Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 giugno 2012 - Ricorso n. 63238/00 Causa La Rosa et Alba c. Italia (N. 4)

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LA ROSA E ALBA c. ITALIA (N. 4)

(Ricorso n. 63238/00)

SENTENZA
(Equa soddisfazione)

STRASBURGO

5 giugno 2012

DEFINITIVA
05/09/2012

 

Questa sentenza è divenuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa La Rosa e Alba c. Italia (n. 4),
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Nina Vajić, presidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Guido Raimondi,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 63238/00) proposto contro la Repubblica italiana con il quale quattro cittadini di tale Stato, i sigg. Mario La Rosa, Vincenzo Alba, Maria La Rosa e Vincenzo La Rosa («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 30 marzo 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il quarto ricorrente è deceduto il 2 gennaio 2005. Con lettera dell’11 marzo 2005, il sig. Nicola La Rosa ha informato la cancelleria di essere l’erede del quarto ricorrente e che desiderava costituirsi nella procedura innanzi alla Corte. Il terzo ricorrente è deceduto il 24 aprile 2007. Con lettera del 10 agosto 2007 i sigg. Giacoma Mammino, Domenica Alba, Luciano Alba e Daniela Anna Maria Palma Alba hanno informato la Corte di essere gli eredi del terzo ricorrente e che desideravano costituirsi nella procedura innanzi alla Corte.
  2. Con sentenza del 13 ottobre 2005 («la sentenza in via principale»), la Corte ha giudicato che la perdita della disponibilità del terreno, combinata con l’impossibilità di porre rimedio alla situazione contestata, abbia generato conseguenze abbastanza gravi da far subire ai ricorrenti una espropriazione di fatto incompatibile con il loro diritto al rispetto dei loro beni e non conforme al principio di preminenza del diritto (CEDU La Rosa e Alba c. Italia (n. 4), n. 63238/00, § 73, 13 ottobre 2005).
  3. Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione di 3.103.110,14 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa della perdita del terreno. Inoltre, i ricorrenti chiedevano il versamento di una indennità di 600.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale, e la somma di 121.474,81 EUR, a titolo di rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte.
  4. La Corte si è riservata di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo e i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, § 83, e punto 3 del dispositivo).
  5. Il termine fissato per consentire alle parti di giungere ad una composizione amichevole è scaduto inutilmente.
  6. Il 13 marzo 2007 il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno materiale e di depositare una relazione peritale prima del 14 giugno 2007.
  7. Le relazioni peritali sono state depositate entro il termine fissato.


IN FATTO

8. I fatti avvenuti dopo la sentenza in via principale si possono riassumere come segue.
9. Con sentenza del 30 agosto 2005 il tribunale di Caltagirone condannò il comune di Caltagirone a versare ai ricorrenti la somma di 394.437,69 EUR (ossia 20.765,63 ITL il metro quadrato), a titolo di risarcimento calcolato ai sensi della legge n. 662 del 1996.
10. Dal fascicolo risulta che nel 2006 l’amministrazione ha versato ai ricorrenti la somma accordata dal tribunale.


IN DIRITTO

11. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno materiale

12. I ricorrenti chiedono un’equa soddisfazione di 2.343.479,62 EUR in riparazione del danno materiale subito a causa della perdita del terreno.
13. Il Governo vi si oppone.
14. La Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di far cessare la violazione e di eliminarne le conseguenze così da ristabilire, nei limiti del possibile, la situazione anteriore a quest’ultima (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).
15. Essa rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tener più conto, per valutare il danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni.
16. Stando ai nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, questo importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni, interessi che devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
17. Nel caso di specie i ricorrenti hanno perduto la proprietà del loro terreno nel 1980. Dalla perizia disposta dai giudici interni nel corso del procedimento nazionale risulta che il valore del bene all’epoca, rivalutato nel 2001, era di 56,46 EUR il metro quadrato (paragrafo 19 della sentenza in via principale).
18. Tenuto conto di questi elementi, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti 455.000 EUR per il danno materiale, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
19. Resta da valutare la perdita di opportunità subita a seguito dell'espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], sopra citata, § 107). Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente ai ricorrenti 15.000 EUR per la perdita di opportunità.

B. Danno morale

20. Producendo i relativi documenti giustificativi, i ricorrenti chiedono la somma di 50.000 EUR ciascuno a titolo di risarcimento del danno morale.
21. Il Governo sostiene che quest’ultimo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, secondo il Governo il versamento di qualsiasi somma a titolo di risarcimento del danno morale è subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
22. Secondo la Corte, il senso di impotenza e frustrazione dei ricorrenti di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni ha causato loro un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.
23. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda 2.500 EUR al primo ricorrente, 2.500 EUR all’erede del secondo ricorrente, 2.500 EUR agli eredi del terzo ricorrente e 2.500 EUR alla quarta ricorrente per il danno morale.

C. Spese

24. I ricorrenti chiedono la somma di 121.474,81 EUR a titolo di rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte e di quelle relative alla perizia richiesta dalla Corte.
25. Il Governo sostiene che i ricorrenti hanno quantificato queste ultime in maniera vaga e imprecisa.
26. La Corte rammenta che l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Germania [GC],n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).
27. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 15.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.

D. Interessi moratori

28. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.


PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. 470.000 EUR (quattrocentosettantamila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;
      2. 2.500 EUR (duemilacinquecento euro) al primo ricorrente, 2.500 EUR (duemilacinquecento euro) all’erede del secondo ricorrente, 2.500 EUR (duemilacinquecento euro) agli eredi del terzo ricorrente e 2.500 EUR (duemilacinquecento euro) alla quarta ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
      3. 15.000 EUR (quindicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Søren Nielsen
Cancelliere

Nina Vajić
Presidente