Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 gennaio 2023 - Ricorso n. 4592/03 - Causa Bertolotti c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BERTOLOTTI c. ITALIA

(Ricorso n. 4592/03)

SENTENZA

STRASBURGO

12 gennaio 2023

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Bertolotti c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’8 dicembre 2022,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 21 gennaio 2003.
  2. La ricorrente, sig.ra Mara Egle Bertolotti, è una cittadina italiana nata nel 1946 e residente a Milano. È stata rappresentata dinanzi alla Corte dall’avv. Giovine, del foro di Reggio Calabria.
  3. Le doglianze presentate dalla ricorrente sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sono state comunicate al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni pertinenti sul presente ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. A seguito della comunicazione del ricorso, le parti hanno informato la Corte che, il 26 gennaio 2022, la ricorrente aveva concluso nell'ambito del procedimento interno un accordo con l'autorità espropriante.
  3. L’accordo comporta, da parte della ricorrente, l'accettazione delle somme proposte e la rinuncia a qualsiasi azione riguardante la parte dei suoi crediti non contemplata dall'accordo in questione.
  4. La ricorrente lamenta la durata eccessiva del procedimento civile e il fatto di essere stata privata dei suoi beni in maniera arbitraria. Inoltre, la stessa lamenta la violazione di altre disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. La ricorrente lamenta principalmente che la durata del procedimento civile in questione è incompatibile con l’esigenza del «termine ragionevole», e invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».

  1. La Corte rammeta che la durata «ragionevole» di un procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso, e tenendo conto dei seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati (Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000‑VII).
  2. Nella sentenza di principio Cocchiarella c. Italia [GC], 64886/01, CEDU 2006-V, la Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della durata eccessiva del procedimento.
  3. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto e alcuna argomentazione idonei a giustificare la durata globale del procedimento a livello nazionale. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in contestazione sia eccessiva e non soddisfi l’esigenza del «termine ragionevole».
  4. Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE DOGLIANZE PRESENTATE SOTTO IL PROFILO DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

  1. Invocando l'articolo 13 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la ricorrente lamenta di essere stata privata del suo terreno in maniera arbitraria e di aver ottenuto un risarcimento insufficiente.
  2. La Corte osserva che la ricorrente ha accettato una transazione che ha prodotto l'effetto di soddisfare in larga parte le richieste formulate sotto il profilo della Convenzione, e ha rinunciato a qualsiasi altra azione riguardante la parte dei suoi crediti non contemplata dall'accordo in questione (si vedano, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italia (dec.), n. 7528/05, § 19, 7 gennaio 2014, e Gruppo Cosiac S.p.a. e Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italia (dec.) [comitato], nn. 26363/14 e 53725/15, 25 novembre 2021).
  3. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte considera che, per questa parte del ricorso, la controversia sia stata risolta ai sensi dell'articolo 37 § 1 b) della Convenzione. Inoltre, nessun motivo particolare inerente al rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi protocolli esige il proseguimento dell'esame dei ricorsi ai sensi dell'articolo 37 § 1 in fine.

III. SULLE ALTRE DOGLIANZE

  1. La ricorrente lamenta, sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, l'applicazione della legge n. 662 del 1996 durante il procedimento. Inoltre, invocando l'articolo 13 della Convenzione, la ricorrente afferma di non avere avuto a disposizione alcuna via di ricorso interna effettiva per far valere la violazione dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda la durata del procedimento.
  2. La Corte ha esaminato il ricorso, tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone, e nella misura in cui i fatti in questione sono di sua competenza, ritiene che le doglianze non soddisfino i criteri di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione o non rivelino alcuna parvenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
  3. Di conseguenza, questa parte del ricorso deve essere respinta in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Cocchiarella c. Italia [GC], 64886/01, CEDU 2006‑V), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

  1. Decide di cancellare il ricorso del ruolo per quanto riguarda la doglianza presentata sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
  2. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva del procedimento civile, e irricevibile per il resto;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della durata del procedimento;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 12 gennaio 2023, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(durata eccessiva del procedimento civile)

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Inizio del procedimento

Fine del procedimento

Durata totale
Numero di gradi di giudizio

Giurisdizione interna / numero di fascicolo
Risarcimento accordato a livello interno

(in euro)

Importo riconosciuto per danno

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese

(in euro)[2]

4592/03

21/01/2003

Mara Egle BERTOLOTTI

1946

Giovine Pietro

Reggio Calabria

24/01/1970

 

15/09/2011

 

41 anni 7 mesi e 23 giorni

2 gradi di giudizio

 

Corte d’appello di Catanzaro R.G. 1/2001

(per quanto riguarda la durata del procedimento principale compresa tra il

24 gennaio 1970 e il 12 giugno 2001)

 

4.183,30 EUR per danno morale e

776,75 per le spese

 

 

Corte d’appello di Catanzaro R.G. 1312/2011

(per quanto riguarda la durata del procedimento principale compresa tra il

13 giugno 2001 e il 1° marzo 2011)

 

7.250 EUR per danno morale e

600 EUR per le spese

700

1.000

 

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.