Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 ottobre 2017 - Ricorsi nn. 8726/09 e altri 38 - Causa Alpe società agricola cooperativa con produzione e lavorazione propria e altri c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ALPE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CON PRODUZIONE E LAVORAZIONE PROPRIA
E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 8726/09 e altri 38 – si veda la lista allegata)

SENTENZA

STRASBURGO

19 ottobre 2017

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Alpe Società Agricola Cooperativa con Produzione e Lavorazione Propria e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Kristina Pardalos, presidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 settembre 2017,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi sono trentanove ricorsi (indicati nell’allegato I) presentati contro la Repubblica italiana da trentanove società, con sede in Italia, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») (si veda l’allegato I).
2.  Le ricorrenti sono state rappresentate dagli avv. A. Mari, A. Marri e C. Salto, rispettivamente del foro di Roma, Livorno e Siena. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
3.  Il 5 marzo 2015 la doglianza relativa alla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 è stata comunicata al Governo e i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili per il resto conformemente all’articolo 54 § 3 del regolamento della Corte.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. Le circostanze del caso di specie

4.  A partire dagli anni 1980, le società agricole italiane, tra cui le ricorrenti, beneficiarono di una duplice riduzione attraverso benefici e sgravi dei contributi previdenziali che versavano per i loro dipendenti.
5.  Nel luglio 1988 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) pubblicò una circolare secondo la quale i benefici e gli sgravi non erano cumulativi ma alternativi (per un’analisi più dettagliata del contesto pertinente, si veda la sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia (nn. 48357/07, 52677/07, 52687/07 e 52701/07, §§ 5-15, 24 giugno 2014).
6.  In date diverse, le ricorrenti intentarono delle azioni contro l’INPS contestando l’applicazione della circolare.
7.  Una parte delle ricorrenti vinse la causa in primo grado (si veda l’allegato I, ricorsi indicati ai nn. 1–23). I tribunali non precisarono l’importo esatto del risarcimento ma indicarono i criteri da adottare per calcolarlo. Nel novembre 2003, mentre le azioni intentate dalle ricorrenti erano ancora pendenti, il legislatore italiano adottò la legge n. 326/2003, che prevedeva espressamente che i benefici e gli sgravi non erano cumulativi, ma alternativi. I giudici nazionali, in applicazione di detta legge, respinsero le domande delle ricorrenti (si veda l’allegato I, ricorsi nn. 1 – 23).
8.  Le azioni delle restanti ricorrenti (si veda l’allegato I, ricorrenti indicate ai nn. 24 – 39) furono respinte in primo grado in conseguenza dell’applicazione della legge controversa.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

9.  Il diritto e la prassi interni pertinenti sono descritti nella sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. (sopra citata).

IN DIRITTO

I.  SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

10.  Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che questi sollevano, la Corte decide di riunirli e di esaminarli congiuntamente.

II. SULLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DEI RICORSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 DELLA CONVENZIONE

11.  Dopo l’insuccesso dei tentativi di composizione amichevole, con una lettera del 26 maggio 2017 indirizzata alla Corte, il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale allo scopo di risolvere la questione sollevata dai ricorsi, e ha invitato la Corte a cancellare questi ultimi dal ruolo in virtù dell’articolo 37 della Convenzione in cambio del versamento di somme destinate a coprire ogni danno materiale e morale e le spese (si veda l’allegato II), e del riconoscimento della violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
12.  Il 27 giugno 2017 le ricorrenti hanno dichiarato di non essere soddisfatte dei termini della dichiarazione unilaterale tenuto conto degli importi offerti.
13.  La Corte ha affermato che, in determinate circostanze, può essere indicato cancellare un ricorso dal ruolo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione sulla base di una dichiarazione unilaterale del Governo convenuto anche se il ricorrente auspica che l’esame della causa prosegua. Saranno tuttavia le circostanze particolari della causa che permetteranno di determinare se la dichiarazione unilaterale offra una base sufficiente affinché la Corte concluda che il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione non esige che essa prosegua l’esame della causa ai sensi dell’articolo 37 § 1 in fine (si vedano, tra altre, Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003 VI; e Melnic c. Moldavia, n. 6923/03, § 14, 14 novembre 2006).
14.  Tra i fattori da prendere in considerazione a tale proposito vi sono, tra l’altro, le concessioni eventualmente formulate dal governo convenuto, nella sua dichiarazione unilaterale, per quanto riguarda le dedotte violazioni della Convenzione. In questa ipotesi, dovranno essere determinate la portata di tali concessioni e le modalità del risarcimento che il Governo intende fornire alla ricorrente. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, nei casi in cui è possibile cancellare le conseguenze di una violazione dedotta (ad esempio in alcune cause in materia di proprietà) e in cui il Governo convenuto si dichiara disposto a farlo, il risarcimento previsto ha più probabilità di essere considerato adeguato ai fini di una cancellazione del ricorso dal ruolo (Tahsin Acar, sopra citata, § 76).
15.  Nella fattispecie, sulla questione se sia opportuno cancellare i presenti ricorsi dal ruolo sulla base della dichiarazione unilaterale del Governo, la Corte osserva che le somme offerte per il danno materiale e le spese sono insufficienti rispetto alle somme che ha accordato nel leading case Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia (nn. 48357/07, 52677/07, 52687/07 e 52701/07, §§ 110-117, 24 giugno 2014).
16.  In queste condizioni, la Corte considera che la presente dichiarazione unilaterale non costituisca una base sufficiente per permettere di concludere che il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione non esige la prosecuzione dell’esame del ricorso.
17.  Pertanto, la Corte respinge la domanda di cancellazione dei ricorsi dal ruolo formulata dal Governo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione, e decide di proseguire l’esame dei ricorsi sulla ricevibilità e sul merito.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

18.  Le ricorrenti affermano che l’adozione della legge n. 326/2003 ha costituito una ingerenza del legislatore nei procedimenti giudiziari in violazione del loro diritto a un processo equo previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:

«1.  Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, (...).»

19.  Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

20.  Constatando che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

21.  Le ricorrenti chiedono alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 basandosi su argomenti del tutto simili a quelli proposti nella causa Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, §§ 62-68).
22.  Anche il Governo ribadisce gli argomenti proposti nell’ambito della causa sopra citata (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, §§ 69-75).
23.  La Corte rammenta che nella sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata) aveva concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 (paragrafi 76-89). In assenza di nuovi argomenti sollevati dal Governo, la Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla conclusione alla quale era giunta.
24.  Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

25.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

1. Gli argomenti delle parti

26.  Le ricorrenti chiedono le somme riportate nell’allegato IV per il danno materiale e morale che ritengono di avere subito. Per quanto riguarda in particolare il danno materiale, chiedono alla Corte di calcolare l’importo che avrebbero potuto ottenere in assenza dell’intervento legislativo controverso sulla base dei criteri che sono stati adottati da una parte dei tribunali nazionali in cause analoghe (paragrafo 28 infra e allegato III). Esse chiedono importi equivalenti alla totalità delle somme non percepite.
27.  Il Governo contesta le somme richieste dalle ricorrenti per il danno materiale e, tra l’altro, ha fornito una tabella con gli importi che i ricorrenti avrebbero potuto percepire se non fosse stata adottata la legge del 2003. Tali importi sono stati calcolati sulla base del criterio adottato dai tribunali interni nelle cause riguardanti le ricorrenti indicate ai nn. 1 – 23 e in un certo numero di cause analoghe (paragrafo 28 infra e allegato I). Infine, secondo il Governo, la Corte non dovrebbe prendere in considerazione la totalità delle somme che le ricorrenti avrebbero ottenuto se non fosse stata adottata la legge del 2003. A suo parere il danno subito dalle ricorrenti rientrerebbe unicamente nella «perdita di chance». Tuttavia, il Governo non indica a questo proposito alcuna soglia o percentuale precisa.
28.  Per quanto riguarda i criteri adottati a livello nazionale per calcolare gli importi ai quali i ricorrenti avevano diritto prima dell’entrata in vigore della legge n. 326/2003, dalle osservazioni delle parti risulta che non esisteva alcuna giurisprudenza consolidata.

2.  La valutazione della Corte

29.  Per quanto riguarda i ricorsi nn. 1 – 23, la Corte ritiene ragionevole seguire le decisioni dei tribunali nazionali, e decide pertanto di prendere in considerazione come base di calcolo del danno materiale gli importi indicati dal Governo (riportati nell’allegato III). Per quanto riguarda i ricorsi indicati ai nn. 24 – 39, la Corte ritiene che, alla luce delle circostanze del caso di specie (si veda in particolare il paragrafo 28 supra) e soprattutto del fatto che l’applicazione della legge del 2003 è stata l’unica causa che ha impedito ai tribunali di decidere sui criteri da adottare, si deve tenere conto degli importi indicati dalle ricorrenti.
30.  Per quanto riguarda la questione relativa alla determinazione del danno da risarcire sulla somma totale che le ricorrenti avrebbero potuto ottenere, la Corte considera che, conformemente all’approccio adottato nella causa Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, § 112), il danno subito dalle ricorrenti rientri unicamente nella «perdita di chance».
31.  La Corte osserva che, nell’ambito della causa sopra citata la legge del 2003 era stata applicata per la prima volta dalla Corte di Cassazione e la Corte ha accordato la metà dell’importo che le ricorrenti avrebbero potuto ottenere se non fosse stata applicata la legge del 2003 (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, § 113). Tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la legge è stata applicata dal giudice di primo grado (si veda l’allegato I, ricorrenti indicate ai nn. 24 – 39) e dalla corte d’appello (si veda l’allegato I, ricorrenti indicate ai nn. 1 – 23), la Corte decide di accordare in via equitativa alle ricorrenti le somme indicate nell’allegato V.
32.  Infine, la Corte ritiene doversi risarcire le ricorrenti per il danno morale subìto accordando a ciascuna di esse la somma di 900 euro (EUR).

B. Spese

33.  Le ricorrenti chiedono il rimborso delle somme indicate nell’allegato IV per le spese sostenute per il procedimento dinanzi ai giudici nazionali e alla Corte.
34.  Il Governo non presenta osservazioni su questo punto.
35.  Ad eccezione dei ricorsi nn. 45049/09, 45107/09 e 2252/10 per i quali le ricorrenti hanno omesso di allegare i necessari documenti giustificativi, alla luce delle circostanze del caso di specie (paragrafo 36 supra) e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, §§ 115-117), la Corte ritiene ragionevole accordare alle ricorrenti le somme indicate nell’allegato V.

