Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 ottobre 2012 - Ricorso n.25106/03 - Trapani e Lombardo e altri c.Italia

Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione© effettuata da Ombretta Palumbo, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA TRAPANI LOMBARDO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 25106/03)
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
STRASBURGO
9 ottobre 2012

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Trapani Lombardo e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Ineta Ziemele, presidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 settembre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 25106/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale otto cittadini di tale Stato, il sig. Antonio Trapani Lombardo 1 («il primo ricorrente»), la sig.ra Maria Concetta Trapani Lombardo 1 («la seconda ricorrente»), la sig.ra Blandina Sarlo («la terza ricorrente»), la sig.ra Emilia Sabatini («la quarta ricorrente»), la sig.ra Maria Concetta Trapani Lombardo 2 («la quinta ricorrente»), il sig. Vincenzo Trapani Lombardo («il sesto ricorrente»), la sig.ra Maria Cristina Nesci («la settima ricorrente») e il sig. Antonio Trapani Lombardo 2 («l’ottavo ricorrente»), hanno adito la Corte il 6 agosto 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Con sentenza del 16 novembre 2006 («la sentenza in via principale»), la Corte ha ritenuto che l’ingerenza controversa fosse incompatibile con il principio di legalità e che avesse quindi violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti (Trapani Lombardo e altri c. Italia, n. 25106/03, § 38, 16 novembre 2006).

3. Basandosi sull’articolo 41 della Convenzione per quanto attiene ai danni materiali, i ricorrenti reclamavano in via principale la restituzione del terreno ed il pagamento della somma di 907.965,27 EUR a titolo di indennità di occupazione e di indennità per mancato godimento del terreno. In caso di non restituzione, i ricorrenti reclamavano un’equa soddisfazione di 361.269,64 euro (EUR), corrispondenti all’attuale valore commerciale del terreno, nonché un’indennità di occupazione di 22.797,17 EUR. Inoltre, i ricorrenti chiedevano 885.168,10 EUR come indennità per il mancato godimento del terreno e 227.070,54 EUR per il plusvalore apportato al terreno dalle opere pubbliche ivi edificate. I ricorrenti chiedevano ancora il rimborso dei danni morali subiti e delle spese sostenute dinanzi alla Corte.

4. La Corte si è riservata di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo ed i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, punto 4 b) del dispositivo).5. Il ricorrente e il Governo hanno entrambi depositato delle osservazioni.

6. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, il presente ricorso è stato assegnato alla seconda sezione così modificata.

IN FATTO

7. I fatti avvenuti dopo la sentenza in via principale si possono riassumere come segue.

8. In seguito alla sentenza del 7 marzo 2003 della Corte di cassazione che aveva dichiarato che il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni era prescritto, l’amministrazione chiese al tribunale di Reggio Calabria tre decreti ingiuntivi al fine di ottenere la restituzione delle somme pagate dall’amministrazione successivamente alla sentenza della corte d’appello del 31 dicembre 1991 (paragrafo 14 della sentenza in via principale).

9. I ricorrenti presentarono opposizione ai decreti ingiuntivi. Il giudizio di opposizione è ancora pendente dinanzi al tribunale di Reggio Calabria.

IN DIRITTO

10. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno materiale

11. I ricorrenti chiedono 1.359.210 EUR per la perdita di possesso. Da questa somma andranno detratte le somme già accordate dai giudici interni.

12. Il Governo si oppone alle richieste dei ricorrenti e ricorda che questi hanno ricevuto una somma corrispondente al valore venale del terreno.

13. La Corte rammenta che, nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli edifici realizzati dallo Stato sui terreni.

14. Stando ai nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata dal giudice nazionale, l’importo deve essere aggiornato per compensare gli effetti dell’inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni, interessi che devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.

15. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno perso la proprietà dei rispettivi terreni il 18 settembre 1976 (paragrafo 11 della sentenza in via principale). La Corte osserva che i ricorrenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del terreno, rivalutata e maggiorata degli interessi a partire dalla data dello spossessamento (paragrafo 14 della sentenza in via principale). Secondo la Corte, gli interessati in questo modo hanno già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo ricordati.

16. Rimane da valutare la perdita di opportunità subita in conseguenza dell’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC] sopra citata, § 107). La Corte ritiene che occorra tener conto del danno derivante dalla mancata disponibilità del terreno durante il periodo dall’inizio dell’occupazione legittima fino al momento della perdita di proprietà. Deliberando in via equitativa, la Corte assegna congiuntamente ai ricorrenti 6.000 EUR.

B. Danno morale

17. I ricorrenti chiedono 160.000 EUR di risarcimento, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, per il danno morale.

18. Il Governo vi si oppone e ritiene che non sia dovuta alcuna somma a titolo di risarcimento per il danno morale, in quanto questo tipo di danno non può derivare dalla violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ma soltanto dalla violazione del «termine ragionevole».

19. Secondo la Corte, il senso di impotenza e frustrazione dei ricorrenti di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni ha causato loro un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.

20. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda a ciascun ricorrente la somma di 10.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

21. Inoltre, la Corte sottolinea che, in virtù dell’articolo 46 della Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie in cui sono parte, sentenze sulla cui esecuzione è incaricato di vigilare il Comitato dei Ministri. Ne consegue, in particolare, che lo Stato convenuto, riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, è chiamato non solo a versare agli interessati le somme accordate a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, eventualmente, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno al fine di porre fine alla violazione constatata dalla Corte e, nei limiti del possibile, di eliminarne le conseguenze (De Clerck c. Belgio, n. 34316/02, § 97, 25 settembre 2007; Zafranas c. Grecia, n. 4056/08, §§ 50-51, 4 ottobre 2011; Sud Fondi srl e altri c. Italia (equa soddisfazione), n. 75909/01, 10 maggio 2012). Nella causa Zafranas sopra citata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte aveva affermato che lo Stato convenuto doveva astenersi dal rivendicare l’indennità di espropriazione già attribuita ai ricorrenti.

22. Nel caso di specie, secondo la Corte, il versamento delle somme indicate deve essere accompagnato dalla rinuncia da parte delle autorità italiane alle loro pretese nei confronti dei ricorrenti. In seguito alla sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria, i ricorrenti si sono visti accordare una somma a titolo di indennizzo per la perdita del terreno controverso. Ora, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, che ha concluso affermando che il diritto al risarcimento era prescritto, ed in seguito ai decreti ingiuntivi presentati dall’amministrazione, i ricorrenti sono obbligati a rimborsare le somme ricevute. La Corte ribadisce di avere concluso, nella sentenza in via principale, che le autorità italiane non hanno rispettato il requisito di legalità nell’espropriazione controversa e ritiene che queste stesse autorità debbano pagarne le conseguenze.

23. In conclusione, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, la Corte ritiene che la rinuncia da parte delle autorità nazionali alle pretese nei confronti dei ricorrenti, unitamente al versamento delle somme sopra menzionate (§§ 16 e 20), possa porre fine in maniera effettiva alla constatata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

C. Spese

24. Producendo i relativi documenti giustificativi, i ricorrenti chiedono il versamento della somma di 41.703,50 EUR, oltre all’IVA e ai contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA), per le spese sostenute per il procedimento a Strasburgo.

25. Il Governo vi si oppone.

26. La Corte rammenta che la concessione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).

27. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 20.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.

D. Interessi moratori

28. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ:

     

  1. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve astenersi dal chiedere ai ricorrenti il rimborso delle spese accordate dalla corte d’appello di Reggio Calabria a titolo di indennizzo per la perdita di possesso e che non deve dare seguito ai procedimenti civili pendenti innanzi al tribunale di Reggio Calabria;
  2. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. 6.000 EUR (seimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;
      2. 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
      3. 20.000 EUR (ventimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta ai ricorrenti, per spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

3. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 9 ottobre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Ineta Ziemele
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere