Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 aprile 2013 - Ricorso n.35678/12 - Mollacco c.Italia

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 35678/02
Anna MOLLACCO e altri
c. Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 9 aprile 2013 in un comitato composto da:

Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 4 ottobre 2000,

Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dai ricorrenti,

Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

I ricorrenti, i cui nomi sono riportati nella lista allegata, sono sessantaquattro cittadini italiani, rappresentati dinanzi alla Corte dagli avv. Giovanni Romano e Umberto Russo, del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

A. Le circostanze del caso di specie

I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

1. La procedura fallimentare

1. I ricorrenti, ad eccezione di quelli il cui nome è riportato ai nn. 4, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63 e 64 nella lista allegata (che hanno presentato il loro ricorso in qualità di eredi), erano impiegati della società C.P. S.n.c.

2. Il tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 6 agosto 1987, dichiarò il fallimento della società.

3. In date non precisate i ricorrenti o il loro de cujus depositarono al tribunale delle richieste di ammissione al passivo del fallimento per ottenere le mensilità di stipendio non pagate e il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ai quali ritenevano di avere diritto.

4. Il 27 ottobre 1988 il giudice delegato accolse le richieste e, il 15 marzo 1989, depositò lo stato del passivo del fallimento.

5. Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, i ricorrenti o il loro de cujus furono ammessi al passivo del fallimento per somme comprese tra 10.000.000 lire italiane (ITL) e 18.000.000 ITL circa. Tali importi comprendevano due somme: una accordata per le mensilità non pagate e l’altra per il trattamento di fine rapporto. Quest’ultima somma corrispondeva a circa il 20% della somma totale.

6. Il 30 marzo 1989 la sig.ra Anna Mollacco, ricorrente n. 1, propose opposizione allo stato passivo del fallimento. La procedura fu chiusa in data non precisata.

7. Da una relazione presentata dal curatore fallimentare il 1° dicembre 2003 e da un documento dell’I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), prodotti dal Governo al momento del deposito delle sue osservazioni, risulta che, tra il 12 marzo 1991 e il 18 luglio 1994, l’I.N.P.S. pagò alla maggior parte dei ricorrenti il trattamento di fine rapporto, conformemente alla richiesta dagli stessi presentata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 (si veda «Diritto interno pertinente» infra). La sig.ra Maria Limatola ha ricevuto la somma il 18 febbraio 2005. Da tale documento risulta anche che nove ricorrenti (ossia quelli indicati ai nn. 2, 4, 7, 15, 19, 21, 50, 51 e 52 della lista) non hanno presentato alcuna richiesta ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982.

8. Inoltre, secondo la stessa relazione del curatore, che era al corrente della procedura, tutti i ricorrenti ottennero, al di fuori della via di ricorso prevista dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, una parte delle mensilità non pagate che avevano richiesto (i relativi importi non sono stati specificati).

9. I ricorrenti non hanno fornito informazioni riguardo alle altre richieste e ai pagamenti in questione né al momento in cui hanno presentato il ricorso dinanzi alla Corte, né quando hanno presentato le osservazioni in risposta a quelle del Governo. I ricorrenti non hanno contestato le informazioni esposte dal Governo.

10. Con decisione depositata il 16 marzo 2004 la procedura fallimentare fu chiusa per ripartizione finale dell’attivo.

2. Il procedimento avviato conformemente alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 («legge Pinto»)

11. Il 26 novembre 2001 i ricorrenti presentarono un ricorso dinanzi alla corte d’appello di Roma conformemente alla «legge Pinto»lamentando la durata eccessiva della procedura fallimentare e la limitazione del loro diritto di proprietà, dovuta soprattutto alla impossibilità prolungata di recuperare i loro crediti.

12. Con decisione depositata il 12 luglio 2002 la corte d’appello accordò 5.000 euro (EUR) ai dipendenti della società C.P. S.n.c. e 2.500 EUR agli eredi degli aventi diritto in riparazione del danno morale che avevano subito a causa della eccessiva durata della procedura tenuto conto in particolare delle somme di cui i ricorrenti o i loro de cujus erano creditori.

13. Il 10 aprile 2003 il ministero della Giustizia presentò ricorso per cassazione.

14. Con sentenza depositata il 4 aprile 2006 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso inammissibile in quanto presentato tardivamente.

3. Il procedimento di esecuzione della decisione adottata conformemente alla «legge Pinto»

15. Poiché il ministero della Giustizia non ha versato ai ricorrenti le somme accordate loro dalla corte d’appello di Roma, il 2 luglio 2003 questi ultimi notificarono al ministero delle ingiunzioni di pagamento.

16. Di fronte all’inattività del ministero, il 21 luglio 2003, i ricorrenti avviarono delle procedure di pignoramento.

17. Con ordinanze depositate il 10 giugno 2004 il giudice dell’esecuzione accordò ai ricorrenti gli importi riconosciuti dalla corte d’appello di Roma. Tali ordinanze sono state eseguite dal Ministero della Giustizia il 22 luglio 2004.

B. Il diritto interno pertinente

1. La legge n. 297 del 29 maggio 1982

Articolo 2: Fondo di garanzia

«1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto [...].

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo […] ovvero dopo la pubblicazione della sentenza […] per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni […], il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro [...].»

2. Decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992

Articolo 1: Garanzia dei crediti di lavoro

1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento […], il lavoratore da esso dipendente […] può ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 [...].

Articolo 2: Intervento del fondo di garanzia

1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di inizio [della procedura di fallimento]

MOTIVI DI RICORSO

18. Invocando gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata del procedimento e il fatto che nel corso di quest’ultimo non hanno potuto ottenere i crediti che erano stati riconosciuti loro al momento in cui erano stati ammessi al passivo del fallimento.

19. Invocando gli articoli 6 § 1, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, e l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti sostengono di non disporre di una via di ricorso per denunciare la limitazione del loro diritto al rispetto dei beni.

20. Sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti lamentano un ritardo nel pagamento delle somme accordate dalla corte d’appello di Roma conformemente alla «legge Pinto».

21. Infine, basandosi sugli articoli 13 e 53 della Convenzione, sostengono che la «legge Pinto» non costituisce un rimedio efficace per lamentare la eccessiva durata del procedimento.

IN DIRITTO

22. I ricorrenti invocano gli articoli 6 § 1, 13 e 53 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

Tenuto conto del modo in cui i motivi di ricorso sono stati formulati, la Corte li esaminerà sotto il profilo degli articoli 6 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

23. Il Governo osserva che i ricorrenti, nella maggior parte dei casi, hanno ricevuto il pagamento del loro trattamento di fine rapporto da parte dell’I.N.P.S. poco dopo l’apertura della procedura fallimentare. A sostegno di quanto affermato, il Governo ha prodotto una relazione del curatore fallimentare datata 1° dicembre 2003 e un documento dell’I.N.P.S. che attesta che, tra il 12 marzo 1991 e il 18 luglio 1994, quest’ultimo ha pagato alla maggior parte dei ricorrenti il loro trattamento di fine rapporto, conformemente alla richiesta dagli stessi presentata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982. Il Governo ha prodotto anche le dichiarazioni firmate dai ricorrenti che attestano che detti pagamenti erano stati riscossi.

24. Inoltre, dallo stesso rapporto emerge che, nel corso della procedura, tutti i ricorrenti hanno ottenuto, al di fuori del ricorso previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, una parte delle mensilità non pagate dagli stessi richieste (i relativi importi non sono stati specificati).

25. Per quanto riguarda le restanti mensilità non pagate, il Governo sostiene che i ricorrenti hanno omesso di chiederne il pagamento ai sensi del decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992 (si veda la sezione «Diritto interno pertinente» supra).

26. In via sussidiaria, il Governo osserva che la procedura fallimentare è stata particolarmente complessa. Inoltre, i ricorrenti non avrebbero beneficiato di un «bene» ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in quanto i crediti ammessi allo stato passivo del fallimento non sarebbero né certi né definitivi.

27. I ricorrenti ribadiscono i loro motivi di ricorso. Nelle loro osservazioni non fanno alcun riferimento alle informazioni fornite dal Governo per quanto riguarda l’attribuzione dei trattamenti di fine rapporto da parte dell’I.N.P.S. né alla parte delle mensilità non pagate già ottenute (paragrafo 8 supra).

28. I ricorrenti indicano peraltro di avere ricevuto il pagamento dei loro crediti, compresi i trattamenti di fine rapporto e le mensilità non pagate, «solo il 16 marzo 2004, dopo la chiusura della procedura fallimentare». Questa informazione è stata fornita in una data anteriore a quella dell’invio da parte del Governo dei documenti che attestano il pagamento dei trattamenti di fine rapporto e delle dichiarazioni firmate dai ricorrenti interessati e attestanti che detti pagamenti erano stati incassati.

29. In via preliminare, per quanto riguarda l’eccezione sollevata dal Governo relativamente al fatto che i ricorrenti non avrebbero esperito il ricorso previsto dal decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992 al fine di ottenere le mensilità non pagate alle quali ritenevano di avere diritto, la Corte rileva che tale decreto dà la possibilità agli impiegati di chiedere il pagamento dei crediti in questione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo del fallimento. Nel caso dei ricorrenti, lo stato del passivo è stato depositato in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del decreto in contestazione (ossia il 15 marzo 1989). Poiché i ricorrenti non possono avvalersi di tale ricorso nel caso di specie (si veda, a contrario, Di Gennaro e Tedeschi c. Italia (dec.), n. 11389/02, 11 ottobre 2011), l’eccezione deve essere rigettata.

30. Passando ad esaminare i motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti, per quanto riguarda quelli relativi alla durata della procedura, al ritardo nella riscossione dei crediti riconosciuti ai ricorrenti o ai loro de cujus al momento dell’ammissione allo stato passivo del fallimento, nonché alla presunta assenza di una via di ricorso per lamentare la limitazione del loro diritto al rispetto dei beni (paragrafi 18 e 19 supra), la Corte esprime anzitutto dei dubbi sul fatto che i ricorrenti, avendo ottenuto un risarcimento per il danno morale all’esito del procedimento avviato ai sensi della «legge Pinto», possano sostenere di essere vittime delle violazioni dedotte.

31. In ogni caso, la Corte ricorda che un ricorso proposto dinanzi ad essa può essere dichiarato abusivo quando il ricorrente omette deliberatamente fin dall’inizio di informarla di un elemento fondamentale per l’esame della causa (mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, § 89, 20 giugno 2002; Keretchachvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, 2 maggio 2006; Basileo e altri c. Italia (dec.), n. 11303/02, 23 agosto 2011; Di Gennaro e Tedeschi, sopra citata e Notaro c. Italia (dec.), n. 35544/02, 12 ottobre 2012).

32. Secondo le informazioni fornite dal Governo, non oltre il 1994, ossia ben prima della data di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte (4 ottobre 2000) e del ricorso proposto ai sensi della «legge Pinto» (26 novembre 2001), i ricorrenti (ad eccezione della ricorrente n. 28 della lista allegata, che ha ottenuto il pagamento nel 2005 e di nove ricorrenti per i quali la Corte rinvia alle considerazioni esposte al paragrafo 13 supra) avevano già ottenuto una parte dei crediti riconosciuti nell’ambito della procedura fallimentare, ossia i trattamenti di fine rapporto.

33. Per quanto riguarda i nove ricorrenti sopra menzionati (i cui nomi sono indicati ai nn. 2, 4, 7, 15, 19, 21, 50, 51 e 52 della lista) che non hanno ottenuto i pagamenti, la Corte osserva che, dai documenti presentati dal Governo, risulta che essi hanno omesso di avvalersi della via di ricorso disponibile ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, omettendo in tal modo di esaurire le vie di ricorso offerte loro nel diritto interno.

34. La Corte non vede alcun motivo per discostarsi dalla versione dei fatti presentata dal governo convenuto e rileva peraltro che i ricorrenti non hanno fornito informazioni relative ai pagamenti ricevuti nel corso del procedimento al momento in cui hanno presentato il ricorso dinanzi alla Corte. Del resto, i ricorrenti non hanno contestato i fatti esposti dal governo convenuto né fornito ulteriori informazioni al riguardo nelle loro osservazioni in risposta a quelle del Governo.

35. Per di più, oltre ad aver omesso di comunicare delle informazioni fondamentali sui fatti di causa, i ricorrenti hanno anche trasmesso alla Corte informazioni errate affermando di avere presumibilmente ottenuto i trattamenti di fine rapporto solo all’esito della procedura fallimentare (paragrafo 28 supra).

36. Pertanto, poiché i ricorrenti hanno commesso un abuso del diritto di ricorso, questa parte del ricorso deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

37. Per quanto riguarda la doglianza dei ricorrenti relativa al ritardo nel pagamento del risarcimento riconosciuto loro nell’ambito del procedimento «Pinto» e della asserita inefficacia del relativo rimedio (paragrafi 20 e 21 supra), la Corte osserva che la corte d’appello competente non ha tenuto conto, nella sua decisione, del fatto che i crediti dei ricorrenti erano stati in parte soddisfatti. Questo elemento non è stato infatti indicato dai ricorrenti nel loro ricorso «Pinto».

38. Secondo la Corte, la circostanza che la corte d’appello di Roma abbia riconosciuto ai ricorrenti, su una base errata, un risarcimento morale, non può far nascere dei diritti in capo a questi ultimi rispetto alla Convenzione, in quanto le conclusioni del giudice in questione derivano, quantomeno in parte, dal comportamento doloso dei ricorrenti (Basileo, sopra citata).

39. Questa parte del ricorso deve dunque essere rigettata in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto f.f.

Peer Lorenzen
Presidente

 

ALLEGATO

 

N.

Nome e cognome

Data di nascita e luogo di residenza

Data di pagamento del T.F.R. da parte dell’I.N.P.S.

1

Sig.ra Anna Mollacco

nata nel 1961 e residente a Napoli

25/06/1991

2

Sig. Vincenzo Venuso

nato nel 1952 e residente a Marigliano (Napoli)

-

3

Sig. Raffaele De Finizio

nato nel 1942 e residente a Napoli

25/06/1991

4

Sig.ra Maria Esposito

nata nel 1940 e residente a Secondigliano (Napoli) in qualità di erede del Sig. Gennaro Tibello

-

5

Sig. Massimo Ciompi

nato nel 1963 e residente a Napoli

25/06/1991

6

Sig. Ciro Vitale

nato nel 1961 e residente a Napoli

25/06/1991

7

Sig. Giovanni Esposito

nato nel 1949 e residente a Ercolano (Napoli)

-

8

Sig.ra Antonietta Figliolia

nata nel 1964 e residente a Napoli

25/06/1991

9

Sig. Paolo Teodonno

nato nel 1959 e residente a Napoli

25/06/1991

10

Sig. Giovanni Gatto

nato nel 1956 e residente a Napoli

5/8/1991

11

Sig.ra Stella Ventura

nata nel 1961 e residente a Casalnuovo (Napoli)

25/06/1991

12

Sig. Enrico Caiazzo

nato nel 1962 e residente a Pompei (Napoli)

18/12/1991

13

Sig.ra Assunta Barrucci

nata nel 1962 e residente a Napoli

26/6/1991

14

Sig. Giuseppe Pinto

nato nel 1967 e residente a Ercolano (Napoli)

26/6/1991

15

Sig. Salvatore Russo

nato nel 1945 e residente a Cremano (Napoli)

-

16

Sig. Donato Sparano

nato nel 1960 e residente a Giugliano in Campania (Napoli)

18/7/1994

17

Sig. Vincenzo Sparano

nato nel 1964 e residente a Mugnano di Napoli (Napoli)

6/9/1991

18

Sig. Salvatore Veneruso

nato nel 1965 e residente a Ercolano (Napoli)

25/06/1991

19

Sig. Ciro Ventura

nato nel 1954 e residente a Portici (Napoli)

25/06/1991

20

Sig. Antonino Cirillo

nato nel 1961 e residente a Ercolano (Napoli)

25/06/1991

21

Sig. Carmine D’Urso

nato nel 1964 e residente a Napoli

-

22

Sig.ra Mariarosaria Fiore

nata nel 1950 e residente a Massa di Somma (Napoli)

25/06/1991

23

Sig. Antonio Gianforcaro

nato nel 1956 e residente a Cardito (Napoli)

25/06/1991

24

Sig. Aniello Mavuotolo

nato nel 1967 e residente a Napoli

25/06/1991

25

Sig.ra Maria Mottola

nata nel 1942 e residente a Napoli

25/06/1991

26

Sig. Angelo Pedalino

nato nel 1959 e residente a Napoli

25/06/1991

27

Sig. Santo Pellacchia

nato nel 1950 e residente a Ercolano (Napoli)

25/06/1991

28

Sig.ra Maria Limatola

nata nel 1959 e residente a Marigliano (Napoli)

18/2/2005

29

Sig. Mario Pagano

nato nel 1957 e residente a Napoli

25/06/1991

30

Sig.ra Maria Patrizia Marigliano

nata nel 1960 e residente a Minerbio (Bologna)

12/3/1991

31

Sig.ra Annamaria Cozzolino

nata nel 1961 e residente a Portici (Napoli)

17/7/1990

32

Sig.ra Angela Cozzolino

nata nel 1965 e residente a Portici (Napoli)

17/7/1990

33

Sig. Giovanni Zavarese

nato nel 1966 e residente a Napoli

9/7/1991

34

Sig. Raffaele Savio

nato nel 1947 e residente a Napoli

8/11/1991

35

Sig. Andrea Sorrentino

nato nel 1941 e residente a Palma Campania (Napoli)

8/11/1991

36

Sig. Salvatore Auriemma

nato nel 1955 e residente a Somma Vesuviano (Napoli)

25/06/1991

37

Sig. Aniello Coppola

nato nel 1944 e residente a Saviano (Napoli)

5/8/1991

38

Sig. Vincenzo De Luca

nato nel 1939 e residente a Napoli

9/7/1991

39

Sig. Pasquale D’Angelo

nato nel 1938 e residente a San Giorgio a Cremano (Napoli)

25/06/1991

40

Sig. Gennaro Marino

nato nel 1936 e residente a Napoli

25/06/1991

41

Sig. Gennaro Mottola

nato nel 1962 e residente a Napoli

25/06/1991

42

Sig. Vincenzo Mottola

nato nel 1965 e residente a Napoli

25/06/1991

43

Sig.ra Anna Maria Argento

nata nel 1946 e residente a Napoli

25/06/1991

44

Sig.ra Raffaella Raillo

nata nel 1956 e residente a Portici (Napoli)

25/06/1991

45

Sig. Salvatore Valentino

nato nel 1962 e residente a Napoli

25/06/1991

46

Sig.ra Anna Maria Bozzetta

nata nel 1960 e residente a Napoli

25/06/1991

47

Sig.ra Rita Iannicelli

nata nel 1964 e residente a Napoli

25/06/1991

48

Sig. Nino Todisco

nato nel 1957 e residente a Napoli

25/06/1991

49

Sig.ra Maria Aldieri

nata nel 1942 e residente a Napoli, in qualità di erede del Sig. Gennaro Neutro

25/06/1991

50

Sig.ra Ida Pacifico

nata nel 1961 e residente a Napoli, in qualità di erede del Sig. Antonio Todisco

-

51

Sig.ra Valeria Todisco

nata nel 1982 e residente a Napoli, in qualità di erede del Sig. Antonio Todisco

-

52

Sig. Nunzio Todisco

nato nel 1984 e residente a Napoli, in qualità di erede del Sig. Antonio Todisco

-

53

Sig. Salvatore Ripa

nato nel 1956 e residente a Napoli

22/11/1991

54

Sig. Filippo Pintauro

nato nel 1957 e residente a Napoli

25/06/1991

55

Sig. Ciro Pedata

nato nel 1963 e residente a Napoli

25/06/1991

56

Sig. Pasquale Volpe

nato nel 1958 e residente a Portici (Napoli)

25/06/1991

57

Sig. Gennaro Abbagnano

nato nel 1937 e residente a Napoli

26/06/1991

58

Sig. Vincenzo Abbagnano

nato nel 1943 e residente a Napoli

26/06/1991

59

Sig. Antonio Di Franco

nato nel 1931 e residente a Napoli

25/06/1991

60

Sig.ra Cristina Cariello

nata nel 1945 e residente a Napoli

25/06/1991

61

Sig.ra Maria Concetta Ascione

nata nel 1944 e residente a Torre de Greco (Napoli), in qualità di erede del Sig. Giuseppe D’Agostino

9/7/1991

62

Sig. Andrea D’Agostino

nato nel 1967 e residente a Siena, in qualità di erede del Sig. Giuseppe D’Agostino

9/7/1991

63

Sig.ra Raffaela D’Agostino

nata nel 1975 e residente a Torre del Greco (Napoli), in qualità di erede del Sig. Giuseppe D’Agostino

9/7/1991

64

Sig. Virgilio D’Agostino

nato nel 1965 e residente a Chiaravalle (Ancona), in qualità di erede del Sig. Giuseppe D’Agostino

9/7/1991