Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 31 maggio 2011 - Ricorso n. 46286/09 - Maggio e altri c. Italia

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, dai Funzionari Linguistici Maria Caterina Tecca (dal paragrafo 1 al paragrafo 50) e Lucia Lazzeri (dal paragrafo 51 alla fine)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
RICORSO di MAGGIO E ALTRI c. ITALIA
Ricorsi nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08
SENTENZA
STRASBURGO - 31 maggio 2011

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’Articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche formali.

Ricorso di MAGGIO e Altri contro l’Italia,
la Corte Europea dei Diritti Umani (Seconda Sezione), sedendo quale Camera, composta da:
Françoise Tulkens, Presidente,
e dai Sigg.ri Giudici:
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işil Karakaş,
Guido Raimondi,
nonché da Françoise Elens-Passos, Vice Cancelliere di Sezione,
avendo deliberato a porte chiuse in data 10 maggio 2011,
emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

PROCEDURA

1. La causa prende le mosse da cinque ricorsi (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08) contro la Repubblica Italiana depositati presso la Corte a norma dell’articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da cinque cittadini italiani, il Sig. Aldo Maggio, il Sig. Massimiliano Gabrieli, il Sig. Carlo Faccioli, la Sig.ra Emanuela Forgioli e la Sig.ra Maria Zanardini (“i ricorrenti”), rispettivamente in data 13 agosto 2009, 28 ottobre 2008, 3 novembre 2008, 4 novembre 2008 e 12 novembre 2008.

2. Il primo ricorrente è rappresentato davanti alla Corte dall’Avv.ssa L. Petrachi, del Foro di Lecce. Il secondo, terzo, quarto e quinto ricorrente sono  rappresentati dall’Avv. A. Carbonelli, del Foro di Brescia. Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, Dott.ssa E. Spatafora, e dai suoi Agenti Aggiunti Dott. N. Lettieri e Dott.ssa P. Accardo.

3. I ricorrenti hanno dedotto che l’intervento legislativo nelle more dei loro procedimenti era discriminatorio e violava il loro diritto a un processo equo. Il primo ricorrente ha dedotto anche che, conseguentemente, egli è stato privato dei suoi beni.

4. In data 8 giugno 2010 la Corte ha dichiarato i ricorsi parzialmente inammissibili e ha deciso di comunicare al Governo le doglianze di cui all’Articolo 6 § 1, all’Articolo 13 e all’Articolo 14, relative alla discriminazione nei confronti di persone alle quali le pensioni non erano già state liquidate, e di cui all’articolo 1 del Primo Protocollo alla Convenzione. Essa ha anche deciso di determinare contemporaneamente l’ammissibilità e il merito dei ricorsi (Articolo 29 § 1). La Corte ha anche deciso, a norma dell’Articolo 54 § 2 (c) del Regolamento della Corte, di concedere ai ricorsi la priorità di cui all’Articolo 41 e di invitare le parti a presentare ulteriori osservazioni scritte sui ricorsi succitati.

5. La Camera ha inoltre deciso di comunicare alle parti che stava prendendo in considerazione la convenienza di applicare ai ricorsi la procedura delle sentenze pilota (vedi Broniowski c. Polonia [GC], 31443/96, §§ 189-194 e dispositivo, CEDU 2004-V, e Hutten-Czapska c. Polonia [GC] n. 35014/97, CEDU 2006-… §§ 231 239 e dispositivo) e ha chiesto le osservazioni delle parti in proposito. Avendo esaminato le circostanze e le osservazioni ricevute, la Camera ha deciso di non applicare la procedura relativa alle sentenze pilota.

 

IN FATTO

I. CIRCOSTANZE DEL RICORSO

6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1938, 1942, 1939, 1942 e 1940, e vivono in Italia.

A. Contesto del ricorso

1. Il Sig. Maggio

7. Il Sig. Maggio ha lavorato in Svizzera dal 1980 al 1992.

8. Il 25 giugno 1997 il Sig. Maggio ha chiesto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”), un ente previdenziale italiano, di riesaminare la sua pensione di anzianità e di liquidarla in base alla retribuzione effettiva percepita negli anni di lavoro in Svizzera in conformità con la Convenzione italo-svizzera del 1962.

9. In data imprecisata l’INPS ha rigettato la richiesta, dato che il calcolo doveva essere basato sulla retribuzione percepita in Svizzera e doveva poi essere riparametrato in base alle tabelle fornite dalla Circolare n. 324 del 4 gennaio 1978.

10. Il Sig. Maggio ha istituito un procedimento davanti al Tribunale di Lecce, sostenendo che il pagamento delle pensioni di anzianità doveva essere calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita (negli ultimi cinque anni di lavoro) e ai contributi versati in parte in Svizzera e in parte in Italia. 

11. Con sentenza depositata in cancelleria in data 8 maggio 2002, la sua pretesa è stata rigettata.

12. Il Sig. Maggio ha proposto appello alla Corte d’Appello di Lecce che, con sentenza depositata in cancelleria il 30 ottobre 2003, ha rigettato la sua pretesa. Essa ha tenuto conto di una consulenza tecnica relativa all’articolo 23 della Convenzione italo-svizzera (vedi oltre la legislazione nazionale pertinente), che prevedeva il trasferimento dei contributi versati in Svizzera all’assicurazione sociale italiana perché fossero utilizzati nel calcolo delle pensioni di anzianità, e garantiva i vantaggi della legislazione italiana. Conseguentemente, essa ha ritenuto che il calcolo della pensione dovesse essere fatto in base ai criteri italiani, anche se questi erano meno favorevoli di quelli svizzeri. Invero la legislazione italiana (Decreto del 27 aprile 1968 n. 488) prevedeva un calcolo basato su aliquote contributive più elevate di quelle svizzere, fornendo così una pensione inferiore a quanto si aspettava il Sig. Maggio.

13. Con sentenza dell’11 dicembre 2008 depositata in cancelleria in data 13 febbraio 2009, la Corte di Cassazione ha rigettato la pretesa del Sig. Maggio, dopo aver rigettato la sua richiesta di pronuncia pregiudiziale alla CGE. Essa ha ritenuto che i criteri utilizzati dalla Corte d’Appello fossero infine riconosciuti dall’articolo 1, comma 777, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (“Legge 296/2006”), che aveva effetto retroattivo. Una sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 2008  (vedi oltre la legislazione nazionale pertinente) non ha ritenuto la Legge incostituzionale.

2. Il Sig. Gabrieli

14. Nel 2005 il Sig. Gabrieli ha chiesto all’INPS di accertare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro che egli aveva ivi svolto dal novembre 1963 al giugno 2001. Come base per il calcolo della sua pensione, l’INPS ha utilizzato una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. La prima ha portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che ha condotto a una riduzione del 25% nell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Conseguentemente, nel 2006 il Sig. Gabrieli è ricorso in giudizio.

15. Con sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro) del 2 ottobre 2006, la pretesa del Sig. Gabrieli è stata accolta in base alla pertinente giurisprudenza della Corte di Cassazione del tempo (vedi oltre la legislazione nazionale pertinente oltre).

16. L’INPS ha proposto appello.

17. Con sentenza del 7 agosto 2007, la Corte d’Appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado data l’entrata in vigore della Legge 296/2006. Il Sig. Gabrieli non ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ritenendolo inutile date le circostanze del caso. La sentenza è pertanto diventata irrevocabile il 7 agosto 2008.

3. Il Sig. Faccioli

18. Il Sig. Faccioli aveva diritto a una pensione di anzianità dal 1° aprile 1999.

19. Nel 2006 il Sig. Faccioli ha chiesto all’INPS di accertare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro che egli aveva ivi svolto dal 1° dicembre 1958 al 31 marzo 1999. Come base per il calcolo della sua pensione, l’INPS ha utilizzato una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. La prima ha portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che ha condotto a una riduzione del 25% dell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Conseguentemente, nel 2006 il Sig. Faccioli è ricorso in giudizio.

20. Con sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro) del 20 ottobre 2008, la pretesa del Sig. Faccioli è stata rigettata data l’entrata in vigore della Legge 296/2006 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale. Il Sig. Faccioli non ha proposto appello, ritenendolo inutile data la pertinente giurisprudenza del tempo.

4. La Sig.ra Forgioli

21. La Sig.ra Forgioli aveva diritto alla pensione di anzianità dal 1° aprile 1995 e alla pensione di riversibilità, in quanto vedova, dato che suo marito era andato in pensione il 1° aprile 1997, dalla data del decesso del marito.

22. Nel 2006 la Sig.ra Forgioli ha chiesto all’INPS di accertare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro che ella aveva ivi svolto tra il 1° agosto 1959 e il 30 novembre 1994, e a quelli versati dal marito. Come base per il calcolo delle relative pensioni, l’INPS ha utilizzato una retribuzione teorica e non la retribuzione effettiva. La prima ha portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che ha condotto a una riduzione del 25% nell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Conseguentemente, nel 2006 la Sig.ra Forgioli è ricorsa in giudizio.

23. Con sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro) del 20 ottobre 2008, le pretese della Sig.ra Forgioli sono state rigettate data la Legge 296/2006 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale. La Sig.ra Forgioli non ha proposto appello, ritenendolo inutile data la pertinente giurisprudenza del tempo.

5. La Sig.ra Zanardini

24. La Sig.ra Zanardini aveva diritto alla pensione di anzianità dal 1° agosto 1997.

25. Nel 2006 la Sig.ra Zanardini ha chiesto all’INPS di accertare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro ivi svolto tra il marzo 1960 e il luglio 1997. Come base per il calcolo della pensione, l’INPS ha utilizzato una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. La prima ha portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che ha condotto a una riduzione del 25% dell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Conseguentemente, nel 2006 la Sig.ra Zanardini è ricorsa in giudizio.

26. Con sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro) del 20 ottobre 2008, le pretese della Sig.ra Zanardini sono state rigettate data la Legge 296/2006 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale. La Sig.ra Zanardini non ha proposto appello, ritenendolo inutile data la pertinente giurisprudenza del tempo.

 

II. LEGISLAZIONE E PRASSI NAZIONALE PERTINENTE

A. La Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale

27. L’Articolo 23 delle disposizioni transitorie della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, prevede, nella misura in cui è pertinente, quanto segue:
“1. Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della presente Convenzione anche nel caso che l’evento assicurato si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo nel caso che l’evento assicurato si sia verificato prima del 21 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951, o del paragrafo 5 del presente articolo. (…)
2. Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione nei casi in cui l’evento assicurato si verifichi a partire alla data o dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia nei casi in cui l’evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato possibile concedere la pensione a causa dell’insufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane.
3. Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione.
5. Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all’articolo 7, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati  da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell’anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei contributi trasferiti, l’eventuale rimborso all’interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 1951.

28. Nella misura in cui è rilevante, l’Articolo 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale prevede:
“… (4) I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente comma (*), nonché i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall’assicurato e dai suoi datori di lavoro nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane indicate all’articolo 1 (*). Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all’assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all’articolo 1 (*) e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana, l’assicurato non può ugualmente far valere il diritto alla pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferite.
(5) Il trasferimento dei contributi previsto al precedente comma può essere chiesto:
(a) se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni o
(b) al verificarsi dell’evento assicurato.
Il cittadino italiano i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera solamente … [in base] alle condizioni stabilite al primo paragrafo (*).”

29. Si osserva che gli articoli contrassegnati da (*) sono stati abrogati dall’Articolo 26 (3) della Convenzione del 1962, tranne che ai fini del succitato articolo 23 (5).

30. Le disposizioni transitorie dell’Articolo 23 della Convenzione del 1961 sono diventate definitive per mezzo dell’Accordo Aggiuntivo del 4 luglio 1969, il cui Articolo 1 (1) e (3) prevede:

“I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell’Articolo 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia ….”

“Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell’assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all’articolo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all’assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.”

B. La giurisprudenza relativa al periodo precedente all’emanazione della Legge 296/2006.

31. La sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2004, e altra giurisprudenza analoga al momento pertinente, ha stabilito che, in assenza di legislazione specifica che disciplini il trasferimento dei contributi, il metodo di calcolo per determinare le pensioni dei lavoratori debba essere basato sulla retribuzione effettiva ricevuta dalla persona, comprendente qualsiasi attività lavorativa svolta in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi versati in Svizzera e trasferiti in Italia siano stati calcolati in base ad aliquote molto più basse di quelle stabilite in base alla legislazione italiana.

C. La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

32. L’Articolo 1, comma 777, della Legge 296/2006, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, prevede:
“L’Articolo 5, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.”

D. La sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 2008, n. 172

33. Con ordinanza del 5 marzo 2007, la Corte di Cassazione ha contestato la legittimità della Legge 296/2006 e ha rinviato la causa alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza il 23 maggio 2008, ritenendo, in breve, quanto segue.

34. Ancorché interpretativa, la Legge 296/2006 era innovativa. Non vi era stato alcun contrasto di giurisprudenza, ma si era invece affermato un orientamento unico e ben consolidato, secondo il quale il lavoratore italiano poteva chiedere il trasferimento all’INPS dei contributi versati in Svizzera a suo favore, al fine di conseguire i vantaggi previsti dalla legislazione italiana sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, compreso quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo, in base al salario percepito in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi trasferiti erano stati versati  con un’aliquota svizzera molto inferiore.

35. La Corte Costituzionale ha osservato che le leggi di definizione della retribuzione pensionabile si collocano nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate. Il passaggio nel calcolo delle pensioni dal criterio contributivo a quello retributivo non è avvenuto a discapito dell’esigenza della sostenibilità finanziaria del sistema. Pertanto i cambiamenti causati dalla Legge contestata cercavano di rendere il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati omogeneo con il sistema vigente in Italia nello stesso periodo di tempo. La Legge prevedeva che la retribuzione percepita all’estero (utilizzata come base per il calcolo della pensione) fosse parametrata applicando le stesse proporzioni percentuali previste per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo. Pertanto la norma ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica. Conseguentemente essa non ha leso il principio della certezza giuridica. Né la norma era discriminatoria, perché i diritti acquisiti e più favorevoli di coloro che erano andati in pensione precedentemente erano ormai inattaccabili. Inoltre, la Legge non discriminava le persone che avevano lavorato all’estero, perché essa assicurava semplicemente la razionalità complessiva del sistema previdenziale, ed evitava che, a fronte di un’esigua contribuzione a un’assicurazione straniera si potessero ottenere le stesse utilità di chi aveva versato contributi italiani notevolmente più gravosi. La Legge contestata non prevedeva riduzioni ex post, dato che essa non faceva altro che imporre un’interpretazione già desumibile dalle disposizioni interpretate. In definitiva, il sistema concedeva ancora una pensione sufficiente e soddisfacente, adeguata alle esigenze di vita di un lavoratore. Conseguentemente, la questione di incostituzionalità della suddetta Legge era manifestamente infondata.

 

IN DIRITTO

1. AMMISSIBILITÀ

36. La Corte ritiene che qualsiasi apparente eccezione ratione materiae in relazione doglianza di cui all’Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione debba essere unita al merito. La Corte osserva che ai sensi dell’Articolo 35 § 3 della Convenzione il ricorso non è manifestamente infondato. Essa osserva inoltre che lo stesso non è inammissibile per nessun altro motivo. Esso deve pertanto essere dichiarato ammissibile.

 

II. L’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

37. I ricorrenti hanno lamentato la violazione del loro diritto a un equo processo come previsto dall’Articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
“Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, … da parte di un tribunale … che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile…”

1. Deduzioni delle parti

38. I ricorrenti hanno dedotto che prima dell’entrata in vigore della Legge finanziaria del 2007 (“Legge 296/2007”), la giurisprudenza consolidata prevalente che, come confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2004 (vedi paragrafo 31 supra), non era stata ambigua, avrebbe potuto concedere una valutazione favorevole delle pensioni dei ricorrenti in base alla “retribuzione effettiva” (i salari percepiti) quando essi lavoravano in Svizzera. La legge in questione, tuttavia, applicava un nuovo metodo di calcolo della pensione, basato su una retribuzione parametrata e perciò teorica. Ciò comportava che l’importo della pensione era inferiore, dato che l’importo in base al quale era fissata la pensione dei ricorrenti, e conseguentemente, era concessa la pensione, era ridotto approssimativamente del 25%. Pertanto la nuova legge applicava nuove regole a situazioni che erano sorte prima della sua entrata in vigore e che avevano già dato luogo a relative richieste in procedimenti pendenti, producendo così un effetto retroattivo. Di conseguenza i ricorrenti quali titolari di diritti pensionistici sono stati privati di una parte delle loro pensioni.

39. Secondo i ricorrenti in base alla giurisprudenza della Corte tale interferenza legislativa non poteva essere giustificata da motivi economici. Inoltre, il Governo non aveva provato che anche altre persone che avevano lavorato all’estero in paesi diversi dalla Svizzera, o che avevano lavorato in Italia e versato contributi inferiori in base ai loro specifici regimi, avevano subito lo stesso trattamento per equilibrare la situazione economica.

40. Anche assumendo che l’applicazione del principio di solidarietà nei regimi previdenziali corrispondesse a una considerazione di interesse generale, accettata dalla Corte, i ricorrenti hanno osservato che la situazione del sistema pensionistico italiano non era migliorata significativamente e fino a poter annullare qualsiasi effetto (discriminatorio) nei confronti delle persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti.

41. Il Governo ha dedotto che il sistema del 1962, quando è entrata in vigore la Convenzione italo-svizzera, aveva previsto che i calcoli dovessero essere fatti in base ai contributi versati e non in base alle retribuzioni percepite. Nel 1982 ciò era stato cambiato, e l’INPS, seguendo certa giurisprudenza, aveva cercato di adattare l’interpretazione della Legge n. 1987  del 1982 a un  nuovo contesto mantenendo lo spirito della Convenzione italo-svizzera. I criteri applicati dall’INPS ai ricorrenti tenevano conto dei bassi contributi versati dai ricorrenti in Svizzera, vale a dire l’8% del salario, rispetto all’italiano 32,7%. Diversamente, i ricorrenti, essendo persone che avevano lavorato in Svizzera, avrebbero avuto maggiori utilità per il periodo pertinente, fatto che avrebbe costituito un vantaggio sia rispetto agli altri cittadini italiani che avevano versato contributi più elevati, sia rispetto agli altri cittadini svizzeri che ricevevano in definitiva pensioni inferiori. Tuttavia, diverse persone colpite si sono rivolte ai tribunali nazionali contestando il calcolo della loro pensione. Il risultato di tali cause ha creato una giurisprudenza prevalente ma non univoca, favorevole ai pensionati, che applicava il metodo di calcolo retributivo, basato sui salari percepiti in Svizzera e non basato sui contributi versati.

42. Secondo il Governo non vi era stata interferenza da parte del corpo legislativo. L’interpretazione delle disposizioni pertinenti era stata comunque controversa, dato che vi erano state delle sentenze di primo grado e almeno una in appello che confermavano la prassi dell’INPS. Inoltre, il calcolo non incideva sulle pensioni già liquidate. L’entrata in vigore della disposizione contestata provvedeva a un’equa distribuzione delle risorse collettive. La sua promulgazione era stata ragionevole, dato che la disposizione mirava a rafforzare un’interpretazione già applicata dall’INPS e confermata da una giurisprudenza minoritaria che aveva reso possibile l’attribuzione dello stesso valore a periodi lavorativi svolti in Italia o all’estero. Perciò, benché l’onere finanziario non fosse trascurabile, il motivo non era stato esclusivamente finanziario come nei ricorsi Zielinski e Pradal e Gonzales e Altri c. la Francia ([GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, CEDU 1999-VII), e Scordino c. l’Italia ((n. 1) [GC], n. 36813/97 CEDU 2006-V). Inoltre, la promulgazione della legge era stata necessaria dato che la precedente interpretazione era stata letterale, provenendo dalle disposizioni enunciate in un diverso contesto normativo.

2. Valutazione della Corte

43. La Corte ha ripetutamente riconosciuto che benché non sia precluso al corpo legislativo di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo contenuti nell’Articolo 6 precludono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, l’interferenza del corpo legislativo nell’amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (vedi, tra molti altri precedenti, Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. la Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, Serie A n. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. il Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Reports 1997-VII; e Zielinski e Pradal e Gonzalez e Altri c. la Francia [GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII). Benché le regole pensionistiche previste dalla legge possano cambiare e non si possa fare assegnamento su una sentenza come garanzia contro tali cambiamenti in futuro (vedi Sukhobokov c. la Russia, n. 75470/01, § 26, 13 aprile 2006), anche se tali cambiamenti sono svantaggiosi per alcuni beneficiari di prestazioni previdenziali, lo Stato non può interferire in modo arbitrario nella procedura giudiziaria (vedi, mutatis mutandis, Bulgakova c. la Russia, n. 69524/01, § 42, 18 gennaio 2007).

44. Nel presente caso, la Corte deve osservare l’effetto della Legge 296/2006 e la collocazione temporale della sua promulgazione. Essa osserva che la Legge ha escluso espressamente dal suo ambito di applicazione le sentenze diventate irrevocabili (trattamenti pensionistici già liquidati) e ha determinato una volta per tutte retroattivamente i termini delle controversie davanti ai tribunali ordinari. Invero la promulgazione della Legge 296/2006, mentre i procedimenti erano pendenti, in realtà determinava la sostanza delle controversie e l’applicazione di essa da parte dei vari tribunali ordinari ha reso inutile per un intero gruppo di persone che si trovavano nella posizione dei ricorrenti la prosecuzione del giudizio. Perciò, la legge aveva l’effetto di modificare definitivamente l’esito del giudizio pendente, nel quale lo Stato era parte, approvando la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti.

45. Resta da determinare se vi è stato un motivo impellente di interesse generale in grado di giustificare tale misura. Il rispetto per lo stato di diritto e per il processo equo impongono che qualsiasi ragione addotta per giustificare tale misura sia trattata con il massimo grado di circospezione possibile (vedi, Stran Greek Refineries, succitato, § 49).

46. La Corte osserva che nelle sue deduzioni il Governo ha affermato che, oltre ai motivi finanziari, la promulgazione della Legge 296/2006 era stata ragionevole dato che essa mirava a rafforzare un’interpretazione già applicata dall’INPS e confermata da una giurisprudenza minoritaria che permetteva di attribuire lo stesso valore ai periodi lavorativi svolti in Italia o all’estero, creando così un equilibrio nel sistema previdenziale.

47. La Corte ha precedentemente ritenuto che le considerazioni finanziarie non possono da sole determinare le controversie (vedi Scordino c. l’Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 132, CEDU 2006-V, e Cabourdin c. la Francia, n. 60796/00, § 37, 11 aprile 2006).

48. La Corte osserva che, dopo il 1982, l’INPS ha applicato un’interpretazione della legge in vigore all’epoca che era più favorevole a esso quale autorità erogatrice. Questo sistema era sostenuto dalla maggioranza della giurisprudenza. La Corte non riesce a immaginare in quale modo il fine di rafforzare un’interpretazione soggettiva e parziale, favorevole a un ente dello Stato, quale parte nel procedimento, possa equivalere a una giustificazione dell’interferenza legislativa mentre il procedimento era pendente, in particolare quando tale interpretazione era stata ritenuta fallace nella maggioranza delle occasioni dai tribunali nazionali, compresa la Corte di Cassazione (vedi paragrafo 31 supra).

49. Quanto alla tesi del Governo che la Legge era stata necessaria per ristabilire un equilibrio nel sistema pensionistico eliminando qualsiasi vantaggio goduto dalle persone che avevano lavorato in Svizzera e versato contributi inferiori, la Corte accetta che vi fosse un motivo di interesse generale, ma non è convinta del fatto che esso fosse sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva, che ha l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato era parte.

50. In conclusione, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti di cui all’Articolo 6 § 1 intervenendo in modo decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole. Vi è stata pertanto violazione di questo articolo.

 

III. ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE

51. Il primo ricorrente lamenta altresì che la riduzione della sua pensione, in conseguenza del nuovo metodo di calcolo introdotto con la Legge 296/2006, costituisce un’ingerenza nel pacifico godimento dei suoi beni, così come previsto dall’Articolo 1 del Protocollo n. 1, il quale recita:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

A. Osservazioni delle parti

52. Il primo ricorrente fa presente di avere già maturato la sua futura pensione ai sensi delle disposizioni legislative precedenti e che questa, pertanto, costituisce un bene. Il fatto che questo bene sia stato negato al primo ricorrente in conseguenza di un’ingerenza illegittima rappresenta, a suo parere, una violazione del requisito di legalità previsto dall’Articolo 1 del  Protocollo n. 1 della Convenzione. Inoltre, il primo ricorrente afferma che la categoria di pensionati cui appartiene, unica destinataria delle disposizioni legislative contestate, è stata costretta a sostenere, qualunque sia stato l’interesse generale invocato, un onere individuale eccessivo, che ha dato luogo a un bilanciamento non equo.

53. Il Governo sostiene che un eventuale importo della pensione più favorevole non può costituire un bene già acquisito. Pertanto l’unico bene di cui disponeva il primo ricorrente in quel momento, era quello concesso dall’INPS ai sensi della Legge contestata. Afferma altresì che, per gli stessi motivi, non vi è stata violazione della disposizione in parola, soprattutto se si considera l’interesse generale invocato e, segnatamente, la necessità di garantire la stabilità economica e finanziaria del sistema previdenziale italiano.

B. Principi generali

54. La Corte rammenta che, secondo la propria giurisprudenza, un ricorrente può addurre una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, solo se le decisioni da lui contestate si riferiscono ai suoi “beni” ai sensi di tale disposizione. Il concetto di “beni” può comprendere tanto i “beni attuali” quanto i valori patrimoniali, ivi inclusi, in alcune situazioni ben definite, i crediti. Perché un credito possa essere considerato un “valore patrimoniale”, rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il titolare del credito deve dimostrare che esso ha sufficiente fondamento nel diritto interno, ad esempio  che è confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato ciò, può entrare in gioco il concetto del "legittimo affidamento" (cfr. Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005 IX).

55. L’Articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce, di per sé, qualsiasi diritto di diventare proprietario di un bene (cfr. Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, § 48, Serie A n. 70; Slivenko c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, CEDU 2002-II; e Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35 (b), CEDU 2004-IX). Né garantisce, in quanto tale, il diritto a una pensione di un determinato importo (cfr., a titolo esemplificativo, Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, § 39, CEDU 2004-IX; Domalewski c. Poland (dec.), n. 34610/97, CEDU 1999-V; e Janković c.. Croazia (dec.), n.. 43440/98, CEDU 2000-X). Allo stesso modo, non garantisce neppure il diritto di conseguire una pensione per le attività prestate in uno Stato diverso dallo Stato convenuto (cfr. L.B. c. Austria (dec.), n. 39802/98, 18 aprile 2002). Tuttavia, un “credito” relativo ad una pensione può costituire un “valore patrimoniale” ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1, laddove esso abbia sufficiente fondamento nel diritto interno, ad esempio laddove sia stato confermato da una sentenza definitiva (cfr. Pravednaya c. Russia, n. 69529/01, §§ 37-39, 18 novembre 2004; e Bulgakova, sopra citata, § 31).

56. La Corte ribadisce che l’Articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene l’enunciazione di tre norme: “la prima, espressa nella prima frase del primo comma, riveste un carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento della proprietà; la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione della proprietà e la sottomette a determinate condizioni; quanto alla terza, espressa nel secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l’uso della proprietà conformemente all’interesse generale.  Non si tratta di regole sprovviste di rapporto tra loro. La seconda e la terza, che sono tratte da esempi particolari di violazione del diritto al pacifico godimento della proprietà, devono interpretarsi alla luce del principio generale consacrato nella prima” (cfr, tra l’altro, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, Serie A n. 98; Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; e Beyeler c. Italy [GC], n. 33202/96, § 98, CEDU 2000-I).

57. Condizione essenziale affinché un’ingerenza sia considerata compatibile con l’Articolo 1 del  Protocollo n. 1 è che essa sia legale. Qualsiasi ingerenza di un’autorità pubblica nel pacifico godimento della proprietà può essere giustificata nella prospettiva dell’interesse pubblico (o generale). In linea di massima le autorità nazionali, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei bisogni della stessa, possano stabilire cosa rientri “nel pubblico interesse” meglio del giudice internazionale. Di conseguenza, nel sistema di tutela creato dalla Convenzione, spetta ad esse pronunciarsi per prime sull'esistenza di un problema d'interesse generale, che giustifichi l’adozione di misure che interferiscono con il pacifico godimento della proprietà. (cfr. Terazzi S.r.l. c. Italy, n. 27265/95, § 85, 17 ottobre 2002, e Wieczorek c. Poland, n. 18176/05, § 59, 8 dicembre 2009). L’Articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede altresì che ogni ingerenza debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito (cfr. Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 81-94, CEDU 2005-VI). Il requisito dell’equo bilanciamento non è rispettato, se la persona interessata deve sostenere un onere individuale eccessivo (cfr. Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74, Serie A n. 52).

58. Se l’importo di un beneficio è ridotto o sospeso, ciò può costituire un’ingerenza nella proprietà, che deve essere giustificata (cfr. Kjartan Ásmundsson, sopra citato, § 40, e Rasmussen c. Polonia, n. 38886/05, § 71, 28 aprile 2009).

C. Valutazione della Corte

59. La Corte non reputa necessario decidere in ordine alla prima obiezione preliminare sollevata dal Governo e accertare quindi se, nel caso in esame, il primo ricorrente disponesse di un bene nell’accezione data dal Protocollo n. 1, dal momento che ritiene che, comunque, non vi sia stata violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione per i motivi di seguito esposti.

60. La Corte ha in precedenza riconosciuto che  le leggi aventi effetto retroattivo e giudicate un’ingerenza legislativa, sono comunque compatibili con il requisito di legalità previsto dall’Articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. Maurice c. France [GC], n. 11810/03, § 81, CEDU 2005 IX; Draon c. France [GC], n. 1513/03, § 73, 6 ottobre 2005, e Kuznetsova c. Russia, n. 67579/01, § 50, 7 giugno 2007). Non vede motivo per  discostarsi da questo orientamento nel caso di specie. Inoltre conviene che la promulgazione della Legge 296/2006 perseguiva un interesse pubblico (quello di fornire un metodo di calcolo della pensione armonizzato, al fine di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato).

61. Nel valutare se l’ingerenza abbia imposto un onere individuale eccessivo a carico del primo ricorrente, la Corte tiene conto del particolare contesto in cui il problema è sorto nel caso in esame e, segnatamente, quello del regime della previdenza sociale. Questi regimi sono l’espressione della solidarietà della società nei confronti dei suoi membri più vulnerabili (cfr., mutatis mutandis, Goudswaard-Van der Lans c. Paesi Bassi (dec.), n. 75255/01, CEDU 2005-XI).

62. La Corte osserva che la Legge 296/2006 prevede che la retribuzione pensionabile, relativa al periodo di lavoro svolto all’estero, debba essere determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti, in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. In conseguenza di ciò, secondo il primo ricorrente, tra il 1996, anno in cui iniziava a ricevere la pensione, e il 2009, egli percepiva una pensione mensile pari a EUR 873 anziché EUR 1.372, che invece avrebbe conseguito, se il suo procedimento non avesse subito ingerenze e avesse avuto esito positivo e nel 2010 incassava una pensione di EUR 1.178 anziché EUR 1.900. Alla luce di questi calcoli, la Corte osserva che il primo ricorrente ha perso molto meno della metà della sua pensione. Pertanto la Corte reputa che il ricorrente sia stato obbligato a sopportare una riduzione ragionevole e commisurata, anziché essere totalmente privato dei suoi diritti  (cfr., al contrario, Kjartan Ásmundsson, sopra citato § 45).

63. Di conseguenza, il diritto del ricorrente di beneficiare del regime di previdenza sociale in parola, non ha subito ingerenze tali da pregiudicare i suoi diritti pensionistici nella loro essenza. A questo proposito la Corte rileva che il ricorrente, di fatto, aveva versato in Svizzera contributi inferiori rispetto a quelli che avrebbe versato in Italia e che, pertanto, all’epoca aveva avuto l’opportunità di beneficiare di guadagni più sostanziosi. Inoltre, questa riduzione ha solamente uniformato la situazione, evitando che il ricorrente e chiunque si trovasse nella sua stessa situazione potesse beneficiare di vantaggi ingiustificati (in conseguenza della decisione di andare in pensione in Italia). Ciò considerato, tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento dello Stato nel disciplinare il suo regime pensionistico e del fatto che il ricorrente ha perso solo un ammontare parziale della sua pensione, la Corte ritiene che il ricorrente non sia stato costretto a sopportare un onere individuale eccessivo.

64. Pertanto, pur ipotizzando l’applicabilità della norma, non vi è stata violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

 

IV. ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

65. Il secondo, terzo, quarto e quinto ricorrente lamentano che, in considerazione della giurisprudenza più recente, nessun ricorso giudiziario avrebbe avuto prospettive di esito favorevole. Pertanto sostengono di non avere avuto a disposizione un ricorso effettivo a livello nazionale, per denunciare le violazioni della Convenzione ai sensi dell’Articolo 6 della stessa. Essi si richiamano all’Articolo 13 della Convenzione, che recita:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

66. Il Governo fa presente che i ricorrenti hanno proposto mezzi di ricorso giudiziari per opporsi al computo pensionistico effettuato dall’INPS. Inoltre, anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’argomento con  sentenza  del 28 maggio 2008, statuendo che l’interpretazione data era stata razionale e aveva trovato un equilibrio tra i contributi versati all’estero e l’importo da corrispondere come pensione.

67. Tenuto conto della decisione in ordine all’Articolo 6 (cfr. il precedente paragrafo 50), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se, nel caso in esame, vi sia stata violazione dell’Articolo 13.

 

V. ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

68. Il primo ricorrente lamenta altresì di avere subito una discriminazione nel godimento dei suoi diritti sanciti dalla Convenzione, visto che i suoi crediti pensionistici non sono stati liquidati nel momento concreto, diversamente da altri i cui procedimenti erano andati a buon fine, in violazione dell’Articolo 14 della Convenzione in connessione con l’Articolo 6 e/o l’Articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Egli si richiama all’14 della Convenzione, che recita:

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”

69. Il Governo sostiene che, in forza della Convenzione italo-svizzera, l’INPS eroga le pensioni dopo avere preso in considerazione il periodo lavorato in Svizzera e i contributi ivi versati, allo scopo di prevenire che possano verificarsi le situazioni di vantaggio sopra menzionate. Nei confronti di coloro che non hanno contestato gli importi erogati dall’INPS, questa costituiva la decisione definitiva riguardo all’importo della pensione. Coloro che avevano deciso di contestare detto importo, potevano solo sperare in un esito favorevole. La Legge 296/2006, comunque, ha avuto come effetto pratico, che le decisioni giudiziarie adottate nell’ambito dei procedimenti pendenti hanno confermato l’importo originariamente concesso dall’INPS. Non vi era stata  quindi discriminazione, in particolare perché la Legge 296/2006 era intesa a creare una situazione omogenea e a cancellare i privilegi, non giustificati, di coloro che avevano lavorato all’estero. Nelle successive osservazioni del Governo, in riferimento a una relazione approntata dall’INPS, si fa presente che l’eventuale trattamento favorevole  concesso a coloro le cui pensioni erano già state liquidate, rappresenta una situazione inevitabile, alla luce della necessità del Governo di disciplinare la proprietà conformemente all’interesse generale.

70. La Corte osserva che nel caso di specie trova applicazione l’Articolo 6 e ciò è sufficiente per affermare che anche l’Articolo 14 è applicabile.

71. La Corte ribadisce che una disparità di trattamento ha carattere discriminatorio, qualora non abbia una giustificazione ragionevole e obiettiva; in altri termini, se non persegue un fine legittimo oppure se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. Lo Stato Contraente dispone di un margine di apprezzamento nel valutare  se e in che misura differenze in situazioni altrimenti simili  giustifichino trattamenti differenti (cfr. Stec e altri, [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, § 51, CEDU 2006-VI). L’ampiezza di questo margine varia secondo le circostanze, l’oggetto e il contesto. La Corte ha in precedenza statuito che la scelta di una data limite per trasformare i regimi previdenziali deve essere considerata rientrare nell’ampio margine di apprezzamento concesso allo Stato nel riformare le sue politiche di strategia sociale (cfr. Twizell c. Regno Unito, n. 25379/02, § 24, 20 maggio 2008).

72. Ciò che occorre considerare è se, nel caso presente, la contestata data limite della Legge 296/2006 possa essere ritenuta ragionevolmente e obiettivamente giustificata.

73. E’ bene rammentare che la Legge 296/2006 è intesa a livellare qualsiasi trattamento di favore derivante dalla precedente interpretazione della normativa in vigore, che aveva garantito un vantaggio non giustificato a coloro che si trovavano nella situazione del primo ricorrente, tenendo presente le esigenze del regime previdenziale italiano. La Corte ribadisce che nel creare un regime di previdenza sociale, talvolta è necessario utilizzare dei punti limite, che si applicano a vasti gruppi di persone e che possono, in una certa misura, sembrare arbitrari (cfr. Twizell, sopra citato, § 24). La Corte ritiene che ciò rappresenti una conseguenza inevitabile dell’introduzione di nuove norme in sostituzione di vecchi regimi. Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto del margine di apprezzamento concesso agli Stati in questo campo, la data limite contestata può essere considerata ragionevolmente e oggettivamente giustificata.

74. Il fatto che la data limite contestata discendesse dalla legislazione varata nella pendenza del procedimento promosso dal primo ricorrente per la determinazione della sua pensione, non modifica la suddetta conclusione ai fini dell’esame ai sensi dell’Articolo 14.

75. Ne consegue che non vi è stata violazione dell’Articolo 14 della Convenzione in connessione con l’Articolo 6.

 

VI. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

76. L’ 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danni

77. Il Signor Maggio chiede EUR 140.000, più interessi, a copertura della differenza di pensione non percepita nel corso degli anni, segnatamente, EUR 100.360 rivalutati in base al tasso di inflazione. Inoltre egli chiede una pensione futura di  EUR 1.900 mensili.

78. Gli altri ricorrenti chiedono una somma corrispondente alla parziale perdita della loro pensione a decorrere dalla data in cui l’hanno maturata fino ai 78 anni di età, per quanto riguarda i ricorrenti di sesso maschile, e fino a 82 anni di età per quanto riguarda i ricorrenti di sesso femminile (pari alla speranza di vita residua), che, secondo i loro calcoli, ammonta, rispettivamente, a EUR 1.380.000 per il Signor Gabrieli, a EUR 746.022,42 per il Signor Faccioli, a EUR 1.671.082,53 per la Signora Forgioli e EUR 903.948,24 per la Signora Zanardini.

79. Tutti i ricorrenti chiedono i danni morali, lasciando alla Corte la determinazione di un importo adeguato.

80. La Corte osserva che, ai fini della concessione di un’equa soddisfazione, il solo elemento da tener presente nel caso di specie consiste nel fatto che i ricorrenti non hanno  potuto beneficiare delle garanzie di cui all’Articolo 6 riguardo all’equo processo. La Corte non può certo formulare ipotesi su quale sarebbe stato l’esito del procedimento nel caso contrario, ma ritiene ragionevole ipotizzare che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità concrete (cfr. Zielinski, citato sopra, § 79 e SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais e altri c. France, n. 12106/03, § 38, 21 giugno 2007). Pertanto, tenuto conto del numero degli anni che ciascun ricorrente ha lavorato in Svizzera, la Corte concede EUR 20.000 al Signor Maggio e EUR 50.000 a ciascuno degli altri quattro ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni materiali. A ciò si aggiunge il danno morale, che la constatazione di violazione della Convenzione, riconosciuta nella presente sentenza, non è sufficiente ad indennizzare. Deliberando in via equitativa, come previsto dall’Articolo 41, la Corte riconosce a ciascun ricorrente la somma di EUR 12.000 per le richieste di danni morali.

B. Spese

81. Il primo ricorrente chiede altresì EUR 10.000 per le spese sostenute a livello nazionale e dinanzi alla Corte. Anche gli altri ricorrenti domandano le spese, lasciando alla Corte la quantificazione degli importi.

82. Il Governo non ha presentato commenti al riguardo.

83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto a ottenere il rimborso delle spese, solo qualora esse risultino certe, necessarie e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei criteri sopra menzionati nonché del fatto che non sono stati presentati documenti giustificativi, la Corte rigetta la domanda relativa al rimborso delle spese in toto.

C. Interessi di mora

84. La Corte reputa opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire all’esame del merito quello relativo all’eccezione preliminare del Governo in relazione alla doglianza del primo ricorrente ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e dichiara gli altri ricorsi ricevibili;
  2. Afferma che vi è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione rispetto a tutti i ricorrenti;
  3. Afferma che non vi è stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione in relazione al primo ricorrente e che non è necessario prendere in esame l’eccezione sopra citata del Governo dopo avere esaminato il merito;
  4. Afferma che non è necessario prendere in esame la seconda, terza, quarta e quinta doglianza del ricorrente ai sensi dell’Articolo 13 della Convenzione;
  5. Afferma che non vi è stata violazione dell’Articolo 14 della Convenzione in connessione con l’Articolo 6 nei confronti del primo ricorrente;
  6. Afferma
    1. che lo Stato convenuto debba versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’Articolo 44 § 2 della Convenzione,
      1. EUR 20.000 (ventimila euro) al Signor Maggio e EUR 50.000 (cinquantamila euro) a ciascuno dei quattro ricorrenti per i danni materiali subiti;
      2. EUR 12.000 (dodicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, a ciascun ricorrente per i danni morali; (b) a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  7. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 31 maggio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos
Vice-Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente