Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° giugno 2017 - Ricorsi nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, 21870/10 - Causa Stefanetti e altri c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA STEFANETTI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, 21870/10)

SENTENZA
(Equa soddisfazione)

STRASBURGO

1° giugno 2017

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
 
Nella causa Stefanetti e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 2 maggio 2017,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono otto ricorsi presentati contro la Repubblica italiana con cui otto cittadini di tale Stato («i ricorrenti» – si veda allegato I) hanno adito la Corte nel 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Con una sentenza emessa il 15 aprile 2014 («la sentenza principale»), la Corte ha dichiarato che l’intervento legislativo controverso, ossia la legge n. 296 del 2006 (detta anche «legge finanziaria per il 2007» o «legge di interpretazione autentica»), considerata nel suo articolo 1 comma 777, che regolava definitivamente, in maniera retroattiva, il merito delle cause che opponevano i ricorrenti allo Stato dinanzi ai giudici interni, non era giustificata da motivi imperiosi di interesse generale, e che vi era dunque violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Essa ha anche dichiarato che il pregiudizio recato ai beni dei ricorrenti aveva avuto un carattere sproporzionato, aveva rotto il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui, e aveva comportato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (Stefanetti e altri c. Italia, nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, e 21870/10, § 56-67, 15 aprile 2014).

3. Sulla base dell’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano delle somme a titolo di equa soddisfazione (si veda allegato II).

4. La Corte ha accordato a ciascuno degli interessati la somma di 12.000 euro (EUR), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale. Ha invece respinto le domande di rimborso riguardanti le spese, non essendone stata dimostrata l’effettività.

5. Per quanto riguarda il danno materiale, essa ha ritenuto che la questione del risarcimento del danno subito non fosse matura per la decisione, ed ha pertanto riservato tale questione, invitando il Governo e i ricorrenti a sottoporle entro tre mesi le loro osservazioni scritte su questo punto e, in particolare, a informarla di eventuali accordi che questi potessero raggiungere (paragrafo 73 della sentenza principale e punto 5 b) e c) del dispositivo).

6. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.

IN DIRITTO

7. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

1.  Gli argomenti delle parti

8. I ricorrenti chiedono alla Corte di prendere in considerazione, per ciascuno di loro, la differenza tra l’importo della pensione che avrebbe dovuto essere ottenuto in assenza dell’intervento legislativo controverso e l’importo della pensione che sarà effettivamente percepito fino a fine vita stimato in base all’aspettativa di vita residua. Essi chiedono un’equa soddisfazione equivalente alla totalità delle quote della pensione che in questo modo verrebbero perse (si veda allegato II).

9. Il Governo contesta tali pretese, e chiede alla Corte di determinare l’equa soddisfazione sulla base della riduzione reale dell’importo delle pensioni dei ricorrenti a causa dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e quantifica il danno subito da questi ultimi basandosi sul calcolo delle singole posizioni (si veda allegato III). Il Governo ha anche fornito, tra l’altro, due tabelle in cui erano indicati gli arretrati di pensione che i ricorrenti avrebbero percepito se non fosse stata adottata la legge del 2006: la prima tiene conto del periodo compreso tra la data di pensionamento dei ricorrenti e la data di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica del 2006, e la seconda, predisposta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale («l’INPS»), quello compreso tra la data di pensionamento sopra citata e la data in cui i ricorsi sono stati comunicati al Governo, ossia il 29 agosto 2012 (si vedano allegati II e III).

10. Inoltre, secondo il Governo, le somme pagate dai ricorrenti non sono corrette in quanto comprendono non solo i contributi versati dai ricorrenti per i periodi in cui hanno lavorato in Svizzera, ma anche quelli versati in Italia ad altro titolo.

11. Il Governo ritiene poi che la violazione dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione riguardi soltanto il periodo che va fino all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, in quanto le due constatazioni di violazione si basano sul carattere retroattivo dell’intervento del legislatore nazionale.

12. Infine, secondo il Governo, la Corte non dovrebbe prendere in considerazione per intero la differenza tra le somme che i ricorrenti avrebbero ottenuto se non fosse stata adottata la legge del 2006 e quelle da essi percepite. Infatti, il pregiudizio subito dai ricorrenti rientrerebbe unicamente nella «perdita di opportunità» e dovrebbe essere calcolato sulla base dei criteri adottati dalla Corte nelle cause Cataldo e altri c. Italia (nn. 54425/08 e altri, § 66, 24 giugno 2014) e Biraghi e altri c. Italia (nn. 3429/09 e altri, § 52, 24 giugno 2014).

2. La valutazione della Corte

13. La Corte rammenta che, nella sentenza principale, ha constatato una duplice violazione. In primo luogo, l’intervento legislativo controverso, che regolava definitivamente, in maniera retroattiva, il merito della causa che opponeva i ricorrenti allo Stato dinanzi ai giudici interni, non era giustificato da motivi di interesse generale, e vi è stata dunque violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (paragrafi 38-44 della sentenza principale). In secondo luogo, prima dell’intervento della legge finanziaria per il 2007, i ricorrenti erano titolari di un interesse patrimoniale che costituiva, se non un credito nei confronti della parte avversa, almeno una «aspettativa legittima» di poter ottenere il pagamento delle somme controverse (paragrafo 65 della sentenza principale). In tale sentenza, la Corte ha poi dichiarato che l’adozione della legge n. 296 del 2006 aveva fatto pesare sui ricorrenti un «onere esorbitante» e che il pregiudizio recato ai loro beni aveva rivestito un carattere sproporzionato, che aveva rotto il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (paragrafo 66 della sentenza principale).

14. La Corte rammenta anche che il principio che sottende all’attribuzione dell’equa soddisfazione è ben consolidato: per quanto possibile, è necessario porre l’interessato in una situazione corrispondente a quella in cui si troverebbe se la violazione della Convenzione non fosse avvenuta. Peraltro, la condizione sine qua non per l’attribuzione del risarcimento di un danno materiale è l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno denunciato e la violazione constatata (Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, § 111, CEDU 2009, e Agrati e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, § 11, 8 novembre 2012).

15. La Corte tiene a sottolineare che, nella presente causa, prima dell’adozione della legge controversa la giurisprudenza della Corte di cassazione era favorevole alla posizione dei ricorrenti (Stefanetti e altri c. Italia, sopra citata, §§ 17 e 42). Perciò, se non si fosse verificata alcuna violazione della Convenzione, la situazione dei ricorrenti sarebbe stata probabilmente diversa, in quanto a questi ultimi avrebbe potuto essere riconosciuta una pensione di importo più elevato. Pertanto, la Corte ne deduce che la violazione della Convenzione constatata nel caso di specie può aver causato ai ricorrenti un danno materiale (si veda, mutatis mutandis, Agrati e altri (equa soddisfazione), sopra citata, § 13).

16. Per calcolare il pregiudizio subito, la Corte deve esaminare le seguenti questioni: a) la determinazione della differenza tra gli importi che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere se non fosse intervenuta le legge controversa e quelli effettivamente percepiti dagli stessi; b) la determinazione del pregiudizio da risarcire sul totale delle somme che gli interessati avrebbero dovuto percepire se non fosse stata adottata le legge alla luce della duplice violazione constatata, ossia la violazione dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

a) Sulla determinazione degli importi corrispondenti alla differenza tra le somme che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere se non fosse intervenuta la legge controversa e quelle effettivamente percepite dagli stessi e, in particolare, sul periodo di riferimento e sui criteri di calcolo

17. La Corte osserva che il Governo ha quantificato, per mezzo di tabelle fornite dall’INPS, il danno subito da ciascuno dei ricorrenti. A titolo esemplificativo il Governo produce una tabella predisposta dall’INPS, nella quale sono indicati gli arretrati di pensione fissati nel 2012 che avrebbero dovuto essere versati ai ricorrenti se non fosse stata adottata la legge del 2006 (si veda allegato II). La Corte osserva che, da parte loro, i ricorrenti hanno incluso nelle loro proposte la differenza di importo tra le pensioni che avrebbero potuto ottenere fino alla fine della loro vita secondo una stima dell’aspettativa di vita residua e quelle che effettivamente percepiranno.

18. Per quanto riguarda la determinazione del periodo di riferimento, la Corte non condivide l’argomentazione del Governo secondo la quale sarebbe opportuno tenere conto unicamente del periodo compreso tra la data di pensionamento dei ricorrenti e la data di entrata in vigore della legge del 2006. A suo parere, la violazione degli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione non è legata esclusivamente al carattere retroattivo della legge come ha già affermato, unicamente in riferimento alla prima delle due disposizioni sopra citate, nelle cause Cataldo e Biraghi (sopra citate, §§ 65 e 66 e 51e 52 rispettivamente).

19. La Corte rigetta anche le pretese dei ricorrenti basate sul periodo che va fino alla fine della loro vita basato su una aspettativa di vita residua. La Corte sottolinea che l’equa soddisfazione può essere accordata a titolo dell’articolo 41 solo nella misura in cui si riferisce a una o più violazioni constatate dalla Corte. Nella fattispecie, la Corte ha constatato la violazione della Convenzione per il periodo che va dal pensionamento dei ricorrenti fino al 2014, momento in cui la Corte ha pronunciato la sentenza sul merito. Essa ritiene che il restante danno subito debba essere determinato e liquidato nell’ambito della procedura di esecuzione della sentenza principale (si vedano l’articolo 46 §§ 1 e 2 della Convenzione e il § 20 infra).

20. A questo proposito, la Corte constata che i danni dedotti riguardanti il periodo posteriore alla pubblicazione della sentenza principale della Corte sono stati originati dal fatto che la legge controversa, che essa considera aver comportato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, è tuttora in vigore. La Corte rammenta che, in virtù dell’articolo 46 §§ 1 e 2 della Convenzione, nell’ambito dell’esecuzione delle sue sentenze, gli Stati hanno l’obbligo di porre fine alla violazione constatata ed eliminarne le conseguenze (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000 XI). Perciò, nella fattispecie, fatta salva la possibilità per i ricorrenti di adire nuovamente la Corte per lamentare altre violazioni del loro diritto di proprietà dovute all’applicazione della legge controversa dopo il 15 aprile 2014 – data della pubblicazione della sentenza principale –, la questione del risarcimento del danno subito a partire da tale data dovrebbe essere definita, nell’ambito della procedura di esecuzione della presente sentenza e della sentenza principale, dalle autorità nazionali (si veda, mutatis mutandis, Agrati e altri (equa soddisfazione), sopra citata, § 15; si veda anche la risoluzione CM/ResDH (2013)91 adottata dal Comitato dei Ministri il 29 maggio 2013, alla 1171a riunione dei Delegati dei Ministri, e il suo allegato nella causa Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia, nn. 27458/06, 37205/06, 37207/06 e 33604/07, 13 dicembre 2011, nella quale il Comitato dei Ministri ha preso atto del ripristino della protezione dei diritti prevista all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione a seguito della modifica della legge intervenuta nel frattempo).

21. Di conseguenza, la Corte ritiene opportuno prendere in considerazione, nell’ambito della presente causa, gli arretrati di pensione stabiliti nel 2014.

22. Per quanto riguarda i criteri utilizzati dalle parti allo scopo di determinare la differenza tra le somme che i ricorrenti avrebbero ottenuto se non fosse intervenuta la legge controversa e quelle da loro effettivamente percepite, la Corte prende nota dell’osservazione del Governo secondo la quale le somme richieste dai ricorrenti tengono conto anche dei contributi versati a un titolo diverso da quello relativo ai periodi di lavoro in Svizzera. I ricorrenti non formulano alcuna osservazione su questo punto. Pertanto, la Corte decide di considerare come base di calcolo del danno materiale gli importi indicati dal Governo (riportati nell’allegato III).

23. La Corte osserva, tuttavia, che il periodo considerato dal Governo ai fini del calcolo degli arretrati si interrompe il 29 agosto 2012 (paragrafo 9 supra). Ne consegue che, per il periodo che va da tale data fino al 2014, la Corte ritiene doversi prendere in considerazione come base di calcolo le somme proposte dai ricorrenti, come ha fatto nelle cause Cataldo e Biraghi (sopra citate, §§ 66 e 52 rispettivamente; si veda allegato IV).

b) Sulla determinazione del danno da risarcire sul totale dell’importo che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire se non fosse stata adottata la legge con riguardo alla violazione dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione

24. Per quanto riguarda la tesi del Governo secondo la quale il danno subito nella fattispecie deve essere considerato come una «perdita di opportunità», la Corte sottolinea che, contrariamente ai ricorrenti delle cause Cataldo e Biraghi (sopra citate), gli interessati hanno subito una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, che ha comportato una violazione non soltanto dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, ma anche dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Per ragioni identiche a quelle esposte al paragrafo 15 supra, essa ritiene che le violazioni della Convenzione constatate nella sentenza principale abbiano causato ai ricorrenti un danno materiale che va oltre la semplice «perdita di opportunità».

25. Parimenti, la Corte respinge l’argomento dei ricorrenti secondo il quale il danno materiale dovrebbe essere calcolato sulla base della differenza tra l’importo delle pensioni che avrebbero dovuto ottenere in assenza dell’intervento legislativo controverso e quello delle pensioni da loro effettivamente percepite.

26. A questo proposito essa rammenta che, nella presente causa, i ricorrenti sono stati condotti a sopportare un onere eccessivo e sproporzionato che non si giustifica con la difesa degli interessi legittimi della collettività a causa della decurtazione di più della metà della loro pensione (paragrafo 66 della sentenza principale). La conclusione della Corte sarebbe stata diversa se avessero dovuto subire una riduzione ragionevole e proporzionata dei loro diritti (paragrafi 58 e 59 della sentenza principale).

27. La Corte ha peraltro già ritenuto che una riduzione di meno della metà delle pensioni dei ricorrenti non fosse irragionevole (Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, 31 maggio 2011, § 62, Cataldo e Biraghi, sopra citata; si veda anche Cichopek c. Polonia e altri 1627 ricorsi (dec.), n. 15189/10, 14 maggio 2013, § 152). Essa ha inoltre ritenuto che non sarebbe giustificato accordare la totalità delle pensioni in caso di diminuzione che superi questa soglia (si veda, mutatis mutandis, Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia, sopra citata, § 80).

28. Di conseguenza, la Corte non può accordare loro la totalità della somma che richiedono, precisamente perché una riduzione ragionevole e proporzionata del loro diritto alla pensione si sarebbe conciliata con i loro diritti sanciti dalla Convenzione (Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, §§ 45 e 51, CEDU 2004 IX).

29. Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto delle circostanze specifiche della fattispecie e del tipo di contenzioso in causa (si veda Stefanetti e altri c. Italia, sopra citata, §§ 60-65), la Corte ritiene ragionevole riconoscere a titolo di risarcimento per il danno materiale la differenza tra il 55% delle somme che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere se non fosse intervenuta la legge controversa e quelle effettivamente da loro percepite (si veda allegato V).

30. Di conseguenza, essa decide di accordare le somme seguenti:

Tabella somme accordate
Ricorso n. Ricorrente Somma accordata per
il danno materiale
21838/10 Sig. Stefanetti 146.508 EUR
21849/10 Sig. Rodelli 100.517 EUR
21852/10 Sig. Negri 159.922 EUR
21855/10 Sig. Della Nave 167.601 EUR
21860/10 Sig. Del Maffeo 166.158 EUR
21863/10 Sig. Cotta 72.088 EUR
21869/10 Sig. Curti 47.382 EUR
21870/10 Sig. Andreola 14.786 EUR

31. Infine, la Corte ritiene che i ricorrenti non possano essere esonerati dal pagamento dell’imposta, calcolata conformemente al diritto interno, sulle somme da essa accordate, tenuto conto del fatto che gli arretrati delle pensioni sono normalmente soggetti all’imposta sul reddito.

B. Spese

32. I ricorrenti chiedono la somma di 24.711,46 EUR ciascuno per le spese complessivamente sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.

33. Il Governo non presenta osservazioni su questo punto.

34. Dato che, nella sentenza principale, la Corte ha considerato, per rigettare la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, che non fosse provata l’effettività delle stesse (paragrafo 77 della sentenza principale e punto 7 del dispositivo), essa non vede ragioni per discostarsi in questa sede da tale constatazione.

35. Tuttavia, la Corte rammenta che, se necessario, essa accorda un importo per le spese ai fini del rimborso delle somme che i ricorrenti hanno dovuto sostenere non solo per cercare di prevenire una violazione e per farla constatare da essa, ma anche, se necessario, per ottenere – dopo una sentenza favorevole – un’equa soddisfazione da parte delle autorità nazionali o, se del caso, da parte della Corte stessa (Neumeister c. Austria (articolo 50), 7 maggio 1974, § 43, serie A n. 17, König c. Germania (articolo 50), 10 marzo 1980, § 20, serie A n. 36, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 284, CEDU 2006 V e Kurić e altri c. Slovenia (equa soddisfazione) [GC], n. 26828/06, § 127, CEDU 2014).

36. Peraltro la Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole (si veda, ad esempio, Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina [GC], nn. 2312/08 e 34179/08, § 94, CEDU 2013).

37. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte ritiene ragionevole accordare a questo titolo la somma di 5.000 EUR congiuntamente ai ricorrenti per il procedimento condotto dinanzi ad essa successivamente alla pronuncia della sentenza principale.

C. Interessi moratori

38. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione,
    1. le seguenti somme per il danno materiale:
      1. al ricorrente del ricorso n. 21838/10: 146.508 EUR (centoquarantaseimilacinquecentoottoeuro),
      2. al ricorrente del ricorso n. 21849/10: 100.517 EUR (centomilacinquecentodiciassette euro),
      3. al ricorrente del ricorso n. 21852/10: 159.922 EUR (centocinquantanovemilanovecentoventidue euro),
      4. al ricorrente del ricorso n. 21855/10: 167.601 EUR (centosessantasettemilaseicentouno euro),
      5. al ricorrente del ricorso n. 21860/10: 166.158 EUR (centosessantaseimilacentocinquantotto euro),
      6. al ricorrente del ricorso n. 21863/10: 72.088 EUR (settantaduemilaottantotto euro),
      7. al ricorrente del ricorso n. 21869/10: 47.382 EUR (quarantasettemilatrecentottantadue),
      8. al ricorrente del ricorso n. 21870/10: 14.786 EUR (quattordicimilasettecentottantasei euro);
    2. 5.000 EUR (cinquemila euro) per le spese, congiuntamente ai ricorrenti, più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi a titolo di imposta;
    3. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° giugno 2017, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Linos-Alexandre Sicilianos
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto


Lista dei ricorrenti
Ricorso n. Presentato il Ricorrente
Data di nascita
Luogo di residenza
21838/10 14/04/2010 Emilio STEFANETTI
21/10/1940
Dubino
21849/10 14/04/2010 Giovacchino RODELLI
18/03/1942
Talamona
21852/10 14/04/2010 Roberto NEGRI
11/01/1937
Castione Andevenno
21855/10 13/04/2010 Luigi DELLA NAVE
28/03/1933
Morbegno
21860/10 13/04/2010 Gottardo DEL MAFFEO
20/10/1938
Spriana
21863/10 13/04/2010 Rinaldo COTTA
14/08/1944
San Martino Val Masino
21869/10 13/04/2010 Fausto CURTI
28/05/1942
Verceia
21870/10 13/04/2010 Luigi ANDREOLA
22/10/1944
Tirano

 

Richieste dei ricorrenti e stime del Governo
Ricorso n. Nome dei ricorrenti Differenza tra la somma che i ricorrenti
avrebbero ottenuto in assenza della legge e la somma
che hanno percepito (arretrati fino alla fine della vita stimata),
equivalente al danno materiale richiesto dai ricorrenti
Differenza, secondo il Governo, tra la somma
che i ricorrenti avrebbero ottenuto in assenza della legge e
la somma che hanno percepito a partire
dalla data del loro pensionamento fino al 2006
Danno subito dai ricorrenti,
rientrante nella «perdita di opportunità»,
da accordare secondo il Governo
21838/10 Sig. Stefanetti 435.549 EUR 183.970 EUR 9.198 EUR
21849/10 Sig. Rodelli 394.309 EUR 127.824 EUR 6.391 EUR
21852/10 Sig. Negri 391.462 EUR 194.258 EUR 9.712 EUR
21855/10 Sig. Della Nave 452.878 EUR 242.449 EUR 12.122 EUR
21860/10 Sig. Del Maffeo 423.348 EUR 212.335 EUR 10.616 EUR
21863/10 Sig. Cotta 565.282 EUR 82.232 EUR 4.111 EUR
21869/10 Sig. Curti 375.771 EUR 84.075 EUR 4.203 EUR
21870/10 Sig. Andreola 873.683 EUR 56.232 EUR 2.811 EUR

 

Calcolo delle pensioni arretrate (dal pensionamento dei ricorrenti fino al 29 agosto 2012,data della comunicazione del ricorso)
Ricorso n. Ricorrente Importo che avrebbe dovuto essere
complessivamente
percepito dai ricorrenti a titolo di pensione
Importo effettivamente
percepito secondo le tabelle dell’INPS
Differenza tra la somma che i ricorrenti
avrebbero ottenuto in assenza della legge e
la somma che hanno percepito secondo la tabella INPS
21838/10 Sig. Stefanetti 497.922 EUR 138.247 EUR 359.675 EUR
21849/10 Sig. Rodelli 372.885 EUR 110.961 EUR 261.924 EUR
21852/10 Sig. Negri 543.926 EUR 152.982 EUR 390.944 EUR
21855/10 Sig. Della Nave 636.024 EUR 189.368 EUR 446.655 EUR
21860/10 Sig. Del Maffeo 561.395 EUR 153.981 EUR 407.413 EUR
21863/10 Sig. Cotta 302.987 EUR 99.244 EUR 203.743 EUR
21869/10 Sig. Curti 308.901 EUR 128.192 EUR 180.709 EUR
21870/10 Sig. Andreola 294.534 EUR 143.438 EUR 151.095 EUR

 

Calcolo dell’arretrato di pensioni secondo i ricorrenti (da settembre 2012 a maggio 2014)
Ricorso n. Ricorrente Importo che avrebbe dovuto essere
complessivamente percepito
dai ricorrenti a titolo di pensione
Importo
effettivamente percepito
Differenza tra la somma
che i ricorrenti avrebbero
ottenuto in assenza della legge
e la somma che hanno percepito
21838/10 Sig. Stefanetti 50.960 EUR 17.130 EUR 33.830 EUR
21849/10 Sig. Rodelli 38.590 EUR 14.833 EUR 23.757 EUR
21852/10 Sig. Negri 61.215 EUR 19.923 EUR 41.292 EUR
21855/10 Sig. Della Nave 48.633 EUR 19.592 EUR 29.041 EUR
21860/10 Sig. Del Maffeo 53.976 EUR 18.314 EUR 35.661 EUR
21863/10 Sig. Cotta 52.988 EUR 24.455 EUR 28.533 EUR
21869/10 Sig. Curti 43.276 EUR 18.123 EUR 25.153 EUR
21870/10 Sig. Andreola 58.411 EUR 35.895 EUR 22.516 EUR

 

Calcolo dell’arretrato delle pensioni (dal pensionamento dei ricorrenti fino a maggio 2014)
Ricorso n. Ricorrente Importo che avrebbe dovuto essere
complessivamente percepito
dai ricorrenti a titolo di pensione
Importo effettivamente percepito Differenza tra la somma
che i ricorrenti avrebbero
ottenuto in assenza della legge
e la somma che hanno percepito
21838/10 Sig. Stefanetti 548.882 EUR 155.377 EUR 393.505 EUR
21849/10 Sig. Rodelli 411.475 EUR 125.795 EUR 285.681 EUR
21852/10 Sig. Negri 605.141 EUR 172.906 EUR 432.236 EUR
21855/10 Sig. Della Nave 684.657 EUR 208.961 EUR 475.696 EUR
21860/10 Sig. Del Maffeo 615.370 EUR 172.296 EUR 443.074 EUR
21863/10 Sig. Cotta 355.975 EUR 123.699 EUR 232.276 EUR
21869/10 Sig. Curti 352.178 EUR 146.316 EUR 205.862 EUR
21870/10 Sig. Andreola 352.945 EUR 179.333 EUR 173.611 EUR