Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1 giugno 2023 - Ricorso n. 23668/05 - Causa Barone c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BARONE c. ITALIA

(Ricorso n. 23668/05)

SENTENZA

STRASBURGO

1° giugno 2023

 La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nel causa Barone c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 23668/05) presentato nei confronti della Repubblica italiana con il quale in data 17 giugno 2005 un cittadino italiano, il Sig. Francesco Barone, nato nel 1922 e residente a Palermo, rappresentato dall’avvocato F. Di Salvo, del Foro di Firenze, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo ex agente, Sig. I. M. Braguglia, e dal suo ex co-agente, Sig.N. Lettieri;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 9 maggio 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa riguarda l'espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva) di un terreno sito a Palermo la cui superficie era pari a circa 2.300 metri quadrati, del quale il ricorrente e suo zio erano proprietari per quote uguali.
  2. Nel 1988 la Regione Sicilia occupò d’urgenza il terreno al fine di edificare una chiesa. La chiesa fu costruita, tuttavia, alla data del 22 marzo 1993, vale a dire nel termine di cinque anni successivi all’inizio dell’occupazione, non era stato emesso alcun decreto di esproprio.
  3. Il ricorrente, agendo anche nell’interesse dello zio, adì il Tribunale di Palermo con un'azione risarcitoria nei confronti della Regione, chiedendo un risarcimento per l'espropriazione de facto del suo bene.
  4. Il Tribunale di Palermo accordò ai ricorrenti la somma di euro (EUR) 234.493,63, oltre la rivalutazione per l’inflazione e gli interessi legali dal 22 marzo 1993, quale risarcimento della perdita del bene. Il tribunale calcolò il risarcimento sulla base del valore di mercato del terreno, stimato da un perito nominato dal tribunale, e ridusse successivamente l'importo ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333. Il tribunale emise la sentenza in data 4 novembre 2003 ed essa non fu impugnata. Divenne pertanto definitiva in data 20 dicembre 2004.
  5. Dopo che la decisione divenne definitiva, fu rivelato che lo zio del ricorrente era già deceduto al momento dell'instaurazione del procedimento. Pertanto, nel corso del procedimento di esecuzione, la decisione fu dichiarata nulla per la parte riguardante lo zio del ricorrente.
  6. Il ricorrente presentò ricorso ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (la “Legge Pinto”), lamentando l'eccessiva durata del procedimento descritto sopra e i giudici nazionali gli accordarono la somma di euro 6.750 quale risarcimento del danno non patrimoniale.
  7. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, di essere stato privato illegalmente del suo bene, nonchè la concessione di un indennizzo asseritamente connesso irragionevolmente al valore di mercato del terreno.
  8. Il ricorrente ha inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione l’eccessiva durata dei procedimenti nazionali e l’asserita inadeguatezza del risarcimento accordatogli.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. QUESTIONE PRELIMINARE
    1. La Corte prende atto delle informazioni relative al decesso del ricorrente in data 11 novembre 2014 e dell’intenzione dei suoi eredi, Sig. Ignazio Barone, Sig. Giovanni Barone, Sig. Mario Barone, Sig.ra Rosalia Barone e Sig.ra Rita Barone, di proseguire il procedimento in vece sua, nonché dell’assenza di un’eccezione da parte del Governo riguardo a tale intenzione.
    2. La Corte ritiene pertanto che gli eredi specificati (si vedano gli estremi nella tabella allegata) siano legittimati a proseguire il procedimento nell’interesse del defunto ricorrente.
    3. Tuttavia, per motivi pratici, si rinvierà comunque all’iniziale ricorrente in tutto il testo che segue.
       
  2. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROtocolLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
    1. La Corte osserva preliminarmente che, quanto al rilievo del Governo secondo il quale il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne, essa ha già rigettato eccezioni analoghe in precedenti cause in materia di espropriazioni indirette (si vedano Colacrai c. Italia (n. 2), n. 63868/00, 15 luglio 2005; Colazzo c. Italia, n. 63633/00, 13 ottobre 2005; e Izzo c. Italia, n. 20935/03, 2 marzo 2006). Nel presente ricorso la Corte non riscontra alcun motivo che potrebbe imporle di discostarsi dalla sua precedente conclusione.
    2. Quanto al rilievo del Governo secondo il quale il ricorso era stato depositato tardivamente poiché il termine semestrale sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui era stata emessa la decisione di primo grado piuttosto che dalla data in essa era diventata definitiva, la Corte ha già esaminato e rigettato un’eccezione analoga nella causa Spampinato c. Italia (n. 69872/01, § 25, 5 ottobre 2006), le cui circostanze sono simili al caso di specie. La Corte non riscontra alcun motivo che potrebbe imporle di pervenire a questo punto a una differente conclusione.
    3. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
    4. Il diritto e la prassi interni pertinenti concernenti l’espropriazione acquisitiva sono reperibili nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009).
    5. La Corte osserva che il ricorrente è stato privato del sui bene mediante l’espropriazione indiretta o “acquisitiva”, ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni che la Corte ha precedentemente ritenuto, in un elevato numero di cause, incompatibile con il principio di legalità, e che ha dato luogo a constatazioni di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000‑VI, e Messana c. Italia, n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017).
    6. Avendo esaminato tutto il materiale che le è stato presentato nonché le osservazioni formulate dalle parti, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire nel caso di specie a una diversa conclusione.
    7. La Corte osserva inoltre che il risarcimento accordato al ricorrente non rispecchiava il valore di mercato del terreno (si veda il paragrafo 4 supra).
    8. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
       
  3. SULLE RIMANENTI DOGLIANZE
    1. Il ricorrente ha inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione l’eccessiva durata dei procedimenti nazionali (si veda il paragrafo 8 supra). La Corte rileva che l’importo accordato al ricorrente per il danno non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata dei procedimenti è superiore all’importo che sarebbe stato accordato dalla Corte. Segue che la presente dogliana è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 § 3, lettera a) e 4 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha chiesto EUR 6.336.995,52 per il danno patrimoniale e non patrimoniale ed EUR 221.520,36 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali e dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo ha sostenuto che tali richieste fossero eccessive.
  3. Quanto al danno patrimoniale, la Corte ribadisce che i pertinenti criteri di calcolo in materia di espropriazione illegale sono stati indicati nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay (sopra citata, §§ 105). Sulla base dei fatti relativi al caso di specie, la Corte ritiene appropriato utilizzare, quale punto di partenza, il valore di mercato del bene individuato nelle perizie del consulente tecnico del tribunale, elaborate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale di Palermo, corrispondente a lire italiane (ITL) 830.900.000, in modo che la differenza tra tale importo e il risarcimento accordato nel procedimento nazionale (ITL 457.915.518) sia ITL 372.984.482. Considerando che il ricorrente era proprietario della metà del terreno espropriato, il punto di partenza per il calcolo è ITL 186.492.241 (corrispondenti a EUR 96.315). A tale importo deve essere aggiunta una somma rispecchiante la rivalutazione per l’inflazione e gli interessi legali applicati al capitale rivalutato progressivamente a decorrere dalla data di perdita della proprietà (22 marzo 1993). Tenendo conto degli elementi di cui sopra e deliberando in via equitativa, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente EUR 220.000 per il danno patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta in relazione a tale importo.
  4. La Corte accorda inoltre al ricorrente EUR 5.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
  5. Vista la documentazione di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare EUR 5.000 comprendenti tutte le voci delle spese, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara che il Sig. Ignazio Barone, il Sig. Giovanni Barone, il Sig. Mario Barone, la Sig.ra Rosalia Barone e la Sig.ra Rita Barone sono legittimati a proseguire il presente procedimento in vece del defunto ricorrente;
  2. Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e il ricorso irricevibile per il resto;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare agli eredi del ricorrente congiuntamente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. EUR 220.000 (euro duecentoventimila), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno patrimoniale;
      2. EUR 5.000 (euro cinquemila), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      3. EUR 5.000 (euro cinquemila), oltre l’importo eventualmente dovuto dagli eredi a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 1° giugno 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

 

APPENDICE

Nome del ricorrente

Anno di nascita

Cittadinanza

Luogo di residenza

Francesco BARONE

Eredi:

Ignazio BARONE

Giovanni BARONE

Mario BARONE

Rosalia BARONE

Rita BARONE

1922

Deceased in 2014

1957

1959

1963

1975

1978

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo