Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 maggio 2012 - Ricorso n.34724/10 - E.O. c.Italia

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita da Anna Aragona, funzionario linguistico

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 34724/10E.O. contro Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 10 maggio 2012 in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato in data 11 giugno 2010,
Vista la decisione di trattare in via prioritaria il ricorso ai sensi dell’articolo 41 del regolamento della Corte,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dalla ricorrente,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

1.  La ricorrente, sig.ra E.O., è una cittadina nigeriana, nata nel 1971 e residente a Perugia. E’ rappresentata dinanzi alla Corte dall’avv. C. Pennetta, del foro di Perugia.

A.  Le circostanze del caso di specie

2.  I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

3.  La ricorrente giungeva in Italia nel 1994. Ella lasciava in Nigeria due figlie, che vivono attualmente con la nonna materna.

4.  Dal fascicolo risulta che in data 27 novembre 2001 la ricorrente veniva arrestata ed in data 21 maggio 2002 condannata dal tribunale di Perugia a 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati connessi alla prostituzione. 

5.  Il 30 novembre 2002, ella sposava un cittadino italiano ed in seguito otteneva un permesso di soggiorno. 

6.  Il 24 febbraio 2003, la corte d’assise d’appello di Perugia riduceva la pena a 2 anni ed 1 mese di reclusione.

7.  Nel mese di giugno 2004, la ricorrente lasciava il domicilio coniugale.

8.  La ricorrente è affetta dal virus HIV (stadio B 3 - tasso di linfociti CD4 inferiore a 200 per mm3 di sangue, prima dell’inizio della terapia).

9.  Il 26 novembre 2004, il Prefetto di Perugia rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente. Detta decisione veniva notificata alla suddetta il 14 settembre 2006.

10.  In data imprecisata, la ricorrente impugnava detta decisione dinanzi al tribunale amministrativo regionale dell’Umbria (« TAR »). Con sentenza del 27 giugno 2007, il TAR rigettava il ricorso presentato dalla ricorrente.

11.  Il 19 dicembre 2007, la ricorrente chiedeva alla prefettura di Perugia un permesso di soggiorno per cure mediche.

12.  Con decreto del 22 gennaio 2008, il Prefetto disponeva che la ricorrente venisse trattenuta presso il Centro di Permanenza Temporanea di Ponte Galeria a Roma.

13.  Si evince dal fascicolo che, durante il soggiorno nel centro di permanenza, alla ricorrente non è stato somministrato alcun farmaco. In data imprecisata, la ricorrente veniva condotta al pronto soccorso.

14.  Il 24 gennaio 2008, il giudice di pace presso il tribunale di Roma, in considerazione della malattia della ricorrente e del diritto  alle cure, non convalidava il trattenimento della ricorrente ed annullava il decreto del Prefetto. La ricorrente veniva posta in libertà e le veniva notificato un decreto di espulsione, con l’obbligo di lasciare il territorio entro cinque giorni.

15.  La ricorrente impugnava il decreto di espulsione dinanzi al tribunale di Perugia. Con sentenza del 1o marzo 2008, il tribunale accoglieva il ricorso, considerando che lo straniero, che si trovi nel territorio in situazione irregolare, ha il diritto di accedere alle cure mediche, poiché il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione.  

16.  Il ministero dell’Interno presentava ricorso per cassazione.

17.  Con sentenza dell’11 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 4 marzo 2010, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e deliberava che la ricorrente, affetta da HIV, avesse bisogno di cure mediche costanti e non di cure mediche eccezionali ed urgenti, le quali sarebbero state incompatibili con l’espulsione. 

18.  Il 24 marzo 2009, la ricorrente chiedeva un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Tale domanda veniva respinta il 22 febbraio 2010.

19.  Dal certificato medico rilasciato il 9 giugno 2010 dall’ospedale di Perugia il tasso dei linfociti CD4 risultava pari a 502 per mm3 di sangue.

20.  In un certificato medico del 3 luglio 2010 un medico esterno all’ospedale attestava che, in caso di ritorno al paese d’origine, la vita della paziente sarebbe stata a rischio, in quanto la medesima non avrebbe avuto accesso alle cure necessarie ed in particolare al farmaco Atripla che fa parte del trattamento antiretrovirale somministrato alla ricorrente. 

B.  Il trattamento medico della patologia da HIV e AIDS in Nigeria

i.  I documenti pertinenti relativi al trattamento medico della patologia da HIV e AIDS in Nigeria (in lingua inglese) sono di seguito riassunti:

21.  Foglio informativo epidemiologico su HIV e AIDS, Nigeria, Aggiornamento 2008, OMS, UNAIDS, UNICEF. Cifre relative al 2007

“Prevalenza (numero stimato di adulti e bambini viventi con HIV): 2. 600.000. Numero stimato di persone aventi accesso alla terapia antiretrovirale, stima minima: 144.000, stima massima: 252.000”.

22. Il Ministero dell’Interno, nel suo Rapporto informativo sul paese di origine – Nigeria, del 6 Gennaio 2012, disponibile su: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f100e652.html Avert.org, nella sezione non datata su HIV e AIDS in Nigeria (accesso dell’11 Novembre 2011), segnalava:

“In Nigeria, si stima che il 3,6 per cento della popolazione vive con l’HIV e l’AIDS. Sebbene la prevalenza dell’HIV in Nigeria sia molto più bassa rispetto ad altri paesi africani, quali il Sud Africa e lo Zambia, dal numero di abitanti della Nigeria (all’incirca 149 milioni) si deduce che alla fine del 2009 quasi 3 milioni di persone vivevano con l’HIV. Approssimativamente 192.000 persone sono morte di AIDS nel 2009. A causa dell’AIDS che miete così tante vite, l’aspettativa di vita in Nigeria è diminuita drasticamente. Nel 1991 l’aspettativa media di vita era di 54 anni per le donne e di 53 anni per gli uomini. Nel 2009 queste cifre sono precipitate a 48 per le donne e a 46 per gli uomini.”

 “... nel 2006 la Nigeria ha aperto 41 nuovi centri di trattamento dell’AIDS, avviando la distribuzione di farmaci antiretrovirali a coloro che ne avevano bisogno. L’aumento graduale delle cure nel biennio 2006-2007 è stato impressionante, passando da 81.000 individui (pari al 15% degli aventi bisogno) a 198.000 (pari al 26%) entro la fine del 2007. Le risorse necessarie a fornire trattamenti sanitari e cure sufficienti ad individui con l’HIV in Nigeria scarseggiano. Da uno studio condotto da addetti del settore sanitario è emerso che molti non avevano ricevuto una sufficiente formazione in tema di prevenzione e cura dell’HIV e che in molte strutture sanitarie i farmaci, le attrezzature ed i materiali scarseggiavano. Il quadro strategico nazionale governativo su HIV/AIDS per il periodo 2005-2009, prevedeva la fornitura di antiretrovirali all’80 per cento degli adulti e dei bambini con infezione da HIV avanzata ed all’80 per cento delle donne in stato di gravidanza positive all’HIV, il tutto entro il 2010. Tuttavia, solamente il 34 per cento degli individui con infezione da HIV avanzata ha avuto accesso a farmaci antiretrovirali nel 2010. Nel quadro riveduto (dal 2010 al 2015), le finalità del trattamento sanitario sono state posticipate al 2015.”

23.  Grazie al progetto americano per un sistema di gestione della catena di rifornimento, la Nigeria ha avuto accesso a farmaci antiretrovirali, come illustrato nel sito web (accesso dell’11 novembre 2011):

“A partire dalla fine del 2009, 312.000 individui su un totale stimato di 3 milioni di adulti e bambini viventi con l’HIV/AIDS in Nigeria hanno avuto accesso ad una terapia antiretrovirale (ART). Il governo nigeriano si è prefisso l’ambizioso obiettivo di fornire trattamenti antiretrovirali a  694.000 individui entro la fine del 2011. Affinché ciò si realizzi, si rende indispensabile un rafforzamento del sistema della catena di fornitura di farmaci antiretrovirali nel paese.”

24.  Il rapporto UNAIDS 2010 sull’epidemia mondiale di AIDS evidenziava che l’incidenza dell’HIV è diminuita di più del 25% tra il 2001 ed il 2009 in diversi paesi dell’Africa sub-sahariana, tra cui la Nigeria. Secondo informazioni pervenute da fonti MedCOI (consulenti medici nel paese di origine tramite Ministero dell’Interno e del Servizio Immigrazione olandese) a luglio 2011, i seguenti farmaci retrovirali erano disponibili nel periodo di riferimento in Nigeria: 

Abacavir, Didanosine, Emtricitabine, Lamivudine, Stavudine, Tenofovir, Zidovudine; Efavirenz, Nevirapine; Indinavir; Lopinavir/Ritonavir(=Kaletra); Efavirenz+Emtricitabine+Tenofovir(=Atripla); Zidovudine+Lamivudine(=Combivir); Abacavir+Lamivudine(=Epzicom); Abacavir+Zidovudine+Lamivudine(=Trizivir); Tenofovir+Emtricitabine(=Truvada).

MOTIVI DI RICORSO

25.  Invocando l’articolo 3 della Convenzione, la ricorrente afferma che, tenuto conto del suo stato di salute ed in mancanza di un adeguato trattamento medico antiretrovirale, ella non potrebbe disporre in caso di ritorno in Nigeria delle cure necessarie al trattamento del virus HIV, da cui è affetta.

IN  DIRITTO

26.  La ricorrente afferma che sussistono motivi seri e fondati per ritenere che, in caso di espulsione in Nigeria, ella correrà un rischio reale di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti contrari all’articolo 3, di cui segue il testo: 

« Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

A.  Tesi del Governo

27.  Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto la ricorrente non avrebbe sollevato dinanzi alle autorità giudiziarie interne i motivi di ricorso presentati alla Corte.  

28.  Quanto alla fondatezza del ricorso, il Governo ricorda innanzi tutto che la malattia della ricorrente non ha raggiunto uno stadio avanzato e che il suo stato di salute è stabile. La ricorrente non si trovava nelle circostanze eccezionali che, secondo la Corte, avrebbero potuto impedire l’espulsione. Al riguardo, la Corte di cassazione ha sottolineato che la ricorrente necessitava di cure mediche costanti e non di cure mediche eccezionali ed urgenti, che sarebbero state incompatibili con l’espulsione. 

29.  Non si tratta, secondo il Governo, di una persona ad uno stadio terminale, senza una rete di sostegno e senza possibilità di trattamento, poiché, da un lato, la ricorrente ha due figlie che vivono in Nigeria e, dall’altro, in questo paese è possibile avere accesso ai farmaci antiretrovirali.

B.  Tesi della ricorrente

30.  La ricorrente si oppone all’eccezione  di mancato esaurimento delle vie di ricorso, sollevata dal Governo, ed afferma di aver  chiesto alle autorità giudiziarie interne di tener conto del rischio per la sua salute che l’espulsione in Nigeria avrebbe comportato.

31.  Ella afferma che, visto il suo stato di salute, imperiose considerazioni umanitarie sconsigliano il suo rientro in Nigeria. Poiché in questo Paese l’accesso ai farmaci è molto difficile, se non impossibile, l’espulsione le impedirebbe di curarsi con i farmaci antiretrovirali (ARV).

C.  Valutazione della Corte

32.  La Corte non ritiene necessario esaminare l’eccezione sollevata dal Governo, in quanto, anche volendo supporre che la ricorrente non abbia esaurito le vie di ricorso interne, il presente ricorso è comunque irricevibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione.

33.  La Corte osserva che la doglianza della ricorrente si basa sul suo stato di salute e sull’assenza nel suo paese d’origine di un trattamento medico idoneo a curare la sua patologia. La Corte rimanda ad una doglianza simile trattata nelle cause N. c. Regno Unito [GC] (no 26565/05, CEDU 2008) e Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio (no 10486/10, 20 dicembre 2011), nelle quali essa ha richiamato la sua giurisprudenza relativa all’articolo 3, all’espulsione in generale ed all’espulsione delle persone gravemente malate in particolare.

34.  Nel caso di specie, alla ricorrente è stata diagnosticata la sieropositività quando era residente in Italia. Si evince dagli elementi prodotti alle autorità italiane che alla ricorrente viene somministrato in Italia un trattamento con ARV.

35.  La Corte constata che i farmaci ARV, fra i quali il farmaco Atripla, sono disponibili in Nigeria, ma l’accesso ai medesimi è aleatorio e la distribuzione di tali trattamenti resta marginale, riguardando solo il 34% dei pazienti affetti da AIDS ad uno stadio avanzato (v. precedenti paragrafi 22-24).

36.  D’altronde, la Corte non può ignorare, come attesta, qualora ve ne sia bisogno, il certificato medico redatto il 3 luglio 2010 e prodotto dinanzi alla medesima, che, come tutte le persone affette da HIV nelle sue condizioni, privare la ricorrente di tali farmaci comporterà il deterioramento del suo stato di salute e pregiudicherà la sua prognosi vitale a breve o medio termine.

37.  Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tali circostanze non siano sufficienti a comportare una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (N.  cit., § 42, e Yoh-Ekale Mwanje, cit. § 85).

38.  Secondo la Corte, è necessario che la causa sia caratterizzata da considerazioni umanitarie ancora più imperiose. Tali considerazioni riguardano principalmente lo stato di salute degli interessati prima dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento. Nella sentenza D. c. Regno Unito (2 maggio 1997, Raccolta di sentenze e decisioni 1997 III), la Corte ha tenuto conto della circostanza che il tasso di CD4 del ricorrente fosse inferiore a 10, che il suo sistema immunitario avesse subito danni gravi ed irreparabili e che la prognosi nel suo caso fosse infausta  (paragrafi 13 e 15), per giungere alla conclusione che il ricorrente si trovasse ad uno stadio critico della malattia e che il suo allontanamento verso un paese, nel quale non gli sarebbero stati somministrati i necessari trattamenti, fosse contrario all’articolo 3 (paragrafi 51-54). Invece, nella summenzionata causa N., la Corte ha constatato che grazie al trattamento medico, somministrato alla ricorrente nel Regno Unito, il suo stato di salute era stabile, la medesima non si trovava in condizioni critiche ed era in grado di viaggiare (paragrafi 47 e 50).

39.  Lo stesso vale per il caso di specie. Secondo il certificato medico rilasciato dall’ospedale di Perugia nel giugno 2010, lo stato di salute della ricorrente si è stabilizzato grazie alla somministrazione dei summenzionati farmaci, così come il suo tasso di linfociti. La ricorrente non si trova quindi in uno « stato critico ».

40.  La Corte aveva altresì preso in considerazione nella summenzionata causa D. la circostanza che il ricorrente non avesse nel suo paese d’origine alcun parente che volesse o fosse in grado di occuparsi di lui, né di fornirgli quanto meno un tetto o un minimo di sostentamento o di sostegno sociale (paragrafo 52). Nel caso di specie, la Corte constata che, sebbene le autorità italiane non abbiano verificato l’esistenza in Nigeria di un’eventuale rete sociale o familiare che possa prendere in carico la ricorrente al suo ritorno, ella ha due figlie e la madre che vivono in questo paese. 

41.  Tenuto conto di quanto precede, la Corte non ravvisa nella fattispecie alcun motivo determinante per discostarsi dall’orientamento seguito nelle summenzionate cause N. e Yoh-Ekale Mwanje  e non ritiene che il presente caso sia caratterizzato da considerazioni umanitarie imperiose come quelle della citata causa D.

42.  Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara irricevibile il ricorso.

Françoise Tulkens
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto