Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 novembre 2012 - Ricorsi nn.8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 e 8475/09 - Causa Ambrosini e altri c.Italia

Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione© effettuata da Anna Aragona, funzionario linguistico

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA AMBROSINI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 e 8475/09)

SENTENZA

STRASBURGO

8 novembre 2012

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma

Nella causa Ambrosini e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da:
Isabelle Berro-Lefèvre, presidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono diciotto ricorsi (nn. 8456/09 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 e 8475/09) proposti contro la Repubblica italiana, con i quali dei cittadini di questo Stato, il cui elenco è allegato, hanno adito la Corte il 6 febbraio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati dall’avv. A. Marra, del foro di Napoli. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3.  Il 20 gennaio 2010, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, nella versione all’epoca vigente, essa ha inoltre deciso di esaminare contestualmente la ricevibilità ed il merito dei ricorsi.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I ricorrenti adivano le autorità giudiziarie « Pinto » per lamentare l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari interni, nei quali essi erano stati  parti.

5. All’esito delle procedure «Pinto», essi ottenevano delle somme a titolo di risarcimento del danno morale. Le corti d’appello e la Corte di cassazione «Pinto» accordavano all’avvocato dei ricorrenti, il quale le aveva anticipate per conto dei clienti, le somme per il rimborso delle spese.

6. In date diverse i ricorrenti promuovevano procedure di esecuzione, al fine di ricevere le somme loro riconosciute a titolo di risarcimento del danno morale.

7. Le decisioni «Pinto» venivano eseguite in un lasso di tempo superiore ai sei mesi dalla data del deposito.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

8. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto» sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

9. Tenuto conto dell’analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 A CAUSA DEL RITARDO NEL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO «PINTO»

10. I ricorrenti affermano che il ritardo con il quale le autorità nazionali si sono conformate alle decisioni «Pinto» ha comportato la violazione degli articoli 6 § 1 e 17 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, che nelle parti pertinenti recitano:

Articolo 6 § 1 della Convenzione
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

Articolo 1 del Protocollo n. 1
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale (...).»

11. Il Governo contesta questa tesi.

12. Libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (Gatt c. Malta, n. 28221/08, § 19, CEDU 2010; Jusic c. Svizzera, n. 4691/06, § 99, 2 dicembre 2010), la Corte ritiene più appropriato esaminare le doglianze dei ricorrenti unicamente sotto il profilo degli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1.

A.  Sulla ricevibilità

Qualità di «vittima»

13. Il Governo ritiene che i ricorrenti non siano più «vittime» della violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto i ritardi contestati sono stati compensati dall’attribuzione di interessi di mora e, se del caso, dal rimborso delle spese sostenute nel corso delle procedure di esecuzione forzata. 

14. A sostegno di ciò, il Governo espone argomenti che la Corte ha già respinto, da ultimo nella sentenza Belperio e Ciarmoli c. Italia (n. 7932/04, 21 dicembre 2010).

15.  La Corte, non ravvisando alcuna ragione per derogare alla sua prassi, respinge l’eccezione sollevata dal Governo e ritiene che i ricorrenti possano tuttora considerarsi «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. Essa rileva, inoltre, che le doglianze non incorrono in altri motivi di irricevibilità e, di conseguenza, le dichiara ricevibili.

B.  Sul merito

16. Il Governo ricorda che, tenuto conto della prassi seguita dalla Corte nelle cause Di Pede c. Italia e Zappia c. Italia (26 settembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-IV), l’eventuale ritardo nel pagamento delle somme accordate dovrebbe essere valutato nel contesto della durata complessiva del procedimento giudiziario. Inoltre, secondo il Governo, l’esame separato delle doglianze relative al ritardo dei pagamenti rispetto alla doglianza relativa alla durata complessiva del procedimento non è necessario al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione. 

17.  La Corte ricorda che nelle sentenze Simaldone c. Italia (n.  22644/03, CEDU 2009 ... (estratti)) e Gaglione e altri c. Italia (n. 45867/07, 21 dicembre 2010), il ritardo nel pagamento delle somme Pinto costituisce un’autonoma violazione degli articoli 6 della Convenzione (diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive) e 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni). Essa non ravvisa alcuna ragione per derogare alla sua prassi.

18.  La Corte constata che le somme accordate sono state versate dopo più di sei mesi dal deposito in cancelleria delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie Pinto. Alla luce dei criteri stabiliti nelle sentenze Simaldone e Gaglione e altri (sopra citata), la Corte ritiene che tale ritardo costituisca una violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 A CAUSA DEL RITARDO NEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE PINTO

19. La Corte constata che le spese sono state sostenute dall’avv. Marra. Per tale ragione, le decisioni «Pinto» hanno accordato ai ricorrenti le somme per il risarcimento del danno morale e direttamente all’avvocato le somme relative alle spese sostenute, in quanto questi le aveva anticipate per conto dei suoi clienti.

