Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 settembre 2022 - Ricorsi nn. . 50345/10 e altri - Causa Gusmerini e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE
CAUSA GUSMERINI E ALTRI C. ITALIA

(Ricorsi nn. 50345/10 e altri - si veda elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO
29 settembre 2022

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Gusmerini e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi elencati nella tabella allegata presentati contro la Repubblica italiana con i quali in data 27 agosto 2010 i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dalla sua precedente agente, Sig.ra M. G. Civinini, le doglianze ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione relative all’intervento legislativo in procedimenti in corso e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 6 settembre 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa concerne l’intervento legislativo durante procedimenti civili in corso.
  2. I ricorrenti sono pensionati i quali, in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962, avevano trasferito in Italia i contributi che avevano versato in Svizzera per il lavoro ivi svolto per diversi anni; l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“l’INPS”) calcolò le loro pensioni utilizzando un livello di retribuzione teorica invece della loro retribuzione effettiva. Tale criterio comportò una riparametrazione sulla base dell’aliquota contributiva applicata in Svizzera (8%) e di quella applicata in Italia (32%). Il calcolo fu basato pertanto su uno pseudo-salario che, secondo i ricorrenti, comportò che essi percepivano una pensione molto inferiore a quella che avrebbero dovuto percepire.
  3. I ricorrenti presentarono ricorso ai tribunali nazionali, sostenendo che i metodi di calcolo dell’INPS erano contrari allo spirito della Convenzione italo-svizzera.
  4. Nelle more dei pertinenti procedimenti, in data 1°gennaio 2007 entrò in vigore la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la Legge n. 296/2006”). L’articolo 1, comma 777, di tale Legge forniva un’interpretazione autentica del pertinente quadro giuridico, che confermava i metodi di calcolo utilizzati dall’INPS.
  5. In considerazione dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, i tribunali nazionali rigettarono i ricorsi dei ricorrenti.
  6. I ricorrenti hanno lamentato che la promulgazione della Legge n. 296/29006 aveva violato il loro diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e costituiva un’ingiustificata ingerenza nei loro beni, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Vista la similitudine dell’oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione che la promulgazione dell’articolo 1, comma 777, della Legge n. 296/2006 aveva violato il loro diritto a un equo processo.
  2. La Corte rileva che le doglianze non sono manifestamente infondate e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
  3. Il Governo si è limitato ad affermare che i ricorrenti non avevano subito alcun danno a causa dell’attuazione della Legge n. 296/2006. Ha sostenuto che l’importo delle pensioni che avrebbe dovuto essere versato ai ricorrenti in assenza di tale Legge era pari o perfino inferiore agli importi che essi percepivano effettivamente.
  4. La Corte osserva che circostanze praticamente identiche avevano dato luogo a violazione dell’articolo 6 nella causa Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09 e 4 altri, 31 maggio 2011) e Stefanetti e altri c. Italia (merito) nn. 21838/10 e 7 altri, 15 aprile 2014), ed è convinta che nel caso di specie non vi sia motivo per pervenire a una diversa conclusione.
  5. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione che la promulgazione della Legge n. 296/2006 e la sua applicazione nel loro caso aveva comportato che percepissero una pensione molto inferiore a quella che avrebbero dovuto percepire.
  2. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non potevano affermare di essere vittime della dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in quanto l’importo delle pensioni che sarebbero state versate a essi in assenza della Legge n. 296/2006 era pari o perfino inferiore all’importo che essi percepivano effettivamente.
  3. I ricorrenti dei ricorsi nn. 5104510, 53300/10 e 53301/10 hanno replicato di non avere accesso ai dati pertinenti. Il ricorrente del ricorso n. 50345/10 ha affermato di avere subito una riduzione della sua pensione pari allo 0,62%. I ricorrenti dei ricorsi nn. 51064/10 e 53223/10 hanno affermato di aver perso oltre la metà delle loro pensioni.
  4. In considerazione di tali circostanze, e in assenza di qualsiasi prova contraria, la Corte ritiene che non vi siano state ingerenze nelle pensioni dei ricorrenti dei ricorsi nn. 5104510, 53300/10 e 53301/10 in conseguenza dei procedimenti lamentati. Segue che essi non possano affermare di essere vittime di una violazione dei loro diritti di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione dell'esito di tali procedimenti. Tali doglianze sono pertanto incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) e devono essere rigettate in applicazione dell'articolo 35 § 4.
  5. Visto il ricorso n. 50345/10, nella causa Maggio e altri (sopra citata, § 62), la Corte ha ritenuto che una riduzione inferiore alla metà delle pensioni dei ricorrenti non fosse irragionevole. Conseguentemente, anche assumendo che nel caso di specie il ricorrente abbia subito la riduzione della sua pensione che ha lamentato, tale perdita ammonterebbe a molto meno della metà della sua pensione. Tale doglianza è quindi manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell'articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione.
  6. Quanto ai ricorsi nn. 51064/10 e 53223/10, la Corte tiene conto del calcolo effettuato dall'INPS (si veda Stefanetti e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 21838/10 e altri 7, § 22, 1° giugno 2017), che ha indicato che l'importo delle pensioni che sarebbero state corrisposte ai ricorrenti in assenza della Legge n. 296/2006 era pari o addirittura inferiore all'importo effettivamente percepito da essi. I ricorrenti non hanno dimostrato perché, nei loro specifici casi, dovrebbe essere effettuato un calcolo diverso. Segue che i ricorrenti non possono affermare di essere vittime di una violazione dei loro diritti di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione dell'esito di tali procedimenti. Tali doglianze sono pertanto incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a) e devono essere rigettate in applicazione dell'articolo 35 § 4.

L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. In relazione al danno patrimoniale, il ricorrente del ricorso n. 50345/10 ha chiesto euro (EUR) 1.338,93; il ricorrente del ricorso n. 51045/10 ha chiesto EUR 441.752,48; la ricorrente del ricorso n. 51064/10 ha chiesto EUR 246.827,84; il ricorrente del ricorso n. 53223/10 ha chiesto EUR 479.858,50; e i ricorrenti dei ricorsi nn. 53300/10 e 53301/10 non hanno presentato alcuna richiesta riguardo al danno patrimoniale. I ricorrenti hanno inoltre chiesto EUR 40.000 ciascuno per il danno non patrimoniale ed EUR 24.711,46 le spese sostenute dinanzi alla Corte .
  2. Il Governo ha contestato tali importi.
  3. Viste le sue conclusioni di cui sopra (si vedano i paragrafi 16-18) e il calcolo effettuato dall'INPS (si veda Stefanetti e altri (equa soddisfazione), sopra citata, § 22), che ha tenuto conto della differenza tra l'importo delle pensioni che sarebbe stato corrisposto ai ricorrenti in assenza della Legge n. 296/2006 e l'importo che essi percepivano effettivamente, la Corte ritiene che non vi sia motivo di accordare ai ricorrenti alcuna somma a titolo di danno patrimoniale.
  4. Riguardo al danno non patrimoniale, la Corte ritiene che la constatazione di una violazione in questa sentenza sia sufficiente a risarcire i ricorrenti per qualsiasi danno non patrimoniale subito.
  5. Visti i documenti di cui è in possesso e la sua giurisprudenza , la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 3.000 per le spese, oltre all’importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e i ricorsi irricevibili per il resto;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione;
  4. Ritiene che la constatazione di una violazione costituisca di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per l’eventuale danno non patrimoniale subito dai ricorrenti;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi, EUR 3.000 (euro tremila), oltre l’importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  6. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 29 settembre 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

APPENDICE

N.

Ricorso n.

Denominazione della causa

Ricorrente
Anno di nascita
Luogo di residenza

Rappresentato da

1.

50345.

Gusmerini c. Italia

Lino GUSMERINI
1937
Sondrio

Roberta PALOTTI

2.

51045/10

Pasini c. Italia

Rino PASINI
1935
Sondrio

Roberta PALOTTI

3.

51064/10

Pianta c. Italia

Noemi PIANTA
1939
Sondrio

Roberta PALOTTI

4.

53223/10

Via c. Italia

Eligio VIA
1931
Sondrio

Roberta PALOTTI

5.

53300/10

Sala c. Italia

Aldo SALA
1944
Sondrio

Roberta PALOTTI

6.

53301/10

Romeri c. Italia

Lino Attilio ROMERI
1933
Sondrio

Roberta PALOTTI