Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 gennaio 2023 - Ricorsi nn. 53419/19 e 12111/20 - Causa Samperi e Chiapusio c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA SAMPERI E CHIAPUSIO c. ITALIA

(Ricorsi nn. 53419/19 e 12111/20 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

12 gennaio 2023

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Samperi e Chiapusio c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, giudici,

e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 8 dicembre 2022,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono ricorsi presentati contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
  2. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.

IN FATTO

  1. L'elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
  2. I ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva durata dei procedimenti civili cui avevano partecipato in qualità di eredi.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

  1. L’articolo 2 bis (Misura dell’indennizzo) della Legge n. 89 del 24 marzo 2001, conosciuta come legge “Pinto”, come modificata dalla legge n. 208 del 28 dicembre, 2015 recita:

“1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.”

  1. L’articolo 391 bis del codice di procedura civile stabilisce che se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione. La revocazione può essere chiesta entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato che la durata dei procedimenti civili in questione era stata incompatibile con il requisito del “termine ragionevole”. Hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile entro un termine ragionevole (…)”

  1. Il Governo ha sollevato una duplice eccezione di ricevibilità.
  2. In primo luogo, il Governo ha osservato che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne disponibili. In particolare, in relazione al ricorso n. 53419/19, ha sostenuto che i ricorrenti non avevano chiesto gli incrementi percentuali dell’indennizzo previsti dall’articolo 2 bis della cosiddetta “legge Pinto”. Quanto al ricorso n. 12111/20, il Governo ha osservato che la ricorrente non aveva proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 391 bis del codice di procedura civile.
  3. In secondo luogo, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti di entrambe le cause non potevano più affermare di essere “vittime” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione dell’asserita violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto l’importo concesso quale indennizzo a livello nazionale era sufficiente e conforme alle disposizioni interne pertinenti.
  4. In ordine ai rilievi del Governo sull’esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte osserva quanto segue. In relazione al ricorso n. 53419/19, la Corte rileva che i ricorrenti hanno sollevato la questione dell’adeguatezza della somma accordata ai sensi della “legge Pinto” quando hanno impugnato la decisione della Corte di appello di Catania. In ordine all’osservazione del Governo sul ricorso per revocazione, la Corte osserva ulteriormente che la ricorrente aveva già lamentato la durata eccessiva del procedimento in tre gradi di giudizio e ritiene che sarebbe stato eccessivo e sproporzionato esperire un ulteriore ricorso giudiziario per riquantificare la somma accordata alla ricorrente per riparare l’asserito errore commesso dalla stessa Corte di cassazione nel quadro del procedimento ai sensi della legge Pinto. La Corte ritiene, pertanto, che non fosse necessario esperire un ulteriore ricorso per conformarsi ai criteri stabiliti dall’articolo 35 § 4 della Convenzione. Conseguentemente la Corte rigetta le eccezioni di mancato esaurimento sollevate dal Governo.
  5. Riguardo all’eccezione concernente la qualità di vittima dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, la Corte ritiene che, alla luce della sua giurisprudenza, l’equa soddisfazione accordata ai ricorrenti a livello nazionale non possa essere considerata sufficiente (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 205-06 e 214-15, CEDU 2006‑V, e Garino c. Italia(dec.), nn. 16605/03, 16641/03 e 16644/03, 18 maggio 2006). Conseguentemente, i ricorrenti possono tuttora proclamarsi “vittime” della violazione del requisito del “termine ragionevole” e l’eccezione formulata dal Governo deve pertanto essere respinta (si veda Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 69‑83, CEDU 2006‑V).
  6. La Corte ribadisce inoltre che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità pertinenti e la posta in gioco per i ricorrenti nella controversia (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).
  7. Nella causa di principio Cocchiarella, sopra citata, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all’eccessiva durata dei procedimenti civili.
  8. Dopo aver esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di giustificare la durata complessiva dei procedimenti a livello nazionale nel caso di specie. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito del “termine ragionevole”.
  9. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelano la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Ritiene che i presenti ricorsi rivelino la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernente l’eccessiva durata dei procedimenti civili;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, gli importi indicati nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 12 gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Presidente
Krzysztof Wojtyczek

Cancelliere aggiunto facente funzioni
Viktoriya Maradudina
 

APPENDICE

Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(eccessiva durata dei procedimenti civili)
 

N.

Ricorso n.

Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Nome e sede del rappresentante

Inizio del procedi-

mento

Fine del procedi-

mento

Durata totale

Gradi di giudizio

Tribunale nazionale/

fascicolo n.

Importo concesso a livello nazionale (in euro)

Importo concesso a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale

(in euro)[1]

Importo concesso per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

53419/19

20/09/2019

(4 ricorrenti )

Giuseppe SAMPERI

1967

Venerando SAMPERI

1960

Enrico SAMPERI

1969

Santo SAMPERI

1959

Zappala Filippo

Giarre

29/07/1993

03/06/2015

21 anni e

10 mesi e

6 giorni

3 gradi di giudizio

Corte di appello di Catania R.G. 201/2016

2.800

1.080

2.250

2.

12111/20

25/02/2020

Giuseppina CHIAPUSIO

1948

Guglielmino Elio

Ivrea

26/05/1994

08/01/2014

19 anni e

7 mesi e

14 giorni

1 grado di giudizio

Corte di cassazione

R.G. 3656/2016

3.500

7.300

250


[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.