Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 aprile 2023 - Ricorsi nn. 469/08 e 16108/11 - Causa Lerro e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LERRO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 469/08 e 16108/11)

SENTENZA

STRASBURGO

6 aprile 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Lerro e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visti i due ricorsi (nn. 469/08 e 16108/11) presentati contro la Repubblica italiana con i quali i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date e mediante i vari rappresentanti ivi indicati;

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) rappresentato dal suo agente, Sig, L. D’Ascia, le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, relative all’applicazione retroattiva della Legge n. 662/1996, e ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame dei ricorsi da parte di un Comitato.

Dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 marzo 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa concerne le doglianze dei ricorrenti di essere stati privati dei loro terreni mediante l’applicazione da parte dei giudici nazionali della norma relativa all’espropriazione indiretta (accessione invertita o occupazione acquisitiva).
  2. I ricorrenti erano proprietari di lotti di terreno siti in diversi comuni (per i particolari si veda la tabella allegata).
  3. Le autorità nazionali emisero dei decreti che autorizzavano l’occupazione d’urgenza dei vari lotti di terreno dei ricorrenti al fine del loro successivo esproprio. Poco tempo dopo, esse presero materialmente possesso dei terreni. Allo scadere delle autorizzazioni i terreni risultavano modificati irreversibilmente da opere edilizie, ma le autorità non avevano emesso formali decreti di esproprio.
  4. I ricorrenti adirono i tribunali nazionali con azioni risarcitorie, sostenendo l’illegittimità dell'occupazione dei terreni e chiedendo un risarcimento. In relazione al ricorso n. 16108/11, la ricorrente sostenne inoltre che, nel corso di precedenti trattative, il Comune avesse effettuato un’offerta di risarcimento vincolante.
  5. I giudici nazionali ritennero che l'occupazione dei terreni dei ricorrenti, che era stata inizialmente autorizzata legalmente, fosse successivamente diventata illegale, ma che i terreni fossero stati modificati irreversibilmente dopo il completamento delle opere pubbliche. Conseguentemente, ai sensi della norma relativa all'espropriazione indiretta, i ricorrenti non erano più proprietari dei terreni.
  6. In relazione al ricorso n. 469/08, i giudici nazionali concessero inizialmente una somma a titolo di risarcimento per l’indisponibilità del terreno durante il periodo di occupazione legittima (indennità di occupazione). In un successivo procedimento, i giudici nazionali ammisero inoltre che i ricorrenti avessero diritto al risarcimento per la perdita dei loro beni e disposero una perizia indipendente del terreno. Non accordarono un indennizzo che rispecchiasse il valore di mercato dei terreni espropriati, bensì procedettero invece ad accordare indennizzi sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 5 bis del Decreto legislativo 11 luglio 1992 n. 333, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996.
  7. In relazione al ricorso n. 16108/11, i giudici nazionali ritennero che le doglianze della ricorrente fossero soggette a un termine di prescrizione quinquennale che aveva iniziato a decorrere della data di irreversibile modifica del terreno. Conseguentemente,le doglianze erano prescritte e la ricorrente non aveva diritto ad alcun risarcimento. I giudici nazionali ritennero inoltre che il Comune non avesse fatto alla ricorrente alcuna offerta vincolante.
  8. Ulteriori informazioni relative a ciascun ricorso figurano nella tabella allegata.
  9. Tutti i ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati illegittimamente dei loro terreni a causa dell’applicazione da parte dei giudici nazionali della norma relativa all’espropriazione indiretta, in violazione dei loro diritti di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
  10. In aggiunta, i ricorrenti hanno sollevato doglianze separate ai sensi dell’articolo 6 § 1: i ricorrenti del ricorso n. 469/08 hanno lamentato l’applicazione retroattiva dell’articolo 5 bisdel Decreto legislativo 11 luglio 1992 n. 333, come modificato dalla Legge n. 662 of 1996; la ricorrente del ricorso n. 16108/11 ha lamentato la divergente giurisprudenza relativa al termine di prescrizione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. LA RIUNIONE DEI RICORSI
     
    1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
       
  2. QUESTIONE PRELIMINARE
     
    1. La Corte prende atto dell’informazione concernente il decesso della ricorrente Anna Maria Siddi (ricorso n. 16108/11) e dell’intenzione dei suoi eredi, Ornella, Fabrizio, Roberto e Pietro Pontis, di proseguire il procedimento in sua vece.
    2. Il Governo ha eccepito che le persone in questione non fossero legittimate, sostenendo che la loro qualità di eredi in ordine ai diritti controversi fosse stata dimostrata in modo insufficiente.
    3. La Corte osserva che Ornella, Fabrizio, Roberto e Pietro Pontis hanno presentato dei documenti ufficiali attestanti la loro qualità di eredi universali di Anna Maria Siddi. Conseguentemente, la Corte respinge l’eccezione sollevata dal Governo e ritiene che essi siano legittimati a proseguire il ricorso nell’interesse della defunta.
    4. Tuttavia, per motivi pratici, nella presente sentenza Anna Maria Siddi continuerà a essere denominata “la ricorrente”.
       
