Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 8 dicembre 2009 - Ricorso n.8061/05 - Vacca c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata  dall’esperto linguistico Martina Scantamburlo

Abstract

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 
CONSTATANO LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 CEDU, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ, POICHÉ NEI CASI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ SOLO IL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO LEGITTIMO PUÒ GIUSTIFICARE UN’INDENNITÀ NOTEVOLMENTE INFERIORE AL VALORE VENALE DEL BENE. CONSTATANO ALTRESÌ LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 PAR. 1, CEDU, RELATIVO AL DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO, SOTTO IL PROFILO DELLA INIQUITÀ DELLA PROCEDURA PER MANCANZA DI UN INTERESSE GENERALE TALE DA GIUSTIFICARE LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE CONTENENTE I NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO.
FATTO E DIRITTO. LE SENTENZE IN TITOLO PRENDONO LE MOSSE DA CASI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. I RICORRENTI, INVOCANDO L’ART. 1, PROT. N. 1 CEDU RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ, ASSUMEVANO DI AVER SUBITO UNA VIOLAZIONE SPROPORZIONATA AL PROPRIO DIRITTO AL RISPETTO DEI BENI, LAMENTANDO L’INADEGUATEZZA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE CALCOLATA IN BASE ALLA LEGGE N. 359 DEL 1992. ALCUNI RICORSI RECANO ANCHE IL MOTIVO DI CUI ALL’ART. 6, PAR. 1, CEDU, RELATIVO AL DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO, RAVVISANDO NELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL’ART. 5-BIS DELLA LEGGE N. 359 DEL 1992 UN’INGERENZA CONTRARIA AL DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO TUTELATO DALLA CONVENZIONE.
LA CORTE, RICHIAMANDO I PROPRI PRECEDENTI IN MATERIA, HA RICONOSCIUTO CHE L’INDENNITÀ DI ESPROPRIO ACCORDATA AI RICORRENTI NON ERA ADEGUATA, VISTO IL SUO SCARSO IMPORTO E LA MANCANZA DI RAGIONI DI UTILITÀ PUBBLICA CHE POTESSERO LEGITTIMARE UN’INDENNITÀ COSÌ INFERIORE AL VALORE VENALE DEL BENE. ALLA LUCE DI TALI CONSIDERAZIONI, AVENDO I RICORRENTI SOPPORTATO UN CARICO SPROPORZIONATO ED ECCESSIVO NON GIUSTIFICABILE DA UNO SPECIFICO INTERESSE GENERALE LEGITTIMO PERSEGUITO DALLE AUTORITÀ, LA CORTE HA DICHIARATO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, PROT. N. 1, CEDU.
NELLE CAUSE MANDOLA E VACCA, I RICORRENTI, INVOCANDO L’ART. 6, PAR. 1, RELATIVO AL DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO, CONTESTAVANO ALTRESÌ L’INGERENZA DEL POTERE LEGISLATIVO NEL FUNZIONAMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO IN RAGIONE DELL’ADOZIONE E DELL’APPLICAZIONE NEI LORO CONFRONTI DELL’ART. 5-BIS DELLA LEGGE N. 359 DEL 1992.
SUL PUNTO, LA CORTE, NEL CONSTATARE CHE IL GOVERNO NON AVEVA FORNITO ALCUNA VALIDA ARGOMENTAZIONE TALE DA CONDURRE A CONCLUSIONI DIFFERENTI DA QUELLE CONSACRATE NELLE NUMEROSE PRONUNCE RESE DALLA CORTE SULL’ARGOMENTO , HA DICHIARATO SUSSISTENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1, CEDU.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA VACCA c. ITALIA
(Ricorso n. 8061/05)
SENTENZA
STRASBURGO - 8 dicembre 2009

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire modifiche di forma.

Nella causa Vacca c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 novembre 2009,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 8061/05) presentato contro la Repubblica italiana e con cui due cittadini di tale Stato, i sigg. Domenico e Arcangelo Vacca («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 3 febbraio 2005 in applicazione dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. I ricorrenti sono rappresentati dagli avv. G. e L. Valla, del foro di Bari. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dal suo co-agente, N. Lettieri.
3. Il 14 febbraio 2006 il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come consente l’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata nel contempo sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO

I.LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1939 e nel 1941 e sono residenti rispettivamente a Bitonto e a Giovinazzo.
5. G. V. era proprietario di un terreno di 1.880 metri quadrati, situato a Bitonto e registrato al catasto, foglio 41, parcella 118.
6. Con un decreto in data 28 febbraio 1984 il sindaco di Bitonto autorizzò l’Istituto Autonomo Case Popolari («IACP») a occupare d’urgenza il terreno ai fini della sua espropriazione, allo scopo di procedere alla costruzione delle case popolari.
7. Il 4 aprile 1984 il terreno fu materialmente occupato.
8. Il 13 dicembre 1986 il sindaco di Bitonto offrì a G.V. un’indennità di espropriazione di 22.622,88 euro (EUR) e un’indennità di occupazione di 510 EUR.
9. Con un decreto in data 25 marzo 1989 il sindaco di Bitonto dispose l’espropriazione del terreno.
10. Nel frattempo G. V. era deceduto e i ricorrenti ne sono gli eredi.
11. Con atto di citazione notificato il 6 marzo 1987 i ricorrenti presentarono dinanzi al tribunale di Bari un’azione giudiziaria nei confronti del comune di Bari e dell’IACP, contestando l’importo delle indennità offerte dal sindaco di Bitonto.
12. Con sentenza depositata in cancelleria il 10 luglio 1992 il tribunale di Bari condannò il comune di Bitonto a versare ai ricorrenti una somma pari al valore materiale del terreno nel 1986, ossia 72.820,42 EUR, maggiorata degli interessi e della rivalutazione.
13. Il comune di Bitonto interpose appello avverso tale sentenza dinanzi alla corte d’appello di Bari, sostenendo in particolare che l’importo dell’indennità di espropriazione doveva essere calcolato conformemente all’articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992, entrata in vigore nel frattempo.
14. Con sentenza depositata in cancelleria il 13 febbraio 2001 la corte d’appello decise che i ricorrenti avevano diritto a un’indennità di espropriazione calcolata ai sensi della legge n. 359 del 1992, ossia 21.880 EUR, nonché ad un’indennità di occupazione di 5.500 EUR.
15. Con atto notificato il 15 ottobre 2001 i ricorrenti presentarono ricorso per cassazione.
16. Con sentenza depositata in cancelleria il 13 agosto 2004 la Corte di cassazione respinse il ricorso dei ricorrenti.

IN DIRITTO

I.SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

17. I ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, in quanto l’indennità non è adeguata, ed è stata calcolata sulla base dell’articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992. Essi invocano l’articolo 1 del Protocollo n.1.
18. Il Governo si oppone a questa tesi.
19. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa osserva peraltro che tale motivo non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
20. Quanto al merito, la Corte osserva anzitutto che le parti concordano nell’affermare che vi è stato trasferimento di proprietà a beneficio dell’amministrazione.
21. Inoltre, essa osserva che gli interessati sono stati privati del loro terreno conformemente alla legge, e che l’espropriazione perseguiva uno scopo legittimo di pubblica utilità (Mason e altri c. Italia, già cit., § 57; Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 81, CEDU 2006-... (n. 1)). Peraltro, si tratta di un caso di espropriazione isolato, che non rientra in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si riferisce a nessun’altra circostanza particolare.
22. La Corte rinvia alla sentenza Scordino c. Italia (n. 1) già cit. (§§ 93-98) per il riepilogo dei principi pertinenti e per un profilo della sua giurisprudenza in materia.
23. Essa constata che il risarcimento accordato ai ricorrenti è stato calcolato conformemente all’articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992. L’importo definitivo del risarcimento è stato fissato a 21.880 EUR mentre il valore di mercato del terreno, stimato alla data dell’espropriazione, era di 72.820,42 EUR.
24. Ne consegue che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.
25. Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

II.SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

26. I ricorrenti sostengono che l’adozione e l’applicazione dell’articolo 5 bis della legge n. 352 del 1992 al loro procedimento costituisce un’ingerenza legislativa contraria al loro diritto a un processo equo sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
27. Ribadendo le argomentazioni esposte nella causa Scordino c. Italia (n. 1), già cit. (§§ 118-125), il Governo si oppone a questa tesi.
28. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
29. Quanto al merito, essa osserva di avere già trattato cause che sollevano questioni simili a quella del caso di specie e di avere constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (Scordino c. Italia (n. 1) già cit., §§ 126-133; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia, n. 10557/03, §§ 59-61, 1° aprile 2008). La Corte ha esaminato questo motivo di ricorso e considera che il Governo non abbia fornito alcun fatto o argomento convincente che possa portare a una conclusione diversa nella presente causa. Essa ritiene pertanto che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

III.SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

30. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
31. Resta da esaminare la questione dell’applicazione dell’articolo 41. Per il danno materiale, i ricorrenti chiedono una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del terreno e l’importo dell’indennizzo accordato a livello nazionale, rivalutato e maggiorato di interessi a decorrere dalla data di espropriazione del terreno. Essi chiedono inoltre il rimborso della tassa di registrazione della sentenza del tribunale di Bari.
I ricorrenti chiedono anche la somma di 231.756,81 EUR per il danno morale nonché, producendo i relativi documenti giustificativi, la somma di 20.330 EUR per il procedimento dinanzi alla Corte. Infine, chiedono il rimborso delle spese relative ai procedimenti intentati a livello nazionale per l’importo di 9.076,36 EUR.
32. Il Governo contesta le pretese dei ricorrenti.
33. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Scordino c. Italia (n. 1) già cit., §§ 93-98; Stornaiuolo c. Italia, n. 52980/99, § 61, 8 agosto 2006; Mason e altri c. Italia (equa soddisfazione), n. 43663/98, § 38, 24 luglio 2007), la Corte ritiene che l’indennità di espropriazione adeguata nel caso di specie avrebbe dovuto corrispondere al valore di mercato che aveva il bene al momento della privazione dello stesso.
34. Di conseguenza, essa accorda una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno all’epoca dell’espropriazione, risultante dagli elementi del fascicolo, e l’indennità di espropriazione ottenuta a livello nazionale, più l’indicizzazione e gli interessi che possano compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo trascorso dalla privazione del terreno. Agli occhi della Corte, tali interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato. Tenuto conto di questi elementi e deliberando equamente, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di 130.000 EUR, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per il danno materiale.
Quanto al rimborso della tassa di registrazione della sentenza di primo grado, la Corte rigetta questa parte della domanda considerando che non esiste alcun nesso di causalità tra le violazioni constatate e il versamento di una tassa imposta dal diritto interno a ogni persona soggetta alla giustizia.
35. Inoltre, essa ritiene che i ricorrenti hanno subito un danno morale certo che le constatazioni di violazione non hanno riparato adeguatamente. Deliberando equamente, accorda a ciascuno dei ricorrenti 5.000 EUR a questo titolo.
36. Infine, secondo la giurisprudenza della Corte, l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano stabilite la realtà, la necessità e l’importo ragionevole. Inoltre, le spese di giustizia sono rimborsabili solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (v., ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).
37. La Corte ha appena concluso per la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Tenuto conto delle circostanze di causa, essa accorda ai ricorrenti 5.000 EUR per il procedimento a Strasburgo e 2.000 EUR per le spese sostenute a livello nazionale, la cui effettività emerge dalle decisioni rese dai giudici interni, più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi a titolo di imposta su tale somma.

C. Interessi moratori

38. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara
    a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
    (i) ai ricorrenti, congiuntamente, la somma di 130.000 EUR (centotrentamila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale;
    (ii) a ciascun ricorrente la somma di 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta per il danno morale;
    (iii) ai ricorrenti, congiuntamente, la somma di 7.000 EUR (settemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi a titolo di imposta, per le spese;
    b) che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos   
Cancelliere aggiunto   

Françoise Tulkens
Presidente