Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 dicembre 2010 - Ricorsi nn.19876/03, 322396/03 e 32240/03; Bonalzoo S.r.l c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico Rita Pucci

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA Bonalzoo S.r.l. C.ITALIA
(Ricorsi n.19876/03,322396/03 e 32240/03)
SENTENZA
STRASBURGO - 7 dicembre 2010

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire variazioni di forma.

Nella causa Bonalzoo S.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Ireneu Cabral Barreto, presidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 novembre 2010,
Pronuncia la presente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

1.  All’origine della causa vi sono tre ricorsi (nn. 19876/03, 32239/03 e 32240/03) nei confronti della Repubblica italiana con cui una società di quello Stato, Bonalzoo S.r.l. («la ricorrente»), ha adito la Corte il 9, il 17 e il 18 aprile 1999 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2.  La ricorrente è rappresentata dall’avv. R. Vico, con studio a Bergamo. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora.
3. Il 27 agosto 2009, la Corte aveva deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Come consentito dal paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione, in vigore all’epoca, essa aveva inoltre deciso per l’esame contestuale di ricevibilità e merito della causa.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

4.  La ricorrente, Bonalzoo S.r.l., è una società italiana con sede sociale a Mozzo (Bergamo).
5.  La ricorrente è stata parte in tre procedimenti giudiziari. Ha poi adito gli organi giudiziari competenti ai sensi della legge «Pinto» al fine di lamentare la durata dei procedimenti.
6.  I fatti salienti dei ricorsi emergono dalle informazioni contenute nella tabella allegata alla presente sentenza.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

7.  Il diritto e la prassi interni pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I.  SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

8.  Tenuto conto delle analogie dei ricorsi quanto ai fatti e al problema di fondo da essi posto, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

9.  Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la parte ricorrente lamenta la durata dei procedimenti principali e il rigetto delle sue domande di indennizzo ai sensi della legge «Pinto».
10.  Il Governo si oppone a tale tesi.
11.  L'articolo 6 § 1 della Convenzione è così redatto:
«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…), il quale si pronuncerà (…) sulle controversie sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)»

A.    Sulla ricevibilità

12.  La Corte constata che i ricorsi non sono in contrasto con nessuno dei motivi d’irricevibilità di cui all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Pertanto, li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

13.  La Corte ha trattato più volte cause che sollevavano questioni simili a quelle dei casi di specie constatando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/096, CEDU 2000-VII).
14.  Previo esame di tutti gli elementi ad essa sottoposti, la Corte ritiene che il Governo non abbia esposto alcun fatto né argomento suscettibile di condurre a conclusioni diverse nel presente caso. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte giudica la durata dei procedimenti controversi eccessiva e non rispondente all’esigenza del «termine ragionevole».
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

III.  SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE

15.  Invocando l'articolo 13 della Convenzione, la ricorrente adduce che il procedimento «Pinto» non è un rimedio effettivo.
16.  La Corte rammenta che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (n. 14626/03, §§ 43-46, 5 giugno 2007) e Simaldone c. Italia (n. 22644/03, §§ 71-72, 31 marzo 2009), l'insufficienza dell’indennizzo «Pinto» non rimette in discussione l’effettività di tale via di ricorso. Pertanto, questa doglianza deve essere dichiarata irricevibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
17.  Con lettere del 26 aprile 2004, del 20 ottobre 2004 e del 5 aprile 2005, la ricorrente lamenta anche la violazione degli articoli 17 e 34 della Convenzione, in quanto la «legge Pinto» chiede di provare i danni morali subiti in conseguenza della durata dei procedimenti. Essa denuncia anche di avere dovuto pagare le spese di iscrizione a ruolo del ricorso «Pinto» e la tassa di registrazione della decisione «Pinto». Essa lamenta infine di essere stata condannata dalla corte d’appello «Pinto» al pagamento delle spese del procedimento.
18.  La Corte osserva che le decisioni «Pinto» sono divenute definitive in date comprese tra il 13 febbraio e il 13 aprile 2003. Le doglianze della parte ricorrente sono state presentate non prima del 26 aprile 2004. Pertanto, ad avviso della Corte, esse vanno dichiarate irricevibili per tardività, ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

IV.  SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

19.  Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di rimuovere solo in parte le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danni

20.  La ricorrente si rimette al giudizio della Corte quanto alle somme da riconoscere a titolo di risarcimento del danno morale.
21.  Il Governo chiede alla Corte di tenere conto del fatto che le decisioni «Pinto» nelle presenti cause sono state adottate subito dopo l’adozione della legge n. 89/2001, il che richiederebbe una maggiore elasticità da parte della Corte.
22.  Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (succitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando secondo equità, la Corte riconosce alla ricorrente le somme indicate nella tabella che segue, confrontate con gli importi che avrebbe concesso in assenza di vie di ricorso interne, alla luce dell’oggetto di ciascuna controversia e dell’eventuale allungamento del procedimento principale in seguito alla decisione «Pinto».

Somme riconosciute
N. ricorso Somma che la Corte avrebbe riconosciuto
in assenza di vie di ricorso interne
Somma concessa per il danno morale
19876/03 12.000 EUR 5.400 EUR
32239/03 8.000 EUR 3.600 EUR
32240/03 8.000 EUR 3.600 EUR


B.  Spese

23.  La parte ricorrente chiede una somma non inferiore a 3.800 EUR in ogni ricorso a titolo di risarcimento per la condanna alle spese da parte delle corti d’appello «Pinto», oltre ad ogni importo suscettibile di coprire le altre spese sostenute nel procedimento «Pinto» e in quello dinanzi alla Corte.
24.  Il Governo ritiene che le richieste della parte ricorrente siano irragionevoli. Sostiene, tra l’altro, che si tratta di tre cause quasi identiche.
25.  La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, il riconoscimento delle spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone l’accertamento della loro realtà, della loro necessità e della ragionevolezza del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, le spese di giustizia sono ripetibili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII).
26.  Nel caso di specie, la Corte constata che la ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue richieste. Pertanto, essa ritiene che debbano concedersi solo le somme che la parte ricorrente è stata condannata a pagare a titolo di spese dalle corti d’appello «Pinto», vale a dire, rispettivamente, EUR 1.117 (ricorso n. 19876/03), 1.117 (ricorso n. 32239/03) e 1.304 (ricorso n. 32240/03).

C.  Interessi moratori

27.  La Corte ritiene appropriato applicare alle suddette somme interessi moratori ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

  1. Decide di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza;
     
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili quanto alla doglianza relativa all’eccessiva durata del procedimento ed irricevibili nel resto;
     
  3. Afferma che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
     
  4. Afferma

  5. a)  che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

    - per danno morale:

    1. ricorso n. 19876/03: 5.400 EUR (cinquemilaquattrocento euro);
    2. ricorso n. 32239/03: 3.600 EUR (tremilaseicento euro);
    3. ricorso n. 32240/03: 3.600 EUR (tremilaseicento euro);


    - per spese:

    1. ricorso n. 19876/03: 1.117 EUR (millecentodiciassette euro);
    2. ricorso n. 32239/03: 1.117 EUR (millecentodiciassette euro);
    3. ricorso n. 32240/03: 1.304 EUR (milletrecentoquattro euro);


    b)    che alle somme sopra concesse va aggiunto ogni importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dalla ricorrente;
    c) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

  6. Rigetta le domande di equa soddisfazione nel resto.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 7 dicembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.


Stanley Naismith   
Cancelliere aggiunto

Ireneu Cabral Barreto
Presidente

ALLEGATO

Ricorso n. 19876/03 presentato il 18 aprile 1999
Bonalzoo S.R.L., nella persona del suo rappresentante legale, sig.ra Ines Vinciguerra

Procedimento principale

  • Oggetto: locazione di un immobile.
  • Primo grado: tribunale de Bergamo, dal 10 ottobre 1991 al 26 novembre 1994;
  • Secondo grado: corte d'appello di Brescia, dal 2 gennaio 1996 al 15 marzo 2000
  • Corte di cassazione: dal 27 aprile 2001 al 27 febbraio 2004

Procedimento «Pinto»

  • Corte d'appello di Venezia, ricorso presentato il 27 settembre 2001. Decisione del 13 dicembre 2001, depositata il 21 dicembre 2001: constatazione di violazione; nessun indennizzo in mancanza di prova del danno presuntamente subito. Ricorrente condannata a pagare 2.100.000 lire italiane (ITL) [1.117 EUR] per spese.
  • Corte di cassazione, decisione: del 12 novembre 2002, depositata il 13 febbraio 2003: rigetto del ricorso.
  • Data comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 10 giugno 2003.


Ricorso n. 32239/03 presentato il 17 aprile 1999
Bonalzoo S.R.L., nella persona del suo rappresentante legale, sig.ra Ines Vinciguerra

Procedimento principale

  • Oggetto: locazione di un immobile.
  • Primo grado: tribunale di Bergamo, dal 29 settembre 1990 al 9 dicembre 1994;
  • Secondo grado: corte d'appello di Brescia, dal 29 marzo 1995 al 26 novembre 1999

Procedimento «Pinto»

  • Corte d'appello di Venezia, ricorso presentato il 27 settembre 2001. Decisione del 13 settembre 2001, depositata l’8 gennaio 2002: constatazione di violazione; nessun indennizzo in mancanza di prova del danno presuntamente subito. Ricorrente condannata a pagare 2.100.000 lire italiane (ITL) [1.117 EUR] per spese.
  • Corte di cassazione, decisione: del 4 febbraio 2003, depositata il 10 aprile 2003; rigetto del ricorso.
  • Data comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 19 settembre 2003.

Ricorso n. 32240/03 presentato il 9 aprile 1999
Bonalzoo S.R.L., nella persona del suo rappresentante legale, sig.ra Ines Vinciguerra

Procedimento principale

  • Oggetto: contratto di vendita di un immobile.
  • Primo grado: tribunale di Bergamo, dal 19 ottobre 1991 al 9 gennaio 2006;
  • Secondo grado: corte d'appello di Brescia, dal 24 febbraio 2006 al 18 ottobre 2006

Procedimento «Pinto»

  • Corte d'appello di Venezia, ricorso presentato il 6 settembre 2001. Decisione del 25 ottobre 2001, depositata il 7 novembre 2001: constatazione di violazione fino alla data del ricorso «Pinto»; nessun indennizzo in mancanza di prova del danno presuntamente subito. Ricorrente condannata a pagare 2.450.000 lire italiane (ITL) [1.304 EUR] per spese.
  • Corte di cassazione, decisione: del 4 febbraio 2003, depositata il 13 aprile 2003: rigetto del ricorso.
  • Data comunicazione alla Corte dell’esito del procedimento nazionale: 24 settembre 2003.