C. Interessi moratori

36. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Rigetta la domanda di cancellazione dal ruolo dei ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi:
    1. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale:
      1. alla ricorrente del ricorso n. 8726/09: 25.250 EUR (venticinquemiladuecentocinquanta euro),
      2. alla ricorrente del ricorso n. 8731/09: 9.650 EUR (novemilaseicentocinquanta euro),
      3. alla ricorrente del ricorso n. 8732/09: 9.100 EUR (novemilacento euro),
      4. alla ricorrente del ricorso n. 8734/09: 4.050 EUR (quattromilacinquanta euro),
      5. alla ricorrente del ricorso n. 8736/09: 31.300 EUR (trentunomilatrecento euro),
      6. alla ricorrente del ricorso n. 8741/09: 2.850 EUR (duemilaottocentocinquanta euro),
      7. alla ricorrente del ricorso n. 8742/09: 21.000 EUR (ventunomila euro),
      8. alla ricorrente del ricorso n. 8745/09: 34.700 EUR (trentaquattromilasettecento euro),
      9. alla ricorrente del ricorso n. 8749/09: 5.850 EUR (cinquemilaottocentocinquanta euro),
      10. alla ricorrente del ricorso n. 8752/09: 215.700 EUR (duecentoquindicimilasettecento euro),
      11. alla ricorrente del ricorso n. 8754/09: 21.650 EUR (ventunomilaseicentocinquanta euro),
      12. alla ricorrente del ricorso n. 8755/09: 14.750 EUR (quattordicimilasettecentocinquanta euro),
      13. alla ricorrente del ricorso n. 8762/09: 26.400 EUR (ventiseimilaquattrocento euro),
      14. alla ricorrente del ricorso n. 8765/09: 31.100 EUR (trentunomilacento euro),
      15. alla ricorrente del ricorso n. 8767/09: 24.550 EUR (ventiquattromilacinquecentocinquanta euro),
      16. alla ricorrente del ricorso n. 8768/09: 2.450 EUR (duemilaquattrocentocinquanta euro),
      17. alla ricorrente del ricorso n. 8769/09: 28.150 EUR (ventottomilacentocinquanta euro),
      18. alla ricorrente del ricorso n. 8770/09: 41.550 EUR (quarantunomilacinquecentocinquanta euro),
      19. alla ricorrente del ricorso n. 8774/09: 2.450 EUR (duemilaquattrocentocinquanta euro),
      20. alla ricorrente del ricorso n. 8782/09: 15.450 EUR (quindicimilaquattrocentocinquanta euro),
      21. alla ricorrente del ricorso n. 11254/09: 3.900 EUR (tremilanovecento euro),
      22. alla ricorrente del ricorso n. 11271/09: 33.800 EUR (trentatremilaottocento euro),
      23. alla ricorrente del ricorso n. 38800/09: 45.650 EUR (quarantacinquemilaseicentocinquanta euro),
      24. alla ricorrente del ricorso n. 45049/09: 24.650 EUR (ventiquattromilaseicentocinquanta euro),
      25. alla ricorrente del ricorso n. 45053/09: 52.150 EUR (cinquantaduemilacentocinquanta euro),
      26. alla ricorrente del ricorso n. 45054/09: 20.550 EUR (ventimilacinquecentocinquanta euro),
      27. alla ricorrente del ricorso n. 45064/09: 84.400 EUR (ottantaquattromilaquattrocento euro),
      28. alla ricorrente del ricorso n. 45083/09: 29.650 EUR (ventinovemilaseicentocinquanta euro),
      29. alla ricorrente del ricorso n. 45089/09: 44.600 EUR (quarantaquattromilaseicento euro),
      30. alla ricorrente del ricorso n. 45095/09: 3.400 EUR (tremilaquattrocento euro),
      31. alla ricorrente del ricorso n. 45099/09: 51.300 EUR (cinquantunomilatrecento euro),
      32. alla ricorrente del ricorso n. 45102/09: 42.550 EUR (quarantaduemilacinquecentocinquanta euro),
      33. alla ricorrente del ricorso n. 45105/09: 75.550 EUR (settantacinquemilacinquecentocinquanta euro),
      34. alla ricorrente del ricorso n. 45106/09: 93.300 EUR (novantatremilatrecento euro),
      35. alla ricorrente del ricorso n. 45107/09: 32.950 EUR (trentaduemilanovecentocinquanta euro),
      36. alla ricorrente del ricorso n. 45108/09: 40.050 EUR (quarantamilacinquanta euro),
      37. alla ricorrente del ricorso n. 45109/09: 76.250 EUR (settantaseimiladuecentocinquanta euro),
      38. alla ricorrente del ricorso n. 45111/09: 28.000 EUR (ventottomila euro),
      39. alla ricorrente del ricorso n. 2252/10: 40.900 EUR (quarantamilanovecento euro);
    2. 900 EUR (novecento euro) a ciascuna ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
    3. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per le spese per i procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali:
      1. alla ricorrente del ricorso n. 8726/09: 10.000 EUR (diecimila euro),
      2. alla ricorrente del ricorso n. 8731/09: 7.000 EUR (settemila euro),
      3. alla ricorrente del ricorso n. 8732/09: 8.000 EUR (ottomila euro),
      4. alla ricorrente del ricorso n. 8734/09: 4.500 EUR (quattromilacinquecento euro),
      5. alla ricorrente del ricorso n. 8736/09: 10.150 EUR (diecimilacentocinquanta euro),
      6. alla ricorrente del ricorso n. 8741/09: 4.130 EUR (quattromilacentotrenta  euro),
      7. alla ricorrente del ricorso n. 8742/09: 9.600 EUR (novemilaseicento euro),
      8. alla ricorrente del ricorso n. 8745/09: 12.550 EUR (dodicimilacinquecentocinquanta euro),
      9. alla ricorrente del ricorso n. 8749/09: 4.534 EUR (quattromilacinquecentotrentaquattro euro),
      10. alla ricorrente del ricorso n. 8752/09: 22.550 EUR (ventiduemilacinquecentocinquanta euro),
      11. alla ricorrente del ricorso n. 8754/09: 14.700 EUR (quattordicimilasettecento euro),
      12. alla ricorrente del ricorso n. 8755/09: 11.550 EUR (undicimilacinquecentocinquanta euro),
      13. alla ricorrente del ricorso n. 8762/09: 6.000 EUR (seimila euro),
      14. alla ricorrente del ricorso n. 8765/09: 10.600 EUR (diecimilaseicento euro),
      15. alla ricorrente del ricorso n. 8767/09: 10.500 EUR (diecimilacinquecento euro euro),
      16. alla ricorrente del ricorso n. 8768/09: 5.550 EUR (cinquemilacinquecentocinquanta euro),
      17. alla ricorrente del ricorso n. 8769/09: 21.600 EUR (ventunomilaseicento euro),
      18. alla ricorrente del ricorso n. 8770/09: 16.500 EUR (sedicimilacinquecento euro),
      19. alla ricorrente del ricorso n. 8774/09: 5.570 EUR (cinquemilacinquecentosettanta euro),
      20. alla ricorrente del ricorso n. 8782/09: 10.600 EUR (diecimilaseicento euro),
      21. alla ricorrente del ricorso n. 11254/09: 3.590 EUR (tremilacinquecentonovanta euro),
      22. alla ricorrente del ricorso n. 11271/09: 9.570 EUR (novemilacinquecentosettanta euro),
      23. alla ricorrente del ricorso n. 38800/09: 17.520 EUR (diciassettemilacinquecentoventi euro),
      24. alla ricorrente del ricorso n. 45053/09: 16.400 EUR (sedicimilaquattrocento euro),
      25. alla ricorrente del ricorso n. 45054/09: 6.630 EUR (seimilaseicentotrenta euro),
      26. alla ricorrente del ricorso n. 45064/09: 15.560 EUR (quindicimilacinquecentosessanta euro),
      27. alla ricorrente del ricorso n. 45083/09: 15.850 EUR (quindicimilaottocentocinquanta euro),
      28. alla ricorrente del ricorso n. 45089/09: 22.010 EUR (ventiduemiladieci euro),
      29. alla ricorrente del ricorso n. 45095/09: 3.770 EUR (tremilasettecentosettanta euro),
      30. alla ricorrente del ricorso n. 45099/09: 27.940 EUR (ventisettemilanovecentoquaranta euro),
      31. alla ricorrente del ricorso n. 45102/09: 13.210 EUR (tredicimiladuecentodieci euro),
      32. alla ricorrente del ricorso n. 45105/09: 15.570 EUR (quindicimilacinquecentosettanta euro),
      33. alla ricorrente del ricorso n. 45106/09: 20.100 EUR (ventimilacento euro),
      34. alla ricorrente del ricorso n. 45108/09: 12.260 EUR (dodicimiladuecentosessanta euro),
      35. alla ricorrente del ricorso n. 45109/09: 6.330 EUR (seimilatrecentotrenta euro),
      36. alla ricorrente del ricorso n. 45111/09: 13.210 EUR (tredicimiladuecentodieci euro),
    4. 500 EUR (cinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, a ciascuna ricorrente per le spese per il procedimento dinanzi alla Corte;
    5. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
    5.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 19 ottobre 2017, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Renata Degener    Kristina Pardalos
Cancelliere aggiunto    Presidente
 

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