20. Di conseguenza, la Corte ritiene che i ricorrenti non possano considerarsi vittime della violazione relativa al ritardo nel rimborso delle spese sostenute. 

21. Tale parte del ricorso deve quindi essere rigettata, in quanto incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della medesima.

IV.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13

22. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentano il ritardo con il quale le autorità nazionali si sono conformate alle decisioni «Pinto», il che renderebbe inefficace questa via di ricorso.

23. Sulla base della giurisprudenza Simaldone (sopra citata, § 84), la Corte ritiene che detto motivo di ricorso debba essere dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

V.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

24 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

25. I ricorrenti chiedono 100 EUR per ogni mese di ritardo a partire dal sesto mese successivo al deposito in cancelleria delle decisioni «Pinto» ovvero ogni altra somma che la Corte riterrà opportuno accordare a titolo di risarcimento del danno morale.

26. Il Governo non si esprime su tali richieste.

27. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Gaglione e altri, sopra citata, e deliberando in via equitativa, la Corte accorda ai ricorrenti una somma forfettaria di 200 EUR per ogni ricorso, a titolo di risarcimento del danno morale. 

B. Spese

28.Producendo le relative parcelle, l’avvocato dei ricorrenti chiede 2.068,25 EUR per ogni ricorso a titolo di rimborso delle spese sostenute.

29. Il Governo rileva che le osservazioni e le richieste dei ricorrenti sono molto simili e che, in linea di principio, la trattazione di cause analoghe comporta un’attività professionale meno onerosa; tale circostanza dovrebbe essere presa in considerazione al fine di valutare gli importi delle spese.

30. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, , § 22, del 24 gennaio 2008). Inoltre, le spese giudiziarie sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII). 

31. Nel caso di specie, la Corte rileva che le 18 cause sono quasi del tutto identiche. Tenuto conto di tali circostanze, dei documenti in suo possesso ed alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza Gaglione e altri (sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare complessivamente la somma di 1.000 EUR per le spese.

C.  Interessi moratori

32. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

     

  1. Decide di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili quanto alle doglianze basate sugli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, per il ritardo con il quale le autorità nazionali hanno pagato le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno morale, ed irricevibili per il resto;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. 200 EUR (duecento euro) per ogni ricorso, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale,
      2. 1.000 EUR (mille euro) complessivamente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto in data 8 novembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Isabelle Berro-Lefèvre
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

 

ALLEGATO
Ricorsi Procedura « Pinto »
N. di ricorso Data di presentazione Decisione “Pinto” Data di deposito Data di pagamento
e nome
8456/09 11-feb-09 Corte di cassazione 06-mar-07 05-nov-08
Ambrosini c. Italia 5185/07
8457/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 11-ott-06 31-ott-08
Antignano c. Italia 1245/06
8458/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 11-ott-06 17-nov-08
Attanasio c. Italia 1138/06
8459/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 24-ott-06 31-ott-08
Bruner c. Italia 1254/06
8460/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 11-nov-06 24-ott-08
Calafiore c. Italia 1063/06
8461/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 29-giu-06 18-nov-08
Cerbone c. Italia 601/06
8462/09 11-feb-09 Corte di cassazione 29-mar-07 29-ott-08
Cerciello c. Italia 7869/07
8463/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 27-mar-07 13-nov-08
Cimino c. Italia 2241/06
8464/09 11-feb-09 Corte di cassazione 21-dic-06 21-nov-08
Criscuolo c. Italia 27403/06
8465/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 21-lug-06 22-set-08
D’Aniello c. Italia 590/06
8466/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 05-ott-06 12-nov-08
D’Antuono c. Italia 1064/06
8467/09 11-feb-09 Corte di cassazione 21-nov-06 20-nov-08
Dell’Aria c. Italia 24724/06
8468/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 21-mar-07 12-dic-08
De Luca c. Italia 1655/06
8469/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 11-ott-06 06-ott-08
De Simone c. Italia 1321/06
8471/09 11-feb-09 Corte di cassazione 04-apr-07 12-nov-08
Duro c. Italia 8494/07
8472/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 23-mar-07 02-dic-08
Esposito c. Italia 2122/06
8473/09 11-feb-09 Corte d’appello di Napoli 26-lug-06 29-ott-08
Grande c. Italia 689/06
8475/09 11-feb-09 Corte di cassazione 14-nov-06 14-nov-08
Iovine c. Italia 24255/06