Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 giugno 2012 - Ricorso n.63633/00 - Causa Colazzo c.Italia

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata da Rita Pucci, funzionario linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA COLAZZO c. ITALIA
(Ricorso n. 63633/00)
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
STRASBURGO
5 giugno 2012

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Colazzo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), costituita in una camera composta da:
Nina Vajić, presidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Guido Raimondi,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 63633/00) presentato contro la Repubblica italiana con il quale quattro cittadini di quello Stato, la sig.ra William Colazzo, il sig. Massimo Colazzo, la sig.ra Donata Colazzo e la sig.ra Maria Teresa Sbocchi («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 23 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Con sentenza del 13 ottobre 2005 («la sentenza in via principale»), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti non era compatibile con il principio di legalità e che vi era stata quindi violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Colazzo c. Italia, n. 63633/00, § 87, 13 ottobre 2005).

3. In virtù dell’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione di 434.614,73 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale e di 108.653,68 EUR a titolo di risarcimento del danno morale. Chiedevano inoltre il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte e nell’ambito del procedimento nazionale.

4. La Corte si è riservata di decidere sulla questione, non ancora istruita, dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione ed ha invitato il Governo e i ricorrenti a trasmetterle, entro tre mesi, osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a metterla al corrente di accordi eventualmente raggiunti (ibidem, § 96, e punto 3 del dispositivo).

5. Il termine fissato per consentire alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto inutilmente. Sia i ricorrenti sia il Governo hanno depositato osservazioni.

6. Il 12 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno materiale e di depositare una relazione di perizia entro il 14 giugno 2007.

7.  Le relazioni di perizia sono state depositate entro il termine impartito.

IN FATTO

8. I fatti intervenuti dopo la sentenza in via principale possono riassumersi come segue.

9. Con sentenza del 16 maggio 2008, depositata il 13 ottobre 2008, la corte d’appello di Lecce condannò il comune a pagare 34.295,32 EUR alla prima ricorrente e 31.627,82 EUR agli altri tre ricorrenti e all’altro erede, vale a dire somme corrispondenti al valore venale dei terreni espropriati, come determinate dal perito nominato d’ufficio.
Le somme dovevano essere rivalutate e maggiorate di interessi a partire dal 28 settembre 1988, data della perdita di proprietà dei terreni per effetto dell’espropriazione indiretta.

10. Di fronte all’inadempienza del comune, il 10 luglio 2009 i ricorrenti notificarono un atto di precetto al ministero della giustizia. Dal fascicolo non risulta che l’amministrazione abbia versato alcuna somma ai ricorrenti.

11. Con atto del 26 novembre 2009, il comune di Lecce propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce. Il procedimento è attualmente pendente.

IN DIRITTO

12. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno materiale

13. Facendo riferimento ai criteri di indennizzo stabiliti nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), i ricorrenti chiedono una somma corrispondente al valore venale dei terreni espropriati, più indicizzazione e interessi. A loro dire, sono trascorsi oltre ventiquattro anni dall’espropriazione dei loro beni senza che l’amministrazione abbia adempiuto l’obbligo di risarcirli per la perdita di proprietà dei loro terreni.

14. Del resto, in seguito alla sentenza della corte d’appello di Lecce del 16 maggio 2008, che riconosce ai ricorrenti un risarcimento  nella misura del valore commerciale dei terreni, e nonostante l’atto di precetto notificato all’amministrazione comunale, questa non ha pagato alcuna somma di denaro.In compenso, ha proposto ricorso per cassazione ritardando così ulteriormente il pagamento dell’indennità.

15.I ricorrenti chiedono anche 60.000 EUR a titolo di perdita di opportunità.

16.Il Governo fa notare che la corte d’appello di Lecce ha concesso ai ricorrenti una somma corrispondente al valore venale dei terreni espropriati, indicizzata e accompagnata da interessi. A suo dire, l’amministrazione comunale pagherà prossimamente.Secondo il Governo, se la Corte concedesse una somma a titolo di equa soddisfazione, i ricorrenti potrebbero essere risarciti due volte.

17. La Corte risponde immediatamente all’argomentazione del Governo. Essa ritiene improbabile che i ricorrenti ricevano un doppio risarcimento, dato che i giudici nazionali, al momento di decidere la causa, terranno inevitabilmente conto della somma concessa agli interessati da questa Corte (Serghides e Christoforou c. Cipro (equa soddisfazione), n. 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da oltre vent’anni, non sarebbe ragionevole attenderne l’esito (Serrilli c. Italia (equa soddisfazione), n. 77822/01, § 17, 17 luglio 2008; Mason ed altri c. Italia (equa soddisfazione), n. 43663/98, § 31, 24 luglio 2007).

18.  La Corte rammenta che una sentenza di constatazione di una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze così da ripristinare nei limiti del possibile la situazione ad essa precedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).

19.  Essa rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni.

20. Stando ai nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente concessa dal giudice nazionale, l’importo deve essere aggiornato per compensare gli effetti dell’inflazione. E’ inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.

21. I ricorrenti hanno perso la proprietà dei rispettivi terreni nel 1988. Stando alla perizia eseguita durante il procedimento nazionale, all’epoca il valore del terreno della prima ricorrente era di 34.295,32 EUR, mentre quello del terreno degli altri tre ricorrenti era di 31.627,82 EUR (paragrafo 9 supra). Inoltre, i ricorrenti non hanno ricevuto alcun indennizzo a livello nazionale.

22 D’altra parte, la Corte deve tenere conto del fatto che oltre agli ultimi tre ricorrenti, anche una terza persona può rivendicare diritti sul secondo terreno oggetto della causa (§ 10 della sentenza in via principale e § 9 supra). In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte ritiene che gli ultimi tre ricorrenti abbiano diritto a ricevere un’equa soddisfazione solo nella misura del 25% del valore di tale terreno.

23. Tenuto conto di questi elementi, la Corte ritiene ragionevole concedere 125.000 EUR alla prima ricorrente e 29.000 EUR a ciascuno degli altri tre ricorrenti, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tali somme.

24. Rimane da valutare la perdita di opportunità subita dai ricorrenti in conseguenza dell’espropriazione controversa. A giudizio della Corte, è opportuno prendere in considerazione il danno derivante dall’indisponibilità dei rispettivi terreni nel periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione legittima (1987) e il momento della perdita di proprietà (1988). Deliberando secondo equità, la Corte assegna 4.000 EUR alla prima ricorrente e 1.000 EUR a ciascuno degli altri tre ricorrenti per la perdita di opportunità.

B.  Danno morale

25.Giustificativi alla mano, i ricorrenti chiedono il versamento della somma di 250.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

26.Il Governo vi si oppone e ritiene la somma eccessiva.

27.Secondo la Corte, il senso di impotenza e frustrazione dei ricorrenti di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni ha causato loro un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.

28. Deliberando secondo equità, la Corte concede a ciascun ricorrente la somma di 2.500 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

C.  Spese

29.I ricorrenti chiedono il rimborso di 57.900 EUR per le spese sostenute dinanzi ai giudici interni e 30.320 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte.

30.Il Governo giudica tali somme eccessive.

31.La Corte rammenta che la concessione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone l’accertamento della loro realtà, necessità e, inoltre, ragionevolezza del loro tasso (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).

32.La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma trova eccessivi gli onorari complessivi rivendicati a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole concedere la somma di 20.000 EUR per l’insieme delle spese sostenute.

D. Interessi moratori

33.La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,
 

  1. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. 129.000 EUR (centoventinovemila euro) alla prima ricorrente, 30.000 EUR (trentamila euro) al secondo ricorrente, 30.000 EUR (trentamila euro) alla terza ricorrente e 30.000 EUR (trentamila euro) alla quarta ricorrente, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danni materiali;
      2. 2.500 EUR (duemilacinquecento euro) a ciascun ricorrente, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per danni morali;
      3. 20.000 EUR (ventimila euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dai ricorrenti, per spese;
    2. che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali
  2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Nina Vajić
Presidente

Søren Nielsen  
Cancelliere