Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 novembre 2023 - Ricorsi nn. 20475/22 e 28421/22 - Causa Giglio e Perretti c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GIGLIO E PERRETTI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 20475/22 e 28421/22)

SENTENZA

STRASBURGO

16 novembre 2023

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Giglio e Perretti c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e da Viktoriya Maradudina cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 ottobre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. Mauro Pagliuca, del foro di Avellino.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, esplicitamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza o di un decreto, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Peraltro, essa rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, §40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi era stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e costituiscono una violazione dell’articolo 6 § 1.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, essa conclude che anche da questi ultimi risulta una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue conclusioni nella causa Ventorino, sopra citata.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
  5. Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, assicurare con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco dei ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

20475/22

13/04/2022

Anastasia GIGLIO

1968

Tribunale di Avellino

R.G. 1823/2013, 20/06/2019

20/06/2019

in corso

Più di 4 anni e

3 mesi e 6 giorni

Comune di Avellino

-

Pagamento degli onorari di avvocato (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

5.600

250

2.

28421/22

01/06/2022

Giusi PERRETTI

1973

Giudice di pace di

S. Agata de’ Goti R.G. 255/2011, 30/04/2013

30/04/2013

in corso

Più di 10 anni e

4 mesi e 27 giorni

Comune di

S. Agata de’ Goti

-

Pagamento degli onorari di avvocato (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

750

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.