle ricorrenti)
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 10.329,13 EUR per il danno morale. 
Decisione: del 17 dicembre 2001, depositata il 30 gennaio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
3.098,74 EUR per il danno morale e 816 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 30 giugno 2003.

 

8. n. 34378/02 presentato il 16 novembre 1998

ricorrente Teresa SCARIGGI cittadina italiana, nata nel 1941, residente a Faicchio (Benevento)
Procedimento principale Oggetto: diritto a un assegno di invalidità.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 4649/93), dall’11 settembre 1993 al 26 ottobre 1994.
Secondo grado: tribunale di Benevento (RG n. 524/94), dal 16 novembre 1994 al 19 maggio 2000.
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 8.263,31 EUR per il danno morale.
Decisione: 10 dicembre 2001, depositata il 29 gennaio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
1.291,14 EUR per il danno morale; 568,10 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 3 dicembre 2003.

 

9. n. 34381/02 presentato il 30 marzo 1999

ricorrente Maria CIRCELLI cittadina italiana, nata nel 1941, residente a San Bartolomeo in Galdo (Benevento)
Procedimento principale Oggetto: diritto a un assegno di invalidità.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 2328/93), dal 13 maggio 1993 al 18 giugno 1998.
Secondo grado: tribunale di Benevento (RG n. 56/99), dal 1° marzo 1999 al 5 gennaio 2001. Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 12.394,96 EUR per il danno morale.
Decisione: 13 dicembre 2001, depositata il 6 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
2.065,83 EUR per il danno morale; 500 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002.
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 3 dicembre 2003.

 

10 n. 34382/02 presentato il 28 ottobre 1999

ricorrente Maria Grazia D’OCCHIO cittadina italiana, nata nel 1953, residente a Casalduni (Benevento)
Procedimento principale Oggetto: diritto a un assegno di invalidità.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 3280/92), dal 22 giugno 1992 al 4 marzo 1995.
Secondo grado: tribunale di Benevento (RG n. 261/95), dal 1° aprile 1995 al 28 aprile 2000.
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 12.394,96 EUR per il danno morale.
Decisione: 13 dicembre 2001, depositata il 6 febbraio 2002; 
constatazione del superamento di una durata ragionevole; 
3.098,74 EUR per il danno morale; 800 EUR per le spese. 
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002. 
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002. 
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 30 giugno 2003.

 

11. n. 34388/02

presentato il 24 novembre 1999
ricorrente Antonia MASSARO cittadina italiana, nata nel 1937, residente a Faicchio (Benevento)
Procedimento principale Oggetto: diritto a una pensione di inabilità.
Primo grado: pretura di Benevento (RG n. 11062/95), dal 7 dicembre 1995 al 3 novembre 1999.
Procedimento «Pinto» Autorità adita: corte d’appello di Roma, ricorso presentato nel 2001, somma richiesta 16.010,16 EUR per il danno morale.
Decisione: 24 gennaio 2002, depositata il 19 febbraio 2002;
constatazione del superamento di una durata ragionevole;
1.549,37 EUR per il danno morale; 568,1 EUR per le spese.
Data decisione definitiva: 15 novembre 2002.
Data di comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 4 settembre 2002. 
Data di pagamento del risarcimento «Pinto»: 30 giugno 2003.