Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 aprile 2023 - Ricorso n. 54592/07 - Causa Ferrara e altri c.Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA FERRARA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 54592/07 e 3 altri si veda l’appendice)

SENTENZA

STRASBURGO

6 aprile 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Ferrara e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso presentato contro la Repubblica italiana con il quale i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date e mediante i vari rappresentanti ivi indicati;

vista la decisione di comunicare i ricorsi al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame dei ricorsi da parte di un Comitato.

Dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 marzo 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa concerne le doglianze dei ricorrenti di essere stati privati dei loro terreni mediante l’applicazione da parte dei giudici nazionali della norma relativa all’espropriazione indiretta (accessione invertita o occupazione acquisitiva).
  2. I ricorrenti erano proprietari di lotti di terreno siti in diversi comuni (per i particolari si veda la tabella allegata).
  3. Le autorità nazionali emisero dei decreti che autorizzavano l’occupazione d’urgenza dei vari lotti di terreno dei ricorrenti al fine del loro successivo esproprio. Poco tempo dopo, esse presero materialmente possesso dei terreni. Allo scadere delle autorizzazioni i terreni risultavano modificati irreversibilmente da opere edilizie, ma le autorità non avevano emesso formali decreti di esproprio.
  4. ricorrenti adirono i tribunali nazionali con azioni risarcitorie, sostenendo l’illegittimità dell'occupazione dei terreni e chiedendo un risarcimento.
  5. tribunali nazionali accolsero le doglianze dei ricorrenti e ritennero che l'occupazione dei terreni dei ricorrenti, che era stata inizialmente autorizzata legalmente, fosse successivamente diventata illegale, ma che i terreni fossero stati modificati irreversibilmente dopo il completamento delle opere pubbliche. Conseguentemente, ai sensi della norma relativa all'espropriazione indiretta, i ricorrenti non erano più proprietari dei terreni.
  6. tribunali nazionali ammisero inoltre che i ricorrenti avessero diritto al risarcimento per la perdita dei loro beni e disposero valutazioni indipendenti dei terreni. Non accordarono un indennizzo che rispecchiasse il valore di mercato dei terreni espropriati, bensì procedettero invece ad accordare indennizzi sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 5 bis del Decreto legislativo 11 luglio 1992 n. 333, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996.
  7. In aggiunta, nei ricorsi nn. 22915/09, 43955/09 e 43275/12, i giudici nazionali accordarono una somma quale risarcimento dell’indisponibilità dei terreni durante il periodo di occupazione legittima (indennità di occupazione).
  8. Ulteriori informazioni su ciascun ricorso sono disponibili nella tabella allegata.
  9. I ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati illegittimamente dei loro terreni a causa dell’applicazione da parte dei tribunali nazionali della norma relativa all’espropriazione indiretta, in violazione dei loro diritti di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
  10. Hanno inoltre lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, l’applicazione retroattiva dell’articolo 5 bisdel Decreto legislativo 11 luglio 1992 n. 333, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996. A loro avviso, ciò costituiva un’ingerenza legislativa in procedimenti pendenti.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. LA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. QUESTIONE PRELIMINARE

  1. La Corte prende atto dell’informazione concernente il decesso del ricorrente Nicolò Bresciano (ricorso n. 22915/09) e dell’intenzione della sua erede, Giovanna Bresciano, di proseguire il procedimento in sua vece, nonché dell’assenza di opposizione a tale intenzione da parte del Governo. La Corte ritiene pertanto che Giovanna Bresciano, la quale era già parte del presente procedimento dinanzi alla Corte, sia legittimata a proseguire il procedimento anche per il defunto.

III. LA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

  1. Il diritto e la prassi interni concernenti l’espropriazione indiretta sono reperibili nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009).

A. Sulla ricevibilità

  1. Il Governo ha eccepito alla ricevibilità dei ricorsi a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, o perché i ricorrenti non si erano avvalsi delle vie di ricorso disponibili per ottenere una riparazione o perché i procedimenti nazionali erano ancora pendenti.
  2. In particolare, in ordine al ricorso n. 54592/07, il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva presentato appello avverso la sentenza di primo grado e non aveva contestato la determinazione del risarcimento effettuata dal perito nominato dal giudice. A tale riguardo, la Corte osserva di avere precedentemente respinto osservazioni simili (si veda Ucci c. Italia, n. 213/04, §§ 83- 86, 22 giugno 2006) e non sussiste alcun motivo per agire diversamente nel caso di specie.
  3. In ordine al ricorso no. 22915/09, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la restituzione dei terreni a livello nazionale. La Corte ritiene che, come dichiarato dai ricorrenti, al momento dell'instaurazione dei procedimenti nazionali avvenuta nel 1988 non vi fosse alcuna possibilità di chiedere la restituzione dei terreni (si veda Guiso-Gallisay, sopra citata, §§ 23-34).
  4. Infine, in ordine ai ricorsi nn. 22915/09, 43955/09 e 43275/12, il Governo ha sostenuto che i procedimenti nazionali fossero ancora pendenti al momento del deposito dei ricorsi. Quanto al ricorso n. 43955/09, il Governo non ha presentato alcuna prova del procedimento pendente.Quanto ai ricorsi nn. 22915/09 e 43275/12, i procedimenti ancora in corso riguardavano l'esecuzione di decisioni interne e non erano quindi connessi alle violazioni lamentate nei presenti ricorsi.
  5. Segue che nessuno dei ricorsi indicati dal Governo può essere considerato effettivo ai fini della Convenzione.
  6. Il Governo ha inoltre sostenuto che i ricorrenti non fossero più vittime dell’asserita violazione in quanto avevano ottenuto un risarcimento a livello nazionale.A tale proposito la Corte osserva che i tribunali nazionali non avevano accordato somme corrispondenti al pieno valore di mercato dei lotti di terreno espropriati (si veda il paragrafo 6 supra). Segue che i ricorrenti non hanno perso la loro qualità di vittime (si veda, a contrario, Armando Iannelli c. Italia, n. 24818/03, §§ 35-37, 12 febbraio 2013).
  7. In aggiunta, riguardo al ricorso n. 43275/12, il Governo ha sostenuto che il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto tutti i pagamenti dovuti e aveva rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa. La Corte osserva, come sottolineato dal ricorrente, che la rinuncia menzionata dal Governo era stata effettuata nell’ambito di due procedimenti, uno relativo all’esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catania in data 26 novembre 2009 e l’altro concernente un distinto decreto di esproprio. Come osservato anche dal ricorrente, tali procedimenti, così come la rinuncia, concernevano esclusivamente il risarcimento per l’espropriazione di lotti di terreno diversi da quello in questione nel presente procedimento. Conseguentemente, la Corte non vede come una simile dichiarazione potesse essere interpretata come una rinuncia ai diritti relativi alla causa in esame. La Corte respinge pertanto anche le eccezioni sollevate dal Governo a tale riguardo.
  8. Poiché le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità, esse devono essere dichiarate ricevibili.

B. Sul merito

  1. La Corte osserva che i ricorrenti sono stati privati dei loro beni mediante l’espropriazione indiretta o “acquisitiva”, ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni che la Corte ha precedentemente ritenuto, in un elevato numero di cause, incompatibile con il principio di legalità, e che ha dato luogo a constatazioni di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000‑VI, e, quale precedente più recente, Messana c. Italia, n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017).
  2. Nel caso di specie, dopo aver esaminato tutto il materiale che le è stato presentato e le osservazioni formulate dal Governo, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione.
  3. Segue che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IV. SULLE ALTRE DOGLIANZE

  1. Quanto alla doglianza sollevata ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda il paragrafo 10 supra), visti i fatti oggetto della causa, le osservazioni delle parti e le sue conclusioni di cui sopra, la Corte ritiene di avere trattato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare la rimanente doglianza (si veda Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).

L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno chiesto gli importi indicati nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese.
  2. Il Governo non ha presentato alcuna osservazione riguardo alle domande di equa soddisfazione formulate dai ricorrenti.
  3. La Corte ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della violazione del principio di legalità (si vedano i paragrafi 22 e 23supra). I criteri pertinenti al fine del calcolo del danno patrimoniale nei casi di espropriazione indiretta sono stati esposti nella sentenza relativa alla causa Guiso-Gallisay (sopra citata, §§ 105-07). In particolare, la Corte ha invocato il valore di mercato del bene all’epoca dell’esproprio, dichiarato nelle perizie disposte dal tribunale, elaborate nel corso dei procedimenti nazionali.
  4. In ordine ai ricorsi nn. 22915/09 e 43955/09, la Corte osserva che nel corso dei procedimenti nazionali erano state disposte due diverse perizie. Ciononostante, poiché i ricorrenti hanno invocato la perizia redatta nel corso del procedimento di appello, e il Governo non vi si è opposto, la Corte baserà la sua valutazione su quest’ultima.
  5. In aggiunta, in ordine al ricorso n. 22915/09, la Corte osserva che i ricorrenti avevano ottenuto il pagamento del pieno valore di mercato del terreno sulla base della sentenza di primo grado, che era stata successivamente annullata dalla Corte di appello. Conseguentemente, con sentenza del 23 giugno 2014, il Tribunale di Savona ordinò ai ricorrenti di restituire la somma ricevuta in eccesso (si veda la tabella allegata). Non è stata fornita dalle parti alcuna informazione relativa all’esecuzione di tale sentenza. Poiché la Corte baserà il suo calcolo del danno patrimoniale sugli importi liquidati ai ricorrenti dalla Corte di appello, essa sottolinea che la presente sentenza non influisce sulla possibilità per il Governo di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona del 23 giugno 2014.
  6. Viste le domande dei ricorrenti e tenendo conto del principio del non ultra petita, la Corte accorda le somme indicate nella tabella allegata e respinge le domande per il resto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara che Giovanna Bresciano è legittimata a proseguire il presente procedimento anche in vece di Nicolò Bresciano;
  3. Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  4. Ritiene che vi stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  5. Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione;
  6. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 6 aprile 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Appendice
N. Ricorso n.
Nome della causa
Data di deposito
Nominativo del ricorrente
Anno di nascita
Luogo di residenza
Cittadinanza
Nome e sede del rappresentante Informazioni fattuali Importo concesso dai giudici nazionali in lire italiane (ITL) Valore di mercato del terreno in lire italiane (ITL) Osservazioni delle parti Importo accordato a ciascun ricorrente ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione
1. 54592/07
Ferrara c. Italia
01/12/2007
Luciano FERRARA
1922
Lusciano
Italiana
Silvano TOZZI
Napoli
Terreno: Comune di Trentola Ducenta, distinto nel catasto terreni al foglio n. 5, con particella n.91
Decreto di occupazione d'urgenza: 21/11/1987
Occupazione materiale: 27/06/1988

Decisioni nazionali: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2006, che ha dichiarato l'occupazione illegittima ab initio e ha accordato un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996
ITL 106.943,980 oltre la rivalutazione per l'inflazione e gli interessi legali a decorrere dal 21/11/1987 ITL 194.320,000 (nel 1988, secondo una perizia) Governo:
(1) mancato esaurimento: mancata contestazione da parte del ricorrente della determinazione del risarcimento nel procedimento di primo grado e mancato appello avverso la sentenza di primo grado;
(2) perdita della qualità di vittima: equità dell'importo ricevuto dal ricorrente;
(3) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Ricorrente:
(1) inefficacia dei ricorsi nazionali;
(2) risarcimento non rispecchiante il valore di mercato del bene;
(3) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene:
EUR 158,212.54
(b) danno non patrimoniale:
EUR 15.800
(c) spese:
EUR 17.100 oltre le imposte
Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 158.212,54, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Danno non patrimoniale:
EUR 5.000, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
Spese:
EUR 5.000, oltre l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta
2. 22915/09
Bresciano e altri c. Italia
28/04/2009
Nicolò BRESCIANO
1938
Deceduto nel 2010
Imperia
Italiana

Erede:
Giovanna BRESCIANO
1943

Giovanna BRESCIANO
1943
Genova
Italiana

Anna Maria DE LUCIA
1936
Alassio
Italiana
Maurizio DE STEFANO
Roma
Terreno: proprietà al 50% di un terreno sito nel Comune di Albenga, distinto nel catasto terreni con n. 7441, al foglio n. 13, con particelle nn. 316, 320 e 764

Decreto di occupazione d'urgenza: 10/02/1979
Occupazione materiale: 12/03/1979
Decisioni nazionali: Tribunale di Savona, 27/02/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione a decorrere dal 12/03/1984 e ha concesso un risarcimento e un'indennità di occupazione sulla base del valore di mercato dei beni;
Corte di appello di Genova, 01/10/2003, che ha concesso un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996;
Corte di cassazione, 20/02/2009, che ha rigettato tutti i ricorsi;
Tribunale di Savona, 23/06/2014, che ha ordinato ai ricorrenti di restituire gli importi in eccesso del risarcimento sulla base della Legge n. 662/1996 che essi avevano ricevuto sulla base della sentenza di primo grado.
50% di ITL 533.396,050 quale risarcimento relativo al terreno e ITL 67.500,000 quale indennità di occupazione, oltre la rivalutazione per l'inflazione e gli interessi legali a decorrere dal 12/03/1984 (sentenza della Corte di appello del 01/10/2003, si veda la precedente colonna) 50% di ITL 675.000,000 nel 1984, secondo la perizia di primo grado)

50% di ITL 966.150,000 (nel 1984, secondo la perizia di appello, a esclusione del valore dei fabbricati)
Governo:
(1) mancato esaurimento: mancata richiesta di restituzione del terreno da parte dei ricorrenti e procedimento di esecuzione della sentenza di appello ancora pendente;
(2) perdita della qualità di vittime: equità dell'importo ricevuto dai ricorrenti;
(3) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Ricorrenti:
(1) inefficacia dei ricorsi nazionali;
(2) risarcimento non rispecchiante il valore di mercato;
(3) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene:
EUR 109.373
(b) perdita di chance:
EUR 295.080,33
(c) danno non patrimoniale:
EUR 40.000
(d) spese dinanzi ai tribunali nazionali:
EUR 75.807,87
Tribunale di Savona, 23/06/2014, che ha ordinato ai ricorrenti di restituire gli importi in eccesso del risarcimento sulla base della Legge n. 662/1996 che essi avevano ricevuto sulla base della sentenza di primo grado.
(e) spese dinanzi alla Corte: EUR 38.137,02
Danno patrimoniale:
- perdita del bene: EUR 109.373 oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
- perdita di chance: EUR 14.700, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
Danno non patrimoniale:
EUR 5.000, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
Spese:
EUR 7.000, oltre l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta
3. 43955/09
Grana c. Italia
31/07/2009
Maria Rosa GRANA
Maria Rosa GRANA
1933
Albenga
Italiana

Maria Giovanna GRANA
1941
Albenga
Italiana
Maria Margherita VIALE
Nizza
Terreno: proprietà al 50% di un terreno sito nel Comune di Albenga, distinto nel catasto terreni con n. 7441, al foglio n. 13, con particelle nn. 316, 320 e 764
Terreno: proprietà al 50% di un terreno sito nel Comune di Albenga, distinto nel catasto terreni con n. 7441, al foglio n. 13, con particelle nn. 316, 320 e 764
Decreto di occupazione d'urgenza: 10/02/1979
Occupazione materiale: 12/03/1979
Decisioni nazionali: Tribunale di Savona, 27/02/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione a decorrere dal 12/03/1984 e ha concesso un risarcimento e un'indennità di occupazione sulla base del valore di mercato dei beni;
Corte di appello di Genova, 01/10/2003, che ha concesso un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996;
Corte di cassazione, 20/02/2009, che ha rigettato tutti i ricorsi.
50% di ITL 533,396,050 quale risarcimento relativo al terreno e ITL 67.500,000 quale indennità di occupazione, oltre la rivalutazione per l'inflazione e gli interessi legali a decorrere dal 12/03/1984 50% di ITL 675,000,000 (nel 1984, secondo la perizia di primo grado)
50% di ITL 966,150,000 (nel 1984, secondo la perizia di appello, a esclusione del valore dei fabbricati)
Governo:
(1) mancato esaurimento: procedimento di esecuzione della sentenza di appello ancora pendente;
(2) perdita della qualità di vittime:equità del risarcimento ricevuto dalle ricorrenti;
(3) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Ricorrenti:
(1) assenza di procedimenti pendenti al momento del deposito del ricorso;
(2) risarcimento non rispecchiante il valore di mercato;
(3) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene: EUR 609.904.61
(b) danno non patrimoniale:
EUR 60.000
(c) spese dinanzi alla Corte:
EUR 32.500
Danno patrimoniale:
Danno patrimoniale:
-perdita del bene: EUR 609.904,61, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
Danno non patrimoniale:
EUR 5.000, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
Spese:
EUR 5.000, oltre l'importo eventualmente dovuto dalle ricorrenti a titolo di imposta
4. 43275/12
Contarino c. Italia
04/07/2012
Corsaro Francesco CONTARINO
Acireale
Italiana
Santi PAPPALARDO
Catania
Terreno: comune di Acireale, distinto nel catasto terreni al foglio n. 49, con particella n. 408
Informazioni fattuali
Terreno: Comune di Trentola Ducenta, distinto nel catasto terreni al foglio n. 5, con particella n. 91
Decreto di occupazione d'urgenza: 21/11/1987
Occupazione materiale: 27/06/1988

Decisioni nazionali: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2006, che ha dichiarato l'occupazione illegittima ab initio e ha accordato un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996
Terreno: proprietà al 50% di un terreno sito nel Comune di Albenga, distinto nel catasto terreni con n. 7441, al foglio n. 13, con particelle nn. 316, 320 e 764
Decreto di occupazione d'urgenza: 10/02/1979
Occupazione materiale: 12/03/1979
Decisioni nazionali: Tribunale di Savona, 27/02/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione a decorrere dal 12/03/1984 e ha concesso un risarcimento e un'indennità di occupazione sulla base del valore di mercato dei beni;
Corte di appello di Genova, 01/10/2003, che ha concesso un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996;
Corte di cassazione, 20/02/2009, che ha rigettato tutti i ricorsi;
Tribunale di Savona, 23/06/2014, che ha ordinato ai ricorrenti di restituire gli importi in eccesso del risarcimento sulla base della Legge n. 662/1996 che essi avevano ricevuto sulla base della sentenza di primo grado.
Terreno: proprietà al 50% di un terreno sito nel Comune di Albenga, distinto nel catasto terreni con n. 7441, al foglio n. 13, con particelle nn. 316, 320 e 764
Decreto di occupazione d'urgenza: 10/02/1979
Occupazione materiale: 12/03/1979
Decisioni nazionali: Tribunale di Savona, 27/02/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione a decorrere dal 12/03/1984 e ha concesso un risarcimento e un'indennità di occupazione sulla base del valore di mercato dei beni;
Corte di appello di Genova, 01/10/2003, che ha concesso un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996;
Corte di cassazione, 20/02/2009, che ha rigettato tutti i ricorsi.
Terreno: comune di Acireale, distinto nel catasto terreni al foglio n. 49, con particella n. 408
Decreto di occupazione d'urgenza: 20/05/1985
Occupazione materiale: 01/08/1985
Decisioni nazionali: Tribunale di Catania, 12/01/2000, che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione a decorrere dal 20/05/1994 e ha concesso un risarcimento basato sulla Legge n. 662/1996;
Corte di appello di Catania, 26/11/2009, che ha confermato la precedente decisione;
Corte di cassazione, 15/02/2012, che ha confermato la precedente decisione
ITL 1.282.255,000 oltre la rivalutazione per l'inflazione e gli interessi legali a decorrere dal 20/05/1994 quale risarcimento e ITL 657.466,800 quale indennità di occupazione ITL 2.330.880,000 (nel maggio del 1994, secondo una perizia) Governo:
(1) mancato esaurimento: procedimento di esecuzione della sentenza di appello ancora pendente;
(2) perdita della qualità di vittima: rinuncia del ricorrente al suo diritto a ulteriori pretese;
(3) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita

Ricorrente:
(1) procedimento pendente non concernente l'asserita violazione;
(2) rinuncia concernente un diverso procedimento di espropriazione;
(3) insufficienza del risarcimento per la perdita del bene;
(4) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene e perdita di chance: EUR 2.056,895
(b) spese dinanzi alla Corte: EUR 30.000
Danno patrimoniale:
Danno patrimoniale:
- perdita del bene: EUR 1.472,900, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
- perdita di chance: EUR 292.400, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta
Spese:
EUR 5.000, oltre limporto eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta