Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 gennaio 2023 - Ricorso n. 20308/03 - Causa Bertagna c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BERTAGNA c. ITALIA

(Ricorso n. 20308/03)

SENTENZA

STRASBURGO

12 gennaio 2023

Nella causa Bertagna c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, giudici,

e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 8 dicembre 2022,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 23 maggio 2003.
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dagli avvocati Defilippi e F. Anselmo, del Foro di La Spezia.
  3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.

IN FATTO

  1. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
  2. Il ricorrente ha lamentato l’eccessiva durata dei procedimenti civili. Ha sollevato anche un’altra doglianza ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha lamentato principalmente che la durata dei procedimenti civili in questione era stata incompatibile con il requisito del “termine ragionevole”. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita come segue:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) “

A. Sulla ricevibilità

  1. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito correttamente le vie di ricorso disponibili mediante il procedimento ai sensi della legge “Pinto”, e che non aveva provato il danno non patrimoniale derivante dall’eccessiva durata del procedimento principale.
  2. La Corte osserva di avere precedentemente confermato una forte ma confutabile presunzione secondo la quale i procedimenti eccessivamente lunghi causano un danno non patrimoniale. In alcuni casi, la durata dei procedimenti può comportare un minimo danno non patrimoniale o nessun danno non patrimoniale. I giudici nazionali devono poi giustificare la loro decisione fornendo motivi sufficienti (si veda Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 204, CEDU 2006 V)
  3. La Corte osserva che il ricorrente ha chiesto al tribunale competente ai sensi della legge “Pinto” un risarcimento del danno non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata del procedimento principale. La Corte rigetta, pertanto, l’eccezione formulata dal Governo a tale riguardo.
  4. Il Governo ha sostenuto anche che il ricorrente non fosse più “vittima” di una violazione dell’articolo 6 § 1, alla luce delle sentenze del tribunale competente ai sensi della legge “Pinto” relative alla sua domanda.
  5. La Corte osserva che la qualità di vittima del ricorrente dipende dall’adeguatezza e dalla sufficienza del risarcimento che gli è stato offerto a livello nazionale ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione.
  6. La Corte osserva che nel caso di specie il tribunale competente ai sensi della legge “Pinto” non aveva riscontrato la violazione delle pertinenti disposizioni della Convenzione e che al ricorrente non era stato accordato alcun risarcimento a livello nazionale.
  7. Conseguentemente, il ricorrente può tuttora affermare di essere vittima di una violazione del requisito del “termine ragionevole”, alla luce dei principi stabiliti ai sensi della giurisprudenza della Corte (si veda, a contrario, Garino c. Italia, nn. 16605/03, 16641/03 e 16644/03, 18 maggio 2006, e, mutatis mutandis, Scordino, sopra citata, §§ 178-215, e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 69-98, CEDU 2006-V). Segue che deve essere rigettata anche l’eccezione formulata dal Governo a tale riguardo.
  8. La Corte ritiene inoltre che la doglianza del ricorrente non sia manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e che non incorra in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile

B. Sul merito

  1. Il Governo ha sostenuto che il comportamento dilatorio del ricorrente aveva contribuito notevolmente al prolungamento dei procedimenti. In particolare, egli non aveva agito tempestivamente in diverse occasioni, causando la sospensione del procedimento per almeno un anno e quattro mesi.
  2. La Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e delle autorità pertinenti e la posta in gioco per il ricorrente nella controversia (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).
  3. Nella causa di principio Cocchiarella, sopra citata, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione a procedimenti eccessivamente lunghi.
  4. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte ritiene che né il comportamento del ricorrente né alcun altro fatto o rilievo presentato dal Governo possano giustificare la durata dei procedimenti a livello nazionale (durati in totale oltre nove anni). Segue che l’eccezione sollevata dal Governo a tale riguardo deve essere rigettata.
  5. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito del “termine ragionevole”.
  6. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha inoltre lamentato che l’ordine di pagare le spese del procedimento ai sensi della legge “Pinto” aveva violato il suo diritto di accesso a un tribunale, garantito dall’articolo 6 § 1.
  2. La Corte osserva che la presente doglianza è connessa a quella esaminata precedentemente e deve essere pertanto ugualmente dichiarata ricevibile.
  3. In considerazione della sua constatazione relativa all’eccessiva durata dei procedimenti civili (si veda il paragrafo 20 supra) e della sua pronuncia relativa alle spese (si veda il paragrafo 25 infra e la tabella allegata), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata violazione anche dell’articolo 6 della Convenzione in relazione al diritto del ricorrente di accesso a un tribunale.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare la somma indicata nella tabella allegata e rigettare la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Ritiene che il presente ricorso riveli una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernente l’eccessiva durata dei procedimenti civili;
  3. Ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 6 in relazione al diritto di accesso a un tribunale;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, l’importo indicato nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

Fatta in inglese, e notificata per iscritto in data 12 gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(eccessiva durata dei procedimenti civili)

Ricorso n.
Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Inizio del procedimento

Fine del procedimento

Durata totale
Gradi di giudizio

Tribunale nazionale/fascicolo n.

Importo concesso a livello nazionale

(in euro)

Importo concesso per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo concesso per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

20308/03

23/05/2003

Davide BERTAGNA

1967

01/02/1992

07/05/2001

9 years and 3 months and

7 days

2 levels of jurisdiction

Court of Cassation, R.G. 14174/02

None

2.900

4.132

[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.