Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 luglio 2023 - Ricorso n. 35538/16 - Causa Ortofrutticola società cooperativa c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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PRIMA SEZIONE

CAUSA L’ORTOFRUTTICOLA
SOCIETÀ COOPERATIVA c. ITALIA

(Ricorso n. 35538/16)

SENTENZA

STRASBURGO

13 luglio 2023

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa L’Ortofrutticola Società Cooperativa c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 35538/16) proposto contro la Repubblica italiana da una società di questo Stato, L’Ortofrutticola Società Cooperativa («la società ricorrente»), con sede ad Albenga, rappresentata dall’avv. A. Mari, del foro di Roma, che il 16 giugno 2016 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo,

le osservazioni delle parti,

la decisione con la quale la Corte ha respinto l’opposizione del Governo all’esame del ricorso da parte di un comitato,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 20 giugno 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La società ricorrente lamenta che l’adozione della legge n. 326/2003 è intervenuta mentre il procedimento da essa intentato era ancora pendente.
  2. A partire dagli anni 1980, le società agricole italiane, tra cui la società ricorrente, beneficiarono di una doppia riduzione mediante agevolazioni ed esenzioni dai contributi previdenziali che versavano per i propri dipendenti.
  3. Nel luglio 1988, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) pubblicò una circolare secondo la quale le agevolazioni e le esenzioni non erano cumulative, ma alternative (per un'analisi più dettagliata del contesto pertinente, si veda la sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia (nn. 48357/07 e altri 3, §§ 5-15, 24 giugno 2014).
  4. Il 24 dicembre 2002 la società ricorrente avviò un’azione legale contro l’INPS contestando l’applicazione della circolare.
  5. Nel novembre 2003, mentre il procedimento avviato dalla società ricorrente era pendente dinanzi al tribunale di primo grado, il legislatore italiano adottò la legge n. 326/2003, che prevedeva espressamente che le agevolazioni e le esenzioni non erano cumulative, ma alternative.
  6. Il tribunale respinse la domanda della società ricorrente in ragione dell’applicazione della suddetta legge. Questa decisione fu poi confermata dalla corte d’appello di Genova e dalla Corte di cassazione (sentenza depositata il 16 dicembre 2015).
  7. La società ricorrente sostiene che l’adozione della legge n. 326/2003 ha costituito un’ingerenza del legislatore in un procedimento giudiziario, che ha comportato una violazione del suo diritto a un processo equo previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.
  2. Il diritto e la prassi interni pertinenti, nonché i principi generali applicabili, sono stati riassunti nella sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata.
  3. La Corte rammenta che, nella suddetta sentenza, aveva concluso che vi era stata violazione dell’articolo 6 § 1 (ibidem, §§ 76-89). In assenza di nuove argomentazioni da parte del Governo, la Corte non vede alcun motivo per discostarsi dalla conclusione cui era pervenuta.
  4. Pertanto, la Corte dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DElLA CONVENZIONE

  1. Per il danno materiale, la società ricorrente chiede la somma di 721.891,39 euro (EUR), corrispondente all’importo che avrebbe percepito se non fosse stata adottata la legge contestata; per di più chiede anche 439.738,73 EUR a titolo di rimborso dei costi per i finanziamenti bancari sostenuti in ragione dell’indisponibilità della somma sopra indicata. Inoltre, chiede le somme di 2.000 EUR per danno morale e 54.514,42 EUR per le spese sostenute nell’ambito del procedimento condotto dinanzi alle giurisdizioni interne e dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo contesta le somme richieste dalla società ricorrente producendo una nota dell’INPS che indica che, se non fosse stata adottata la legge n. 326/2003, la ricorrente avrebbe percepito la somma di 60.563,92 EUR. Questo importo è stato calcolato in base al criterio adottato dai tribunali interni in un determinato numero di cause simili.
  3. La Corte constata che, dalle osservazioni delle parti, risulta che non esisteva una giurisprudenza consolidata a livello nazionale sui criteri per calcolare gli importi ai quali le società agricole avevano diritto prima dell’entrata in vigore della legge n. 326/2003 (Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles s.c.a. e altri c. Italia [comitato], nn. 4180/08 e altri 49, § 29, 7 dicembre 2017).
  4. La Corte ritiene che, alla luce del fatto che l'applicazione della legge n. 326/2003 è stata l’unica causa che ha impedito ai tribunali di decidere sui criteri da adottare, occorre tener conto dell'importo indicato dal perito giudiziario nominato nel corso del procedimento di primo grado.
  5. Per quanto riguarda la questione della determinazione del danno da risarcire sul totale che la società ricorrente avrebbe potuto ottenere, la Corte ritiene che, conformemente all'approccio adottato nella causa Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, § 112), il danno subìto dalle ricorrenti rientri unicamente nella «perdita di chance».
  6. La Corte osserva che, nel caso di specie, la legge contestata è stata applicata dal giudice di primo grado (si veda Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles s.c.a. e altri, sopra citata, § 32). La Corte decide quindi di accordare in via equitativa alla società ricorrente la somma di 144.380 EUR.
  7. Al contrario, la Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e i costi per i finanziamenti bancari sostenuti dalla società ricorrente.
  8. Inoltre, la Corte ritiene che la società ricorrente debba essere ottenere un risarcimento per il danno morale subìto, e le accorda la somma di 900 EUR, più l’importo eventualmente dovuto sulla stessa a titolo di imposta.
  9. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte considera ragionevole accordare alla società ricorrente la somma di 22.800 EUR per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali e 500 EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta dalla società ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  3. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla società ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. 380 EUR (centoquarantaquattromilatrecentottanta euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno materiale;
      2. 900 EUR (novecento euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
      3. 300 EUR (ventitremilatrecento euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dalla società ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 luglio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto