Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 febbraio 2023 - Ricorsi nn. 46306/06 e 24940/07 - Causa Compostella e Salamone c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA COMPOSTELLA E SALAMONE c. ITALIA

(Ricorsi nn. 46306/06 e 24940/07)

SENTENZA

STRASBURGO

2 febbraio 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Compostella e Salamone c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione;

visti i ricorsi (nn. 46306/06 e 24940/07) contro la Repubblica italiana con i quali le ricorrenti elencate nella tabella allegata (“le ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle date e mediante i rappresentanti ivi indicati;

vista la decisione di comunicare i ricorsi al Governo italiano (“il Governo”) rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia, e dal suo Co-Agente, Sig.ra P. Accardo;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo relativa all’esame del ricorso n. 46306/06 da parte di un Comitato;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 10 gennaio 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. 1. La causa concerne l’espropriazione dei terreni di proprietà delle ricorrenti e la successiva concessione di un’indennità sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5 bisdella Legge 8 agosto 1992 n. 359 (“Legge 359/1992”).
  2. 2. Le ricorrenti erano proprietarie di lotti di terreno siti, rispettivamente, a Bassano del Grappa e ad Agrigento (si veda la tabella allegata). Le autorità nazionali adottarono dei piani regolatori comprendenti porzioni dei terreni di proprietà delle ricorrenti e autorizzarono l’occupazione d’urgenza di essi. Emisero successivamente dei decreti di espropriazione e offrirono il pagamento di un’indennità, che le ricorrenti rifiutarono.
  3. 3. Le ricorrenti instaurarono dei procedimenti giudiziari sostenendo l’insufficienza dell’indennità offerta dalle autorità nazionali.
  4. 4. In ciascuna causa, i giudici nazionali nominarono dei periti che effettuassero una stima del valore dei terreni e accordarono un‘indennità per l’espropriazione e per il periodo di occupazione dei terreni precedentemente all’emissione del decreto di espropriazione (indennità di occupazione). Il calcolo di tali importi fu basato sui criteri contenuti nell’articolo 5 bisdella Legge 359/1992, che era entrata in vigore in data 14 agosto 1992.
  5. 5. Ulteriori dettagli relativi alle informazioni fattuali concernenti ciascun ricorso, nonché le indennità accordate, sono reperibili nella tabella allegata.
  6. 6. Le ricorrenti hanno lamentato alla Corte, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, una sproporzionata ingerenza nei loro diritti di proprietà in ragione dell’asserita inadeguatezza degli importi delle indennità che avevano ricevuto. In particolare, nel ricorso n. 46306/06 la ricorrente (“la prima ricorrente”) ha lamentato solamente l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione, mentre nel ricorso n. 24940/07 la ricorrente (“la seconda ricorrente”) ha lamentato anche l’insufficiente indennità per il periodo di occupazione legittima, in ragione del fatto che essa era stata calcolata ai sensi dell’articolo 5 bisdella Legge 359/1992.
  7. 7. In aggiunta, la prima ricorrente ha lamentato, ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, le restrizioni imposte al suo terreno a decorrere dal 1969 in conseguenza del divieto di edificare sul terreno, dei ripetuti rifiuti e ritardi nel pagamento dell’indennità uniti a un comportamento scorretto delle autorità nel corso delle trattative per pervenire a una composizione amichevole a livello nazionale, dell’intervento legislativo in procedimenti pendenti, e dell’assenza di un ricorso effettivo mediante il quale lamentare l’asserita violazione dei suoi diritti di proprietà.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA QUESTIONE PRELIMINARE

  1. La Corte prende atto in primo luogo delle informazioni relative al decesso della prima ricorrente e dell’intenzione delle sue eredi di proseguire il procedimento in sua vece, nonché dell’assenza di un’eccezione da parte del Governo riguardo a tale intenzione. Pertanto, e tenuto conto dell’oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene che le eredi della Sig.ra Maria Luisa Compostella, vale a dire, le Sigg.re Elisabetta Bertoncello, Elena Bertoncello e Giovanna Bertoncello, siano legittimate a proseguire il ricorso.
  2. Tuttavia, in tutto il testo che segue si farà riferimento alla “prima ricorrente”.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

  1. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono stati riassunti nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, §§ 47-61, CEDU 2006-V).
  2. Riguardo al ricorso n. 46306/06, il Governo ha sostenuto che la ricorrente non fosse più vittima della violazione lamentata in quanto aveva ottenuto un’adeguata indennità per il bene del quale era stata privata. La Corte ritiene che la questione concernente la qualità di vittima della ricorrente sia strettamente connessa a quella della proporzionalità dell’ingerenza in questione. Unisce pertanto la questione al merito della doglianza.
  3. Poiché la doglianza delle ricorrenti non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità, essa deve essere dichiarata ricevibile.
  4. La Corte rinvia alla sentenza che ha pronunciato nella causa Scordino (n. 1) (sopra citata, §§ 93-98) per una sintesi dei principi pertinenti applicabili nel caso di specie.
  5. La Corte osserva che le ricorrenti sono state private dei loro beni in conformità alla legislazione nazionale e che l’espropriazione perseguiva un fine legittimo di pubblica utilità. Inoltre, i ricorsi concernono espropriazioni distinte, che non sono state svolte nell’ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica e non erano connesse ad alcuna altra specifica circostanza. Conseguentemente, la Corte non discerne alcun obiettivo legittimo “di pubblica utilità” in grado di giustificare il pagamento di un’indennità inferiore al valore di mercato.
  6. Nel caso di specie, l’indennità di espropriazione accordata alle ricorrenti è stata calcolata sulla base dei criteri previsti dall’articolo 5 bis della Legge n. 359/1992 e, conseguentemente, esse hanno ricevuto importi molto inferiori al valore di mercato dei beni.
  7. La Corte ha già riscontrato, in cause simili, che il livello dell’indennità di cui all’articolo 5 bisdella Legge 359/1992 era inadeguato e che in tali cause i ricorrenti avevano dovuto sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo (si veda Scordino (n. 1), sopra citata, §§ 99-104). Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata e le osservazioni formulate dalle parti (si veda la tabella allegata), la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire nel caso di specie a una differente conclusione.
  8. Inoltre, in ordine al ricorso n. 24940/07, la Corte osserva che i giudici nazionali avevano accordato alla ricorrente un’indennità per il periodo durante il quale il terreno era stato occupato precedentemente all’emissione del decreto di espropriazione, che era pari agli interessi legali applicati all’importo accordato a titolo di indennità di espropriazione. Conseguentemente, anche tale importo era notevolmente inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto se esso fosse stato calcolato sulla base del valore di mercato del terreno.
  9. A tale riguardo, la Corte prende atto del rilievo del Governo secondo il quale il valore di mercato è un punto di partenza inadeguato al fine della determinazione dell’indennità che deve essere accordata per il periodo di occupazione legittima. Ciononostante, la Corte ha già constatato che l’indennità per il periodo di occupazione legittima dovrebbe essere calcolata sulla base del valore di mercato del terreno (si veda Luigi Serino c. Italia (n. 3), n. 21978/02, §§ 37-39, 12 ottobre 2010). La Corte non riscontra alcun motivo per discostarsi dalla sua precedente giurisprudenza.
  10. Conseguentemente, la Corte rigetta l’eccezione preliminare del Governo sollevata nel ricorso n. 46306/06 e, pronunciandosi sul merito di entrambi i ricorsi, ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IV. SULLE ALTRE DOGLIANZE

  1. Quanto alle altre doglianze sollevate nel ricorso n. 46306/06 ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si veda il paragrafo 7 supra), visti i fatti oggetto della causa, le osservazioni formulate dalle parti, e le sue conclusioni di cui sopra, la Corte ritiene di avere trattato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare le rimanenti doglianze (si veda Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Le ricorrenti hanno chiesto gli importi indicati nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese.
  2. Il Governo non ha presentato alcuna osservazione relativa alle domande di equa soddisfazione formulate dalle ricorrenti.
  3. La Corte ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione dell’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione relativa ai terreni di proprietà delle ricorrenti (si vedano i paragrafi 16 e 17 supra). I criteri pertinenti al fine del calcolo del danno patrimoniale in tali cause sono stati esposti nella sentenza relativa alla causa Scordino (n. 1) (sopra citata, § 258). In particolare, la Corte ha invocato il valore di mercato del bene all’epoca dell’espropriazione, come dichiarato nelle perizie disposte dai giudici nel corso dei procedimenti nazionali.
  4. In ordine al ricorso n. 46306/06, sono disponibili due differenti perizie elaborate da periti indipendenti. La ricorrente ha invocato dinanzi alla Corte la perizia elaborata nel corso del procedimento di appello e il Governo non vi si è opposto; la Corte baserà pertanto la sua valutazione su tale perizia.
  5. In ordine al ricorso n. 24940/07, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione dell’inadeguatezza dell’indennità per il periodo di occupazione legittima (si vedano i paragrafi 18 e 19 supra). I criteri pertinenti al fine della determinazione del danno patrimoniale sono stati esposti nella sentenza relativa alla causa Luigi Serino (n. 3) (sopra citata, § 47).
  6. Viste le domande formulate dalle ricorrenti, e tenendo conto del principio del non ultra petita, la Corte accorda le somme indicate nella tabella allegata e rigetta le domande per il resto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara che le Sigg.re Elisabetta Bertoncello, Elena Bertoncello e Giovanna Bertoncello sono legittimate a proseguire il presente procedimento in vece della prima ricorrente;
  3. Decide di unire al merito l’eccezione sollevata dal Governo relativa alla qualità di vittima della prima ricorrente e la rigetta;
  4. Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  5. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  6. Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle rimanenti doglianze;
  7. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare alle ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata, per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  8. Rigetta la domanda di equa soddisfazione formulata dalle ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 2 febbraio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
 

APPENDICE

N.

Ricorso n.

Nome della causa
Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita
Luogo di residenza
Cittadinanza

Nome e sede del rappresentante

Informazioni fattuali

Importi concessi dai giudici nazionali in lire italiane (ITL) e in euro (EUR)

Valore di mercato del terreno in lire italiane (ITL) e in euro (EUR)

Osservazioni delle parti

Importo concesso ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione per ciascun ricorso

1.

46306/06
Compostella c. Italia
15/11/2006

Maria Luisa COMPOSTELLA
1924
Bassano del Grappa
Italiana

Deceduta nel 2014

Eredi:

Elena BERTONCELLO

1959

Elisabetta BERTONCELLO

1955

Giovanna BERTONCELLO

1960

Giuseppe CARRARO
Padova

Terreno: Comune di Bassano del Grappa, distinto nel catasto terreni al foglio n. 4, particella n. 720

Pubblica utilità perseguita: costruzione di un ufficio postale

Decreto di occupazione d’urgenza: 17/09/1985; dichiarato successivamente nullo, nuova notifica in data 16/12/1985

Occupazione materiale: 29/11/1985

Decreto di espropriazione: 27/02/1990

Decisioni nazionali: Tribunale di Venezia, 06/05/1993, che ha dichiarato la sua incompetenza;
Corte di Cassazione, 01/06/1995, che ha dichiarato la competenza del Tribunale di Venezia;
Tribunale di Venezia, 01/08/2000, che ha accordato indennità di espropriazione e di occupazione ai sensi dell’articolo 5 bis della Legge n. 359/1992;
Corte di appello di Venezia, 16/03/2009, che ha confermato la sentenza di primo grado

ITL 1.035.785,000 (EUR 534.938,31) a titolo di indennità di espropriazione e ITL 219.928,000 (EUR 113.583,33) a titolo di indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

ITL 2.071.000,000 (EUR 1.069.582,24) (a decorrere dal 1990, secondo la valutazione di un perito indipendente utilizzata nel procedimento di primo grado)

EUR 1.170.951,88 (a decorrere dal 1990, secondo la valutazione di un perito indipendente utilizzata nrel procedimento di appello)

Governo:
1) ricevibilità:

perdità della qualità di vittima in quanto la ricorrente aveva ricevuto un’adeguata indennità;

2) merito: ingerenza proporzionata alla pubblica utilità perseguita.


Ricorrente:
1) ricevibilità e merito:

l’indennità non rispecchiava il valore di mercato.

2) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene: EUR 2.265.496,07
(b) danno non patrimoniale: EUR 200.000
(c) spese: EUR 44.174

Danno patrimoniale (perdita del bene): EUR 2.265.496,07

Danno non patrimoniale:

EUR 5.000

oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Spese sostenute dinanzi alla Corte: EUR 5.000

oltre l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta

2.

24940/07
Salamone c. Italia
07/06/2007

Carmela SALAMONE
1924
Palermo
Italiana

Antonino DE LISI
Palermo

Terreno: Comune di Agrigento, distinto nel catasto terreni al foglio n. 119, particella n. 577

Pubblica utilità perseguita: costruzione di case popolari

Occupazione materiale: 22/12/1992

Decreto di espropriazione: 10/03/1997

Decisioni nazionali: Corte di appello di Palermo, 17/11/1999, che ha accordato un’indennità di espropriazione e un’indennità di occupazione ai sensi dell’articolo 5 bis della Legge n. 359/1992, comprendente una riduzione del 40%;
Corte di Cassazione, 12/04/2002, che ha dichiarato l’illegittimità della riduzione del 40%;
Corte di appello di Palermo, 10/02/2006, che ha accordato un’indennità di espropriazione e di occupazione, ai sensi dell’articolo 5 bis della Legge n. 359/1992

ITL 59.460,550 (EUR 30.708,81) a titolo di indennità di espropriazione e ITL 12.543,732 (EUR 6.478,30) a titolo di indennità di occupazione, oltre gli interessi legali

ITL 118.749,000 (EUR 61.328,74)

(a decorrere dal 1997, secondo la valutazione di un perito indipendente)

Governo:

merito: l’importo pagato a titolo di indennità di occupazione non dovrebbe essere basato automaticamente sul valore di mercato.
Ricorrente:

1)merito: insufficienza dell’indennità di occupazione.
2) domande di equa soddisfazione:
(a) perdita del bene: EUR 30.619,93, da aumentare per l’adeguamento all’inflazione e gli interessi legali;
(b) indennità di

occupazione:

EUR 6.278.08, da aumentare per l’adeguamento all’inflazione e gli interessi legali;
(c) danno non patrimoniale in via equitativa

Danno patrimoniale:

- perdita del bene: EUR 66.700
- indennità di occupazione: EUR 13.676,29

Danno non patrimoniale:

EUR 5.000 oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta

Spese:

Nessuna richiesta da parte della ricorrente.