Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 dicembre 2022 - Ricorso n. 24085/11 - Causa De Vincenzo c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DE VINCENZO c. ITALIA

(Ricorso n. 24085/11)

SENTENZA

STRASBURGO

15 dicembre 2022

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa De Vincenzo c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 novembre 2022,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. De Jorio Filippo, del foro di Roma.
  3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).
  4. Per quanto riguarda la doglianza relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1, il Governo si oppone all’esame della causa da parte di un comitato. Dopo aver esaminato l’obiezione, la Corte la respinge (Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011).

IN FATTO

  1. Le precisazioni pertinenti sul ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.

IN DIRITTO

I..SULLA dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 DElla convenzione E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

  1. Invocando gli articoli 1, 6 e 13 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, la ricorrente lamenta, in particolare, la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva della decisione giudiziaria interna emessa in suo favore.
  2. L’articolo 6 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, nelle parti pertinenti, sono così formulati:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)»

Articolo 1 del Protocollo n. 1

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale (...)».

A.Sulla ricevibilità

  1. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne poiché il procedimento di esecuzione era ancora pendente.
  2. A tale proposito, la Corte rammenta che non è opportuno chiedere a una persona che ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei confronti dello Stato all’esito di un procedimento giudiziario di dover poi avviare la procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004). La Corte respinge dunque l’eccezione del Governo.
  3. Inoltre, il Governo chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile per abuso del diritto di ricorso, e fornisce alla Corte dei documenti supplementari relativi agli sviluppi del procedimento di esecuzione. Il Governo fa notare che l'interessata non aveva portato a conoscenza della Corte tali documenti che, dal suo punto di vista, erano invece fondamentali per la risoluzione della causa, in quanto riguardano il fatto che la decisione interna, nel frattempo, era stata eseguita.
  4. La Corte rammenta che, in applicazione dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, un ricorso può essere dichiarato abusivo se si basa deliberatamente su fatti inventati (Gross c. Svizzera [GC], 67810/10, § 28, CEDU 2014, Kérétchachvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, 2 maggio 2006, Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, § 63, 15 settembre 2009, e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 97, CEDU 2012). Anche un'informazione incompleta, e quindi fuorviante, può costituire un abuso del diritto di ricorso individuale, in particolare quando riguarda il nucleo essenziale della causa e il ricorrente non spiega in modo sufficiente perché non ha divulgato le informazioni pertinenti (Hüttner c. Germania (dec.), n. 23130/04, 9 giugno 2006, Predescu c. Romania, n. 21447/03, §§ 25-26, 2 dicembre 2008, e Kowal c. Polonia (dec.), n. 2912/11, 18 settembre 2012). Lo stesso vale quando, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, si verificano nuovi sviluppi importanti e il ricorrente, nonostante l'obbligo esplicito che gli deriva in virtù dell'articolo 47 § 7 del regolamento della Corte, non ne informa quest’ultima, impedendole così di pronunciarsi sul caso con piena cognizione di causa (Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 97, e Miroļubovs e altri, sopra citata, § 63). Tuttavia, anche in tali casi, l'intenzione dell'interessato di indurre in errore la Corte deve sempre essere stabilita con sufficiente certezza (Al‑Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, § 89, 20 giugno 2002, Melnik c. Ucraina, n. 72286/01, §§ 58-60, 28 marzo 2006, Nold c. Germania, n. 27250/02, § 87, 29 giugno 2006, e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 97).
  5. Nella fattispecie, la Corte osserva che, nel suo formulario di ricorso, la ricorrente ha fornito informazioni complete sulla sua doglianza. La Corte possiede gli elementi essenziali per l'esame della causa e ritiene che le informazioni fornite dal Governo e non comunicate dalla ricorrente non riguardino un aspetto fondamentale della causa. In effetti, il fatto che alla fine le autorità nazionali avevano eseguito la decisione interna con più di undici anni di ritardo non ha un impatto decisivo sull'esame della violazione dedotta. Infatti, nel momento in cui è stato presentato il ricorso, la decisione interna non era ancora stata eseguita dopo quasi nove anni. Non si può concludere dagli ulteriori documenti versati al fascicolo dal Governo che il ricorrente ha abusato del suo diritto di ricorso individuale nel caso di specie. Pertanto, anche questa eccezione deve essere respinta.
  6. Infine, il Governo sostiene che il ricorrente non è più «vittima» della violazione dedotta della Convenzione, in quanto il ritardo in contestazione è stato compensato dal riconoscimento di interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
  7. A sostegno, il Governo propone delle argomentazioni che la Corte ha già respinto in molte sentenze (si vedano, tra le tante, Belperio e Ciarmoli c. Italia, n. 7932/04, 21 dicembre 2010, Gagliardi c. Italia [comitato], n. 29385/03, 16 luglio 2013, e Therapic Center S.r.l. e altri c. Italia [comitato], n. 39186/11, 4 ottobre 2018). In particolare, la Corte rammenta che il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, può essere considerato sufficiente a compensare i danni patrimoniali causati dai ritardi nell’esecuzione di decisioni interne definitive, ma non è evidentemente idoneo a riparare lo sconforto e la frustrazione che il ricorrente deve avere subìto a causa di tali ritardi. Dato che, nel caso di specie, la ricorrente non ha ottenuto la riparazione del danno morale, la Corte considera che quest’ultima possa ancora sostenere di essere «vittima» ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (Gagliardi, sopra citata, § 64, e Therapic Center S.r.l. e altri, sopra citata, § 16). Pertanto, anche questa eccezione deve essere respinta.
  8. Constatando, inoltre, che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

  1.  La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza, quale che sia la giurisdizione che l'ha emessa, deve essere considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Peraltro, essa rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  2. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia ( 357/07, 17 maggio 2011), De Trana c. Italia (n. 64215/01, 16 ottobre 2007), Nicola Silvestri c. Italia (n. 16861/02, 9 giugno 2009), e Antonetto c. Italia (n. 15918/89, 20 luglio 2000), la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  3. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e a tempo debito la decisione giudiziaria emessa in favore della ricorrente. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che la mancata esecuzione della decisione in questione ha privato di qualsiasi effetto utile il diritto di accesso a un tribunale della ricorrente, e ha violato il suo diritto al rispetto dei suoi beni.
  4. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  5. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dalla ricorrente sotto il profilo degli articoli 1 e 13 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata, Nicola Silvestri, sopra citata, e Antonetto, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALLUNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa dell’esecuzione tardiva di una decisione giudiziaria interna;
  3. Dichiara non doversi esaminare la doglianza relativa agli articoli 1 e 13 della Convenzione;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 15 dicembre 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.


ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne)

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Decisione giudiziaria interna pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data di fine della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

24085/11

06/04/2011

Caterina

DE VINCENZO

1938

De Jorio Filippo

Roma

Corte dei Conti del Lazio, decisione n. 2147/2002, 29/07/2002

29/07/2002

14/02/2014

11 anni e 6 mesi e 17 giorni

8.700

1.000


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.