Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 aprile 2013 - Ricorso n.43041/12 - Srl Immobiliare Samantha c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 43041/02
SAMANTHA IMMOBILIARE S.R.L. contro Italia
e altri 2 ricorsi
(si veda lista allegata)

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 9 aprile 2013 in un comitato composto da:

Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

 

Visti i ricorsi sopra menzionati proposti il 17 gennaio 2000, il 29febbraio 2000 ed il 20 maggio 1999;

Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dalle parti ricorrenti;

Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:

PROCEDURA

1.All’origine delle cause vi sono tre ricorsi (nn. 43041/02, 43387/02 e 43440/02) proposti contro la Repubblica italiana dal sig. Antonio Viola, liquidatore e legale rappresentante della Samantha Immobiliare S.r.l. («la ricorrente»), il quale ha adito la Corte rispettivamente il 17 gennaio 2000, il 29 febbraio 2000 ed il 20 maggio 1999 in virtù dell’articolo34della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»), lamentando la durata eccessiva dei tre procedimenti civili nei quali la suddetta società era parte (articolo 6 § 1 della Convenzione).

2.La ricorrente è rappresentata dall’avv. S. Ferrara, del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») era rappresentato dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.

3.Il 2 settembre 2004, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo.

4.Il 2 dicembre 2004, il 15 febbraio, il 16 marzo ed il 22 aprile 2005 sono pervenute alla Corte le osservazioni delle parti sulla ricevibilità e sul merito delle cause, nonché le domande di equa soddisfazione della ricorrente e le osservazioni del Governo.

5.Il 3 agosto 2012, la Corte ha chiesto alla società ricorrente informazioni sullo stato del procedimento oggetto del ricorso n. 43387/02 nonché sulla situazione relativa alla sua liquidazione. La ricorrente veniva invitata a fornire un estratto del registro delle imprese, i bilanci annuali diliquidazione degli ultimi cinque esercizi e l’eventuale bilancio finale di liquidazione.

6.Il 19 ottobre 2012 la Corte ha ricevuto una lettera datata 15ottobre2012 e firmata dall’avv.S. Ferrara, nella quale questi comunicaval’estinzione del procedimento oggetto del ricorso n. 43387/02 e chiedeva alla Corte di volere accogliere le richieste della ricorrente. La lettera conteneva due allegati: il verbale delle ultime udienze del summenzionato procedimento ed un estratto del registro delle imprese datato 10settembre 2012.

IN FATTO

A.Le circostanze del caso di specie

7.Società a responsabilità limitata avente per oggetto la costruzione e la vendita di immobili, la ricorrente era parte in tre procedimenti civili, di cui contesta la durata mediante il ricorso «Pinto». I fatti essenziali dei ricorsi si possono riassumere come segue.

1.I procedimenti principali

a)Ricorso n.43041/02

8.Il 20 marzo 1987 la ricorrente veniva citata dinanzi al tribunale di Benevento (R.G. n.635/87) dal proprietario di un’abitazione, sita in un complesso immobiliare denominato Parco Samantha, il quale chiedeva la riparazione dei difetti dell’immobile oltre al risarcimento danni.

9.L’istruzione della causa, che comportava l’audizione di testimoni nonché tre perizie aventi per oggetto l’accertamento dei difetti contestati ela valutazione dei danni, si protraeva per ventotto udienze, tenutesi tra il 29 aprile 1987 ed il 23 aprile 1998. Su richiesta congiunta delle parti, tre udienze venivano rinviate.

10.Nell’udienza del 22 settembre 2000, dopo due anni di inattività dovuti alla riorganizzazione del tribunale, si constatava che il fascicolo della causa era andato perduto.

11.In una nota del 27 giugno 2004, la ricorrente informava la Corte che il procedimento si era concluso nel 2001 a causa dell’estinzione dello stesso, conseguente all’inattività dell’attore.

b)Ricorso n. 43387/02

12. Il 25 gennaio 1987 la ricorrente citava dinanzi al tribunale di Benevento (R.G. n.266/87) sette proprietari di case nel Parco Samantha affermando che i medesimi erano titolari di una semplice servitù di passaggio sulla via di accesso e di circolazione nel complesso immobiliare e che, di conseguenza, non avevano il diritto di parcheggiarvi i loro veicoli. A detto procedimento venivano riuniti altri due procedimenti, pendenti a seguito delle ordinanze aventi per oggetto provvedimenti d’urgenza ottenuti dalla ricorrente e finalizzati alla rimozione di un cancello e di una barriera, i quali si trovavano rispettivamente sulla via in questione e su una strada attigua ed impedivano il transito dei veicoli della ricorrente.

13.Delle venti udienze tenutesi tra il 12 marzo 1987 ed il 15dicembre 1993, otto venivano rinviate su richiesta congiunta delle parti. Delle sedici udienze tenutesi tra il 14 dicembre 1994 ed il 15gennaio 2002, una veniva rinviata a causa dell’astensione degli avvocati dalle udienze e nove venivano rinviate su richiesta congiunta delle parti.

14.All’udienza del 16 marzo 2004, i convenuti chiedevano al giudice l’autorizzazione a chiamare in causa la società V.A., sottoposta a procedura fallimentare (paragrafo 26 infra), dal momento che il 14 giugno 1994 la ricorrente aveva venduto a quest’ultima società la strada in questione e che, di conseguenza, una decisione emessa nei confronti della ricorrente avrebbe potuto in pratica rivelarsi inefficace. Il giudice accoglieva tale domanda e rinviava la causa all’udienza del 21 settembre 2004.

15.Le parti non comparivano più in udienza. Il 17 aprile 2007 la causa veniva cancellata dal ruolo.

c)Ricorso n. 43440/02

16.Il 6 agosto 1987 la ricorrente citava dinanzi al tribunale di Benevento (RG n.1670/87) cinque proprietari di abitazioni all’interno delParco Samantha affermando che i medesimi erano titolari di una semplice servitù di passaggio sulla citata via di accesso e di circolazione nel complesso immobiliare.

17.Delle quattordici udienze tenutesi tra il 5 novembre 1987 e l’11 marzo 1994, sette venivano rinviate su richiesta congiunta delle parti ed una su richiesta della ricorrente. Delle sei udienze tenutesi tra il 10 febbraio 1995 ed il 3 aprile 1998, due venivano rinviate su richiesta congiunta delle parti ed una a causa dell’assenza delle parti.

18.Il 9 novembre 2000, la causa veniva cancellata dal ruolo a seguito dell’assenza delle parti per due udienze consecutive.

2.I procedimenti «Pinto»

19.Rispettivamente in data 17 gennaio 2000, 29 febbraio 2000 e 20 maggio 1999, la ricorrente presentava alla Corte tre ricorsi, denunciando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

20.Il 13 luglio 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge«Pinto», la ricorrente presentava alla corte d’appello di Roma tre ricorsi, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla durata eccessiva dei procedimenti principali.

21.Con le decisioni nn. 47069, 47074 e 47075, depositate in cancelleria rispettivamente il 22 ed il 27 novembre 2011, la corte d’appello, dopo aver esaminato la durata dei procedimenti principali fino alla presentazione dei ricorsi «Pinto» ed averne detratto i ritardi imputabili alla ricorrente in ciascuno di essi (paragrafi 8-18 supra), constatava la violazione del termine ragionevole, rigettava la richiesta di risarcimento per assenza della prova del danno subito e compensava le spese.

22.A seguito dei tre ricorsi per cassazione presentati dalla ricorrente il 16 gennaio 2002, la Corte di cassazione con le sentenze nn. 11573, 11592 e 11600 del 2 agosto 2002 confermava le decisioni della corte d’appello.

3.Altre informazioni

23.Secondo un estratto del registro delle imprese presso la camera di commercio di Benevento, datato 8 aprile 1999, la società ricorrente era stata costituita in data 8 marzo 1977 e doveva concludere la sua attività il 31dicembre1997. I sigg. Raffaele e Augusto Viola erano gli unici soci ed il secondo svolgeva la funzione di amministratore unico.

24. Il 15 settembre 1977 i suddetti costituivano un’altra società, denominata V.A.,avente per oggetto la costruzione di immobili e l’esecuzione di altri lavori di ristrutturazione.

25.Il 17 giugno 1994 essi decidevano la messa in liquidazione della società ricorrente e il sig. Antonio Viola, figlio di Augusto Viola, veniva nominato liquidatore unico. Da un estratto del registro delle imprese, datato 22 settembre 2006, risulta che nel 1994 la società ricorrente non aveva alcun dipendente.

26.Con sentenza depositata il 2 giugno 1997 il tribunale di Benevento dichiarava il fallimento della società V.A. nonché il fallimento personale dei sigg. Augusto e Raffaele Viola, in quanto soci della medesima. La durata di questa procedura è stata esaminata dalla Corte nella sentenza Viola e altri c.Italia, n. 7842/02, §§ 5-17 e 58-63,8 gennaio 2008.

27.Secondo l’estratto del registro delle imprese, datato 10 settembre 2012 (paragrafo 6 supra), il conservatore del registro delle imprese di Benevento chiedeva in data 30 dicembre 2008 al giudice preposto alla vigilanza su detto registro di ordinare la cancellazione della società ricorrente «ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile», ossia per il mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione presso il registro delle imprese per tre anni consecutivi (paragrafo 30 infra). Dal citato estratto la società ricorrente risulta «cancellata».

B.Il diritto e la prassi interni pertinenti

28.La società a responsabilità limitata è disciplinata dal Capo VII del Titolo III del Libro V del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n.6del 17 gennaio 2003, in vigore dal 1o gennaio 2004.

29.Essa è obbligatoriamente iscritta nel registro delle imprese, tenuto presso un ufficio ad hoc della camera di commercio, in linea di principio in ciascun capoluogo di provincia, ed al quale è preposto un giudice delegato dal presidente del tribunale (si vedano l’articolo 2188 del codice civile nonché gli articoli 1 e 8 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993). In seguito all’iscrizione nel registro delle imprese, la società a responsabilità limitata acquisisce a tutti gli effetti la personalità giuridica (si vedano gli articoli 2330 e 2463 del codice civile).

30.Secondo l’articolo 2490 del codice civile, i liquidatori della società a responsabilità limitata devono sottoporre annualmente ai soci il bilancio di liquidazione e devono riferire sulle prospettive della liquidazione, nonché sui criteri adottati; se detto bilancio non è depositato al registro delle imprese per tre anni consecutivi, la società viene cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, al termine di un procedimento amministrativo in contraddittorio e sotto la vigilanza del giudice preposto al registro. Come previsto dal comma 6 dell’articolo 2490, la cancellazione produce «gli effetti previsti dall’articolo 2495» del codice civile.

31.L’articolo 2495 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, in vigore dal 1o gennaio 2004, prevede:

« 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società».

32.Con la sentenza n. 4061 del 22 febbraio 2010, la Corte di cassazione (Sezioni Unite) ha affermato che, tenuto conto delle modifiche apportate al secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile, la cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese comporta a tutti gli effetti l’estinzione della medesima. Detto principio è stato confermato, in particolare, dalla prima sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 5655 del 10aprile2012) nei confronti di una società a responsabilità limitata, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile. Di conseguenza, i liquidatori non hanno più il potere di stare in giudizio a nome della società cancellata (si vedano altresì le sentenze n. 3107 dell’11 febbraio 2010 e n.29242 del 12 dicembre 2008, riguardanti anch’esse società a responsabilità limitata).

MOTIVI DI RICORSO

33.Invocando gli articoli 6 § 1, 13, 19 e 53 della Convenzione, la ricorrente lamenta la durata eccessiva dei procedimenti principali, l’assenza di indennizzo nell’ambito del rimedio «Pinto» e l’inefficacia di quest’ultimo.

IN DIRITTO

A.Sulla riunione dei ricorsi

34.Tenuto conto delle analogie tra le questioni sollevate dai ricorsi, la Corte ne ritiene necessaria la riunione e decide di esaminarli congiuntamente in una sola decisione.

B.Conseguenze derivanti dalla cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese

35.Dall’estratto del registro delle imprese, datato 10 settembre 2012, risulta (paragrafi 26 e 27 supra), risulta che la società ricorrente è stata cancellata dal registro, ai sensi degli articoli 2490 e 2495 del codice civile, in seguito alla richiesta formulata in data 30 dicembre 2008 dal conservatore del registro delle imprese di Benevento.

36.La Corte rileva che, nel diritto italiano, la cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata comporta a tutti gli effetti l’estinzione della medesima e la perdita da parte dei liquidatori del potere di stare in giudizio a nome della società cancellata (paragrafi 31-32 supra).

37.La Corte rammenta che, secondo la propria giurisprudenza, l’estinzione di una società può essere assimilata al decesso di una persona fisica, che sia parte nella procedura dinanzi ad essa (SC Placebo Consult SRL c. Romania (revisione), n.28529/04, §§ 22-23, 21 giugno 2011), e cheil rappresentante di un ricorrente, dopo aver prodotto una procura o una delega scritta (articolo 45 § 3 del regolamento), non deve perdere i contatti con l’interessato nel corso della procedura (si vedano, mutatis mutandis,Ali c. Svizzera, 5 agosto 1998,§ 32, Recueil des arrêts et décisions 1998‑Ve Hussun e altri c. Italia (cancellazione), nn.10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05, §§ 48-49, 19 gennaio 2010). Inoltre, in linea di principio, quando una società è stata parte in un procedimento nazionale, soltanto la medesima può considerarsi «vittima» di violazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si veda Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 92, CEDU 2012). Nelle due ipotesi prima menzionate, la Corte può decidere di cancellare il ricorso dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

38.Nel caso di specie, non risulta dal fascicolo quali sono o quali potrebbero essere le persone interessate a continuare la procedura, visto che il liquidatore ha cessato le sue funzioni a seguito dell’estinzione della società e che gli ex soci dal 1997 sono sottoposti ad una procedura fallimentare, il cui esito è sconosciuto.

