Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 luglio 2012 - Ricorso n. 35174/03 Matthias e altri c. Italia

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dalla dott.ssa Ombretta Palumbo, funzionario linguistico.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE
CAUSA MATTHIAS E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso no 35174/03)
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
STRASBURGO
17 luglio 2012

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

 

Nella causa Matthias e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidentessa,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 giugno 2012,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:


PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (no 35174/03) presentato contro la Repubblica italiana con il quale sei cittadini di quello Stato, Maurizio Matthias, Germana Matthias, Fabrizio Matthias, Maria Serena Buongiorno, Maria Nelly Buongiorno e Renato De Cesare («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 28 ottobre 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il terzo ricorrente è deceduto il 3 febbraio 2010. Con lettera del 20 aprile 2010, Lorenzo David Matthias ha informato la Cancelleria del fatto di essere erede del terzo ricorrente e di volersi costituire nella procedura dinanzi alla Corte.

2. Con sentenza del 2 novembre 2006 («la sentenza in via principale»), la Corte ha ritenuto che la perdita di ogni disponibilità del terreno, insieme all’impossibilità di porre rimedio alla situazione incriminata, aveva causato conseguenze abbastanza gravi per considerare che i ricorrenti avessero subito un’espropriazione di fatto, incompatibile con il loro diritto al rispetto dei propri beni (Matthias e altri c. Italia, no 35174/03, § 62, 2 novembre 2006).

3. Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti reclamavano un'equa soddisfazione di 2.302.435,24 EUR, e di 3.501.456,17 EUR per il plusvalore apportata al terreno dall’esistenza dell’opera pubblica, e delle indennità di occupazione e di mancato godimento. I ricorrenti chiedevano 120.000 EUR per i danni morali e 52.939,50 EUR per le spese di procedimento.

4. La Corte si era riservata sulla questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione sui danni materiali non essendo pronta per la decisione, ed aveva invitato il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, punto 3 del dispositivo).

5. Il 9 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ognuna un perito incaricato di valutare i danni materiali e di depositare una perizia prima del 12 giugno 2007.

6. Le suddette perizie sono state depositate nel termine indicato.

7. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, il presente ricorso è stato assegnato alla seconda sezione così ricomposta.


IN FATTO

8. I fatti successivi alla sentenza in via principale possono essere così riassunti.

9. Con sentenza del 19 maggio 2010, la Corte di cassazione annullò la sentenza delle corte d’appello alla luce della sentenza della Corte costituzionale italiana, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 bis del decreto legge n. 333 dell’11 luglio 1992, così come modificato dalla legge no 662 del 1996. La Corte rinviò la causa alla corte d’appello per valutare l’ammontare dell’indennizzo da concedere ai ricorrenti.

10. Dal fascicolo risulta che il procedimento è ancora pendente dinanzi alla corte d’appello di Roma.


IN DIRITTO

11. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danni materiali

12.I ricorrenti chiedono 8.669.558,13 EUR oltre agli interessi e alla rivalutazione alla data della pronuncia, e chiedono inoltre 594.591,55 EUR corrispondenti alla differenza tra l’indennità di occupazione che avrebbero ottenuto sulla base del valore venale del terreno al momento dell’espropriazione e l’indennizzo liquidato dalle giurisdizioni nazionali.

13. Il Governo si oppone alle richieste dei ricorrenti e sostiene che la somma dovuta ai ricorrenti non può superare gli 1.815.833 EUR. Inoltre, secondo lui, se la Corte concedesse una somma a titolo di equa soddisfazione, i ricorrenti potrebbero essere indennizzati due volte, in quanto il procedimento è ancora pendente dinanzi alle giurisdizioni interne.

14. La Corte risponde anzitutto all’argomentazione del Governo: essa considera improbabile che i ricorrenti ricevano un doppio indennizzo, visto che le giurisdizioni nazionali, quando giudicheranno sulla causa, terranno inevitabilmente conto di tutte le somme concesse agli interessati da questa Corte (Serghides e Christoforou c. Cipro (equa soddisfazione),no 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale va avanti da vent’anni, non sarebbe ragionevole aspettarne l’esito (Serrilli c. Italia (equa soddisfazione), no 77822/01, § 17, 17 luglio 2008; Mason e altri c. Italia (equa soddisfazione), no 43663/98, § 31, 24 luglio 2007).

15. La Corte ricorda che una sentenza di constatazione di violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze così da ripristinare, nei limiti del possibile, la situazione a questa precedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], no 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).

16. La Corte ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti in quanto fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni.

17. Stando ai nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, il risarcimento deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente durante il procedimento interno. Successivamente, una volta detratta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, l’importo deve essere aggiornato per compensare gli effetti dell’inflazione. E’ altresì opportuno maggiorare tale importo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dall’esproprio dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.

18. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel marzo 1989. Dalla perizia effettuata nel corso del procedimento nazionale emerge che il valore del terreno all’epoca era di 2.572.020.000 ITL (1.328.337 EUR) (paragrafo 23 della sentenza in via principale).

19. Tenuto conto di questi elementi e deliberando secondo equità, la Corte ritiene ragionevole concedere congiuntamente ai ricorrenti 2.125.000 EUR per la perdita del terreno, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta su tale somma.

20. La Corte ritiene inoltre che un adeguato indennizzo, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore commerciale del bene al momento della privazione di questo e non sulla base dell’indennizzo di espropriazione. Riferendosi ai criteri espressi nella sentenza Luigi Serino c. Italia (no 3), (no 21978/02, § 47, 12 ottobre 2010), la Corte ritiene ragionevole concedere ai ricorrenti la somma di 346.000 EUR, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta su tale somma.

21. Rimane da valutare la perdita di opportunità subita in conseguenza dell’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC] sopra citata, § 107). La Corte ritiene che occorra tener conto del danno derivante dalla mancata disponibilità del terreno durante il periodo dall’inizio dell’occupazione legittima (marzo 1983) fino al momento della perdita di proprietà (marzo 1989). Dalla somma così calcolata sarà detratta quella già ottenuta dai ricorrenti a livello interno a titolo di indennità di occupazione. Deliberando secondo equità, la Corte assegna congiuntamente ai ricorrenti 174.000 EUR.

B. Danni morali

22. I ricorrenti chiedono 120.000 EUR per danni morali.

23. Il Governo sostiene che tali danni dipendano dalla durata eccessiva del procedimento dinanzi alle giurisdizioni nazionali, e di conseguenza, sostiene che il versamento di qualunque somma a titolo di indennizzo per danni morali sia subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto. In ogni caso, ritiene che la somma richiesta dai ricorrenti sia eccessiva.

24. A giudizio della Corte, il sentimento d’impotenza e di frustrazione di fronte all’esproprio illegale del loro bene ha causato ai ricorrenti un danno morale considerevole, che deve essere riparato in modo adeguato.

25. Deliberando secondo equità, la Corte concede congiuntamente ai ricorrenti 20.000 EUR per i danni morali.

C. Spese

26. Giustificativi alla mano, i ricorrenti chiedono 52.939,50 EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte.

27. Il Governo si oppone alla richiesta.

28. La Corte ricorda che il rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà, la necessità e, inoltre, la ragionevolezza del loro tasso (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], no 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili soltanto nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).

29. La Corte non dubita della necessità di sostenere quelle spese, ma trova eccessivi gli onorari complessivi rivendicati a tale titolo. A suo avviso, quindi, essi vanno rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole attribuire l’importo di 15.000 EUR per l’insieme delle spese sostenute.

D. Interessi moratori

30. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.


PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

  1. Afferma
    1. che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. 2.645.000 EUR (due milioni e seicentoquarantacinquemila euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;
      2. 20.000 EUR (ventimila euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
      3. 15.000 EUR (quindicimila euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta ai ricorrenti, per le spese;
    2. che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.
    Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 luglio 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

 

Françoise Tulkens
Presidentessa

Stanley Naismith
Cancelliere