Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 giugno 2023 - Ricorso n. 49058/20 - Causa Ben Amamou c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BEN AMAMOU c. ITALIA

(Ricorso n. 49058/20)

SENTENZA

Art 6 § 1 (civile) • Processo equo • Ricorrente, «preso alla sprovvista», non essendo stato informato della sostituzione di motivi che la Corte di cassazione ha operato emettere la sua decisione di rigetto • Questione che è stata decisiva per l'esito del procedimento non sottoposta a discussione dalla Corte di cassazione • Parti che non hanno avuto l'opportunità di presentare le loro argomentazioni a tale riguardo


STRASBURGO

29 giugno 2023


Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Ben Amamou c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:
Marko Bošnjak, presidente,
Alena Poláčková,
Lətif Hüseynov,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso (n. 49058/20) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino tunisino, il sig. Imed Ben Amamou («il ricorrente»), che il 28 ottobre 2020 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
Vista la decisione di comunicare il ricorso al governo italiano («il Governo»),
Viste le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 dicembre 2022, il 9 e il 30 maggio 2023,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. Il ricorrente lamenta che, per emettere la sua decisione di rigetto, la Corte di cassazione si è basata su un'interpretazione dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private («CdA»), motivo sollevato d'ufficio che, da un lato, non è stato sottoposto a un dibattito in contraddittorio e, dall'altro, lo ha privato del suo diritto di accesso a un tribunale. A suo parere, ciò costituisce una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1981 e risiede a Perugia. È stato rappresentato dall'avv. E. Belia.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato.
4. Il 25 agosto 2010 il ricorrente rimase gravemente ferito in un incidente stradale allorquando il conducente del veicolo che lo trasportava effettuò una manovra improvvisa per evitare una collisione con un veicolo che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.
5. Il 14 novembre 2011, sulla base dell'articolo 141 del CdA, il ricorrente si rivolse al tribunale di Perugia per ottenere il risarcimento presso la compagnia di assicurazione del veicolo che lo trasportava al momento del sinistro («la compagnia di assicurazione»). La compagnia di assicurazione, contestando la qualità di «terzo trasportato» del ricorrente, chiese il rigetto della domanda.
6. Il 7 novembre 2013 il tribunale di Perugia riconobbe che l'articolo 141 del CdA era applicabile nel caso di specie e, sulla base di una perizia giudiziaria che aveva accertato un danno biologico pari all'85% e una riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente, dispose di accordare a quest'ultimo un indennizzo a titolo di provvisionale di 500.000 euro (EUR), e rinviò la causa a un'udienza successiva.
7. Il 7 aprile 2015 il tribunale respinse la domanda del ricorrente in quanto «l'articolo 141 del CdA, che consente al trasportato di richiedere ristoro dei danni direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato [il trasportatore], pone comunque un «prerequisito» che consiste nella necessità che il sinistro abbia interessato due veicoli a motore, identificati e assicurati». Il tribunale considerò che, nel caso di specie, poiché non era stato possibile identificare uno dei due veicoli coinvolti, l'articolo 141 non poteva essere applicato.
8. Il ricorrente interpose appello, sostenendo che l'applicabilità dell'articolo 141 del CdA non dipendeva dal numero di veicoli coinvolti né dal fatto che i veicoli fossero assicurati o identificati. In risposta, la compagnia di assicurazione, ribadendo l'assenza di qualità di «[terzo] trasportato» già eccepita dinanzi al giudice di primo grado, sostenne l'inapplicabilità dell'articolo 141 del CdA e si avvalse, in subordine, della causa di esclusione del caso fortuito prevista dall'articolo 141 del CdA, affermando che l'incidente era stato causato dalla condotta imprevedibile del terzo conducente.
9. Il 16 maggio 2017 la corte d'appello respinse il ricorso del ricorrente constatando l'assenza di una delle «due condizioni» di applicabilità dell'articolo 141 del CdA, vale a dire «il coinvolgimento (...) di almeno due veicoli e il fatto che detti veicoli siano entrambi assicurati», in quanto l'incidente era stato causato da un veicolo che è rimasto non identificato. La corte d'appello si pronunciò come segue:

«L’appello (...) è infondato e dovrà essere, pertanto, integralmente respinto, stante l'inapplicabilità dell'articolo 141 del CdA alle ipotesi di sinistri stradali verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore ed alle altre ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato e un veicolo non assicurato o, come nel caso che ci occupa, non identificato.

(...)

Invero, alla luce del dato strettamente letterale della norma sopra riportata e del costante riferimento, in essa, alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l'articolo 141 del CdA, ai fini della sua applicabilità, richiede che si verifichino due condizioni, il coinvolgimento nel sinistro in cui sia rimasto danneggiato il terzo trasportato di almeno due veicoli, e il fatto che detti veicoli siano entrambi assicurati per la r.c.a.
La necessità di tale ultimo requisito è avvalorata dalla possibilità, per la compagnia di assicurazione che liquida il danno, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché dalla previsione che l'impresa di assicurazione di quest'ultimo può intervenire nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. La mancanza di uno dei citati requisiti, quindi, fa venir meno l'applicabilità dell'articolo 141 del CdA, ma non, ovviamente, la tutela del terzo trasportato. Conseguentemente, nell'ipotesi che uno dei veicoli coinvolti non venga identificato e la responsabilità del sinistro sia imputabile, in via esclusiva, a tale veicolo antagonista (come nel caso che ci occupa, per espressa ammissione della parte attrice), il trasportato dovrà rivolgere le proprie richieste risarcitorie esclusivamente nei confronti dell'impresa designata, ex articolo 286 del decreto legislativo n. 209/2005, alla gestione dei sinistri posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.

(...)

Alla luce dei superiori rilievi appare, quindi, perfettamente condivisibile la decisione del primo Giudice di respingere la domanda attorea, stante l'incontestabile inapplicabilità del citato articolo 141 del CdA nell’ipotesi in cui il sinistro sia stato provocato, come nel caso in esame, da veicolo rimasto non identificato.»

10. Il ricorrente propose ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo ovvero l'applicabilità dell'articolo 141 del CdA alle ipotesi di sinistri stradali in cui uno dei veicoli coinvolti, indipendentemente da una collisione, è non assicurato o non identificato.
11. Nella sua memoria del 19 gennaio 2018, la compagnia di assicurazione sostenne che:

«L’infaticabile difesa avversaria contesta la pronuncia qui impugnata reiterando il ragionamento già proposto nei precedenti gradi di giudizio: il terzo trasportato avrebbe la possibilità di agire ai sensi dell'articolo 141 del CdA, anche quando il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato e/o non coperto da assicurazione.

Ci vediamo ancora una volta costretti a contestare quanto tenacemente ex adverso sostenuto.

L’articolo 283 del CdA è infatti chiaro nel prevedere che «il fondo di garanzia per le vittime della strada (...) risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Posto che, secondo quanto riferito dalla stessa difesa di parte ricorrente, il sinistro de quo sarebbe stato causato da un mezzo rimasto non identificato, la nostra replica a quanto ex adverso sostenuto potrebbe finire qui.»

Ad abundantiam, in risposta alle argomentazioni del ricorrente, la compagnia di assicurazione ribadì quanto segue:

«(...)

Non possiamo quindi che concludere ribadendo l’inapplicabilità dell’articolo 141 del CdA alla fattispecie de qua: nell’ipotesi, quale quella in esame, in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato e la responsabilità del sinistro sia imputabile, in via esclusiva, al [conducente] del veicolo antagonista [non identificato], il trasportato dovrà rivolgere le proprie richieste risarcitorie, ex articolo 283 del CdA, esclusivamente nei confronti dell’impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada (in giurisprudenza, ex plurimus, tribunale di Treviso, sez.. I, sentenza 14 novembre 2017 ; giudice di pace di Campobasso, sentenza 16 ottobre 2017; tribunale di Roma, sez. XII, 2 maggio 2011 e tribunale di Cassino, 4 giugno 2013 n. 487).»

12. Il 19 novembre 2019 il procuratore generale presso la Corte di cassazione, agendo nell'interesse della legge, intervenne a sostegno della domanda del ricorrente. Il procuratore rammentò la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale, da un lato, «non importa se tra i due veicoli si sia verificato uno scontro (Cass. civ. III, n. 25033/2019, 8 ottobre 2019), la nozione di sinistro stradale comprende qualsiasi evento anormale avente ripercussioni sulla circolazione dei veicoli e avente un nesso di causalità con la produzione di un danno». Dall'altro, sottolineò che «non è neppure richiesto dalla regola in questione che il veicolo diverso da quello che trasporta la persona che ha subìto danni sia necessariamente assicurato o identificato (Cass. civ. III, n. 16477/2017, 5 luglio 2017)». Così, il procuratore concluse che «spetta semplicemente alla persona trasportata che ha subìto danni esporre e provare i fatti del sinistro, del trasporto e del danno».
13. Il 24 aprile 2020, dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 dicembre 2019, la terza sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 8386/2020) respinse il ricorso basandosi, in particolare, su due sentenze emesse dalla stessa sezione, sentenza n. 4147/2019 del 13 febbraio 2019 e sentenza n. 14388/2019 del 27 maggio 2019 (paragrafi 24 e 27 infra), dichiarando quanto segue:

«[Il sig.] Amamou (...) impugna, con unico motivo, la sentenza della corte d’appello di Perugia n. 340 del 16 maggio 2017, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dall’attore nei confronti della [compagnia di assicurazione] ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo (...) sul quale egli viaggiava quale terzo trasportato, rimasto coinvolto (...) in un sinistro con autovettura rimasta non identificata.

La compagnia di assicurazione resiste con controricorso, assistito da memoria per l’adunanza camerale.

Il motivo di ricorso [del ricorrente] proposto in questa sede è unico. [L’interessato] assume violazione (...) dell’articolo 141 del CdA ed afferma che una interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere esperibile [l’azione diretta prevista] anche in caso di incidente provocato da veicolo rimasto sconosciuto (...)

Il motivo è infondato.

Nel ricorso, così come nella domanda formulata nei gradi di merito, [il ricorrente] espone, che il sinistro nel quale venne coinvolto il ciclomotore che [lo] trasportava (...) fu causato esclusivamente dalla vettura antagonista, che, con una manovra repentina, causò l’uscita di strada del ciclomotore, con conseguente caduta del guidatore e del terzo trasportato.

La sentenza in scrutinio (...) fa chiaramente riferimento alla detta eventualità, affermando che qualora uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non sia identificato e ad esso sia imputabile in via esclusiva la responsabilità dell’accaduto, come affermato dalla stessa difesa della parte convenuta, il terzo trasportato danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente all’impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada.

L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche soltanto presunta, del conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava.»

14. Per quanto riguarda la questione oggetto del motivo sollevato dal ricorrente, la Corte di cassazione precisò che le sue sentenze del 2019, sopra citate, definivano il campo di applicazione della sentenza del 5 luglio 2017 (n. 16477) (paragrafo 22 infra), senza contraddirla, in quanto tale sentenza affermava che:

«alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale [la stessa] viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.»

15. Per quanto riguarda le spese, la Corte di cassazione ritenne equo compensarle tenuto conto:

«(...) della parziale novità della questione trattata, che [era] ancora oggetto di opinioni divergenti, come anche dimostrato dalle conclusioni del procuratore generale, dal momento che non esist[evano] precedenti.»

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

I. LE DISPOSIZIONI PERTINENTI IN MATERIA DI SINISTRO STRADALE CHE COINVOLGE UN TERZO TRASPORTATO FERITO

16. Le disposizioni pertinenti del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) sono formulate come segue:

Articolo 141 – Risarcimento del terzo trasportato

«1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subìto dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (...) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. (...)

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.»

Articolo 144 – Azione diretta del danneggiato

«Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. (...)»

Articolo 283 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

«1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito (...) risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

  1. il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
  2. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

(...)

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.»
Articolo 286 – Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

«1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), (...) è effettuata a cura di un'impresa designata (...) secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico. (…)
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate (...), sono rimborsate dal (...) fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico (...).»

17. L’articolo 2043 del codice civile è formulato come segue:

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

18. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2054 del codice civile,

«[i]l conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.»

II. LA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI MERITO

19. In una causa relativa a un incidente stradale in cui era stato coinvolto un solo veicolo, e nella quale il terzo trasportato aveva intentato un'azione diretta ai sensi dell'articolo 141 del CdA contro la compagnia di assicurazione del veicolo che lo trasportava al momento del sinistro, il tribunale di Cassino (sentenza del 4 giugno 2013) considerò quanto segue:

«Se [...] il terzo trasportato intende citare in giudizio il solo responsabile [...], potrà farlo ex articolo 2054 del codice civile. Se, invece, intende coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice, potrà disporre l’azione diretta ex articolo 144 del CdA. Se invece aspira ad un risarcimento più celere, potrà invocare l’articolo 141 del CdA e citare così solo l'assicuratore del vettore, restandogli però preclusa la possibilità di citare nel medesimo procedimento il responsabile civile.

(...)

Quanto all'odierno meccanismo [dell’articolo 141 del CdA] (...) il danno è risarcito dall'assicurazione del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, e salva l'ipotesi del caso fortuito, così evidentemente agevolando la posizione del danneggiato, e sollevandolo dal rischio di subire le conseguenze negative di una ricostruzione analitica del sinistro (...).»

20. Il 14 novembre 2017 il tribunale di Treviso si pronunciò in una causa riguardante un incidente stradale in cui era stato coinvolto un veicolo rimasto non identificato. Ai sensi dell'articolo 283 del CdA, il conducente dell'altro veicolo coinvolto intentò un'azione contro la compagnia di assicurazione designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada.

III. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A. Sentenza n. 16181/2015 depositata in cancelleria il 30 luglio 2015

21. La Corte di cassazione ha affermato che, per intentare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del veicolo vettore ai sensi dell'articolo 141 del CdA, il terzo trasportato doveva provare di aver subìto un danno a causa del sinistro, ma non doveva stabilire come quest’ultimo si fosse verificato per individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti; questo era un accertamento non pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 141 del CdA. Secondo la Corte di Cassazione,

«il nuovo codice delle assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

(...)

Tale accertamento è al di fuori della previsione dell’articolo 141 del CdA in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde «dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro». In questo modo il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli articoli 141, comma 4, e 150 del CdA).

(...)

[I]n applicazione dell’articolo 141 del CdA, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti.»

B. Ordinanza n. 16477/2017 depositata in cancelleria il 5 luglio 2017

22. In una causa relativa a un sinistro stradale tra due veicoli, di cui uno non era stato identificato, la Corte di cassazione si è pronunciata come segue:

«Sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per far avere [a quest'ultimo] nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'articolo 141 del CdA si applichi a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.

(...)

È da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato - danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazione di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità.

(...)

[L]a vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, (...) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito.

(...)

L'articolo 141 attribuisce al terzo trasportato (...) la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (...) prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. (...) Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto.

(...)

La scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio [privilegia], nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazione del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.»

C. Ordinanza n. 1279/2019 depositata in cancelleria il 18 gennaio 2019

23. La Corte di cassazione ha rammentato che «l'interesse di tutela del terzo che dovrà essere comunque risarcito prevale dunque su ogni questione inerente alla ricerca del responsabile, con esclusione, appunto, del solo caso fortuito che toglie spazio ad ogni possibilità di imputare a chicchessia la responsabilità dell’occorso». La nozione di caso fortuito ai sensi dell’articolo 141 del CdA si limita all’«Act of God», vale a dire a «eventi naturali imprevedibili» (quanto alla definizione dell’«Act of God», si veda la sentenza n. 4147/2019 infra).

D. Sentenza n. 4147/2019 depositata in cancelleria il 13 febbraio 2019

24. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'azione prevista dall'articolo 141 del CdA, proposta dal terzo passeggero contro la compagnia di assicurazione del conducente, si fondasse sulla verifica della corresponsabilità di quest'ultimo. Infatti, la Suprema Corte ha considerato il comportamento umano del conducente dell'altro veicolo coinvolto come integrante il caso fortuito. Essa ha quindi aggiunto che la presunzione di diritto poteva tuttavia essere ribaltata dalla prova, a carico dell'assicuratore del trasportatore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato.
25. La causa riguardava due veicoli identificati coinvolti in un incidente. In uno dei motivi di ricorso per cassazione, le parti hanno sostenuto quanto segue:

«L'articolo 141 del CdA non stabilirebbe peraltro un onere dell'assicuratore del vettore a risarcire i trasportati pure nel caso in cui il suo assicurato non è responsabile, bensì soltanto lo delegherebbe a risarcire per conto dell'assicuratore del responsabile civile, nei cui confronti potrebbe rivalersi dopo il pagamento.»

Secondo la Corte di cassazione,

«(...) per comprendere [la] specificità [dell’azione diretta prevista dall’articolo 141 del CdA], occorre (...) individuare quale è in essa il fondamento della pretesa attorea: in altri termini, se il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno «dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge» solo (salve imprevedibili situazioni eccezionali) per la sua qualità di trasportato oppure se fatto costitutivo del suo diritto risarcitorio è pure la responsabilità del sinistro – totale o parziale – del vettore assicurato.

(...)

Un'ampia dottrina ha inteso svincolare, tramite l'articolo 141, il diritto risarcitorio verso l'assicuratore del danneggiato (...) trasportato da ogni aspetto di responsabilità dell'assicurato vettore, ravvisando in effetti nel sistema una vera e propria no fault rule in cui il «caso fortuito» posto come limite all'incipit del primo comma è stato confinato agli eventi naturali imprevedibili (rimanendo nella terminologia anglosassone, i c.d. Acts of God).»

26. La Corte di cassazione non ha condiviso questa interpretazione ed ha affermato il principio di diritto secondo il quale:

«l'articolo 141 del CdA, in conseguenza del riferimento al caso fortuito – (...) inclusivo di condotte umane [vale a dire la condotta esclusiva del conducente dell’altro veicolo coinvolto nonché il comportamento esclusivo del terzo trasportato] – come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa [nei diritti del trasportato] verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.

La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto.»

E. La giurisprudenza della Corte di cassazione a seguito della sentenza n. 4147/2019

27. Con la sentenza n. 14388/2019, la Corte di cassazione ha confermato la posizione adottata nella sentenza n. 4147/2019.

28. Al contrario, nella sua sentenza n. 17963/2021, la Suprema Corte ha affermato che «l’articolo 141 del CdA (...) attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, (...) a prescindere dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito». Inoltre, la Corte di cassazione ha aggiunto che:

«La disciplina dell'articolo 141 concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del «terzo trasportato», cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti [profilo letterale già segnalato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza n. 25033 del 2019]. L'esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», salvo il limite del «sinistro cagionato da caso fortuito». Se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e dell'altro conducente in base al combinato disposto degli articoli 2054, comma 2, 2055 del codice civile e 144 del CdA, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell'articolo 141, con la contropartita (...) del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20654), «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Cass. 13 febbraio 2019, n. 4147 include nel caso fortuito di cui all'articolo 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto (...)).

Il riconoscimento del risarcimento senza «accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» spiega perché, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 141, l'impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa [nei diritti del trasportato] nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell'altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso articolo 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall'accertamento della responsabilità dei conducenti). L'azione prevista dall'articolo 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'articolo 141, comma 3, seconda parte. L'articolo 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'articolo 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 codice civile e 144 CdA.»

29. Con l'ordinanza n. 40885/2021, la Corte di cassazione ha deciso di rimettere la causa alle Sezioni Unite, «tenuto conto del contrasto interpretativo (...) [in causa] e trattandosi di una questione di principio di particolare importanza», precisando «che va privilegiata un'interpretazione (anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi ricompreso il caso fortuito) che non si ponga in qualche modo in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (si vedano, ad esempio Cass. civ. VI, n. 13738/2020, 3 luglio 2020, Cass. civ. III, n. 23621/2019, 24 settembre 2019, Cass. civ. III, n. 24469/2014, 18 novembre 2014, Cass. civ. III, n. 19963/2013, 30 agosto 2013)».
30. Nella sentenza n. 12245/2022, relativa alla questione se il caso fortuito includesse o meno la condotta illecita del terzo, vale a dire quella del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, la Corte di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite «tenuto conto della divergenza esistente tra almeno due precedenti, vale a dire la decisione n. 4147/2019, nella quale era stato ritenuto che il caso fortuito comprendesse anche la condotta illecita del terzo, che comportava l’inammissibilità in questo caso di un'azione diretta proposta dal terzo trasportato, e la decisione n. 17963/2021, nella quale, al contrario, si era ritenuta ammissibile l'azione diretta se la responsabilità dell'incidente era ascrivibile al terzo conducente dell'altro veicolo coinvolto, il cui comportamento non doveva quindi essere considerato un caso fortuito ai sensi dell'articolo 141 del CdA».

F. Sentenza delle Sezioni Unite n. 35318/2022 del 30 novembre 2022

31. Con la sentenza n. 35318/2022, pubblicata il 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla questione loro sottoposta nell'ambito dell'ordinanza n. 40885/2021 (paragrafo 29 supra), e hanno così ricostruito il regime previsto dall'articolo 141 del CdA precisando che:

«[Una lettura conforme alla Costituzione] consente di ritenere assodato che la previsione dell’articolo 141 del CdA non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste (...) in favore del passeggero danneggiato, ossia l’azione ex articoli 2043 e 2054 del codice civile (...) e quella prevista dall’articolo 144 del CdA (...).»

32. Le Sezioni Unite hanno anche risolto i conflitti interpretativi sorti all'interno della Corte di cassazione stessa, pronunciandosi nel contempo su diverse questioni alla base di tale disposizione. In particolare, le Sezioni Unite si sono pronunciate, da un lato, sull'applicabilità dell'articolo 141 del CdA nel caso in cui uno dei veicoli non fosse stato identificato e, dall'altro, sulla portata della nozione di caso fortuito.
33. Per quanto riguarda la prima questione, la Corte di cassazione ha confermato l'applicabilità dell'articolo 141 del CdA anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti fosse rimasto non identificato, confermando così il principio stabilito nell'ordinanza n. 16477/2017 (paragrafo 22 supra).
34. Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte di cassazione ha fatto riferimento al conflitto esistente all’interno della terza sezione civile, e in particolare alla divergenza giurisprudenziale tra la sentenza n. 4147/2019, da un lato (paragrafi 24 e 26 supra) e la sentenza n. 17963/2021, dall'altro (paragrafo 28 supra). Per confermare la posizione secondo cui la responsabilità esclusiva dell'altro conducente non integra la nozione di caso fortuito, la Corte di cassazione si è basata sullo spirito e sulla lettera dell'articolo 141 del CdA:

«[L’espressione] «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letta in correlazione con l’inciso «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti» [;] e una siffatta lettura (che dev’essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra [le due espressioni] e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima [...]) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell’ambito della salvezza del caso fortuito; il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.»

35. Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno affermato che l’esistenza di una corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti era irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141 del CdA.

IN DIRITTO

I. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

36. Il ricorrente sostiene che, per respingere la sua domanda, la Corte di cassazione si è basata su un motivo sollevato d'ufficio che non è stato sottoposto a un dibattito in contraddittorio tra le parti, e che lo ha privato del suo diritto di accesso a un tribunale.
37. Egli invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, formulato come segue:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) ed entro un termine ragionevole da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti o doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

A. Sulla ricevibilità

38. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile

B. Sul merito

1. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del fatto che la causa è stata definita sulla base di motivi non sottoposti alla discussione delle parti

a) Le argomentazioni delle parti

39. Il ricorrente sostiene che il motivo sul quale la Corte di cassazione ha fondato il rigetto della sua richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 141 del CdA, vale a dire l'assenza di responsabilità del vettore, era nuovo e quindi diverso da quello su cui erano state fondate le decisioni del tribunale di Perugia e della corte d'appello. A tale riguardo, egli sostiene che l'intero processo era incentrato sulla questione se fosse possibile applicare l'articolo 141 del CdA quando l'altro veicolo coinvolto nell'incidente non era identificato. Tuttavia, la Corte di cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 141 del CdA nel caso di specie per un altro motivo, quello dell'assenza di corresponsabilità, anche solo presunta, tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
40. Il ricorrente sostiene che il criterio della responsabilità del conducente del veicolo vettore non è mai stato oggetto di contraddittorio nell'ambito del dibattito sull'applicabilità dell'articolo 141 del CdA.
41. Alla luce di una giurisprudenza consolidata secondo la quale la pertinenza del criterio della responsabilità ai fini dell'articolo 141 del CdA non era presa in considerazione, il ricorrente ritiene che l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione nel caso di specie sia stata proposta per la prima volta nella sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, emessa mentre la sua causa era ancora pendente dinanzi alla Suprema Corte. Egli sostiene che la questione dell'applicabilità dell'articolo 141 del CdA nella sua nuova interpretazione non ha potuto essere discussa in violazione del principio del contraddittorio.
42. Il ricorrente sostiene di essere stato in tal modo privato di qualsiasi protezione contro il danno che ha subìto, tanto più che l'azione con cui l'articolo 283 del CdA prevedeva di ottenere un risarcimento dal fondo di garanzia per le vittime della strada si era nel frattempo prescritta.
43. Il Governo afferma che il thema decidendum della causa era, già in primo grado, quello dell’applicabilità dell’articolo 141 del CdA alle circostanze del caso di specie.
44. A tale riguardo, il Governo sostiene che sia il tribunale che la corte d'appello avevano già constatato che, nel caso di specie, mancava la responsabilità del vettore. Secondo il Governo, la corte d’appello, in particolare, aveva basato la sua decisione sulla responsabilità esclusiva del veicolo non identificato, poiché il riferimento alla mancata identificazione del veicolo aveva solo lo scopo di constatare che il ricorrente avrebbe invece dovuto agire ai sensi dell'articolo 283 del CdA.
45. Il Governo precisa che l'articolo 141 del CdA è stato oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale intenso e complesso sin dalla sua entrata in vigore. Nelle sue osservazioni afferma che la discussione era ancora in corso, dato che la questione interpretativa delle condizioni di applicabilità dell'articolo in causa era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 40855/2021 (paragrafo 29 supra).
46. Il Governo sostiene che la Suprema Corte si è pronunciata sulle condizioni di applicabilità della suddetta disposizione per la prima volta nella sua sentenza n. 16181/2015 del 30 luglio 2015, e quindi successivamente all'introduzione (14 novembre 2011) e alla conclusione (7 aprile 2015) del procedimento di primo grado avviato dal ricorrente, e successivamente alla data in cui il ricorrente ha interposto appello (1° luglio 2015). Aggiunge che è solo nella sentenza n. 4147/2019 del 13 febbraio 2019 che la Corte di cassazione ha affrontato per la prima volta la questione della natura, delle condizioni e dei limiti all'applicazione dell'articolo 141 del CdA. A tale riguardo, il Governo precisa che la Corte di cassazione aveva rilevato, nella sentenza n. 4147/2019, «che [ai fini dell'applicabilità dell'articolo 141 del CdA], la questione della necessità di imputare al conducente almeno una corresponsabilità (...) nella causazione del sinistro non era stata affrontata fino ad allora».
47. Inoltre, il Governo sottolinea il fatto che la sentenza n. 4147/2019 è stata emessa il 13 febbraio 2019, e l'udienza di cassazione nella presente causa si è tenuta solo il 10 dicembre 2019. Pertanto, tenuto conto del fatto che il diritto interno permetteva di rispondere alla memoria della compagnia di assicurazione al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, il ricorrente avrebbe potuto prendere posizione sulla giurisprudenza della Corte di cassazione intervenuta nel frattempo.
48. In ogni caso, il Governo sostiene che la Suprema Corte, nel caso di specie, ha basato la sua decisione su una questione che era stata sollevata dalla compagnia di assicurazione nella sua memoria (paragrafo 11 supra).

b) Valutazione della Corte

i. Principi generali

49. La Corte rammenta che la nozione di processo equo comprende il diritto a un processo in contraddittorio che implica il diritto per le parti non solo di far conoscere gli elementi necessari per il buon esito delle loro richieste, ma anche di prendere visione di ogni documento o osservazione presentata al giudice per influenzare la sua decisione, e di discuterla (si vedano, tra altre, Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, § 134, 3 novembre 2022, Alexe c. Romania, n. 66522/09, § 33, 3 maggio 2016, Liga Portuguesa de Futprofissional c. Portogallo, n. 4687/11, § 49, 17 maggio 2016, e Clinique des Acacias e altri c. Francia, nn. 65399/01 e altri 3, § 37, 13 ottobre 2005).
50. Il giudice stesso deve rispettare il principio del contraddittorio, soprattutto quando si pronuncia su una controversia sulla base di un motivo invocato d'ufficio o di un'eccezione sollevata d'ufficio (Vegotex International S.A., sopra citata, § 135, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sopra citata, § 58, Alexe, sopra citata, § 34, Čepek c. Repubblica ceca, n. 9815/10, § 45, 5 settembre 2013, e Prikyan e Angelova c. Bulgaria, n. 44624/98, § 42, 16 febbraio 2006.
51. Pertanto, l'elemento determinante è se una parte sia stata «presa alla sprovvista» dal fatto che il tribunale ha fondato la sua decisione su un motivo sollevato d'ufficio (Vegotex International S.A., sopra citata, § 135, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sopra citata, § 59, e Clinique des Acacias e altri, sopra citata, § 43). Il giudice deve essere particolarmente diligente quando la controversia prende una piega inattesa, tanto più se si tratta di una questione lasciata alla discrezione del tribunale. Il principio del contraddittorio impone che i tribunali, nelle loro decisioni, non si basino su elementi di fatto o di diritto che non sono stati discussi durante il procedimento e che danno alla controversia una svolta che nemmeno una parte diligente sarebbe stata in grado di prevedere in anticipo (Vegotex International S.A., sopra citata, § 136, Alexe, sopra citata, § 37, e Čepek, sopra citata, § 48).

ii. Applicazione di questi principi nel caso di specie

52. La Corte rammenta che non ha il compito di esaminare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice nazionale, salvo se e nella misura in cui tali errori possano aver pregiudicato i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione (Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 162, CEDU 2010). La Corte, quando si pronuncia sull'equità di un processo, non agisce come un giudice di quarto grado. Spetta quindi in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna. Il ruolo della Corte è limitato alla verifica della compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione. Pertanto, tranne nei casi di evidente arbitrarietà, la Corte non è competente per mettere in discussione l'interpretazione della legislazione interna da parte di tali organi giudiziari (Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, §§ 49-50, 20 ottobre 2011).
53. Pertanto, al fine di esaminare i fatti della presente causa ispirandosi al principio di sussidiarietà, la Corte deve sottolineare che, nel caso di specie, non è in discussione il potere incontestato della Corte di cassazione di definire la causa sulla base di una questione sollevata d'ufficio (iura novit curia). Allo stesso modo, la Corte non intende pronunciarsi sulla questione se, nel caso di specie, fossero soddisfatte le condizioni definite dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per accogliere d'ufficio il motivo controverso (mutatis mutandis, Vegotex International S.A., sopra citata, § 140).
54. Solo la mancata comunicazione alle parti dell'intenzione di esaminare d'ufficio tale questione potrebbe porre problemi rispetto alla Convenzione (Vegotex International S.A., sopra citata, § 140). A tale riguardo, la Corte rileva che, nel caso di specie, la questione relativa all'oggetto della causa che deve esaminare è unicamente se il motivo su cui la Corte di cassazione ha fondato la sua decisione, vale a dire la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli convolti, posta come condizione necessaria all'applicabilità dell'articolo 141 del CdA, sia stata sottoposta alla discussione in contraddittorio tra le parti.
55. Per rispondere a questa domanda, la Corte ritiene necessario valutare se il motivo in questione rientrasse già nel dibattito (Clinique des Acacias e altri, sopra citata, § 40, e Les Authentiks e Supras Auteuil 91 c. Francia, nn. 4696/11 e 4703/11, § 52, 27 ottobre 2016), se il motivo sollevato d’ufficio potesse essere oggetto di controversia (Prikyan e Angelova, sopra citata, § 44, e Čepek, sopra citata, § 46), la sua incidenza sull’esito della causa (Stepinska c. Francia, n..1814/02, § 18, 15 giugno 2004, Salé c. Francia, n. 39765/04, § 19, 21 marzo 2006, Prikyan e Angelova, sopra citata, § 49, e si veda, mutatis mutandis, Da Cerveira Pinto Nadais De Vasconcelos c. Portogallo, n. 36335/13, § 32, 19 marzo 2019), e se la posta in gioco non fosse trascurabile (Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sopra citata, § 61).

α) Sulla questione se il motivo rientrasse già nel dibattito

  • L’oggetto delle decisioni dei giudici di merito

56. La Corte osserva che le parti concordano nell’affermare che, dinanzi alle giurisdizioni interne, il thema decidendum della causa riguardava le condizioni di applicabilità dell’articolo 141 del CdA alle circostanze del caso di specie.
Per quanto riguarda la questione se il criterio della corresponsabilità fosse stato oggetto del dibattito, la Corte osserva, in primo luogo, che la questione giuridica trattata dinanzi al tribunale e alla corte d’appello riguardava sostanzialmente l’applicabilità dell’articolo 141 del CdA nel caso di un incidente stradale in cui era coinvolto un veicolo non identificato (paragrafi 5-9 supra). Erano state discusse anche altre questioni, come il numero di veicoli coinvolti, la copertura assicurativa e la necessità di una collisione.
57. Da un lato, infatti, il tribunale di primo grado ha considerato che l’applicabilità dell’articolo 141 del CdA presupponesse «una condizione preliminare», ossia la necessità di due veicoli coinvolti nell’incidente, identificati e assicurati, e che l’assenza di una di queste condizioni rendeva l’articolo 141 del CdA inapplicabile (paragrafo 7 supra).
58. Dall’altro, la corte d’appello ha constatato che l’applicabilità di questa disposizione «esige che siano soddisfatte due condizioni»: il coinvolgimento nell’incidente di almeno due veicoli e il fatto che questi ultimi siano entrambi assicurati, e l’assenza di una di queste condizioni rende l’articolo 141 inapplicabile. Essa ha concluso per l’inapplicabilità dell’articolo 141 del CdA nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’incidente fosse stato causato da un veicolo non identificato (paragrafo 9 supra).
59. Per quanto riguarda la menzione, del tutto accessoria, cui ha fatto riferimento la corte d'appello, dell'elemento fattuale della responsabilità esclusiva del terzo (paragrafo 9 supra), sottolineata dal Governo (paragrafo 44 supra), la Corte osserva che questo riferimento è stato fatto dopo aver escluso l'applicabilità dell'articolo 141 del CdA, in quanto non è stato possibile identificare l'altro veicolo coinvolto, e soltanto allo scopo di giustificare la possibilità per il ricorrente di ottenere, sulla base dei principi generali della responsabilità civile, una riparazione integrale del danno da lui subìto avviando una procedura diversa presso il fondo di garanzia delle vittime di incidenti stradali.
60. Pertanto, la Corte osserva che il tribunale e la corte d'appello non hanno incluso la corresponsabilità tra i criteri di applicabilità dell'articolo 141 del CdA.

  • I motivi di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione

61. La Corte constata che, dinanzi alla Corte di cassazione, nessuno dei motivi di ricorso sollevati riguardava la questione della corresponsabilità considerata come criterio di applicabilità dell'articolo 141 del CdA (paragrafi 10 e 13 supra). Malgrado ciò, la Corte di cassazione ha basato la sua decisione proprio su questo criterio, dopo averlo rilevato d'ufficio ma senza sottoporlo al contraddittorio.
62. A questo proposito, la Corte osserva che, da una parte, il motivo di ricorso sollevato dal ricorrente riguardava soltanto il criterio relativo all'identificazione del veicolo terzo (paragrafi 10 e 13 supra). Dall'altra, la compagnia di assicurazioni non ha formato un ricorso incidentale, ammesso che fosse possibile, e il procuratore non ha esaminato la questione controversa nella sua memoria (paragrafo 12 supra) (a contrario, Vegotex International S.A., sopra citata, § 140).
63. Del resto, il dibattito tra le parti dinanzi alla Corte di cassazione non poteva che riguardare i motivi sui quali era basata la decisione della corte d'appello, essendosi quest'ultima limitata a respingere la richiesta di risarcimento del ricorrente in quanto l'altro veicolo coinvolto non era stato identificato (paragrafo 9 supra). Ogni altra questione non sarebbe rientrata nella ratio decidendi della decisione della corte d'appello.
64. Inoltre, la Corte non è convinta dell'argomentazione del Governo secondo la quale la questione era stata esaminata dalla compagnia assicuratrice nella sua memoria di replica (paragrafo 48 supra). In effetti, la compagnia assicuratrice si è limitata a contestare la fondatezza del motivo di ricorso presentato dal ricorrente e a chiedere che fosse confermata la decisione della corte d'appello sulla stessa base giuridica (paragrafo 11 supra). Essa non ha dunque chiesto, nemmeno in subordine, di confermare la decisione della corte d'appello su una base giuridica diversa, ossia la corresponsabilità.
65. Ora, dopo aver sostenuto che l'articolo 141 del CdA non entrava in gioco per un motivo completamente diverso, ossia la mancata identificazione del veicolo terzo, la compagnia di assicurazione ha reintrodotto la questione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti secondo i principi generali della responsabilità civile: se, come nel caso di specie, la responsabilità era interamente imputabile al veicolo terzo non identificato, secondo la compagnia, l’interessato poteva avviare un'azione unicamente contro il (solo) responsabile, ossia, nel caso di specie, contro il fondo di garanzia delle vittime di incidenti stradali che risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli non identificati.
66. Quanto precede è confermato dai seguenti elementi.
67. In primo luogo, dagli elementi di cui dispone la Corte, emerge che le cause menzionate dalla compagnia a sostegno di questa affermazione (tribunale di Treviso, sez. I, 14 novembre 2017; tribunale di Cassino, n. 487 4 giugno 2013) riguardano unicamente la questione dell'applicabilità dell'articolo 283 del CdA e dell'inapplicabilità dell'articolo 141 del CdA nel caso in cui il veicolo terzo responsabile non sia identificato (paragrafi 19-20 supra). Inoltre, una delle sentenze tra quelle menzionate precisa che l'articolo 141 del CdA si applica a prescindere dall'accertamento della responsabilità (paragrafo 19 supra). Non è menzionato in alcun modo il criterio della corresponsabilità.
68. In secondo luogo, non risulta dalla sentenza della Corte di cassazione, e soprattutto dalla sezione in cui sono richiamate le argomentazioni delle parti, che la compagnia assicuratrice abbia sollevato una tale questione (paragrafo 13 supra).
69. La Corte non può concludere che, esprimendosi come ha fatto nella sua memoria (paragrafo 11 supra), la compagnia assicuratrice avrebbe sollevato una questione totalmente nuova e di tale complessità come quella in discussione, tanto più che, nella causa Prikyan e Angelova (sopra citata, § 48), essa ha rammentato che le obiezioni devono essere «chiaramente formulate».
70. Pertanto, la questione in contestazione non era oggetto del dibattito.
71. Per di più, la Corte rammenta che, nella causa Alexe (sopra citata, §§ 39-44), essa ha ritenuto che i tribunali interni abbiano l'obbligo di sottoporre al dibattito in contraddittorio la questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto interno che viene modificata nel corso del procedimento, quando tale modifica si presta a controversia. E questo anche se la suddetta norma era stata invocata dalla ricorrente fin dal giudizio di primo grado (ibidem, § 8). Perciò, anche a voler supporre che si possa considerare il criterio della responsabilità come facente parte del dibattito, la Corte è del parere che è la nuova interpretazione di tale criterio che avrebbe dovuto essere sottoposta al dibattito in contraddittorio, visto che non si trattava dell'applicazione di una disposizione la cui interpretazione era rimasta invariata nel corso del processo, e che il ricorrente era tenuto a conoscere (si veda, mutatis mutandis, Alexe, sopra citata, § 42).
72. Infine, tenuto conto del fatto che né il procuratore né la compagnia assicuratrice hanno sollevato la questione controversa nelle loro rispettive memorie, la Corte ritiene che, contrariamente a quanto afferma il Governo (paragrafo 47 supra), non ci si potesse aspettare che il ricorrente affrontasse tale questione depositando una memoria prima dell'udienza della Corte di cassazione (si veda, mutatis mutandis, Vegotex International S.A., sopra citata, § 140).

β) Sulla questione se il motivo rilevato d'ufficio potesse essere oggetto di controversia

73. La Corte precisa che la questione se la Corte di cassazione si sia basata su motivi arbitrari o manifestamente irragionevoli non è in discussione (Čepek, sopra citata, § 52), e che essa non deve valutare la fondatezza delle osservazioni che il ricorrente avrebbe potuto sottoporre se avesse avuto la possibilità di farlo, e dunque valutare se l'esito al quale sono giunte le giurisdizioni interne forse prevedibile (Clinique des Acacias e altri, sopra citata, § 42, e Prikyan e Angelova, sopra citata, § 50). In questa sede è opportuno esaminare se il motivo rilevato d'ufficio potesse essere oggetto di controversia.
74. A questo proposito la Corte osserva che, nella sua sentenza riguardante il caso del ricorrente, la Corte di cassazione stessa ha sottolineato che la questione trattata, «che [era] ancora oggetto di opinioni divergenti», era, almeno in parte, nuova (paragrafo 15 supra). Peraltro, il Governo afferma che al momento della citazione in giudizio, e per una parte del procedimento, non esisteva alcuna giurisprudenza della Corte di cassazione sulla questione in esame, pur ammettendo un conflitto dottrinale e giurisprudenziale in materia, sorto unicamente a seguito della sentenza n. 4141/2019 della Corte di cassazione, e che persisteva ancora nel momento in cui le parti hanno presentato le loro osservazioni (paragrafo 45 supra). Per di più, la questione è stata oggetto di una dichiarazione di incompetenza da parte della terza sezione civile in favore della più alta formazione della Corte di cassazione mediante l'ordinanza n. 40885/2021 (paragrafo 29 supra), che si è pronunciata con una sentenza in data 30 novembre 2022, e ha risolto il conflitto giurisprudenziale constatato, riconoscendo che esso traeva origine dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4147/2019 (paragrafi 31-35 supra).
75. Pertanto, la questione sollevata d'ufficio della Corte di cassazione rappresentava una questione nuova che poteva essere oggetto di controversia, il che rendeva l'esigenza del contraddittorio sull'evoluzione giurisprudenziale in questione ancora più necessaria.

γ) Sull'incidenza del motivo rilevato d'ufficio per quanto riguarda l'esito della causa e la posta in gioco della stessa

76. La Corte osserva che, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha indicato che una corresponsabilità tra i veicoli coinvolti, seppure presunta, costituisce il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 141 del CdA (paragrafo 13 supra). Il ricorso del ricorrente è stato respinto unicamente in quanto la responsabilità dell'incidente pesava soltanto sul veicolo che non trasportava il ricorrente. La Corte è dunque del parere che l'assenza di corresponsabilità abbia determinato l'esito della causa e sia stata decisiva per il rigetto del ricorso per cassazione del ricorrente (Prikyan e Angelova, sopra citata, §§ 45 e 50, Da Cerveira Pinto Nadais de Vasconcelos, sopra citata, § 32, e, a contrario, Cimolino c. Italia, n. 12532/05, 22 settembre 2009).
77. Peraltro, la Corte ritiene che la posta in gioco della causa non fosse trascurabile (Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sopra citata, § 61, e si veda, mutatis mutandis, Čepek, sopra citata, § 56), dato che il ricorrente non è stato risarcito nonostante il grave danno da lui subìto e le relative conseguenze. La Corte constata, inoltre, che le parti concordano nell'affermare che, dopo il rigetto da parte della Corte di cassazione della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente, quest'ultimo non ha più potuto intentare l’azione prevista dall'articolo 283 del CdA per ottenere riparazione presso il fondo di garanzia delle vittime di incidenti stradali, in quanto tale azione era ormai prescritta.

δ) Conclusione

78. Alla luce di quanto sopra esposto, il rispetto del contraddittorio e, più in generale, del carattere equo del procedimento nel caso di specie, avrebbe voluto che la Corte di cassazione sottoponesse al dibattito la questione che si è rivelata decisiva per l'esito del procedimento, e si assicurasse che le parti avessero avuto l'opportunità di presentare le loro argomentazioni a tale riguardo (Prikyan e Angelova, sopra citata, §§ 45 e 50).
79. Non essendo stato informato della sostituzione di motivi prevista dalla Corte di cassazione, il ricorrente, «preso alla sprovvista», non ha beneficiato del diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sopra citata, §§ 61 e 62, Alexe, sopra citata, § 44, e, a contrario, Andret e altri c. Francia (dec), n. 1956/02, 25 maggio 2004). Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.

2. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale

80. Il ricorrente afferma che l'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'articolo 141 del CdA lo ha privato del suo diritto di accesso a un tribunale, e ritiene che tale interpretazione non fosse prevedibile nel momento in cui egli ha presentato la sua domanda di risarcimento.
81. Il Governo contesta questa tesi.
82. Avendo concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il rispetto del principio del contraddittorio, la Corte ritiene che la doglianza fondata sulla violazione del diritto di accesso al tribunale non sollevi alcuna questione fondamentale distinta. Pertanto, essa decide non doversi deliberare separatamente su questa doglianza (si veda, in tal senso, Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

83. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
84. Constatando che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione, la Corte decide non doversi accordare all’interessato alcuna somma a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

  1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per il fatto che la causa è stata decisa sulla base di motivi non sottoposti alla discussione delle parti;
  3. Dichiara, all’unanimità, non doversi esaminare la doglianza relativa all’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 29 giugno 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Marko Bošnjak
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione, e 4 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del giudice R. Sabato.

M.B.
L.T.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SABATO

I. IL RICORRENTE È STATO «PRESO ALLA SPROVVISTA» A CAUSA DI UN MOTIVO DI RICORSO RILEVATO D’UFFICIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE, O È LA MAGGIORANZA CHE «CI HA PRESO ALLA SPROVVISTA» AFFERMANDO DEI PRINCIPI CHE NON SONO FONDATI SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE?

1. Purtroppo, non posso seguire la maggioranza, a cominciare dal paragrafo 55 della presente sentenza. A mio parere, nella presente causa, la maggioranza avrebbe potuto concludere il suo ragionamento in diritto richiamando il principio secondo il quale non vi è violazione del diritto della parte a un processo equo, sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, se «il motivo sostituito applicato» dalla giurisdizione nazionale «era basato su elementi di fatto e di diritto già nel dibattimento», il che può escludere qualsiasi «pres[a] alla sprovvista» (Les Authentiks e Supras Auteuil 91 c. Francia, nn. 4696/11 e 4703/11, § 52, 27 ottobre 2016). Per valutare se una argomentazione fosse stata presentata già nel corso del dibattimento, si deve tenere conto delle questioni sollevate durante i precedenti (primo e secondo) gradi di giudizio, anche se l'esame delle stesse viene effettuato per la prima volta dinanzi alla Corte suprema (Radio Athina Monoprosopi Etairia Periorismenis Efthynis c. Grecia (dec.), n. 77504/13, § 50, 3 maggio 2022).
2. In questo contesto, la «sostituzione di motivi» operata dalle corti supreme è stata considerata:

  1. totalmente conforme alla funzione principale svolta dalle corti supreme, che non consiste solo nel dirimere delle controversie tra privati («ius litigatoris»), ma soprattutto nel contribuire a sviluppare la giurisprudenza affermando i principi di diritto utili nell’interesse pubblico («ius constitutionis»); la «sostituzione di motivi» è dunque una «tecnica pretoriana mediante la quale la Corte di cassazione esamina il motivo di ricorso per cassazione che le viene sottoposto, lo confronta con il dispositivo della decisione impugnata di cui viene dedotta l’illegalità, e sostituisce ai motivi contestati sui quali il giudice di merito ha basato tale dispositivo, dei motivi di ricorso idonei a farne emergere la legalità» (Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, § 138, 3 novembre 2022);
  2. come un'espressione dell'economia procedurale, e dunque del corretto funzionamento della giustizia, tenuto conto del fatto che, dinanzi alle corti supreme, sono esaminati soltanto i grandi principi (ibidem, § 142).
    L'unico limite alla sostituzione di motivi – come ha recentemente chiarito la Grande Camera nella sentenza Vegotex International S.A. sopra citata – sta nel fatto che il principio del contraddittorio impone che «i tribunali, nelle loro decisioni, non si basino su elementi di fatto o di diritto che non sono stati discussi durante il procedimento e che danno alla controversia una svolta che nemmeno una parte diligente sarebbe stata in grado di prevedere in anticipo» (ibidem, § 136). La «prevedibilità» costituisce dunque il grande criterio.

3. Ciò premesso, è opportuno richiamare il quadro fattuale della sentenza Vegotex International S.A., sopra citata, poiché esso presenta varie similitudini con la presente causa: in effetti, come risulta dai paragrafi 92 e seguenti (e indirettamente dai paragrafi 14 - 16) della sentenza della camera, riportati nel paragrafo 140 della sentenza della Grande Camera, nella causa sopra menzionata la corte d'appello aveva considerato che una disposizione di diritto non era applicabile a causa dell'interpretazione data dalla suddetta corte d'appello alla nozione di «ingiunzione» contenuta in tale disposizione: di conseguenza, i giudici di secondo grado avevano trattato la causa da un punto di vista giuridico diverso. La Corte ha dunque considerato normale il fatto che «la ricorrente, di conseguenza, non [abbia] alcun interesse a discutere tale questione nel suo ricorso per cassazione». Tuttavia, non si poteva «considerare che la questione dell'applicabilità di tale disposizione fosse estranea al dibattito» (ibidem, paragrafo 94 della sentenza della camera), e ciò era confermato dal fatto (extra-procedurale) che «la decisione della corte d'appello riguardante l'articolo 49 della legge programmatica del 9 luglio 2004 era oggetto del ricorso per cassazione «presentato dallo Stato», separato da quello formato dalla società Vegotex International SA e dichiarato irricevibile per mancanza di interesse, in quanto lo Stato non poteva proporre ricorso avverso una sentenza che gli era favorevole (ibidem, paragrafo 27 in fine). D'altra parte, e soprattutto, le parti avevano ricevuto una copia delle conclusioni scritte dell'avvocato generale presso la Corte di cassazione, nelle quali quest'ultimo invitava la Corte di cassazione a procedere alla sostituzione di motivi (ibidem, paragrafo 95 della sentenza della camera).
4. In sintesi, nel contesto del rispetto del principio del contraddittorio nel caso di una sostituzione di motivi, la giurisprudenza della Corte non fa alcuna distinzione tra le argomentazioni sollevate esplicitamente o implicitamente (dall'altra parte, o d'ufficio da una giurisdizione). Non è importante nemmeno che le argomentazioni precedentemente sollevate (dall'altra parte o da una giurisdizione) siano state trattate in decisioni o siano state oggetto di motivi di ricorso per cassazione. Ciò che è rilevante, è il fatto che l'argomentazione o l'obiezione, sollevate nello stesso giudizio o in un giudizio precedente, erano di natura tale che la parte interessata aveva la possibilità di rispondere al momento della proposta della questione, o poteva aspettarsi che l'argomentazione o l'obiezione potessero essere trattate nuovamente in seguito nell’ambito del procedimento. In altre parole, secondo la giurisprudenza della Corte, è necessario soltanto valutare se la sostituzione di motivi fosse «prevedibile».
5. Nella presente causa, la maggioranza ha purtroppo sostituito il criterio di prevedibilità, che risulta dalla giurisprudenza della Corte confermata dalla Grande Camera nella sentenza Vegotex International S.A., sopra citata, con i suoi propri criteri, fondati su una lettura soggettiva di alcune sentenze e decisioni, e in particolare della sentenza Clinique des Acacias e altri c. Francia, nn. 65399/01, 65405/01 e 65407/01, 13 ottobre 2005.
6. Senza voler ribadire qui tutti i criteri elaborati nella presente sentenza della maggioranza, i divari più importanti rispetto ai criteri ben consolidati mi sembrano essere i seguenti, tutti relativi al modo per verificare se il motivo di ricorso sollevato d'ufficio è già nel «dibattito»:

  1. Invece di esaminare – come in molti precedenti – le argomentazioni addotte dalle parti dinanzi alle giurisdizioni interne, la maggioranza ha esaminato soltanto se la questione in esame fosse stata discussa nelle sentenze di primo e di secondo grado (paragrafi 56-60 della presente sentenza, il cui titolo «L'oggetto delle decisioni dei giudici di merito» rivela già l'approccio errato). Si tratta di un punto di vista molto rischioso, in quanto sterilizza dalla nozione di «dibattito» tutte le questioni sollevate dalle parti che, per qualsiasi motivo, non sono state trattate nelle sentenze di primo e di secondo grado. In ogni caso, come dimostrerò, anche se si limita la valutazione del contenuto del «dibattito» alle sentenze del tribunale e della corte d'appello, tali sentenze contengono sufficienti elementi per attestare che la questione in causa era stata dibattuta (e – il che è sorprendente – è la sentenza della maggioranza stessa che lo menziona; si vedano i paragrafi 57 e 58 della presente sentenza, dove si fa riferimento alla necessità del «coinvolgimento» di due veicoli).
  2. Per quanto riguarda il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, la maggioranza non ha esaminato soltanto i «motivi» sottesi al ricorso, interpretati in senso stretto (paragrafi 61 e 62 della presente sentenza). Per confermare questa visione ristretta, nel paragrafo 62 la maggioranza – costretta ad ammettere (nei paragrafi 64-69 della presente sentenza), per i motivi che rivelerò, che la questione asseritamente sollevata d'ufficio era stata di fatto reiterata dalla compagnia di assicurazioni per iscritto dinanzi alla Corte di cassazione, cosa di cui la maggioranza nega la validità (paragrafo 16 della presente opinione) – fa allusione alla necessità che la questione sia sollevata mediante un ricorso incidentale se la stessa interessa la parte che non ha presentato il ricorso principale. Senza che sia necessario trattare in questa sede la confusione della maggioranza per quanto riguarda il ruolo del ricorso incidentale nella procedura civile italiana, è opportuno rammentare che, invece, nella sentenza Vegotex International S.A., sopra citata, la Corte aveva considerato normale il fatto che «la ricorrente non [avesse] (...) alcun interesse a discutere questo punto nel suo ricorso per cassazione», mentre l'interesse dell'altra parte non doveva necessariamente risultare da un motivo di ricorso per cassazione (si veda, sopra, il riferimento al ricorso parallelo dello Stato, anche se quest'ultimo è inammissibile). A causa di questa limitazione, da parte della maggioranza, dell'esame delle questioni già incluse nel dibattito con il solo filtro dei motivi di ricorso per cassazione, le posizioni delle altre parti (ivi compreso il pubblico ministero) non abilitate a formulare un ricorso sono ingiustamente private di qualsiasi importanza.
  3. Inoltre, la maggioranza si oppone assolutamente al fatto che la sostituzione di motivi fondata su argomentazioni, anche «implicitamente», facenti parte del dibattito anteriore, non esige che ne siano informate le parti. A questo criterio tradizionale la maggioranza «sostituisce» il criterio secondo il quale le argomentazioni elaborate dalle parti (come già detto, la maggioranza considera soltanto le argomentazioni inserite in un motivo di ricorso per cassazione, principale o incidentale) devono essere non soltanto «esplicite», ma anche «chiaramente formulate» (un precedente molto particolare è citato a tale riguardo, Prikyan e Angelova c. Bulgaria, n. 44624/98, § 48, 16 febbraio 2006, che è anteriore a gran parte della giurisprudenza sopra menzionata, e che si distingue facilmente dalla presente causa e da tutte le cause simili, in quanto la «mancanza di chiarezza» era tale da far sorgere il dubbio sulla questione se una certa espressione utilizzata in un atto procedurale costituisse o meno un'eccezione di prescrizione acquisitiva, che non poteva essere sollevata d'ufficio, e ciò contrariamente alle altre cause, compresa la presente, in cui si tratta di fondare un potere d'ufficio).

7. In un colpo solo, dunque, la maggioranza ha modificato la giurisprudenza ben consolidata della Corte, dichiarando che la sostituzione di motivi può essere operata legittimamente da una Corte di cassazione a) soltanto se l'argomentazione, che è stata sollevata dinanzi alle giurisdizioni interne, è stata esaminata nelle sentenze di tali giurisdizioni; b) soltanto se la questione, che è sollevata in cassazione, è stata oggetto di un motivo di ricorso specifico, principale o incidentale, ad esclusione delle difese contenute nella memoria, ecc.; c) in ogni caso, ormai, secondo la maggioranza, le questioni implicite non sono più pertinenti, in quanto le questioni che possono fondare la sostituzione devono essere esplicite e, per di più, «chiaramente formulate».
8. Per quanto riguarda i «criteri Ben Amamou», molto innovatori rispetto, ad esempio, ai criteri Vegotex International S.A., sopra menzionati, recentemente definiti dalla Grande Camera, è la maggioranza che ci «prende alla sprovvista» affermando dei principi che non sono fondati sulla giurisprudenza della Corte. Allora, essendo rispettosamente in disaccordo, spero che tale prospettiva errata possa essere corretta nel trattamento di questa causa o di cause successive. Ciò che mi sembra innegabile, è che attraverso i «criteri Ben Amamou» le corti supreme europee, che spesso utilizzano la procedura scritta, dovranno tergiversare e preoccuparsi di stabilire se la molteplicità delle questioni che si pongono in ciascun caso, e che meritano di essere trattate, possano scontrarsi con tale concezione inedita del contraddittorio, rendendo più fragile soprattutto il loro ruolo iure constitutionis.

II. CHE SIANO APPLICATI I CRITERI TRADIZIONALI O I «CRITERI BEN AMAMOU», LA MAGGIORANZA COMMETTE NUMEROSI ERRORI DI FATTO E DI DIRITTO, IN ASSENZA DEI QUALI NON SAREBBE STATA RISCONTRATA ALCUNA VIOLAZIONE

9. Un esame appropriato degli aspetti fattuali e giuridici della causa, in ogni caso, avrebbe secondo me portato a una conclusione di non violazione.
10. Anzitutto, leggendo la sentenza della maggioranza, mi sembra che i miei onorevoli colleghi non abbiano ben percepito che, in Italia, esistono varie azioni giudiziarie specificamente previste dal codice civile e dal «codice delle assicurazioni» allo scopo di garantire la riparazione dei danni derivanti da incidenti stradali. La scelta tra le varie azioni spetta alla parte che deve basarsi sull’affermazione di responsabilità che intende considerare. Per quanto riguarda «l'azione diretta» del trasportato (non conducente) contro la compagnia di assicurazione dell'automobile di cui è a bordo «indipendentemente dall’accertamento della responsabilità», si tratta di una novità introdotta nel 2005 nel codice delle assicurazioni. Partendo dal fatto che ogni compagnia di assicurazione conoscerebbe meglio l’affidabilità dell'assicurato, l'articolo 141 del codice delle assicurazioni mira a garantire una migliore protezione del trasportato del conducente assicurato (definito come «terzo trasportato»). Il meccanismo previsto nell'articolo 141 di detto codice racchiude varie condizioni:

  1. l'azione diretta può essere esercitata solo se vi sono due o più «veicoli [plurale] coinvolti» nell'incidente; ciò risulta anche dalla condizione secondo la quale l'azione deve essere intentata «indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli» (se vi è una responsabilità da accertare, questo significa che almeno due persone sono in causa, e che vi è una fase di accertamento successivo tra due o più compagnie) e dal rimborso nel procedimento descritto nei paragrafi 3 e 4 della disposizione;
  2. non è necessaria alcuna collisione, ma solo che più veicoli siano «coinvolti» nell'incidente, e il termine «coinvolto» è volontariamente utilizzato dal legislatore per distinguere questo caso da quello di una collisione.
  3. come sottolinea la presente sentenza, altre condizioni, come la copertura assicurativa, erano state discusse, ma non riguardavano la questione in esame.

Infatti, la questione in discussione è quella (punto a) supra) del «coinvolgimento» necessario – che ovviamente può solo potenzialmente tradursi in «corresponsabilità» – del conducente del veicolo che trasportava il ricorrente, un elemento senza il quale il meccanismo di un'azione volta a disciplinare successivamente l’indennizzo tra compagnie assicuratrici non avrebbe alcun senso. In altre parole, è la questione della corresponsabilità potenziale ciò di cui si discute nella presente causa.
L'identità – o in altri termini la natura sinonimica e giuridicamente complementare – delle nozioni di «coinvolgimento» di vari veicoli e di «corresponsabilità» deve essere sfuggita alla maggioranza se quest'ultima nega, come ho già indicato, in maniera sorprendente che la corresponsabilità rientrava tra i criteri considerati (paragrafi 57-58, 60 della presente sentenza, in cui si indica che la questione del coinvolgimento multiplo era discussa dinanzi al tribunale e alla corte d'appello). Lo stesso vale per quanto riguarda le conclusioni della maggioranza relative all'argomentazione della compagnia di assicurazioni dinanzi alla Corte di cassazione (paragrafo 16 della presente opinione).
Con ogni evidenza, secondo l'articolo 141 del codice delle assicurazioni, l'azione deve chiaramente essere intentata «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli «coinvolti» [nel sinistro]», il che significa che gli assicuratori devono essere liberi di convenire sulla responsabilità. Se l'azione dovesse essere intentata escludendo espressamente il conducente che trasporta il passeggero (generalmente un amico o un conoscente, che sarebbe raramente fraudolento se ammettesse una certa responsabilità e, di conseguenza, pagherebbe un premio assicurativo più elevato in futuro), essa sarebbe inammissibile, essendo prevista soltanto la possibilità di intentare l'azione contro un'altra compagnia assicuratrice, se conosciuta, o contro una compagnia di assicurazioni specifica designata in ogni regione come delegataria del Fondo di garanzia, stabilita in ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo conformemente alla seconda direttiva 1(84/5/CEE) , che prevede la riparazione dei danni materiali o fisici causati da un veicolo la cui identità o il cui assicuratore non possono essere rintracciati (veicoli non identificati) o per il quale l'obbligo assicurativo non è stato soddisfatto (veicoli non assicurati). Gli obblighi del Fondo di garanzia sono subordinati ad alcune condizioni, in particolare delle indagini antifrode approfondite.
11. In questo contesto, è importante stabilire dal punto di vista fattuale (il che non è sempre facile a partire dalla sentenza della maggioranza) che, fin dal giudizio di primo grado:

  1. il ricorrente, sig. Ben Amamou, ha affermato che il suo amico che guidava lo scooter sul quale egli era trasportato non era responsabile dell'incidente, in quanto la responsabilità sussisteva solo per il veicolo non identificato; pertanto, fin dal primo grado di giudizio, si è posto il problema dell'opportunità di intentare un'azione soltanto contro la compagnia assicuratrice del trasportatore, senza coinvolgere anche la società indicata dal fondo di garanzia;
  2. la compagnia di assicurazioni ha sottolineato, fin dall’inizio, questa situazione, che era legata anche ad alcuni elementi fattuali che insinuavano una frode, poiché il ricorrente era probabilmente alla guida dello scooter. In primo grado, infatti, l'assicuratore del «veicolo» aveva depositato una difesa molto interessante dalla quale risultava che:
    1. b.1) «Il rapporto della polizia municipale di Perugia, che ha ispezionato il sito dell'incidente dopo che lo stesso ebbe luogo, ha indicato, all’inizio, di non avere trovato alcuna traccia di incidente stradale. I fatti non sono quelli riferiti dal ricorrente secondo i quali «il conducente del veicolo che lo trasportava era stato costretto, per evitare una collisione con un veicolo che arrivava in direzione opposta, a sterzare verso destra, a tal punto che aveva dovuto far salire la moto su una ripa posta a destra della direzione della stessa moto». Ci si può chiedere come mai, in un caso del genere, non rimane alcuna traccia di una frenata o di un movimento di scivolamento (...) Analogamente, le lesioni gravi riportate dal ricorrente non sono compatibili con l'assenza di una qualsiasi traccia di un incidente che si sarebbe verificato sulla strada o sul terreno vicino ad essa» (p. 2);
    2. b.2) «Il rapporto del pronto soccorso dell'ospedale (un certificato pubblico che attesta i fatti così come riferiti dal paziente, a meno che non venga contestato per falsificazione...) indicava chiaramente che il ricorrente era il conducente, e non una persona trasportata [...], il cui stato psicofisico era alterato, essendo stata rilevata la positività agli oppiacei e cannabinoidi» (p. 3);
    3. b.3) «Ci si potrebbe chiedere perché il sig. T., la sig.ra C. e il sig. M., come risulta dalla pagina 4 del rapporto di polizia, hanno fatto una dichiarazione dinanzi alla polizia soltanto il 18 settembre 2010», [il presunto incidente era avvenuto il 25 agosto 2010]. «L’attore ha omesso anche di indicare che la sig.ra C. è [sua] moglie (...)» (p. 3).

12. Nella sua sentenza di primo grado del 7 aprile 2015, il tribunale di Perugia – dinanzi al quale non era comparso alcun testimone, e solo il sig. T. aveva attestato i fatti precedenti l'incidente – ha definito la questione dell'applicabilità dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni come segue, sulla base della difesa della compagnia di assicurazioni:

«Detta previsione era stata introdotta (...) per evitare la spendita di risorse processuali rivolte all’accertamento della colpa, da rimettere nell’ambito del rapporto di regresso fra imprese assicuratrici (...)» «(...) è necessario, affinché possa applicarsi la procedura del risarcimento del danno del terzo trasportato, che: il sinistro che aveva dato origine alle lesioni riportate dal trasportato avesse «coinvolto» almeno due veicoli; e, soprattutto, che tali veicoli fossero regolarmente assicurati (...) La mancanza di uno dei citati requisiti, quindi, fa venir meno l'applicabilità dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni.» «(...) Il trasportato potrà agire nei confronti della impresa designata (...) alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.» «Ne consegue che, nel caso in esame, la procedura intrapresa dall’attore non era esperibile.» (p. 3 – sottolineature aggiunte).

Per quanto riguarda la responsabilità esclusiva del conducente sconosciuto, la sentenza sopra menzionata era così formulata:

«L’attore, proponendo la domanda ai sensi dell’art. 141 C.d.A., ha ricostruito la dinamica dell’occorso facendo riferimento alla turbativa alla circolazione derivante dalla manovra imprudente di un’autovettura che non veniva identificata: riferiva infatti in citazione che il conducente del motociclo (...) aveva posto in essere una repentina manovra d’emergenza, rovinosamente conclusasi, in quanto una autovettura gli aveva tagliato la strada. Tale autovettura, alla quale è attribuita la responsabilità del sinistro, è rimasta non identificata» (p. 2 – sottolineatura aggiunta).

13. La sentenza di primo grado del tribunale di Perugia, molto semplice, chiarisce già, a mio parere, che la questione della corresponsabilità potenziale esisteva fin dall'inizio della causa. È vero che la questione, all'epoca, era associata a un'altra questione (se si potesse considerare che una delle compagnie di assicurazione in astratto corresponsabile potesse essere una compagnia molto speciale, ossia la compagnia indicata dal fondo di garanzia che copre un veicolo non identificato), il che era dubbio e costituiva allora la base del rigetto dell'azione giudiziaria. Ma il «coinvolgimento» di almeno due veicoli, quello del conducente del trasportato, di cui quantomeno non si doveva escludere un accertamento di responsabilità, è menzionata con tutto ciò che ne consegue. Peccato che la maggioranza non abbia individuato nelle espressioni sopra citate l'indicazione del problema di corresponsabilità, che per me è molto evidente.
14. Il problema si è ampliato nel corso del giudizio di secondo grado: l’azione dell'altro conducente è indicata come la causa esclusiva dell'incidente. Infatti, nel suo appello, il ricorrente ha elaborato l'argomentazione secondo la quale l'articolo 141 è applicabile anche nel caso in cui l'altro veicolo non sia assicurato o non sia identificato (come nel caso di specie); di conseguenza, il «rapporto di rimborso» sussisterebbe tra l'assicurazione del trasportatore e il fondo di garanzia (è proprio la posizione che sarà accolta più tardi come soluzione del conflitto giurisprudenziale). Non vi erano mezzi di difesa per quanto riguarda le altre obiezioni che il giudice di primo grado aveva considerato.
15. È interessante notare che, nelle sue osservazioni di replica, la compagnia assicuratrice ha presentato delle osservazioni nelle quali ha sollevato tre argomentazioni: la prima era articolata in due sotto-motivi, di cui solo il primo prima era semplicemente opposto all'appello, e il secondo era indicato con il sottotitolo «non vi è alcuna prova che [il ricorrente] fosse realmente un terzo trasportato in un veicolo», basata sul fatto che l'unico testimone (il sig. T.) non aveva fatto dichiarazioni a proposito dell'incidente, ma aveva soltanto affermato che prima dell'incidente il ricorrente era stato trasportato su una moto. Per il terzo motivo, si invocava la negligenza del proprietario del veicolo, che aveva permesso a uno straniero in situazione irregolare, precedentemente fermato per inosservanza di un decreto di espulsione, e che aveva consumato sostanze oppiacee e cannabinoidi rinvenute nel suo sangue al momento dell'arrivo in ospedale, di salire sulla sua moto (sono stati citati i rapporti della polizia).
Nella sua comparsa conclusionale, la compagnia assicuratrice ha sottolineato nuovamente che non vi era alcuna prova che il ricorrente fosse un «trasportato», il che dimostrava che avrebbe potuto essere il conducente dello scooter. L’esperto medico non era stato in grado di affermare se le lesioni fossero quelle di un trasportato o di un conducente.
Alla pagina 9 delle osservazioni sopra citate, così come a pagina 2 della memoria di replica, ribadendo le argomentazioni contenute anche nei mezzi di difesa precedenti, la compagnia assicuratrice ha indicato chiaramente che lo «svolgimento dell'incidente» era «stato causato da un terzo» (il che compare anche nel titolo del motivo – sottolineatura aggiunta) che «ha occupato in maniera imprevedibile la carreggiata opposta, tagliando la strada all'altro conducente». È vero che la categoria giuridica alla quale è riconducibile questo mezzo difensivo è il «caso fortuito» (questione portata dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel novembre 2022 in un procedimento separato, come indicato dalla maggioranza nei paragrafi 32 e 34 della presente sentenza), ma è anche evidente che, mediante una combinazione di tutti i mezzi difensivi, la compagnia assicuratrice lamenta espressamente che non vi è alcuna indicazione nelle affermazioni del ricorrente di un possibile coinvolgimento del conducente.
16. Conosciamo la risposta data dalla corte d'appello (paragrafo 9 della presente sentenza). La questione del «coinvolgimento» di vari conducenti alla fine è «chiaramente» sollevata, a mio parere, dinanzi alla Corte di cassazione (paragrafi 64-69 della presente sentenza). Come afferma giustamente il Governo (paragrafo 48 della presente sentenza), la questione è esposta nelle osservazioni della compagnia assicuratrice che:

  • a pagina 8, ha ripetuto che l'attore non aveva dimostrato di essere il trasportato, e che l'incidente fosse realmente avvenuto in altro modo;
  • a pagina 9 (e su questo passaggio si basa principalmente il Governo), ha affermato molto chiaramente che:

«nell’ipotesi, esaminata nel caso di specie, che uno dei veicoli coinvolti non sia identificato e in cui la responsabilità dell’incidente sia imputabile, esclusivamente, al [conducente] del veicolo [non identificato], il trasportato deve presentare le richieste di risarcimento, conformemente all’articolo 283 del CdA, esclusivamente alla compagnia designata per gestire i crediti presi in carico dal fondo di garanzia delle vittime di incidenti stradali (ex plurimus, tribunale di Treviso, sez. I, 14 novembre 2017; giudice di pace di Campobasso, 16 ottobre 2017; tribunale di Roma, sez. XII, 2 maggio 2011 e tribunale di Cassino, n. 487 4 giugno 2013).» (sottolineatura aggiunta);

  • a pagina 10, ha ribadito che, in ogni caso, non vi era alcuna prova dell'incidente, né del fatto che il ricorrente fosse realmente il trasportato, in quanto l'unico testimone non aveva visto l'incidente, ma aveva soltanto riferito una situazione comprovata alcune ore prima, in un altro luogo, e riguardante un altro scooter, di cui non è stato identificato nemmeno il colore. La situazione è descritta a pagina 11 delle osservazioni come un «deserto probatorio» che, in ogni caso, avrebbe richiesto secondo la compagnia di assicurazione, che fosse respinto l'appello.

Peccato che la maggioranza, ancora una volta, non abbia identificato nelle espressioni molto chiare di cui sopra il fatto che la questione controversa era stata sollevata dinanzi alla Corte di cassazione. Per dimostrare una sorta di «invalidità» dell'argomentazione della compagnia assicuratrice, la maggioranza è costretta a dedicarle cinque paragrafi (dal 64 al 69 della presente sentenza).
Purtroppo, a seguito di nuovi problemi di lettura concettuale, la maggioranza esamina le citazioni giurisprudenziali contenute tra parentesi nelle osservazioni della compagnia assicuratrice, che trattano un'altra questione evocata nella stessa frase, senza esaminare la formulazione fuori parentesi secondo la quale, come ho segnalato sopra, la compagnia assicuratrice contesta chiaramente che «nell’ipotesi, esaminata nel caso di specie, (...) in cui la responsabilità dell’incidente sia imputabile, esclusivamente, al [conducente] del veicolo [non identificato], il trasportato deve presentare le richieste di risarcimento, conformemente all’articolo 283 del codice delle assicurazioni», e non ai sensi dell’articolo 141 di detto codice!
Subito dopo (paragrafo 69 della presente sentenza), la maggioranza, forse consapevole della debolezza delle argomentazioni, ammette che, se la questione in esame fosse evocata, tale questione sarebbe «totalmente nuova» e «complessa», il che si tradurrebbe in una questione non «chiaramente formulata». Il fatto che la questione in esame associ novità, complessità e mancanza di chiarezza conferma la debolezza della conclusione.
17. Mentre il procedimento si svolgeva dinanzi alla Corte di cassazione, la presente causa non era – evidentemente – la causa giusta affinché l'alta giurisdizione risolvesse il conflitto giurisprudenziale sull'altra questione relativa alla possibilità di equiparare il fondo di garanzia a una normale compagnia di assicurazioni per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 141 (un conflitto giurisprudenziale è stato poi trasmesso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, come la maggioranza ha giustamente ricordato nei paragrafi 31-35 della presente sentenza). Nel nostro caso, vi erano fin troppi motivi per respingere l'accusa in questione utilizzando la seguente formula ben conosciuta: «anche a voler supporre che il motivo sollevato sia fondato (...)». Per motivi di economia processuale che sono spesso alla base della sostituzione di motivi (Vegotex International S.A., sopra citata, § 142), la Corte di cassazione ha scelto di concentrarsi su uno dei due elementi che le sentenze precedenti avevano sottolineato, seppur brevemente, considerandoli necessari per agire contro l'assicurazione del conducente, piuttosto che direttamente contro il fondo di garanzia: il fatto che la corresponsabilità del conducente doveva essere, almeno potenzialmente, in gioco, ossia non doveva essere attribuita alcuna responsabilità esclusiva dall'attore al conducente sconosciuto.
18. La Corte di cassazione ha visto la questione nel fascicolo. Essa ha dunque deciso di sostituire il motivo divenuto «complicato» a causa dell'evoluzione giurisprudenziale in corso a un motivo di cui tutte le parti erano a conoscenza. Essa avrebbe potuto benissimo giudicare «sul merito», respingendo il motivo invocato in quanto la causa che le era stata sottoposta era descritta come un «deserto probatorio». Al contrario, tuttavia, esaminando la controversia in diritto, essa ha sviluppato la giurisprudenza.
19. A mio parere la questione della corresponsabilità (o del coinvolgimento necessario di due veicoli, seppur presunto) era chiaramente posta in ciascuno dei vari gradi di giudizio, e anche dinanzi alla Corte di cassazione. La sentenza della maggioranza complica una situazione molto semplice, combinando il principio in questione con altre questioni relative al ruolo del fondo di garanzia, alla nozione di caso fortuito, ecc. (si vedano i paragrafi 21-35, e in particolare il paragrafo 35 della sentenza, in cui la maggioranza trae dalla sentenza delle Sezioni Unite del 30 novembre 2022 la conclusione, a mio parere errata, che secondo tale giurisprudenza sviluppata all'epoca dei fatti non vi sarebbe alcuna pertinenza della questione di corresponsabilità con l'applicabilità dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni).
20. Ho l'impressione, come ho già detto, di una comprensione limitata delle sottigliezze giuridiche del sistema nazionale, sebbene la giurisdizione nazionale possieda tutti gli strumenti per trattarle. Ciò che conta, in ogni caso, è se – nel momento in cui la Corte di cassazione ha emesso la sua sentenza nel 2020 – il ricorrente potesse aspettarsi che vi sarebbe stata una sostituzione di motivi. Secondo il mio modesto parere, sì. E pertanto non sarebbe ravvisabile alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.


1 Seconda direttiva (84/5/CEE) del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.