39. D’altronde, è opportuno rammentare che se sopravvengono nuovi rilevanti sviluppi nel corso della procedura dinanzi alla Corte e se il ricorrente – violando l’obbligo previsto dall’articolo 47§6 del regolamento –, non informa la Corte in proposito, impedendo alla medesima di pronunciarsi con piena cognizione di causa, il ricorso può essere rigettato in quanto abusivo. La Corte sottolinea inoltre che ai sensi dell’articolo 44A del regolamento, «le parti hanno l’obbligo di collaborare pienamente per lo svolgimento della procedura...» (si vedano Basileo e altri c. Italia (dec.), n. 11303/02, 23 agosto 2011; Simonetti (II) e Simonetti (III) c. Italia,(dec.), nn. 50914/11 e 58323/11, 10 luglio 2012, §§ 19 e 21 ed i riferimenti ivi citati).

40. In tale contesto, gli avvocati devono dimostrare un alto livello di diligenza professionale e di collaborazione attiva con la Corte, la quale è oberata da numerosi ricorsi che sollevano seri problemi di rispetto dei diritti dell’uomo: essi devono non soltanto evitare di sollevare motivi di ricorso del tutto inconsistenti, ma altresì conformarsi alle regole deontologiche e procedurali, dopo aver presentato il ricorso (Petrović c. Serbia (dec.), nn. 56551/11 e altri dieci, 18 ottobre 2011; Simonetti (II) e Simonetti (III), sopra citata, § 26 ed i riferimenti ivi citati).

41.Nelle presenti cause, solo in data 15 ottobre 2012 e su esplicita richiesta della Corte, l’avvocato della società ricorrente ha informato la medesima della cancellazione della sua cliente dal registro delle imprese, circostanza potenzialmente decisiva per l’esito delle cause (SC Placebo Consult SRL, sopra citata, §§ 17 e 20). Inoltre, nella sua lettera del 19 ottobre 2012, l’avvocato non ha menzionato né la cancellazione della società ricorrente, che risulta solo dall’allegato estratto del registro delle imprese, né le conseguenze previste dal diritto interno, limitandosi ad invitare la Corte ad accogliere le richieste della sua cliente (paragrafo 6 supra).

42.Alla luce di quanto precede, la Corte avrebbe potuto dichiarare i ricorsi abusivi ai sensi dell’articolo 35 § 3 a). Tuttavia, tenuto conto dell’estinzione della società ricorrente e dell’assenza di informazioni sulle persone potenzialmente interessate a continuare la procedura, la Corte ritiene che, a norma dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione, non sia più giustificata la prosecuzione dell’esame dei ricorsi (mutatis mutandis,SC Placebo Consult SRL, sopra citata, §§ 22-23).

43.D’altronde, ai sensi dell’articolo 37 § 1 in fine, la Corte ritiene che nessuna particolare circostanza attinente al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli imponga la prosecuzione dell’esame dei ricorsi. In proposito, è sufficiente osservare che le questioni del diritto al termine ragionevole in materia civile ed al risarcimento delle società commerciali nell’ambito del rimedio «Pinto» edella sua efficacia in questa materia sono state oggetto di una abbondante giurisprudenza della Corte (si vedano, tra le altre, Provide S.r.l. c. Italia, n. 62155/00, §§ 15-19, 5 luglio 2007; Delfa Montaggi Industriali S.r.l. e Nava S.n.c. c. Italia, nn. 19875/03 e 30899/03, §§ 15-17 e 22, 19 ottobre 2010).

44.E’ dunque opportuno cancellare i ricorsi dal ruolo.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in una sola decisione;

Decide di cancellare i ricorsi dal ruolo.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto f.f.

Peer Lorenzen 
Presidente

 

ALLEGATO

 

 

N. dei ricorsi

Nome dei ricorrenti

43387/02

SAMANTHA IMMOBILIARE S.R.L. contro Italia

 

43440/02

SAMANTHA IMMOBILIARE S.R.L. contro Italia