Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2013 - Ricorso n. 13340/09 - Villani c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE
DECISIONE

Ricorso n 13340/09
Guiseppa VILLANI e Maria Grazia VILLANI contro Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 28 maggio 2013 in una camera composta da:

Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Visto il ricorso sopra citato presentato il 26 febbraio 2009,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

  1. Le ricorrenti, sigg.re Guiseppa Villani e Maria Grazia Villani, sono cittadine italiane nate rispettivamente nel 1949 e nel 1943. Il luogo in cui esse risiedono non è stato indicato. Dinanzi alla Corte sono state rappresentate dall'avvocato G. Beatrice del foro di Roma.
  2. I fatti della causa, come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
  3. Le ricorrenti sono le eredi del sig. Pietro Villani, deceduto il 13 luglio 2002. In particolare, esse ereditarono dal defunto due crediti (rispettivamente di circa 5.905 e 175.820 euro (EUR)) vantati nei confronti del comune di Benevento. L'11 febbraio 2002 Pietro Villani aveva esercitato dinanzi al tribunale di Benevento un'azione esecutiva volta ad ottenere il pagamento dei suoi crediti.
  4. Precedentemente, nel 1993, il comune di Benevento era stato dichiarato in stato di dissesto conformemente al decreto legislativo n. 66 del 1989 (normativa successivamente modificata dalla legge n. 68 del 19 marzo 1993 e poi dai decreti legislativi n. 77 del 25 febbraio 1995 e n. 267 del 18 agosto 2000). La gestione economica della città era stata allora affidata ad un organo straordinario di liquidazione, di seguito l'«OSL», incaricato di provvedere alla selezione dei debiti che potevano essere rimborsati nell'ambito della procedura di liquidazione.
  5. Ai sensi dell'articolo 248 § 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (legge sugli enti locali dissestati), a partire dalla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto non poteva essere intrapresa o proseguita nessuna azione esecutiva per i debiti che rientravano nella competenza dell'OSL. Ai sensi del paragrafo 4 di questa stessa disposizione, durante il periodo in questione non era dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria o di interessi legali da parte dell'amministrazione in dissesto.
  6. La giurisprudenza interna (si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 5778 del 30 ottobre 2001) aveva ritenuto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicasse ai crediti vantati nei confronti di un'amministrazione locale che erano certi ed esigibili per effetto di una sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di dissesto finanziario, anche se sorti anteriormente. Pertanto, relativamente a questi crediti era possibile intraprendere un'azione esecutiva.
  7. Il 13 giugno 2004 entrò in vigore la legge n. 140 del 28 maggio 2004, il cui articolo 5 § 2 prevede che la legge sugli enti locali in dissesto si applichi anche ai crediti verificatisi prima del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, anche quando questi crediti sono stati accertati con provvedimento giurisdizionale successivamente a tale data.
  8. Il 15 gennaio 2005 il comune di Benevento eccepì la irricevibilità della richiesta di esecuzione, ai sensi dell'articolo 248 § 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 5 § 2 della legge n. 140 del 2004.
  9. In data non precisata, il tribunale di Benevento sospese l'esame della richiesta di esecuzione e le ricorrenti chiesero che il loro credito fosse iscritto al passivo del comune di Benevento. Nel dicembre 2008 ottennero il pagamento di una parte del loro credito.

    MOTIVI DI RICORSO
  10. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione le ricorrenti lamentano di non poter proseguire l'azione esecutiva nei confronti del comune di Benevento.
  11. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1, le ricorrenti affermano di non poter ottenere il pagamento integrale del loro credito a causa dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 2004.
  12. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, le ricorrenti lamentano di non disporre, nel diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per far valere i loro motivi di ricorso relativi agli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1.

    IN DIRITTO
  13. Le ricorrenti ritengono che l'applicazione delle disposizioni sugli enti locali in dissesto abbia violato i diritti loro garantiti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. Inoltre, contrariamente all'articolo 13 della Convenzione, non disponevano di un ricorso effettivo a livello nazionale.
    Nelle loro parti pertinenti, le disposizioni invocate dalle ricorrenti sono così formulate;
    Articolo 6 § 1 della Convenzione
    «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).»
    Articolo 1 del Protocollo n. 1
    «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
    Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»
    Articolo 13 della Convenzione
    «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»
  14. La Corte deve dapprima accertare se le ricorrenti abbiano rispettato gli obblighi derivanti dall'articolo 35 § 1 della Convenzione rammentando che, ai sensi di questa disposizione, è possibile adire la Corte soltanto entro il termine di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. Quando un ricorrente lamenta una situazione continua, questo periodo decorre dal momento in cui termina la situazione (si veda, fra molte altre, Ortolani c. Italia (dec.), n. 46283/99, 31 maggio 2001).
  15. Tuttavia, nella causa Posti e Rahko c. Finlandia (n. 27824/95, §§ 40 e 41, 24 settembre 2002), la Corte ha considerato che quando un ricorrente basa il suo motivo di ricorso su eventi particolari che si sono verificati in date precise, non si può parlare di «una situazione continua» ai fini della regola dei sei mesi. Il fatto che un evento abbia delle conseguenze importanti scaglionate nel tempo - come le limitazioni all'accesso ad un tribunale - non significa che tale evento sia all'origine di una «situazione continua» (si veda anche Iacov Stanciu c. Romania, n. 35972/05, § 137, 24 luglio 2012).
  16. Nel caso di specie, l'evento particolare che le ricorrenti contestano sembra essere la legge n. 140 del 2004. In effetti questa legge è all'origine dell'impossibilità, per le persone che si trovano in una situazione simile a quella delle ricorrenti, di proseguire l'azione esecutiva a carico degli enti locali in dissesto, come il comune di Benevento. Il periodo di sei mesi pertinente nel caso di specie sembra dunque essere iniziato con l'entrata in vigore di questa legge, ovvero il 13 giugno 2004 (paragrafo 7 supra).
  17. Inoltre, la Corte nota che i crediti ereditati da Pietro villani erano sorti prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 2004, e che il defunto aveva avviato un'azione esecutiva l'11 febbraio 2002 (paragrafo 3 supra). Il comune di Benevento ha chiesto la sospensione dell'azione esecutiva il 15 gennaio 2005 (paragrafo 8 supra). Di conseguenza, anche ammettendo che le ricorrenti avessero acquisito la qualità di «vittime» delle violazioni denunciate soltanto in tale ultima data, il punto di partenza del periodo di sei mesi dovrebbe, in ogni caso, essere fissato nel 2005.
  18. Poiché il ricorso è stato presentato il 26 febbraio 2009, è stato oltrepassato il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione.
  19. Ne consegue che il ricorso è tardivo e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.

Stanley Naismith
Cancelliere

Danutė Jočienė
Presidente