Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 giugno 2013 - Ricorso n.63411/12 - Maria Caterina Fazio e altri c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita da Anna Aragona, funzionario linguistico. Revisione a cura di Martina Scantamburlo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 63411/12

Maria Caterina FAZIO e altri contro Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 18 giugno 2013 in una Camera composta da:
Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 23 febbraio 2013,
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:

IN FATTO

La lista delle parti ricorrenti è allegata alla presente.

I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.

A.  Il procedimento principale

1. I ricorrenti, sigg.re Maria Caterina e Carolina Fazio e sigg. Giovanni e Luigi Fazio, sono cittadini italiani eredi del sig. Mariano Fazio (la prima ricorrente) e del sig. Vittorio Fazio (gli altri ricorrenti).

2. Il 16 maggio 1970 i sigg. Mariano e Vittorio Fazio promuovevano due procedimenti civili (RG n. 143/70 e n. 144/70) dinanzi al tribunale di Paola, aventi per oggetto la proprietà di alcuni terreni. I due procedimenti venivano in seguito riuniti. 

3. Gli interessati decedevano rispettivamente il 17 maggio 1972 e il 9 febbraio 1993.

4. I ricorrenti non si sono mai costituiti nel procedimento.

5. Il 17 novembre 2001 tre ricorrenti (sig.ra Maria Caterina Fazio, sigg. Giovanni e Luigi Fazio) partecipavano (direttamente o tramite il loro avvocato) ad un’ispezione dei terreni oggetto del procedimento principale.

6. Il procedimento si concludeva con sentenza emessa dal tribunale di Paola il 12 dicembre 2007, passata in giudicato il 27 gennaio 2009.

B. Il procedimento Pinto promosso dalla sig.ra Maria Caterina Fazio

7. Nel 2009 la sig.ra Maria Caterina Fazio adiva la corte d’appello di Salerno al fine di lamentare la durata eccessiva del summenzionato procedimento.

8. Con decisione del 16 luglio 2009 la corte d’appello rigettava il ricorso.

9. In relazione alla richiesta di risarcimento danni presentata dalla ricorrente in qualità di erede (iure hereditatis), la corte rilevava che la durata del procedimento al momento del decesso del sig. Mariano Fazio (padre e de cujus della ricorrente) era di circa due anni e non appariva dunque irragionevole.

10.Quanto alla richiesta di risarcimento danni presentata dalla ricorrente a proprio nome (iure proprio), la corte d’appello ne decideva il rigetto, osservando che la ricorrente, dopo il decesso del padre, non si era costituita nel procedimento e, di conseguenza, non ne era divenuta parte. 

11. Con sentenza (n. 15326/12) del 12 settembre 2012 la Corte di cassazione «Pinto» confermava la decisione della corte d’appello di Salerno.

C. Il procedimento Pinto promosso dalla sig.ra Carolina Fazio e dai sigg. Giovanni e Luigi Fazio

12. Nel 2009 la sig.ra Carolina Fazio e i sigg. Giovanni e Luigi Fazio adivano la corte d’appello di Salerno al fine di lamentare la durata eccessiva del procedimento principale.

13. Il 16 luglio 2009 la corte d’appello accoglieva parzialmente la domanda presentata dai ricorrenti in qualità di eredi del sig. Vittorio Fazio (iure hereditatis), accordando loro complessivamente la somma di  19.583,33 EUR a titolo di risarcimento del danno morale derivante dalla durata eccessiva del procedimento fino al decesso del loro de cujus (sopravvenuto il 9 febbraio 1993).

14. Quanto alla domanda presentata iure proprio, la corte d’appello ne decideva il rigetto, osservando che i ricorrenti, dopo il decesso del loro de cujus, non si erano costituiti nel procedimento e, di conseguenza, non ne erano divenuti parte.

15. Con sentenza (n. 15325/12) del 12 settembre 2012, la Corte di cassazione confermava la decisione della corte d’appello di Salerno.

MOTIVO DI RICORSO

16. Invocando l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti denunciano il fatto che la corte d’appello e la Corte di cassazione «Pinto» non abbiano accolto la loro domanda (iure proprio) in ragione della circostanza che i medesimi non si erano costituiti nel procedimento principale.

IN DIRITTO

17. I ricorrenti sostengono che, pur non essendosi costituiti nel procedimento nazionale dopo il decesso dei loro padri e de cujus (parti attrici nel procedimento principale), essi possono tuttavia considerarsi «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, della durata eccessiva del citato procedimento.

18. A sostegno di tale argomento i ricorrenti sottolineano, in primo luogo, di essere stati a conoscenza del procedimento e di aver subito conseguentemente un danno morale derivante dalla sua durata irragionevole. Tre ricorrenti (sig.ra Maria Caterina Fazio, sigg. Giovanni e Luigi Fazio) sostengono, inoltre, di aver partecipato (direttamente o tramite il loro avvocato) a un’ispezione dei terreni oggetto del procedimento principale, che era stata effettuata nel novembre 2001.

19. In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano di essere i destinatari degli effetti della decisione emessa nel procedimento principale, indipendentemente dal loro intervento nel medesimo, e di avere conseguentemente diritto al risarcimento dovuto a causa della durata eccessiva del procedimento per il periodo successivo al decesso dei rispettivi de cujus.

20. La Corte rammenta innanzi tutto la propria giurisprudenza relativa all’intervento di terzi nei procedimenti civili, secondo la quale nel caso di un ricorrente intervenuto nel procedimento nazionale unicamente a proprio nome, il periodo da prendere in considerazione decorre dalla data della sua costituzione, mentre un ricorrente che si sia costituito come parte nella controversia in qualità di erede ha la possibilità di contestare l’intera durata del procedimento, prima e dopo il decesso del de cujus (si veda, tra le altre, Cocchiarella c. Italia, n. 64886/01 [GC], 29 marzo 2006, § 113).

21. La Corte ritiene altresì che l’equa soddisfazione prevista dalla legge  «Pinto», al pari dell’articolo 41 della Convenzione, sia una conseguenza del danno materiale o morale subito a causa dell’inosservanza del «termine ragionevole» previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione e non una conseguenza del fatto che una decisione emessa in un procedimento civile produca i suoi effetti nei confronti delle parti o degli aventi diritto. 

22. La qualità di erede di una parte in un procedimento civile non conferisce automaticamente il diritto a considerarsi vittima della durata eccessiva del medesimo.

23. La Corte sottolinea che, in relazione al danno morale non patrimoniale (in questione nel caso di specie), l’angoscia vissuta a causa del ritardo nella conclusione dl procedimento nonché l’incertezza circa il suo esito presuppongono la conoscenza del procedimento e l’interesse ad una conclusione rapida e favorevole.

24. La Corte osserva che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida e favorevole di un procedimento si concilia difficilmente con la mancata costituzione nel medesimo, soprattutto quando, come nel caso di specie, gli eredi erano a conoscenza del procedimento e ne avevano in parte seguito gli sviluppi.

25. In effetti, solo attraverso l’intervento nel procedimento, l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare pienamente e di influire, mediante la sua attività di parte nel procedimento, sull’esito dello stesso.

26. Di conseguenza, tenuto conto del fatto che il ricorso ha per oggetto la durata di un procedimento nel quale gli eredi non si sono costituiti, la Corte non può accogliere la domanda dei ricorrenti.

27. Ne consegue che il ricorso è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 § 4.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Danutė Jočienė
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere

Allegato
N. Nome e Cognome Data di nascita Nazionalità Luogo di residenza Rappresentante
1. Maria Caterina Fazio 15/06/1927 italiana Roma A. Fortunato
2. Giovanni Fazio 14/01/1930 italiana Scalea A. Fortunato
3. Luigi Fazio 24/02/1931 italiana Scalea A. Fortunato
4. Carolina Fazio 24/02/1931 italiana Scalea A. Fortunato