  3. LE DOMANDE DEL GOVERNO DI CANCELLAZIONE DEI RICORSI DAL RUOLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 § 1 DELLA CONVENZIONE
     
    1. Il Governo ha presentato delle dichiarazioni unilaterali che non offrono una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione non esiga che la Corte prosegua il suo esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). La Corte rigetta la domanda del Governo di cancellazione dei ricorsi dal ruolo e proseguirà conseguentemente il suo esame del merito della causa (si veda Tahsin Acar c Turchia (questione preliminare) [GC], 26307/95, § 75, CEDU 2003‑VI).
       
  4. LA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
     
    1. Il diritto e la prassi interni pertinenti concernenti l’espropriazione indiretta sono reperibili nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009).
       
  1. Sulla ricevibilità
    1. Il Governo ha eccepito alla ricevibilità del ricorso n. 469/08 a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e della perdita della qualità di vittime.
    2. Quanto al primo motivo, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano presentato appello avverso la sentenza di primo grado e non avevano contestato la determinazione del risarcimento effettuata dal perito nominato dal giudice. A tale riguardo, la Corte osserva di avere precedentemente respinto osservazioni simili (si veda Ucci c. Italia, n. 213/04, §§ 83- 86, 22 giugno 2006) e non sussiste alcun motivo per agire diversamente nel caso di specie.
    3. Quanto all’asserita perdita della qualità di vittime, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avessero ottenuto una riparazione a livello nazionale. A tale proposito la Corte osserva che i giudici nazionali non avevano accordato somme corrispondenti al pieno valore di mercato dei terreni espropriati (si veda il paragrafo 5 supra). Segue che i ricorrenti non hanno perso la loro qualità di vittime (si veda, a contrario, Armando Iannelli c. Italia, n. 24818/03, §§ 35-37, 12 febbraio 2013).
    4. Il Governo ha inoltre eccepito alla ricevibilità del ricorso n. 16108/11. Ha sostenuto che la ricorrente non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte concernente l’offerta di risarcimento fatta dal Comune e l’applicazione del termine di prescrizione. Conseguentemente, la ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne e difettava della qualità di vittima in quanto, con il proprio comportamento, aveva contribuito all’asserita violazione.
    5. La Corte osserva che la ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado lamentando la mancata concessione di un risarcimento per l’illegittima occupazione del terreno. Tale doglianza rispecchiava l’asserita violazione sollevata dinanzi alla Corte (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 117, 20 marzo 2018).
    6. In ordine alla mancata impugnazione dell’applicazione del termine di prescrizione, la Corte osserva che all’epoca del deposito dell’appello nel 2007, la costante giurisprudenza interna prevedeva che il termine di prescrizione fosse di cinque anni ed esso iniziava a decorrere dalla data in cui il terreno era modificato irreversibilmente (si veda Guiso-Gallisay, sopra citata, §§ 24-25). A tale riguardo, i ricorsi nazionali erano pertanto inefficaci e le eccezioni sollevata dal Governo devono essere respinte.
    7. Poiché la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

       
  2. Sul merito
    1. La Corte osserva che i ricorrenti sono stati privati dei loro beni mediante l’espropriazione indiretta o “acquisitiva”, ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni che la Corte ha precedentemente  ritenuto, in un elevato numero di cause, incompatibile con il principio di legalità, e che ha dato luogo a constatazioni di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000‑VI, e, quale precedente più recente, Messana c. Italia, n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017).
    2. Nel caso di specie, dopo aver esaminato tutto il materiale che le è stato presentato e le osservazioni formulate dal Governo, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione.  
    3. Inoltre, quanto al ricorso n. 16108/11, la Corte osserva che i giudici nazionali avevano applicato un termine di prescrizione di cinque anni che aveva iniziato a decorrere dalla data dell’ultimazione delle opere pubbliche (si veda il paragrafo 7 supra). Conseguentemente, ai ricorrenti era stata negata la possibilità che era stata, in linea di principio, disponibile per essi di ottenere un risarcimento (si veda Carbonara e Ventura, sopra citata, § 71).
    4. Segue che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
       
  1. SULLE ALTRE DOGLIANZE
     
    1. Quanto alle rimanenti doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda il paragrafo L'origine riferimento non è stata trovata. supra), visti i fatti oggetto della causa, le osservazioni delle parti e le sue conclusioni di cui sopra, la Corte ritiene di avere trattato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare le rimanenti doglianze (si veda Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).

SULL' APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno chiesto gli importi indicati nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese.
  2. Quanto al ricorso n. 469/08, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano già ottenuto una sufficiente riparazione a livello nazionale, mentre quanto al ricorso n. 16108/11 esso non ha presentato osservazioni riguardo alle domande di equa soddisfazione formulate dalla ricorrente.
  3. La Corte ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della violazione del principio di legalità (si vedano i paragrafi 25 e 6supra). I criteri pertinenti al fine del calcolo del danno patrimoniale nei casi di espropriazione indiretta sono stati esposti nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay (sopra citata, §§ 105-107). In particolare, la Corte ha invocato il valore di mercato del bene all’epoca dell’esproprio, come dichiarato nelle perizie disposte dal tribunale, elaborate nel corso dei procedimenti nazionali.
  4. Quanto al ricorso n. 469/08, la Corte osserva che nel corso dei procedimenti nazionali erano state disposte due diverse perizie. I ricorrenti hanno invocato dinanzi alla Corte la perizia redatta nel corso del secondo procedimento e il Governo non vi si è opposto; la Corte baserà pertanto la sua valutazione su tale perizia.
  5. In ordine all’importo già concesso dai giudici nazionali, il Governo ha sostenuto che la somma ottenuta dai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione (si veda il paragrafo 5 supra) dovrebbe essere considerata parte del risarcimento per la perdita del bene. La Corte ritiene che la somma in questione fosse finalizzata a fornire una riparazione per il danno cagionato ai ricorrenti dall'indisponibilità del terreno precedentemente alla perdita della proprietà e, di conseguenza, non si può tenere conto di essa quale parte del risarcimento per l’espropriazione del bene dei ricorrenti.
  6. Quanto al ricorso n. 16108/11, la Corte rileva che i giudici nazionali non avevano nominato un perito per la valutazione del terreno. Ciononostante, la ricorrente ha presentato una perizia comprendente una determinazione del valore di mercato del terreno nel 1983. La Corte rileva a tale riguardo che il perito aveva stimato il valore del terreno sulla base di un confronto con terreni contigui aventi caratteristiche simili, metodo coerente con il ragionamento della Corte (si veda, mutatis mutandis, Preite c. Italia, n. 28976/05, § 70, 17 novembre 2015). In aggiunta, il Governo non ha fornito una base alternativa per il calcolo del valore del terreno e non ha nemmeno presentato osservazioni in ordine alla domanda di equa soddisfazione formulata dalla ricorrente. La Corte ritiene pertanto opportuno fare affidamento sulla perizia presentata dalla ricorrente.
  7. Viste le domande dei ricorrenti e tenendo conto del principio del non ultra petita, la Corte accorda le somme indicate nella tabella allegata e respinge le pretese per il resto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara che Ornella Pontis, Fabrizio Pontis, Roberto Pontis e Pietro Pontis sono legittimati a proseguire il presente procedimento in vece di Anna Maria Siddi;
  3. Rigetta la domanda del Governo di cancellazione dei ricorsi dal ruolo;
  4. Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  5. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  6. Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle rimanenti doglianze;
  7. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  8. Respinge le domande di equa soddifazione formulate dai ricorrenti per il resto.


L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 6 aprile 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
 

APPENDICE

N.

Ricorso n.
Nome della causa
Data di deposito

Nominativo del ricorrente
Anno di nascita

Luogo di residenza
Cittadinanza

Nome e sede del rappresentante

Informazioni fattuali

Imoorti concessi dai giudici nazionali in lire italiane (ITL)

Valore di mercato del terreno in lire italiane (ITL)

Osservazioni delle parti

Importo accordato a ciascun ricorso ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione

1.

469/08
Lerro c. Italia
27/12/2007

Umberto LERRO
1948
Napoli
Italiana

Raffaello LERRO
1950
Napoli
Italiana

Giovanna LERRO
1954
Villa Chiara
Italiana

Maurizio DE STEFANO
Roma

Terreno: Comune di Avellino, distinto nel catasto terreni al foglio n. 12, con particelle nn. 96 e 202

Decreti di occupazione d’urgenza: 28/02/1976 (e successive proroghe in data 21/03/1980 e 01/12/1980) e 12/09/1987

Decreto di esproprio: 02/12/1994

Occupazione materiale: 12/12/1987

Decisioni nazionali: Tribunale di Avellino, 28/06/1989, che ha dichiarato l’illegittimità dell’occupazione a decorrere dal 01/03/1979, e ha ordinato la restituzione del terreno e ha concesso un’indennità di occupazione;
Corte di appello di Napoli, 18/02/1991, che ha accertato l’irreversibilità della trasformazione a decorrere dal 01/05/1989 e l’impossibilità di restituire il terreno, e ha concesso un’indennità di espropriazione;
Tribunale amministrativo regionale della Campania, 22/06/1998, che ha dichiarato la nullità del decreto di espropriazione;
Tribunale di Avellino, 29/11/2004, che ha concesso un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996;
Corte di appello di Napoli, 19/05/2006, che ha confermato la sentenza di primo grado.

ITL 1.082.315,850, oltre la rivalutazione per l’inflazione e gli interessi legali a decorrere dal 01/05/1989, a titolo di risarcimento

ITL 594.493,090 oltre gli interessi legali, a titolo di indennità di occupazione

ITL 979.169,000 (nel 1989, secondo la perizia di cui al primo procedimento)

ITL 1.513.865,000 (a decorrere dal 01/05/1989, secondo la perizia di cui al secondo procedimento)

Governo:

(1) mancato esaurimento (si veda il § 19 della sentenza);

(2) perdita della qualità di vittime (si veda il § 20 della sentenza);

(3) merito: sufficiente prevedibilità dell’ingerenza sulla base del diritto nazionale e proporzionalità alla pubblica utilità perseguita;

(4) equa soddisfazione: sufficienza dell’importo ricevuto dai ricorrenti, tenendo conto anche del pagamento di un’indennità di occupazione.

Ricorrente:

(1) inefficacia dei ricorsi nazionali;

(2) risarcimento non rispecchiante il valore di mercato del bene e impossibilità di tenere conto della somma versata a titolo di indennità di occupazione;

(3) domande di equa soddisfazione:

(a) perdita del bene: 1.706.580.23 euro (EUR)

(b) danno non patrimoniale: EUR 45.000

(c) spese: EUR 31.204,10 oltre le imposte

Danno patrimoniale: EUR 901.400, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Danno non patrimoniale: 

EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Spese:

EUR 5.000, oltre l’importo eventualmene dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta

2.

16108/11
Siddi c. Italia
09/03/2011

Anna Maria SIDDI
1931
Deceduta nel 2012
Quartu Sant’Elena
Italiana

Eredi

Ornella PONTIS

1954

Fabrizio PONTIS

1955

Roberto PONTIS

1960

Pietro PONTIS

1966

Maurizio DE STEFANO
Roma

Terreno: 1/3 di un terreno sito nel Comune di Selargius, distinto nel catasto terreni al foglio n. 42, con particelle nn. 378, 380 e 381 (metri quadrati 3.270 complessivamente)

Decreto di occupazione d’urgenza: 18/07/1977

Decisioni nazionali:

Tribunale di Cagliari, 22/11/2006, che ha dichiarato l’illegittimità dell’occupazione a decorrere dal 30/04/1982 e la prescrizione delle doglianze dei ricorrenti;
Corte di appello di Cagliari, 15/09/2010, che ha confermato la precedente sentenza;
Corte di cassazione, 22/03/2012, che ha confermato la precedente sentenza.

Nessuno

ITL 120.000 al metro quadro nel 1983 (ITL 130.800,000 per la parte della ricorrente), secondo la perizia ex parte

Governo:

(1) difetto di legittimazione degli eredi della ricorrente;

(2) mancato esaurimento (si veda il § 21 della sentenza);

(3) difetto della qualità di vittime (si veda il § 21 della sentenza)

(4) merito: sufficiente prevedibilità e proporzionalità alla pubblica utilità perseguita sia del decreto di esproprio che dell’applicazione della prescrizione.

Ricorrente:

(1) legittimazione degli eredi;

(2) appello concernente la domanda di risarcimento e inefficacia dello stesso a causa della prescrizione;

(3) domande di equa soddisfazione:

(a) perdita del bene:

EUR 371.237,65

(b)danno non patrimoniale :

EUR 40.000

(c) spese:

EUR 29.335,61

Danno parimoniale: EUR 371,237.65, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Danno non patrimoniale: EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Spese: EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta