Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 novembre 2023 - Ricorso n.3571/17 - Causa Sadio c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUINTA SEZIONE

CAUSA SADIO c. ITALIA

(Ricorso n. 3571/17)

SENTENZA

STRASBURGO

16 novembre 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Sadio c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Stéphanie Mourou-Vikström, Presidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, giudici,
e Sophie Piquet, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

visto il ricorso (n. 3571/17) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 11 gennaio 2017, un cittadino maliano, il sig. Macalou Sadio (“il ricorrente”), nato nel 1997 e residente a Trieste, rappresentato dagli avvocati M. Paggi e E. Varali del foro di Padova, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo ex-agente sig.ra E. Spatafora e dal suo agente sig. L. D’Ascia;

vista la decisione di concedere priorità al ricorso (articolo 41 del Regolamento della Corte);

viste le osservazioni delle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 12 ottobre 2023,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa concerne le carenti condizioni di alloggio del ricorrente nel centro di accoglienza di Cona (Venezia). Il ricorrente, a bordo di un’imbarcazione di fortuna, era giunto sulle coste della Sicilia il 29 maggio 2016 e il 31 maggio 2016 era stato trasferito nel centro di accoglienza di Cona.
  2. Dagli atti del fascicolo risulta che il ricorrente è rimasto nella suddetta struttura di accoglienza perlomeno sino al 27 gennaio 2017.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
  1. Il ricorrente ha lamentato che le condizioni di accoglienza nel centro di Cona erano carenti. Ha affermato che il centro era sovraffollato, mancavano servizi essenziali quali riscaldamento adeguato e acqua calda, e non era fornito accesso alle cure mediche. Il ricorrente ha lamentato anche che vi era carenza di assistenza psicologica e legale e che il personale e gli interpreti erano in numero insufficiente.
  2. Il ricorrente ha presentato diverse fotografie che mostravano, tra le altre cose, il sovraffollamento dei dormitori.
  3. Ha esibito anche un’interrogazione parlamentare presentata da un deputato il 6 dicembre 2013 a seguito di una visita al centro di Cona effettuata il 16 novembre 2016, dalla quale risultava che nella struttura erano ospitate 1.256 persone che vivevano in sette grandi tende sovraffollate, di dimensioni comprese tra 340 e 1.500 metri quadrati. Vi si affermava inoltre che vi era carenza di personale, che l'assistenza sanitaria, fornita da medici locali che dovevano prendersi cura di un numero elevato di pazienti, era inadeguata, e che alcune persone risiedevano nel centro da oltre un anno.
  4. Oltre a ciò, il ricorrente ha presentato una relazione sulla visita al centro effettuata dall’organizzazione non governativa Associazione Giuristi Democratici, in cui si dichiarava che al momento della visita, il 4 gennaio 2017, il centro ospitava 1.400 persone.
  5. Secondo tale relazione, i migranti erano stipati in piccoli edifici di mattoni e grandi tende senza riscaldamento adeguato. I letti a castello erano posizionati così vicini tra loro che non vi era spazio per passare. Il numero di tavoli e sedie nella mensa era insufficiente rispetto al numero di commensali. Durante il giorno nel centro era presente soltanto un medico, e la notte e durante le festività era presente soltanto un’infermiera.
  6. Il Governo ha affermato che le condizioni strutturali, sanitarie e di sicurezza del centro di accoglienza di Cona erano adeguate.
  7. La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
  8. I principi generali concernenti le condizioni materiali nei centri di accoglienza dei migranti, con particolare riguardo alla situazione del centro di Cona all’epoca del soggiorno del ricorrente in quella struttura, sono stati riassunti nella causa Darboe e Camara c. Italia (n. 5797/17, 21 luglio 2022, §§ 167-73).
  9. La Corte non vede motivo di discostarsi dalla conclusione cui è pervenuta nella suddetta causa. Ritiene pertanto, tenuto conto della durata e delle condizioni di alloggio nel centro di accoglienza per adulti di Cona, che il ricorrente sia stato sottoposto a un trattamento inumano e degradante e che vi sia perciò stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
  1. Il ricorrente ha dedotto anche l’indisponibilità di ricorsi effettivi che gli consentissero di sollevare le sue doglianze ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
  2. Il Governo ha osservato il diritto del ricorrente a un ricorso effettivo in relazione all’articolo 3 della Convenzione era stato rispettato.
  3. La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
  4. I principi generali concernenti la disponibilità a livello nazionale di un ricorso in grado di far rispettare la sostanza dei diritti e delle libertà convenzionali sono stati riassunti nella causa Darboe e Camara (sopra citata, §§ 193-95).
  5. Nella suddetta causa la Corte ha concluso che il Governo non aveva indicato alcun ricorso specifico che consentisse al ricorrente di lamentare le condizioni della sua accoglienza nel centro di Cona e ha riscontrato una violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
  6. La Corte reputa che nel caso di specie non vi sia motivo di ritenere altrimenti.
  7. Conseguentemente, vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha chiesto 15.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale in relazione all’asserita violazione dell’articolo 3 della Convenzione e EUR 10.000 per il danno non patrimoniale derivante dall’asserita violazione dell’articolo 13 della Convenzione. Ha chiesto inoltre EUR 14.401,51 per le spese sostenute dinanzi alla Corte da ciascuno dei suoi due rappresentanti legali.
  2. Il Governo si è opposto a tali richieste.
  3. La Corte accorda al ricorrente la somma di EUR 5.000 per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione.
  4. Tenuto conto della documentazione in suo possesso, la Corte ritiene appropriato accordare la somma di EUR 4.000 a copertura delle spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. EUR 4.000 (quattromila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Stéphanie Mourou-Vikström
Presidente

Sophie Piquet
Cancelliere aggiunto facente funzioni