Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 settembre 2017 - Ricorsi nn. . 6534/11 e 67687/12 - Causa Fabrizi e Nazzicone c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico e rivista con la dott.ssa Martina Scantambrulo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorsi nn. 6534/11 e 67687/12
Anna Maria FABRIZI contro l’Italia
e Giuseppina NAZZICONE contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 26 settembre 2017 in un comitato composto da
Kristina Pardalos, presidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati presentati il 22 gennaio 2011 e il 12 ottobre 2012,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

Le ricorrenti, la sig.ra Anna Maria Fabrizi e la sig.ra Giuseppina Nazzicone, sono cittadine italiane nate rispettivamente nel 1929 e nel 1925 e residenti a Roma. Dinanzi alla Corte sono state rappresentate dall’avvocato F. De Jorio, del foro di Roma.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal suo co-agente P. Accardo.
Le ricorrenti lamentano l’applicazione in pendenza di procedimento dei paragrafi 774-776 dell’articolo 1 della legge finanziaria n. 296 del 2006, fatto che avrebbe pregiudicato la preminenza del diritto o l’equità del procedimento, come garantite dall’articolo 6 della Convenzione, e il diritto al rispetto dei loro beni, sancito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Il 20 marzo 2016 il presidente della camera ha deciso di comunicare il ricorso al governo convenuto. Il Governo ha trasmesso le sue osservazioni sulla ricevibilità e sul merito del ricorso il 21 luglio 2016.
Il rappresentante delle ricorrenti è stato quindi invitato a presentare le sue osservazioni in risposta a quelle del Governo nonché le sue richieste a titolo di equo risarcimento. Il 29 settembre 2016 il rappresentante delle ricorrenti ha inviato alla Corte le osservazioni redatte in lingua italiana. Anche se depositate fuori termine, esse sono state inserite nel fascicolo ai sensi dell’articolo 38 § 1 in fine del regolamento.
Il rappresentante delle ricorrenti non ha trasmesso la traduzione delle osservazioni, nonostante la cancelleria della Corte gli abbia inviato due solleciti per posta, di cui uno con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata l’11 maggio 2017 e ricevuta il 1º giugno 2017, che lo avvisava della possibile cancellazione del ricorso dal ruolo in mancanza di cooperazione.

IN DIRITTO

Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica decisione.
La Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, in ogni fase della procedura, essa può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze le permettono di giungere ad una delle conclusioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 di questo articolo.
Per decidere se è opportuno cancellare il ricorso del ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione, la Corte deve verificare se «le circostanze consentono di concludere» che, «per ogni altro motivo (...) la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata».
Risulta da questi termini che la Corte dispone di un’ampia libertà per individuare i motivi che possono essere presi in considerazione per procedere a una cancellazione su questa base, fermo restando tuttavia che essi devono trovarsi nelle circostanze particolari di ogni caso (Association SOS Attentats e de Boery c. Francia [GC], (dec.), n. 76642/01, § 37, CEDU 2006 XIV, Aart c. Svizzera, (dec.), n. 35608/10, 14 ottobre 2014).
La Corte ha già cancellato dal ruolo alcuni ricorsi in applicazione di questo testo per quanto riguarda la mancanza di diligenza del ricorrente (si vedano, ad esempio, le sentenze Hun c. Turchia (radiazione), n. 5142/04, e Mürrüvet Küçük c. Turchia (radiazione), n. 21784/04, del 10 novembre 2005) o del suo avvocato (si vedano, ad esempio, la sentenza Falkovych c. Ucraina (radiazione), del 4 ottobre 2005, n. 64200/00, e la decisione Fleury c. Francia, del 6 luglio 2006, n. 2361/03).
La Corte osserva che il rappresentante delle ricorrenti non ha trasmesso la traduzione delle osservazioni come richiesto due volte dalla cancelleria.
Tenuto conto della mancanza di diligenza del rappresentante delle ricorrenti, la Corte ritiene che, nel caso di specie non sia più giustificato proseguire l’esame del ricorso, ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Inoltre, nessun motivo particolare riguardante il rispetto dei diritti dell’uomo esige la prosecuzione dell’esame del ricorso in virtù dell’articolo 37 § 1 in fine della Convenzione.
È pertanto opportuno cancellare le cause dal ruolo.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di riunire i ricorsi;

Decide di cancellare i ricorsi dal ruolo.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 19 ottobre 2017.

Kristina Pardalos
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto