Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2022 - Ricorso n. . 5797/17 - Causa Darboe e Camara c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DARBOE E CAMARA c. ITALIA
(Ricorso n. 5797/17)

SENTENZA

Articolo 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Difetto di ragionevole diligenza negli interventi nei confronti di un dichiarato minore non accompagnato richiedente asilo, che non ha beneficiato delle minime garanzie procedurali nella procedura di determinazione dell’età • Importanza della procedura di determinazione dell’età nel contesto migratorio, nonché delle garanzie procedurali, per assicurare i diritti derivanti dallo status di minore di una persona • Individuazione delle pertinenti garanzie tratte dal diritto dell’Unione europea e dal diritto internazionale

Articolo 3 (sostanziale) • Trattamento inumano e degradante • Collocamento di un minore per oltre quattro mesi in un centro di accoglienza per adulti in condizioni inadeguate e sottoposizione dello stesso a una procedura di determinazione dell’età in violazione dell’articolo 8

Articolo 13 (+ articolo 3 e articolo 8) • Assenza di ricorsi effettivi

STRASBURGO

21 luglio 2022

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.


Nella causa Darboe e Camara c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima sezione), riunita in una Camera composta da:

  • Marko Bošnjak, Presidente,
  • Péter Paczolay,
  • Krzysztof Wojtyczek,
  • Alena Poláčková,
  • Raffaele Sabato,
  • Ioannis Ktistakis,
  • Davor Derenčinović, giudici,
  • e Renata Degener, cancelliere di Sezione

visto il ricorso (n. 5797/17) nei confronti della Repubblica italiana con il quale, in data 18 gennaio 2017, un cittadino gambiano, il Sig. Ousainou Darboe, e un cittadino guineano, il Sig. Moussa Camara, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”);
viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e le osservazioni di replica presentate dai ricorrenti;
visti i commenti presentati dal Centro AIRE [AIRE Centre], dal Consiglio olandese per i rifugiati e dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), i quali hanno presentato commenti comuni, e dal Défenseur des droits (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 del Regolamento della Corte), i quali sono stati autorizzati a intervenire dal Presidente della Sezione;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 28 giugno 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La presente causa concerne l’arrivo in Italia dei ricorrenti, minori non accompagnati richiedenti asilo, la loro collocazione in un centro per migranti maggiorenni e la successiva procedura di determinazione dell’età. Solleva questioni ai sensi degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione.

IN FATTO

  1. I ricorrenti sono nati asseritamente nel 1999. Il Sig. Ousainou Darboe vive a Padova. Il luogo in cui dimora il Sig. Moussa Camara è ignoto. I ricorrenti sono rappresentati dinanzi alla Corte dall’avvocato M. Ferrero e dall’avvocatessa E. Chiaretto, del foro di Padova.
  2. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, e successivamente dal Sig. L. D’Ascia, suo successore.
  3. I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.

I. IL SIG. MOUSSA CAMARA

  1. Il Sig. Moussa Camara ha affermato di essere giunto sulla costa della Sicilia nel 2016 e di essere stato trasferito in un centro di accoglienza per maggiorenni a Cona (Venezia).
  2. Con nota datata 24 giugno 2021, i suoi rappresentanti hanno informato la Corte di avere perso i contatti con il loro cliente. È stato pertanto proposto di cancellare questa parte del ricorso dal ruolo della Corte (si vedano i paragrafi 95 e ss. infra).
  3. In prosieguo, la Corte denominerà successivamente il Sig. Ousainou Darboe “il ricorrente”, con la sola eccezione dei paragrafi 95-98 infra.

II. IL SIG. OUSAINOU DARBOE

A. L’arrivo del ricorrente in Italia e la determinazione dell’età

  1. Il ricorrente giunse sulla costa della Sicilia in data 29 giugno 2016, a bordo di un’imbarcazione di fortuna.
  2. Ha sostenuto di avere dichiarato di essere minorenne e di avere espresso oralmente la volontà di chiedere la protezione internazionale poco dopo il suo arrivo. Non gli fu tuttavia fornita alcuna informazione in ordine alle modalità per avviare la pertinente procedura, e non fu infine depositata alcuna domanda di protezione internazionale concernente il suo caso.
  3. Il ricorrente fu ospitato inizialmente in un centro per minori stranieri non accompagnati.
  4. In data 27 settembre 2016 fu trasferito al centro di accoglienza per maggiorenni di Cona. Gli fu fornita una tessera sanitaria, che indicava quale sua data di nascita il 22 febbraio 1999. Secondo tale data, il ricorrente aveva all’epoca diciassette anni.
  5. Il data 27 ottobre 2016, su richiesta della Prefettura, un medico dell’Azienda sanitaria locale sottopose il ricorrente a una visita medica al fine di accertarne l’età. Il corrispondente referto medico dichiarò che la sua età ossea, valutata mediante esami radiografici del polso e della mano sinistri sulla base del metodo di Greulich e Pyle1 , corrispondeva a quella di un maschio diciottenne.
  6. Il ricorrente ha sostenuto che non fosse stato acquisito il suo consenso a sottoporsi a tale esame e che all’epoca non gli fosse stata fornita copia del pertinente referto medico. In esso non era indicato alcun margine di errore, né gli era stata comunicata alcuna decisione amministrativa o giudiziaria concernente la determinazione della sua età.
  7. Giunto a Cona, il ricorrente fu assistito da dei difensori, che depositarono infine il suo ricorso alla Corte.

B. L’istanza del ricorrente al Tribunale di Venezia finalizzata a ottenere la nomina di un tutore

  1. In data 16 gennaio 2017 i rappresentanti del ricorrente depositarono un’istanza presso il Tribunale di Venezia finalizzata a ottenere la nomina di un tutore. Affermarono che il ricorrente aveva dichiarato al suo arrivo in Italia di essere un minore non accompagnato ed era stato registrato quale minore dall’Azienda sanitaria locale, che gli aveva fornito una tessera sanitaria.
  2. Spiegarono che il ricorrente aveva chiesto la protezione internazionale sin dal suo arrivo, e che era stato interrogato una volta a Cona da una persona le cui funzioni erano rimaste ignote, senza l’assistenza di un interprete e senza comprendere il contenuto del documento redatto in tale occasione, che era stato probabilmente trasmesso alla Prefettura di Venezia. Il ricorrente non aveva ancora ricevuto un permesso di soggiorno provvisorio, né era stato convocato dalla pertinente Questura di Venezia per presentare la domanda di protezione internazionale. Non gli era stata fornita alcuna informazione riguardo alla procedura per richiedere la protezione internazionale. Non era stato interrogato al fine di valutare la sua eventuale vulnerabilità e le sue specifiche esigenze in quanto minore.
  3. I rappresentanti sostennero che la situazione del ricorrente violava gli articoli 19, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (si veda il paragrafo 47 infra), ritenendo che, ai sensi di tali disposizioni, i minori non accompagnati dovessero essere collocati in centri di prima accoglienza statali per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione, all’eventuale accertamento della loro età e a ricevere qualsiasi informazione pertinente ai loro diritti, in modo adeguato alla loro età, compreso al diritto di chiedere la protezione internazionale. Inoltre, nel corso della sua permanenza, il ricorrente avrebbe dovuto essere stato interrogato al fine di valutare la sua situazione personale. I minori non avrebbero dovuto essere ospitati in nessun caso in strutture riservate ai maggiorenni. Inoltre, le autorità di polizia avrebbero dovuto informare immediatamente il Tribunale per i Minorenni e il suo pubblico ministero del fatto che il ricorrente si trovava in tale luogo, in modo da avviare il pertinente procedimento finalizzato alla tutela. Nessuna di tali garanzie era stata applicata nel suo caso.
  4. Quanto alla domanda di protezione internazionale del ricorrente, il rappresentante rinviò alle garanzie previste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (si veda il paragrafo 45 infra), in ordine in particolare all’obbligo di fornire la necessaria assistenza al minore al fine della formulazione della domanda, della nomina di un tutore, della possibilità di sottoporsi a una valutazione medica, non invasiva, dell’età, con il consenso della persona, e delle informazioni relative al tipo di esame e alle sue conseguenze. I rappresentanti rinviarono anche alle misure previste dal D.P.C.M. n. 234 del 2016 nell’ambito delle procedure di accertamento dell’età (si veda il paragrafo 55 infra) e ribadirono che il ricorrente non aveva beneficiato delle summenzionate garanzie.
  5. I rappresentanti del ricorrente chiesero infine che fossero concessi al ricorrente tutti i summenzionati diritti in quanto minore non accompagnato richiedente asilo.
  6. Il 19 gennaio 2017 il giudice tutelare annotò sulla prima pagina dell'istanza le parole “Da inviare alla Questura di Venezia per le necessarie verifiche”.
  7. Nelle sue osservazioni, il Governo non ha fornito alcuna informazione riguardo all'esito di tale domanda. I rappresentanti del ricorrente hanno indicato che non era stata indirizzata neanche a loro alcuna ulteriore comunicazione.

C. Le condizioni di vita del ricorrente a Cona

1. Le condizioni di vita come descritte dal ricorrente

  1. Il ricorrente ha lamentato una situazione di sovraffollamento nel centro di accoglienza di Cona, destinato a ospitare soltanto maggiorenni. Nonostante la sua capienza di 542 persone, il centro ospitava circa 1.400 persone al momento del suo soggiorno. Il dormitorio di 360 metri quadrati ospitava 250 maggiorenni, che dormivano in letti a castello.
  2. Mancavano un riscaldamento adeguato e l’acqua calda nei servizi igienici. Il numero dei servizi igienici e delle panche nella mensa era insufficiente, le attività educative e ricreative erano carenti, e il personale era composto soltanto da venticinque persone. Inoltre, nel centro circolavano coltelli, alcol e sostanze stupefacenti. Durante la sua permanenza si sono verificati episodi di violenza e di prostituzione.
  3. Il ricorrente ha lamentato anche l’assenza di un’assistenza sanitaria adeguata, nonché dell’assistenza psicologica, e dell’accesso a informazioni e all’assistenza di tipo legale.

2. Le prove presentate dal ricorrente

  1. Il ricorrente ha presentato diverse fotografie che mostravano, tra le altre cose, dormitori sovraffollati.
  2. Ha inoltre fornito un’interrogazione parlamentare presentata in data 6 dicembre 2016 da un membro del Parlamento a seguito di una visita a Cona in data 16 novembre 2016. Il relativo documento indicava che il centro ospitava 1.256 persone, che vivevano in sette grandi tende sovraffollate, che misuravano da 340 a 1.500 metri quadrati.
  3. Il rapporto affermava che il centro era dotato di personale insufficiente e che l'assistenza sanitaria, fornita da medici locali che dovevano prendersi cura di un elevato numero di pazienti, era inadeguata. Sottolineava anche che alcune persone risiedevano nel centro da oltre un anno.
  4. In aggiunta, il ricorrente ha presentato una relazione di un’organizzazione non governativa, l’Associazione Giuristi Democratici. La relazione affermava che, al momento della sua visita in data 4 gennaio 2017, il centro ospitava 1.400 persone.
  5. Secondo tale relazione, i migranti erano stipati in piccoli edifici in mattoni e grandi tende, privi di un adeguato riscaldamento. I letti a castello erano collocati talmente vicini tra loro che non vi era spazio per passare tra di essi. Il numero dei tavoli e delle sedie della mensa era insufficiente rispetto al numero di persone che mangiavano. Durante il giorno era presente nel centro soltanto un medico, mentre di notte e durante le vacanze era presente un’infermiera.

D. Il trasferimento del ricorrente in un centro per migranti minorenni

  1. In data 21 gennaio 2017 il ricorrente presentò una domanda alla Corte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte chiedendo di essere trasferito in strutture in cui gli potessero essere assicurate condizioni di accoglienza in quanto minore non accompagnato.
  2. Rispondendo alla richiesta di informazioni della Corte in data 26 gennaio 2017, il Governo dichiarò che il ricorrente era stato sottoposto a un esame radiografico del polso e della mano, alla luce del quale era stato considerato maggiorenne. Egli si trovava pertanto ancora a Cona.
  3. In data 14 febbraio 2017 la Corte decise di applicare l’articolo 39 del Regolamento e di suggerire al Governo di trasferire il ricorrente in strutture in cui gli potessero essere assicurate condizioni di accoglienza in quanto minore non accompagnato.
  4. I rappresentanti del ricorrente presentarono a un altro medico i risultati radiografici del ricorrente del 27 ottobre 2016. Una dichiarazione di tale medico, resa il 13 febbraio 2017, espresse l’opinione che il metodo di Greulich e Pyle da solo non fosse sufficiente a determinare con certezza l’età di un individuo e fosse soltanto indicativo, fatta salva la variabilità biologica. Il grado di maturità biologica, in particolare durante la pubertà, presentava un’ampia variabilità statistica. Applicando il metodo TW32 , la dichiarazione concluse che la data di nascita del ricorrente era compatibile con quella indicata inizialmente dallo stesso, ovvero il 22 febbraio 1999.
  5. In data 18 febbraio 2017 il ricorrente fu trasferito nel centro per minori “Villa Sarina-Aria” a Vedrana di Budrio (Bologna). La sua permanenza nel centro di accoglienza di Cona era durata oltre quattro mesi.
  6. In data 2 marzo 2017 un rappresentante del FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020), progetto organizzato dal Ministero dell’Interno e cofinanziato dall’Unione europea, incontrò il ricorrente e redasse un rapporto che descriveva dettagliatamente la sua situazione personale e familiare nel suo paese di origine e le varie fasi del suo viaggio in Europa.
  7. In data 9 marzo 2017 un rappresentante del FAMI incontrò nuovamente il ricorrente, assistito da un interprete.
  8. Fu chiesto al ricorrente di rispondere ad alcune domande concernenti il periodo della sua permanenza a Cona. Gli furono letti i fatti oggetto del ricorso presentato alla Corte, ed egli confermò le circostanze e le informazioni descritte in esso, anche riguardo alla procedura relativa alla sua identificazione e alle condizioni di vita a Cona. In particolare, egli riferì le sue difficoltà a vivere in una struttura sovraffollata che ospitava insieme sia migranti maggiorenni che minorenni, senza che gli fosse fornita alcuna informazione e senza alcun controllo e rispetto delle minime regole della convivenza civile.
  9. Secondo i pertinenti rapporti, il ricorrente sottolineò di avere avuto l’opportunità di svolgere un colloquio soltanto una volta, al momento del suo arrivo. In tale occasione gli erano state poste poche domande riguardo al suo progetto di migrazione e non gli era stata fornita alcuna informazione concernente il luogo in cui era giunto, i suoi diritti in quanto migrante minorenne e la possibilità di protezione internazionale. Riguardo all’accertamento della sua età, il ricorrente affermò di avere dichiarato di essere minorenne immediatamente al momento del suo arrivo, durante il summenzionato colloquio. Tuttavia, il suo interlocutore aveva espresso chiaramente dubbi riguardo alla credibilità delle informazioni fornite e gli aveva comunicato che avrebbe dovuto essere sottoposto a una visita medica al fine di verificare la veridicità delle sue affermazioni.
  10. Nel corso di tale secondo incontro con un rappresentante del FAMI, il ricorrente modificò la sua data di nascita, dichiarando di essere nato il 22 maggio 1999 e fornì una fotografia di quello che riteneva fosse il suo certificato di nascita, una copia del quale fu allegata al fascicolo.
  11. I rapporti indicavano anche che il fatto che al ricorrente non fossero state fornite informazioni, l’assenza di un sostegno qualificato e l’atteggiamento sospettoso e prevenuto nei suoi confronti erano stati chiaramente una fonte di angoscia e di disorientamento.
  12. In data 7 novembre 2018 fu revocata la misura ai sensi dell’articolo 39.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO INTERNO

A. Considerazioni preliminari

  1. All’epoca dei fatti oggetto della causa, il quadro legislativo italiano pertinente consisteva soltanto nei testi originari del decreto legislativo 20 gennaio 2008 n. 25 (si veda il paragrafo 45 infra) e 18 agosto 2015 n. 142 (si veda il paragrafo 47 infra).
  2. Ulteriori parti contenenti alcune importanti disposizioni riguardo al trattamento dei minori non accompagnati sono state successivamente aggiunte al decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 dalla legge 7 aprile 2017 n. 47, entrata in vigore in data 6 maggio 2017 (si veda il paragrafo 48 infra). Tali nuove parti sono indicate nelle note a piè di pagina agli articoli in questione (si veda il paragrafo 47 infra).
  3. Il quadro legislativo comprendeva anche il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 (si veda il paragrafo 46 infra), ma esso trattava le questioni concernenti la tratta di esseri umani e divenne applicabile in data 6 gennaio 2017, successivamente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2016 n. 234 (si veda il paragrafo 55 infra).

B. Il quadro legislativo

1. Il decreto legislativo 20 gennaio 2008 n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”

  1. Le pertinenti disposizioni di tale decreto legislativo recitano come segue:

Articolo 19 – Garanzie per i minori non accompagnati

“1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l’età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l’esatta determinazione dell’età si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso una visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell’esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all’accoglimento della domanda, né all’adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale (...)

Articolo 26 – Istruttoria della domanda di protezione internazionale

(...)
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore (…) Il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore (…) prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento [di protezione internazionale]. (...)”
2. Il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 “Attuazione della Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”

  1. Le pertinenti disposizioni recitano come segue:

Articolo 4 – Minori non accompagnati vittime di tratta

“1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (…) da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l’età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all’identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche.
Nelle more della determinazione dell’età e dell’identificazione, al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l’età dello stesso.”
3. Il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142

  1. Tale decreto ha attuato le direttive dell’Unione europea 2013/32 e 2013/33 (si vedano i paragrafi 76 e 77 infra). Le pertinenti disposizioni dichiarano quanto segue:

Articolo 15 – Individuazione della struttura di accoglienza

“1. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all’invio del richiedente nella struttura individuata (…)
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Articolo 18 – Disposizioni sui minori3

1. Nell’applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore (...)
2. Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre procedere all’ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare (…)
2-bis. L’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri (…)
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale).

Articolo 19 – Accoglienza dei minori non accompagnati4

1. (…) I minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate (...) per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all’accertamento dell’età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale (...) Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future (...)
1 bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. I minori stranieri non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (...)
2 bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui al comma 1 (...) Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalla struttura residenziale per minorenni ed essere autorizzate e accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia (...)
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova.
3 bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’assistenza non possa essere assicurata dai comuni è disposta dal prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura, per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture ordinarie (...)
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni, per l’apertura della tutela (...)
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell’interesse superiore del minore (...)
7 bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all’articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l’esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.
7 ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell’Interno, che è tenuto a informare tempestivamente il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all’articolo 19-bis, comma 1.
7 quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità (...)

Articolo 19 bis – Identificazione dei minori stranieri non accompagnati5

  1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge (…) un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione6 . Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
  2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell’esito delle procedure di identificazione, l’accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24.
  3. L’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. ...
  4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa.
  5. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
  6. L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
  7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all’esercente la responsabilità genitoriale e all’autorità giudiziaria e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
  8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge. (...
  9. Il provvedimento di attribuzione dell’età (è emesso dal tribunale per i minorenni a norma del decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220 ed) è notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell’articolo 739 e ss. del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d’urgenza entro dieci giorni ...”

4. La legge 7 aprile 2017 n. 47 – Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati

  1. Tale legge è finalizzata ad assicurare ai minori stranieri non accompagnati i medesimi diritti concessi ai minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea, tenendo conto, in particolare, della loro maggiore vulnerabilità (articolo 1).
  2. Le differenti fasi della procedura di accertamento dell’età sono state riassunte nel nuovo articolo 19 bis e nei nuovi commi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
  3. Le altre misure di protezione concernono, inter alia, le seguenti questioni: sino alla nomina di un tutore, il responsabile della struttura di prima accoglienza ha il diritto di agire per il minore al fine della richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale (articolo 6); l’affidamento dei minori non accompagnati a familiari (che deve essere preferito al loro collocamento in comunità) (articolo 7); le garanzie processuali concernenti il rimpatrio di minori non accompagnati (articolo 8); la necessità di compilare una “cartella sociale”, che deve essere trasmessa ai servizi sociali, concernente la situazione dei minori stranieri non accompagnati e la soluzione di lungo periodo migliore nel loro superiore interesse (articolo 9); la concessione del permesso di soggiorno (articolo 10); l’istituzione di un elenco di tutori volontari debitamente formati (articolo 11); e l’informazione ai minori stranieri non accompagnati del loro diritto all’assistenza legale (articolo 16).
  4. Il primo comma dell’ultimo articolo ha aggiunto il comma 4 quater all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Il nuovo comma recita come segue:

“Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale (…) e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. (...)”

C. Le misure amministrative

1. La circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007 (Identificazione di migranti minorenni)

  1. Le parti pertinenti di tale circolare recitano come segue:

“La vigente legislazione in materia di immigrazione prevede l’inespellibilità di alcune categorie di soggetti, tra cui i migranti minorenni (…)

L'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume, quindi, particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione.

Pertanto, nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.

Tuttavia, poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età.

Al riguardo, [ribadiamo] (…) che la valutazione dell’età del minore debba essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età, del sesso, dell'integrità fisica e della dignità del minore, accordando comunque alla persona il beneficio del dubbio.

Peraltro, il principio di presunzione della minore età [riconosciuto nell’ambito di procedimenti a carico di imputati minorenni] fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione anche in materia di immigrazione (…)”

2. Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 dicembre 2013

  1. Le parti pertinenti di tali Linee-guida stabiliscono che, in caso di assenza di documenti di identità e qualora sussistano fondati dubbi in merito alle informazioni fornite dall’individuo interessato, gli organi competenti debbano accertare l’età nel dovuto rispetto dei diritti e delle tutele previsti per le persone minorenni. Nel caso in cui, all’esito della verifica, permangano dubbi sulla minore età, essa deve presumersi.

3. Protocolli in materia di determinazione dell’età dei minori non accompagnati

  1. Un Protocollo del 3 marzo 2016, firmato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015 (si vedano i paragrafi 47 e ss. supra) ha riaffermato, inter alia, la legislazione e i regolamenti applicabili in materia (tra cui la circolare del Ministero dell’Interno dell’11 luglio 2007 e il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, si veda il paragrafo 46 supra). Il documento, basato su un precedente Protocollo elaborato dal Ministero della Salute nel 2009 (“Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’approccio multidimensionale”), è stato seguito a sua volta dal “Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati” che è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome in data 19 novembre 2018. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato soltanto tale ultimo Protocollo in data 9 luglio 2020.

4. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2016 n. 234 “Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta”

  1. Le parti pertinenti di tale Decreto, entrato in vigore il 6 gennaio 2017, recitano come segue:

Articolo 2 – Procedura di identificazione ed accertamento dell’età in via amministrativa

“1. In tutte le procedure finalizzate all’accertamento dell’età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente.

2. Le Forze di Polizia verificano l’età della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei (...) e dei dati presenti in altre banche dati pubbliche ...

4. Fuori dai casi in cui l’interessato sia in possesso dei documenti idonei le Forze di Polizia ... procedono, con l’ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in un linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all’interessato l’importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche d una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l’Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale (…)”

Articolo 3 – Intervento dell’autorità giudiziaria

“1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell’articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l’età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura di cui all’articolo 5 (...)

4. Quando il Giudice rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, (...) e individua altresì la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all’articolo 5 (...)”

Articolo 4 – Diritto all’informazione

  1. “Il presunto minore è preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria ... circa il fatto che si procederà a determinare la sua età mediante ricorso alle attività di accertamento di cui all’articolo 5. L’informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l’ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore è informato:
    1. del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;
    2. delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
    3. del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all’articolo 5.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari (...)”

Articolo 5 – Procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età

  1. “L’accertamento dell’età è condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell’articolo 3, comma 4 (...) Agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva. In tutte le fasi dell’accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.
  2. La procedura per la determinazione dell’età è condotta da un’équipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l’accertamento, di una visita auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete.
  3. La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall’equipe multidisciplinare, riporta l’indicazione di attribuzione dell’età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell’età attribuibile.
  4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.”

Articolo 6 – Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell’età

  1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare (…) il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell’età.
  2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l’età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell’impossibilità di attribuire l’età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all’articolo 5, comma 3;
  3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all’interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo (...)”

Articolo 7 – Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell’età

  1. “Nelle more dell’identificazione e della determinazione definitiva dell’età, al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore.
  2. Per le medesime finalità la minore età è altresì presunta nel caso di cui all’articolo 6, comma 2.”

D. La giurisprudenza nazionale

  1. La Corte Suprema di cassazione italiana, sia nelle sue sezioni civili che penali (rispettivamente Sezione I, n. 6520 del 2020 e Sezione I, n. 43322 del 2021), ha chiarito che la procedura multidisciplinare di accertamento dell'età di cui all’articolo 19 bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato (si veda il paragrafo 47 supra), in vigore a decorrere dal 6 maggio 2017, ha una posizione preminente nell’ordinamento giuridico italiano, come risulta dalla disposizione ivi contenuta che prevede che qualsiasi altro procedimento pendente sia sospeso fino al momento della determinazione dell’età. L'esito della determinazione ha quindi autorità in qualsiasi altro procedimento civile o penale, sia pendente che instaurato successivamente.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALE

A. Le Nazioni Unite

1. La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989

  1. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (“la CDF”) stabilisce criteri riconosciuti universalmente in materia di protezione e promozione dei diritti dei minori. Le disposizioni pertinenti prevedono quanto segue:

Articolo 3

  1. “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
  3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.”

Articolo 12

  1. “Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.”

2. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del minore

  1. L'attuazione della CDF è monitorata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del minore, che è composto da esperti indipendenti. Tra le altre attività, esso decide i reclami individuali ed emette una guida ufficiale all’interpretazione delle disposizioni della CDF.
  2. Con decisione del 27 settembre 2018 sul ricorso individuale n. 11/2017 presentato contro la Spagna in relazione al Protocollo facoltativo alla CDF su una procedura di comunicazione (entrato in vigore il 14 aprile 2014), il Comitato ha riscontrato la violazione del principio dell’interesse superiore del minore e del diritto del minore di essere sentito, garantiti dagli articoli 3 e 12 della CDF, in un caso in cui un ricorrente migrante, al suo arrivo in Spagna, aveva dichiarato alle autorità di essere minorenne. Era stato quindi sottoposto a un esame di accertamento dell'età sulla sola base del metodo di Greulich e Pyle, a seguito del quale le autorità avevano ritenuto che fosse maggiorenne. Il Comitato ha inoltre osservato che in tale causa il ricorrente al suo arrivo non era stato rappresentato da un tutore o da rappresentante legale, non aveva svolto un colloquio e non era stato assistito da uno psicologo.
  3. I pertinenti commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del minore sono i seguenti.
  4. Il Commento generale n. 6 (del 2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati, descrive la situazione particolarmente vulnerabile di tali minori ed espone le molteplici sfide che gli Stati e altri soggetti devono affrontare nell’assicurare che tali minori possano accedere e godere dei loro diritti.
  5. Il Commento generale n. 12 (del 2009) sul diritto del minore di essere ascoltato rafforza l’obiettivo di sostenere gli Stati parti nell’effettiva attuazione di tale diritto.
  6. Il Commento generale n. 14 (del 2013) si concentra sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente.

3. La Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell’Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990

  1. Le parti pertinenti del Commento generale congiunto n. 3 (del 2017) del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (del 2017) del Comitato per i diritti dei minori sui principi generali concernenti i diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale prevedono quanto segue:

“35. (...) è fondamentale che sia attuato pienamente il diritto [dei minori] di esprimere le proprie opinioni su tutti gli aspetti che riguardano la loro vita, anche come parte integrante dei procedimenti in materia di asilo e di immigrazione, e che sia dato il dovuto peso alle loro opinioni. I minori possono avere propri progetti migratori e fattori che li hanno indotti a migrare, e le politiche e le prassi non possono essere efficaci o appropriate senza la loro partecipazione. Il Comitato sottolinea inoltre che a tali minori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni pertinenti, inter alia, sui loro diritti, sui servizi disponibili, sui mezzi di comunicazione, sui meccanismi di reclamo, sui processi di immigrazione e di asilo e sui loro risultati. Le informazioni dovrebbero essere fornite nella lingua del minore tempestivamente, con modalità specifiche per i minori e in modo appropriato all’età, al fine di fare sentire la loro voce e darle il dovuto peso nel corso del procedimento.

36. Gli Stati parti dovrebbero nominare un rappresentante legale qualificato per tutti i minori, compreso per quelli assistiti dai genitori, e un tutore formato per i minori non accompagnati e separati, non appena possibile al momento dell'arrivo, a titolo gratuito. Dovrebbero essere garantiti meccanismi di reclamo accessibili ai minori. Durante tutta la procedura, dovrebbe essere offerta ai minori la possibilità di avere un traduttore affinché possano esprimersi pienamente nella loro lingua madre e/o ricevere un sostegno da qualcuno che abbia familiarità con il background etnico, religioso e culturale del minore. Tali professionisti dovrebbero essere formati riguardo alle esigenze specifiche dei minori nel contesto della migrazione internazionale, compreso sugli aspetti di genere, culturali, religiosi e gli altri che si intersecano.

37. Gli Stati parti dovrebbero adottare tutte le misure appropriate per favorire e facilitare pienamente la partecipazione dei minori, compresa la possibilità di essere ascoltati in qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario relativo ai loro casi o a quelli delle loro famiglie, compresa qualsiasi decisione relativa all'assistenza, alla sistemazione o allo status migratorio. I minori dovrebbero essere ascoltati indipendentemente dai loro genitori e le loro circostanze individuali dovrebbero essere incluse nell'esame dei casi della famiglia. In tali procedure dovrebbero essere effettuate valutazioni specifiche riguardo al loro interesse superiore e si dovrebbe tenere conto dei motivi specifici relativi alla migrazione del minore.
Riguardo al significativo rapporto tra il diritto di essere ascoltato e l'interesse superiore del minore, il Comitato per i diritti del minore ha già dichiarato che l’articolo 13 non può essere applicato correttamente se non sono rispettate le componenti dell'articolo 12. Allo stesso modo, l'articolo 3 rafforza la funzionalità dell'articolo 12, facilitando il ruolo essenziale dei minori in tutte le decisioni che riguardano la loro vita.”

  1. Le parti pertinenti del Commento generale congiunto n. 4 (del 2017) del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 (del 2017) del Comitato per i diritti dei minori sugli obblighi degli Stati in materia di diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale del 16 novembre 2017 prevedono quanto segue:

“4. Per compiere una stima informata dell'età, gli Stati dovrebbero intraprendere una valutazione completa dello sviluppo fisico e psicologico del minore, condotta da pediatri specializzati o da altri professionisti esperti nell’associare diversi aspetti dello sviluppo. Tali valutazioni dovrebbero essere effettuate tempestivamente, a misura di minore, con attenzione per il genere e in modo culturalmente appropriato, anche per quanto riguarda i colloqui con i minori e, se del caso, con gli accompagnatori, in una lingua che il minore comprende. I documenti disponibili dovrebbero essere considerati autentici salvo prova contraria e si deve tenere conto delle dichiarazioni dei minori e dei loro genitori o dei loro parenti. All’individuo sottoposto all’accertamento dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio. Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati, inter alia, su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente

(...)

15. I Comitati ritengono che gli Stati dovrebbero garantire che le loro legislazioni, le loro politiche, le loro misure e le loro prassi garantiscano un giusto processo a misura di minore in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari in materia di migrazione e asilo riguardanti i diritti dei minori e/o quelli dei loro genitori.”

B. Il Consiglio d’Europa

1. Il Comitato dei Ministri

  1. Le parti pertinenti della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2019)11 del marzo del 2020, intitolata “Una tutela effettiva per i minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio”, prevedono quanto segue:

“III. Principi guida per un regime di tutela efficace

Principio 1 – Protezione dei diritti dei minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio mediante la tutela

Gli Stati dovrebbero disporre di un regime di tutela efficace che tenga conto delle esigenze e delle circostanze specifiche dei minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio al fine di proteggere e promuovere i loro diritti e garantire il loro interesse superiore.

Principio 2 – Quadri e misure di tutela

Gli Stati dovrebbero adottare e attuare quadri giuridici, politici, regolamentari e/o amministrativi per assicurare che sia fornita la tutela ai minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio.

Principio 3 – Nomina o designazione dei tutori senza indebito ritardo

Gli Stati dovrebbero assicurare che a un minore non accompagnato o separato nel contesto migratorio sia nominato o designato un tutore senza indebito ritardo, tenendo conto delle caratteristiche individuali, per fornire un sostegno al minore fino al compimento della maggiore età, e che dopo il compimento dei diciotto anni di età l’assistenza e il sostegno siano disponibili, mediante la tutela o mediante altri mezzi, per un periodo transitorio, ritenuto opportuno in specifiche situazioni.

Principio 4 – Responsabilità giuridiche e compiti dei tutori

Gli Stati dovrebbero adottare delle misure per permettere ai tutori di informare, assistere, sostenere e, se previsto dalla legge, rappresentare i minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio nei procedimenti che li concernono, di tutelare i loro diritti e il loro interesse superiore e di fare da tramite tra il minore e le autorità, gli organismi e le persone responsabili dei minori. Gli Stati dovrebbero garantire che i tutori godano dell’indipendenza e dell’imparzialità adeguate al loro ruolo.

Principio 5 – Informazione, accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso, compreso ai meccanismi di reclamo a misura di minore

Gli Stati dovrebbero assicurare che i minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio ricevano le informazioni e la consulenza pertinenti, e che abbiano accesso a un meccanismo di reclamo indipendente e a mezzi di ricorso, al fine di esercitare effettivamente i loro diritti, o di agire in caso di violazione dei loro diritti.

Principio 6 – Misure istituzionali

Gli Stati dovrebbero assicurare che esista un’autorità competente responsabile della gestione della tutela dei minori non accompagnati o separati nel contesto migratorio, tenendo conto del modo in cui sono organizzate le responsabilità relative alla tutela negli Stati membri.

Principio 7 – Risorse, reclutamento, qualificazione e formazione

Gli Stati dovrebbero stanziare risorse adeguate per assicurare un’effettiva tutela ai minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio, garantendo anche che i tutori siano selezionati adeguatamente, affidabili, qualificati e supportati per tutta la durata del loro ufficio.

Principio 8 – Cooperazione e coordinamento a livello nazionale

Gli Stati dovrebbero, in conformità ai loro regimi nazionali, istituire dei meccanismi e adottare delle misure per assicurare un’effettiva cooperazione e coordinazione tra le persone che hanno responsabilità nei confronti di minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio, e il tutore e/o l’autorità tutelare.

Principio 9 – Cooperazione internazionale

Gli Stati dovrebbero fornire in modo rapido, costruttivo ed effettivo la più ampia gamma di cooperazione internazionale in relazione a minori non accompagnati e separati nel contesto migratorio, anche al fine di rintracciare la famiglia e individuare e attuare soluzioni sostenibili, basate sui diritti, e coinvolgere in modo appropriato la loro autorità tutelare e/o i tutori.”

2. L’Assemblea parlamentare

  1. Il materiale pertinente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa recita come segue:

(a) La Risoluzione 1810 (2011) “I minori non accompagnati in Europa: questioni relative all’arrivo, al soggiorno e al rimpatrio”, 15 aprile 2011

“(...)

5. L’Assemblea ritiene che la protezione dei minori e non il controllo dell’immigrazione dovrebbe essere la preoccupazione trainante del modo in cui i paesi si occupano dei minori non accompagnati. Tenendo presente ciò, essa stabilisce i seguenti (…) principi, invitando gli Stati membri a osservarli e a cooperare per metterli in pratica:

5.1. i minori non accompagnati devono essere trattati in primo luogo come dei minori e non come dei migranti

5.2. l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le azioni concernenti il minore, a prescindere dallo status migratorio o di soggiorno del minore;

(...)

5.5. a ogni minore non accompagnato dovrebbe essere fornito immediatamente un tutore incaricato di tutelare il suo interesse superiore. Il tutore legale dovrebbe essere indipendente e dovrebbe possedere la competenza necessaria nel campo dell’assistenza ai minori. Ogni tutore dovrebbe ricevere una formazione regolare ed essere sottoposto a controlli/verifiche periodici e indipendenti.

5.6. ai minori non accompagnati dovrebbe essere fornita senza indugio assistenza legale, sociale e psicologica. I minori dovrebbero essere informati immediatamente al momento dell’arrivo o dell’intercettazione, individualmente e in una lingua e in una forma che possono comprendere, del loro diritto alla protezione e all’assistenza, nonché del loro diritto di chiedere asilo o altre forme di protezione internazionale, e delle procedure necessarie e delle loro conseguenze;

5.7. i colloqui con i minori non accompagnati concernenti i loro dati personali e i loro precedenti dovrebbero essere svolti individualmente da personale specializzato e opportunamente formato, e alla presenza del tutore del minore;

5.8. l’accesso alle procedure di asilo e di protezione internazionale deve essere assicurato incondizionatamente a tutti i minori non accompagnati. È necessario istituire un regime di asilo armonizzato, a misura di minore, nonché procedure che tengano conto delle difficoltà aggiuntive che possono avere i minori nel superare i traumi e nel descrivere coerentemente quanto è avvenuto a essi e le loro specifiche esperienze di minori perseguitati. Alle domande di asilo di minori non accompagnati dovrebbe essere data la priorità ed esse dovrebbero essere trattate nel termine appropriato più breve possibile, concedendo allo stesso tempo ai minori il tempo sufficiente per comprendere e prepararsi per la procedura. Nelle procedure di asilo oltre che dal tutore tutti i minori non accompagnati dovrebbero essere rappresentati da un avvocato, fornito gratuitamente dallo Stato e in grado di impugnare dinanzi a un tribunale le decisioni relative alle loro domande di protezione;

5.9. non dovrebbe essere consentito il trattenimento di minori non accompagnati per motivi connessi alla migrazione. Il trattenimento dovrebbe essere sostituito da appropriate misure di custodia dei minori, preferibilmente di affidamento familiare, con condizioni di vita adatte alle esigenze dei minori e per il periodo di tempo appropriato. Se i minori sono collocati nei centri, essi devono essere separati dai maggiorenni;

5.10. la determinazione dell’età dovrebbe essere svolta soltanto se sussistono ragionevoli dubbi circa la minore età di una persona. La determinazione dovrebbe essere basata sulla presunzione della minore età, comportare una valutazione multidisciplinare da parte di un’autorità indipendente per un periodo di tempo e non dovrebbe essere basata unicamente su una valutazione medica. Gli esami dovrebbero essere svolti unicamente previo consenso del minore o del suo tutore. Essi non dovrebbero essere invasivi e dovrebbero rispettare le regole di deontologia medica. Il margine di errore degli esami medici e di altro tipo dovrebbe essere indicato chiaramente e se ne dovrebbe tenere conto. Se rimangono dubbi circa la minore età della persona, le dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio. Dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorso amministrativo o giudiziario avverso le decisioni relative alla determinazione dell’età;

5.11. devono essere sentite le opinioni del minore e a esse deve essere dato il debito peso in tutti i procedimenti pertinenti, in conformità alla sua età e alla sua maturità. I procedimenti amministrativi e giudiziari all’interno degli Stati membri dovrebbero essere elaborati e applicati con modalità a misura di minore (...)”

(b) La Raccomandazione n. 1985 (2011) “I minori migranti privi di documenti in una situazione irregolare: un reale motivo di preoccupazione”, 7 ottobre 2011

“(...) 1. Un minore è, innanzitutto e soltanto, un minore. Soltanto dopo ciò può essere visto come un migrante. Questo, unitamente alla necessità di tenere conto dell'interesse superiore del minore, come sancito dall'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e dell'obbligo di non discriminare i minori, dovrebbe essere il punto di partenza di qualsiasi discussione relativa ai minori migranti privi di documenti. La questione dello status migratorio può essere sempre soltanto una considerazione secondaria.

2. I minori migranti privi di documenti sono triplicemente vulnerabili: in quanto migranti, in quanto persone in una situazione non provata da documenti e in quanto minori. (...)

9. Tenendo presente l’esigenza di una solida base legislativa e di attuare le leggi nella pratica, l’Assemblea raccomanda agli Stati membri: (...)

9.4.7. in caso di dubbio sull’età del minore, allo stesso dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio (...)”

(c) La Risoluzione n. 1996 (2014) “Minori migranti: quali diritti a 18 anni?”, 23 maggio 2014

“(..) 3. L'Assemblea Parlamentare osserva che non esiste uno strumento giuridico, e neppure un consenso, riguardo alle procedure di determinazione dell'età di una persona e sottolinea la necessità di applicare il beneficio del dubbio, tenendo presente l’interesse superiore interesse del minore.

(...)

10. In considerazione di quanto sopra, l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a:

10.1. tenere debitamente conto della situazione specifica dei giovani migranti non accompagnati che stanno raggiungendo l'età adulta, tenendo presente l’interesse superiore del minore;

10.2. concedere ai giovani migranti il beneficio del dubbio quando determinano la loro età e garantire che tale determinazione sia effettuata con il loro consenso informato (…)”

(d) La Risoluzione n. 2020 (2014) relativa alle alternative al trattenimento dei minori connesso all’immigrazione, 3 ottobre 2014

“(...) 9. L'Assemblea ritiene che sia urgente porre fine al trattenimento dei minori migranti e che ciò richieda sforzi concertati da parte delle autorità nazionali competenti. L'Assemblea invita pertanto gli Stati membri a:

(...) 9.4. garantire che i minori siano trattati in primo luogo come dei minori e che le persone che affermano di essere minorenni siano trattate come tali fino a prova contraria;

9.5. elaborare procedure di determinazione dell'età a misura di minore per i minori migranti (...)"

(e) La Risoluzione 2136 (2016) relativa all’armonizzazione della protezione dei minori non accompagnati in Europa, 13 ottobre 2016

“(...) 5. L’Assemblea ricorda che il principio generale del rispetto dei diritti dei minori migranti, in primis in quanto minori, implica che essi beneficino di una protezione speciale, nonché dell'assistenza sociale e sanitaria, che assicuri la loro integrità e il loro sviluppo fisici e psicologici, informazioni sufficienti e a misura di minore, istruzione e autonomia. Dall'osservazione della situazione negli Stati membri, risulta chiaro che tali condizioni sono ben lungi dall’essere assicurate sistematicamente ai minori migranti non accompagnati. (...)

8.2.5. nei casi in cui l'età di un minore non può essere accertata mediante i documenti di identità, e soltanto in caso di dubbio circa lo status di minore del soggetto, effettuando una determinazione anticipata e non invasiva dell'età, nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità del minore. La procedura dovrebbe essere multidisciplinare ed eseguita da professionisti indipendenti, che conoscono le loro caratteristiche etniche, culturali e di sviluppo. Principi simili dovrebbero essere applicati in caso di controversia sul paese di origine;

8.2.6. il miglioramento o l'introduzione di procedure abbreviate per la domanda di asilo dei minori non accompagnati, compresa la designazione anticipata di tutori e rappresentanti legali sufficientemente formati, che possano assistere i minori e ai quali sia assegnato un esiguo numero di minori migranti (...)”

(f) L’Assemblea parlamentare: La Risoluzione n. 2195 (2017) relativa alla determinazione dell’età a misura di minore per i minori non accompagnati, 24 novembre 2017

“(...) 2. La determinazione dell'età è una procedura mediante la quale le autorità tentano di stabilire l'età cronologica, o la fascia di età, di una persona, o di determinare se un individuo è maggiorenne o minorenne. Attualmente non esiste una procedura di determinazione, medica o di altro tipo, che possa determinare l'esatta età di un individuo con una precisione del 100%. Vi è anche una notevole variazione nei metodi e nelle valutazioni della qualità delle determinazioni dell'età intraprese negli Stati europei (...)

(...)

6. I numerosi metodi di determinazione dell'età utilizzati in Europa rispecchiano la mancanza di un approccio armonizzato e di un metodo concordato. L'Assemblea ritiene che lo sviluppo di un modello olistico di determinazione dell'età sensibile nei confronti dei minori consentirebbe agli Stati europei di soddisfare le esigenze dei minori non accompagnati o separati. Invita pertanto gli Stati membri a:

6.1. condurre una valutazione affidabile e caso per caso dell'età dei minori migranti non accompagnati soltanto nei casi di seri dubbi circa l'età del minore e in ultima istanza, nell'interesse superiore del minore;

6.2. fornire ai minori migranti non accompagnati informazioni affidabili sulle procedure di determinazione dell'età in una lingua che essi comprendono, in modo che possano comprendere pienamente le diverse fasi della procedura che stanno effettuando e le sue conseguenze;

6.3. nominare un tutore per sostenere individualmente ogni minore migrante non accompagnato durante la procedura di determinazione dell'età;

6.4. garantire che un minore migrante non accompagnato o un suo rappresentante possa impugnare la decisione di determinazione dell'età mediante appropriati canali di ricorso amministrativo o giudiziario;

6.5. utilizzare soltanto in ultima istanza esami odontoiatrici o radiografici del polso e qualsiasi altra procedura medica invasiva al fine di determinare l'età di minori migranti non accompagnati o separati;

6.6. garantire che tutti gli esami medici tengano conto del sesso, della cultura e delle vulnerabilità del minore e che l'interpretazione dei risultati tenga conto del contesto nazionale e sociale del minore, nonché delle precedenti esperienze;

6.7. proibire, in ogni situazione, l'utilizzo di esami fisici della maturità sessuale al fine di determinare l'età dei minori migranti non accompagnati e separati;

6.8. proibire il trattenimento dei minori non accompagnati o separati in attesa o in fase di accertamento dell'età e applicare sempre il margine di errore a favore della persona, affinché sia registrata come età della persona l'età inferiore nel margine determinato dall'accertamento;

6.9. individuare e fornire opzioni di alloggio alternative per i minori in attesa o in fase di valutazione dell'età, al fine di evitare il trattenimento dei minori durante le controversie circa l'età, anche mediante il collocamento temporaneo in centri per minori dove dovrebbero essere applicate garanzie adeguate per proteggere gli stessi e gli altri minori che si trovano nei centri;

6.10. sostenere e favorire in Europa l’elaborazione di un unico modello olistico di determinazione dell'età, basato sulla presunzione che la persona sia minorenne;

6.11. ogni qualvolta possibile, assicurare che la procedura di determinazione dell’età sia svolta da professionisti che conoscono le caratteristiche etniche, culturali e di sviluppo dei minori. (…)”

(g) Assemblea parlamentare: la Risoluzione n. 2449(2022) relativa alla protezione e all’accoglienza alternativa dei minori migranti e rifugiati non accompagnati e separati, 22 giugno 2022

“(...) 6. L'Assemblea sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune in base al quale i minori migranti e rifugiati non accompagnati e separati siano, in primo luogo, considerati dei minori. Ciò comporta garantire che il loro interesse superiore sia la considerazione preminente, indipendentemente dal loro status migratorio nel paese interessato. In tale contesto, gli Stati membri devono assicurare che i minori migranti e rifugiati non accompagnati e separati beneficino:

6.1. di tutte le opportune garanzie di tutela dei minori, compresa un’adeguata e immediata identificazione e registrazione della loro identità e della loro situazione giuridica, familiare e sociale;

6.2. di una valutazione solida e sensibile al genere delle loro immediate esigenze di protezione, sostegno e assistenza; dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle vittime di violenze, abusi e tratta di esseri umani, nonché ai minori che hanno esigenze speciali, comprese esigenze mediche e psicologiche;

6.3. della immediata nomina di un tutore, che agisca per tutelare l'interesse superiore del minore e colleghi il minore ai servizi richiesti, durante la ricerca dei genitori e dei familiari del minore;

6.4. di una esaustiva valutazione e determinazione del loro interesse superiore da parte dei loro tutori, dei servizi di protezione dei minori o dei tribunali competenti, ove necessario;

6.5. dell’accesso all'istruzione; i governi devono provvedere all'integrazione dei minori migranti non accompagnati nel campo dell'istruzione, assicurare il loro processo di apprendimento e facilitare il loro legame con la scuola e con altri minori della loro età;

6.6. di procedure di determinazione dell'età a misura di minore, che dovrebbero essere svolte soltanto in caso di seri dubbi circa l'età di una persona, e che dovrebbero essere svolte sempre nell'interesse superiore del minore ed essere soggette a un controllo indipendente; dell’elaborazione in Europa di un unico modello di determinazione dell'età, basato sulla presunzione che la persona sia minorenne; della sistematica applicazione del margine di errore a favore dell'interessato, in modo che sia registrata come età dell’interessato l'età inferiore nel margine determinato dalla valutazione; e dell'accesso a rimedi efficaci.

7. L'Assemblea sottolinea inoltre che gli Stati membri sono giuridicamente responsabili dei minori migranti e rifugiati non accompagnati e separati all'interno del loro territorio ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dovrebbero, pertanto, offrire solidi sistemi di protezione dei minori, che includano un forte coordinamento tra gli organismi competenti della protezione dell'infanzia e della migrazione, nonché con altre autorità e la società civile pertinente. Lo stanziamento di fondi e un investimento appropriato e sostenibile in risorse umane e di altro tipo possono garantire protezione e assistenza adeguate e sensibili al genere (...)”

3. Il Commissario del Consiglio europeo per i diritti umani – “Realizzare il diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati in Europa”, febbraio 2017

  1. Le parti pertinenti recitano come segue:

“(...) 8. Effettuare determinazioni dell'età soltanto in caso di ragionevoli dubbi sulla minore età di una persona. Se permangono dubbi sulla minore età della persona, dovrebbe esserle concesso il beneficio del dubbio. Dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorso amministrativo o giudiziario avverso le decisioni relative alla determinazione.

9. Le determinazioni dell'età basate soltanto su prove mediche si sono dimostrate eticamente dubbie e inadeguate al fine della determinazione dell'effettiva età di una persona. Le determinazioni dell'età dovrebbero comportare piuttosto una valutazione multidisciplinare da parte di un'autorità indipendente nell’arco di un periodo di tempo e non essere basate esclusivamente su una valutazione medica.

10. Se in una determinazione multidisciplinare dell'età vi è una componente medica, gli esami dovrebbero essere eseguiti soltanto con il consenso del minore o del suo tutore. Gli esami non dovrebbero essere invasivi e dovrebbero essere conformi alle norme mediche e alle altro norme deontologiche pertinenti. Il margine di errore degli esami medici e di altro tipo dovrebbe essere indicato chiaramente e si dovrebbe tenere conto di esso. (...)”

4. Il “Rapporto tematico sui minori migranti e rifugiati” elaborato dal Rappresentante speciale del Segretario generale per la migrazione e i rifugiati (RSSG), 10 marzo 2017

  1. Il presente rapporto segue quattro missioni conoscitive svolte dal RSSG in Grecia e Macedonia del Nord, Turchia, Francia settentrionale (Calais e Grande-Synthe) e Italia. È stato pubblicato a seguito delle proposte del Segretario generale del Consiglio d’Europa di azioni prioritarie nell'ambito della “Protezione dei minori colpiti dalla crisi dei rifugiati: una responsabilità condivisa”. Le parti pertinenti recitano come segue:

“Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) ha rilevato che quasi un minore su dieci vive in un Paese colpito da conflitti armati e oltre 400 milioni di minori vivono in condizioni di estrema povertà (UNICEF giugno 2016). Tali difficili circostanze hanno comportato che la metà dei profughi del mondo siano attualmente dei minori di età inferiore ai 18 anni (ACNUR Tendenze globali del 2015). (...)

Secondo le cifre fornite da Eurostat e dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS), circa il 30% dei richiedenti asilo giunti in Europa negli ultimi due anni erano dei minori. Quasi il 70% di tali minori stava fuggendo dal conflitto in Siria, Afghanistan e Iraq. Il numero dei minori non accompagnati che hanno presentato domanda di asilo nell'Unione Europea ha raggiunto il numero di 96.465 nel 2015 ed essi rappresentavano quasi un quarto di tutti i richiedenti asilo di età inferiore ai 18 anni (...)

Identificazione e determinazione dell’età

Per poter accedere a misure speciali di protezione e assistenza, i minori non accompagnati devono essere identificati e inviati alle autorità preposte alla protezione dei minori. In assenza di adeguate procedure di identificazione, i minori rischiano di essere trattati come dei maggiorenni e sottoposti al trattenimento, come testimoniato in questo campo.

Pertanto, le misure di determinazione dell’età sono necessarie quando l’età dichiarata da un individuo è controversa. Tuttavia, come osservato, tali misure non sono sempre esaustive, in quanto sembra che gli aspetti psicosociali siano trascurati. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dei minori consiglia che le misure per determinare l'età siano multidisciplinari e olistiche (Commento generale del CDM n. 6) e siano essere eseguite con adeguate garanzie.

Registrazione e tutela

Dopo l'identificazione, i minori e le famiglie dovrebbero essere registrati. Ai minori non accompagnati e separati, così come alle persone la cui età è controversa, dovrebbe essere nominato un tutore il più presto possibile. Come osservato in questo campo, i minori non accompagnati non sempre sono identificati, registrati e dotati di un tutore. Senza un tutore e un'assistenza adeguata, tali minori possono essere esposti a seri rischi in materia di protezione, come lo sfruttamento sessuale, ed è più probabile che scompaiano. Fino alla nomina di un tutore, vi è spesso un vuoto in termini di capacità del minore di accedere e godere di protezione, in particolare nei paesi in cui i minori necessitano di tutori per completare le procedure amministrative, comprese le domande di asilo e le richieste di trasferimento e di ricongiungimento familiare. Sebbene le pratiche in materia di tutela varino in Europa, esistono norme di buone pratiche (...)”

5. La Carta sociale europea

  1. Nella sua decisione del 15 giugno 2018 (EUROCEF c. Francia, reclamo n. 114/2015), il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l’altro, che “le determinazioni mediche dell’età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l’uso dell’esame osseo per determinare l’età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile. L’uso di tale esame viola pertanto l’articolo 17 § 1 della Carta [sociale europea]”.
  2. Nelle sue Conclusioni del 2019, il Comitato europeo dei diritti sociali ha sottolineato quanto segue in ordine al diritto dei minori e dei giovani alla protezione sociale, giuridica ed economica (articolo 17 della Carta [sociale europea]):

“(...) Un tema sviluppato notevolmente durante il ciclo è stato il diritto all’assistenza. Il Comitato è sempre più preoccupato per il trattamento dei minori che si trovano in una situazione di migranti irregolari non accompagnati o meno e per i minori richiedenti asilo. In particolare, ha affermato che il trattenimento di tali minori non può essere considerato nel loro interesse superiore e che gli Stati parti dovrebbero trovare alternative al trattenimento. L’ulteriore sistemazione deve essere adeguata e in particolare sicura, al fine di proteggere questo gruppo vulnerabile dalla violenza e dallo sfruttamento. Al riguardo ha riscontrato che due paesi non sono conformi a causa della sistemazione inadeguata e spesso insicura dei minori migranti non accompagnati o dell’inadeguata protezione dalla violenza e dagli abusi (Grecia, Ungheria).

Il Comitato ha anche sollevato una questione riguardo alla determinazione dell’età e agli esami ossei. Ha osservato che l'utilizzo dell’esame osseo per determinare l’età dei minori non accompagnati è inopportuno e inaffidabile. Ha chiesto se lo Stato utilizza l’esame osseo per determinare l’età e in quali situazioni lo fa. Se lo Stato dovesse effettuare tale esame, il Comitato ha chiesto quali potenziali conseguenze potrebbe avere tale esame (per esempio, un minore può essere escluso dal sistema di protezione dei minori sulla sola base dell'esito di tale esame) (…)”

6. I rapporti del Greta (Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani) del Consiglio d’Europa

  1. Pur rilevando che le seguenti fonti riguardano la tratta degli esseri umani, che non è per se l’oggetto del caso di specie, la Corte riconosce che nel presente contesto è opportuno citare alcuni principi richiamati in esse.

(a) Il rapporto relativo all’attuazione da parte dell’Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (primo ciclo di valutazione), pubblicato in data 22 settembre 2014, GRETA (2014)18

“(...) 135. Il GRETA invita le autorità italiane ad assicurare che tutte le vittime della tratta siano identificate in modo appropriato e possano beneficiare delle misure di assistenza e protezione contenute nella Convenzione, in particolare:

(...)

  • adottando delle misure per affrontare il problema della scomparsa dei minori stranieri non accompagnati, fornendo una sistemazione adeguata e sicura e assegnando dei tutori adeguatamente formati;
  • sviluppando strumenti per la determinazione dell'età e attuando efficacemente la presunzione e le misure previste dall'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione quando l'età della vittima è incerta e le misure previste dall'articolo 10, paragrafo 4, della Convenzione se un minore non accompagnato è identificato come vittima della tratta;

(...)”

(b) Il Rapporto sull’Italia ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di procedura per valutare l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, pubblicato in data 30 gennaio 2017, GRETA (2016)29

“(...) 74. Il GRETA è seriamente preoccupato per il fatto che i minori non accompagnati scompaiano entro pochi giorni dalla collocazione nei centri di accoglienza. Nel contesto delle sparizioni rapide, non è possibile stabilire se il minore sia già oggetto di tratta e quali siano le sue concrete esigenze di protezione individuale, compresa quella di protezione internazionale. Il GRETA invita nuovamente le autorità italiane ad adottare misure finalizzate ad affrontare il problema della scomparsa dei minori non accompagnati, in particolare:

  • prevedendo misure di protezione rafforzata nelle strutture di accoglienza specializzate per i minori, con personale adeguatamente formato;
  • garantendo che ai minori non accompagnati sia assegnato un tutore, il più rapidamente possibile, e fornendo un'adeguata formazione ai tutori e alle famiglie affidatarie per garantire che l'interesse superiore del minore sia tutelato effettivamente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, del Convenzione.

75. Il GRETA ritiene inoltre che le autorità italiane dovrebbero rivedere le procedure di determinazione dell'età, assicurando che sia effettivamente tutelato l'interesse superiore del minore e che sia concesso il beneficio del dubbio in caso di controversie in ordine all'età e siano previste speciali misure di protezione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione, e tenendo conto dei requisiti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del Commento generale n. 6 del Comitato per i diritti dei minori (...)”

(c) Il Rapporto relativo all’attuazione da parte dell’Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (secondo ciclo di valutazione), pubblicato in data 25 gennaio 2019, GRETA(2018)28

“(...) 48. La Guardia di Finanza organizza corsi di formazione per il personale in prima linea che si occupa delle emergenze connesse all'immigrazione irregolare. Nel 2017 sono state organizzate cinque iniziative formative, sia a livello centrale che periferico.

Il programma formativo per il 2018 prevede inoltre cinque iniziative formative mediante e-learning per il personale in prima linea (complessivamente 1600 persone).

49. In collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’ACNUR ha erogato formazione in materia di individuazione delle vittime della tratta di esseri umani tra i richiedenti asilo ai membri delle Commissioni Territoriali che si occupano delle domande di asilo, sulla base delle nuove linee-guida per l’individuazione delle vittime della tratta tra i richiedenti asilo (si veda il paragrafo 150). Nel 2017 sono stati organizzati 11 laboratori formativi in tutto il territorio italiano. Nel 2018 sono state organizzate quattro sessioni di formazione per i componenti delle Commissioni Territoriali (a Milano, Brescia, Perugia e Cagliari) e altre quattro sono state programmate entro la fine del 2018 (a Foggia, Reggio Calabria, Trapani e Trieste). Dall’inizio del progetto sono stati formati quasi 230 membri delle Commissioni Territoriali, 70 interpreti e 285 unità di personale impegnato nel contrasto alla tratta. Inoltre, il tema della tratta degli esseri umani è stato uno dei punti focali della formazione organizzata dalla Commissione nazionale per 250 nuovi membri delle Commissioni Territoriali. Negli anni 2017 e 2018 la Commissione nazionale per il diritto di asilo e l’ACNUR, unitamente al Consiglio superiore della magistratura, hanno organizzato una formazione congiunta per i Presidenti delle Commissioni territoriali e i giudici specializzati in materia di domande di asilo. Un altro ciclo di formazione in materia di tratta degli esseri umani destinato ai giudici dei Tribunali per i minorenni è stato svolto a Napoli nel maggio del 2018.

50. Dal 2017 il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, con il sostegno dell’EASO, ha fornito formazione in materia di accoglienza e protezione dei minori non accompagnati al personale dei centri di accoglienza in prima linea, delle Prefetture e della polizia municipale, dei servizi sanitari e sociali. Nel 2017 sono stati erogati otto corsi di formazione e altri sei nel 2018, tra cui formatori dell'OIM e dell’ACNUR. Diverse sessioni sono state dedicate ai minori aventi speciali esigenze in materia di accoglienza, tra i quali vi erano vittime della tratta. L’EASO ha inoltre presentato il suo strumento per individuare le persone aventi esigenze speciali.

51. Inoltre, nell’ambito del progetto ADITUS in corso fino alla fine del 2019, l’OIM provvede alla formazione del personale operante presso i centri per richiedenti asilo e del personale delle Prefetture coinvolte nella gestione del fenomeno della tratta e dello sfruttamento. La formazione ha già avuto luogo nelle regioni Piemonte, Veneto, Treviso, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (si veda altresì il paragrafo 148) (...)”

7. La strategia del Consiglio d’Europa per i diritti del minore (2016-2021), marzo 2016

  1. Tale documento stabilisce le priorità del Consiglio d’Europa in materia di protezione e promozione dei diritti del minore per il periodo compreso tra il 2016 e il 2021. Le parti pertinenti recitano come segue:

“7. Migrazione

22. I minori in viaggio e interessati in altro modo dalla migrazione sono oggi uno dei gruppi più vulnerabili in Europa. In alcuni paesi hanno accesso limitato alla giustizia, all'istruzione, ai servizi sociali e sanitari. Sebbene i minori non accompagnati si trovino in una situazione particolarmente precaria, i minori migranti in generale, anche se accompagnati dai genitori, subiscono spesso continue violazioni dei loro diritti umani. Il principio dell'interesse superiore del minore è troppo spesso trascurato nelle procedure di asilo e di immigrazione. L'uso del trattenimento invece della protezione dei minori, la mancata fornitura di un'efficace tutela, la separazione familiare e le umilianti procedure di determinazione dell'età sono emblematici dei diversi modi in cui i minori migranti sono abbandonati a sé stessi per le carenze nelle misure di protezione dell’infanzia. Corrono anche un elevato rischio di tratta e di sfruttamento. Allo stesso modo, i minori abbandonati quando i loro genitori migrano, così come i minori apolidi, corrono un rischio maggiore di subire la violazione dei loro diritti.”

8. Altri strumenti del Consiglio d’Europa

  1. Ulteriori informazioni pertinenti concernenti i diritti dei minori migranti sono illustrate nei seguenti rapporti: “Determinazione dell’età: politiche, procedure e prassi degli Stati membri del Consiglio d’Europa rispettose dei diritti dei minori nel contesto della migrazione”, del settembre 2017, e il Rapporto della Tavola rotonda “Informazioni a misura di minore per i minori migranti”, Consiglio d’Europa 29-30 novembre 2017.

III. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

A. Le direttive e le risoluzioni dell’Unione europea

1. La direttiva dell’Unione europea 2005/85

  1. L’articolo pertinente di tale direttiva prevede quanto segue:

Articolo 17 – Garanzie per i minori non accompagnati

  1. “In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 12 e 14, gli Stati membri:
    1. non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in relazione all’esame della domanda di asilo. Questo rappresentante può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nell’articolo 19 della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (1);
    2. provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.
  2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:
    1. raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o
    2. può disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti di cui sopra assegnati al rappresentante; ovvero c) è, o è stato, sposato.
  3. Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1 dicembre 2005, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.
  4. Gli Stati membri provvedono affinché:
    1. qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 12, 13 e 14, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
    2. la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.
  5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di asilo. Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:
    1. il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di asilo e in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda d’asilo, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
    2. i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l’età dei minori interessati; e
    3. la decisione di respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto. Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.
  6. L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.”

La direttiva 2011/95 dell’Unione europea (la cosiddetta direttiva qualifiche “Recante norme sull’attribuzione, ai cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché del contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)”)

  1. Le parti pertinenti di tale direttiva recitano come segue:

Articolo 31 – Minori non accompagnati

“1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche periodiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

a) presso familiari adulti; o

b) presso una famiglia affidataria; o

c) in centri specializzati nell’ospitare i minori; o

d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all’età e al grado di maturità dello stesso. (…)

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.”

2. La direttiva 2013/32 dell’Unione europea (la cosiddetta “direttiva procedure di asilo”, “recante norme comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)”)

  1. Le parti pertinenti di tale direttiva recitano come segue:

Articolo 25 – Garanzie per i minori non accompagnati

  1. “(...) gli Stati membri:
    1. non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE;
    2. provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.
  2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l’età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.
  3. Gli Stati membri provvedono affinché:
    1. qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli da 14 a 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
    2. la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.
  4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all’articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.
  5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore. Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l’esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile. Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:
    1. il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
    2. i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l’età dei minori interessati; e
    3. la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto. Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
  6. L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva. (…)”

3. La direttiva 2013/33 dell’Unione europea (la cosiddetta “direttiva condizioni di accoglienza”, “recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)”)

  1. Le parti pertinenti di tale direttiva recitano come segue:

Articolo 23 - Minori

  1. “L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.
  2. 2. Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
    1. la possibilità di ricongiungimento familiare;
    2. il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
    3. le considerazioni in ordine all’incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
    4. l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.
  3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza (…)

Articolo 24 – Minori non accompagnati

  1. “Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore, come prescrive l’articolo 23, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.
  2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:
    1. presso familiari adulti;
    2. presso una famiglia affidataria;
    3. in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
    4. in altri alloggi idonei per i minori.
      Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l’articolo 23, paragrafo 2. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.
  3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l’interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l’integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.
  4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l’attività da loro svolta.”

4. La Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi

  1. Le parti pertinenti di tale Risoluzione recitano come segue:

“Articolo 4

Procedura d’asilo

(...) 3. (…) a) In linea di massima, il richiedente asilo non accompagnato che sostiene di essere un minore deve addurre le prove della sua età.

b) Qualora non si disponga di tali prove o persistano fondati dubbi in proposito, gli Stati membri possono valutare l'età del richiedente asilo. La valutazione dell'età dovrebbe essere oggettiva. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore - con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini della determinazione dell'età, effettuato da personale medico qualificato.

(...) Articolo 6

Disposizioni finali

  1. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di questi orientamenti in relazione a qualsiasi proposta di modifica delle legislazioni nazionali. Inoltre, essi dovrebbero adoperarsi affinché le rispettive legislazioni nazionali siano armonizzate con detti orientamenti entro il 1° gennaio 1999.
  2. Gli Stati membri mantengono la facoltà di concedere condizioni più favorevoli ai minori non accompagnati.”

B. Il Piano d’azione dell’Unione europea sui minori non accompagnati 2010-2014

  1. Tale Piano d’azione è finalizzato a fornire risposte concrete alle sfide poste dall’arrivo di un notevole numero di minori non accompagnati nel territorio dell’Unione europea.
  2. Esso riconosce che l’Unione europea ha un ruolo importante in questa materia ed è finalizzato a un approccio globale e integrato attraverso le sue politiche. Ha trattato le questioni relative all’insufficienza dei dati, e ha poi proposto tre principali linee d’azione: la prevenzione, i programmi di protezione regionale, l’accoglienza e l’identificazione di soluzioni durature.
  3. Alcune priorità sottolineate nel Piano d’azione comprendono l’adozione nel diritto dell’Unione europea di norme di protezione più elevate a favore dei minori non accompagnati e la valutazione dell’eventuale necessità di introdurre modifiche mirate o uno strumento specifico che fissi norme comuni concernenti l’accoglienza e l’assistenza applicabili a tutti i minori non accompagnati per quanto riguarda, tra l’altro, la tutela, la rappresentanza legale, l’accesso alla sistemazione e alle cure, i primi colloqui e l’istruzione.

C. L’EASO (Ufficio europeo per il sostegno all’asilo dell’UE)7

  1. Il rapporto “La prassi relativa all’accertamento dell’età in Europa” (2013) offre un orientamento pratico, raccomandazioni e strumenti riguardo all’attuazione dell’interesse superiore del minore nel corso della determinazione dell'età. Promuove un approccio multidisciplinare e olistico.
  2. Si concentra, tra l’altro, sul principio del beneficio del dubbio, sul diritto dell’individuo all’informazione e a esprimere le proprie opinioni, sull'importanza della designazione di un tutore e di un rappresentante legale e sulla necessità dell’esistenza dell’opportunità di contestare i risultati della determinazione dell’età.
  3. La seconda edizione della “Guida pratica sulla determinazione dell’età” (2018) si basa sulle informazioni relative al processo e ai metodi di determinazione dell’età analizzati nel rapporto dell’EASO del 2013.
  4. Oltre al contenuto di quest’ultimo, la guida sottolinea che non esiste un metodo di determinazione dell’età che possa fornire risultati assolutamente accurati riguardo all’età cronologica di una persona e che qualsiasi metodo presenta un margine di errore. Per quanto riguarda gli esami di maturità carpale (mano/polso), che è il gruppo di esami più praticato negli Stati membri, l'EASO sottolinea che “lo status socioeconomico è un fattore chiave che influenza il tasso di ossificazione” che conduce a sottovalutare l'età di una persona. L'osservazione dentale è considerata “non concepita per stimare l'età cronologica”, mentre la valutazione dello sviluppo fisico è “la meno accurata.”
  5. La guida dell’EASO sottolinea anche la necessità di condurre la determinazione dell’età utilizzando il metodo meno invasivo. Tutti gli esami radiografici sono fisicamente invasivi in quanto utilizzano radiazioni ionizzanti che potrebbero essere dannose. Vi sono anche obiezioni per motivi etici all'uso delle radiazioni per fini diversi da quelli medici. Gli esami della maturità sessuale sono di natura altamente invasiva, in contrasto con i diritti alla dignità, all'integrità e alla privacy, e dovrebbero essere preclusi ai fini della valutazione dell'età.

D. Sintesi riepilogativa – I minori separati richiedenti asilo negli Stati membri dell’Unione europea, (FRA) 2010

  1. L'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha condotto uno studio sulle condizioni di vita, le disposizioni e le procedure decisionali in relazione ai minori richiedenti asilo in dodici Stati membri dell’Unione europea mediante una ricerca partecipativa incentrata sui minori.
  2. Ha individuato le buone pratiche e le carenze dei sistemi esistenti in relazione ad aspetti quali la sistemazione, l'accesso all'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione, la rappresentanza legale, il ruolo degli assistenti sociali, la determinazione dell'età, la ricerca della famiglia e il ricongiungimento familiare.
  3. Per quanto riguarda la determinazione dell’età, il rapporto comparato recita come segue:

“La determinazione dell’età dovrebbe essere utilizzata soltanto se vi sono motivi per dubitare seriamente dell'età di un individuo. Se le visite mediche sono ritenute essenziali, il minore deve prestare il proprio consenso informato alla procedura dopo che sono state spiegate tutte le possibili conseguenze sanitarie e legali in modo semplice, a misura di minore e in una lingua che il minore comprende. La determinazione dell’età dovrebbe essere effettuata in modo adeguato al genere da esperti indipendenti che abbiano familiarità con il background culturale del minore e che rispettino pienamente la dignità del minore. Riconoscendo che la determinazione dell’età non può essere precisa, in caso di dubbio, le autorità dovrebbero trattare la persona come un minore e concedere il diritto di impugnare le decisioni di determinazione dell’età”

E. La determinazione dell’età e il rilevamento delle impronte digitali dei minori nelle procedure di asilo – requisiti minimi di età relativi ai diritti dei minori nell’Unione europea” (FRA) 2018

  1. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha mappato le disposizioni legislative nazionali in materia e ha prodotto le seguenti tre raccomandazioni in ordine alle procedure di determinazione dell’età:

“1. Nell’effettuare un esame medico per la determinazione dell'età, gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero considerare la possibilità di chiedere il consenso esplicito sia della persona interessata che del suo rappresentante legale.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero utilizzare procedure di determinazione dell'età soltanto se vi sono motivi per dubitare dell'età di un individuo. Dovrebbero utilizzare gli esami medici soltanto se non possono basare la loro valutazione dell'età su altri metodi meno invasivi, come dei documenti o un colloquio con degli assistenti sociali specializzati. Gli esami medici, in particolare quelli che comportano radiazioni, dovrebbero essere un metodo di ultima istanza per stabilire l'età di una persona che richiede la protezione internazionale, mentre gli esami della maturità sessuale dovrebbero essere proibiti. Gli esami medici dovrebbero essere eseguiti sempre da personale medico qualificato, che aderisce a tutti i protocolli medici pertinenti e in modo sensibile al genere, tenendo conto del background culturale della persona interessata. Se gli Stati membri continuano a dubitare dell'età della persona successivamente a un esame di determinazione medica, dovrebbero decidere che la persona ha un’età inferiore ai diciotto anni (presunzione della minore età), come previsto dall’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva sulle procedure di asilo.

3. Le persone che devono sottoporsi a un esame medico di determinazione dell'età dovrebbero essere informate della natura dell'esame medico e delle possibili conseguenze sanitarie e legali, in particolare per quanto riguarda il loro status giuridico di richiedenti protezione internazionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite dalle autorità nazionali competenti in modalità a misura di minore e in una lingua che il minore comprende. Per garantire il rispetto dei diritti del minore, è essenziale che prima di una procedura di determinazione dell'età, le autorità nazionali nominino un tutore che sostenga e rappresenti la persona sottoposta alla determinazione.”

F. “Approcci ai minori non accompagnati successivamente alla determinazione dello status nell’Unione europea e in Norvegia”, RIl apporto della rete europea delle migrazioni (EMN) della Commissione europea, luglio 2018

  1. Tale rapporto, prodotto dalla EMN, si concentra in particolare sulla situazione dei minori non accompagnati cui è stato concesso un permesso di soggiorno, o nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di rimpatrio.
  2. In ordine all'entità del numero dei minori non accompagnati nell'Unione europea, il rapporto afferma che esso è aumentato notevolmente nel 2015, raggiungendo un totale di 99.995 minori (un aumento del 315% rispetto all'anno precedente) prima di tornare a 31.975 nel 2017. La Germania, la Svezia, l’Italia, l’Austria e l’Ungheria hanno accolto il maggior numero di minori richiedenti asilo nell'Unione europea nel periodo 2014-2017. La maggioranza di tali minori era di sesso maschile (89%). La maggior parte di essi aveva un'età compresa tra i 16 e i 17 anni (65%) e solo una piccola parte aveva meno di 14 anni.
  3. Il rapporto fornisce informazioni riguardo alle modalità di assistenza da parte degli Stati membri dell'Unione europea per i minori non accompagnati, anche quando compiono 18 anni, alla loro sistemazione, alla tutela, all'integrazione e all'assistenza sanitaria.

IN DIRITTO

I. SULLA PARTE DEL RICORSO DEPOSITATO DAL SIG. MOUSSA CAMARA

  1. La Corte ribadisce che il rappresentante di un ricorrente non deve limitarsi a fornire una procura o un’autorizzazione scritta (articolo 45 § 3 del Regolamento della Corte), bensì è importante anche che il ricorrente e il suo rappresentante si mantengano in contatto per tutta la durata del procedimento. Tale contatto è essenziale sia per apprendere di più in ordine alla particolare situazione in cui si trova il ricorrente, che per confermare il suo continuo interesse al proseguimento dell’esame del suo ricorso (si vedano V.M. e altri c. Belgio (cancellazione) [GC], n. 60125/11, § 35, 17 novembre 2016; Sharifi e altri c. Italia e Grecia, n. 16643/09, § 124, 21 ottobre 2014; e, mutatis mutandis, Ali c. Svizzera, 5 agosto 1998, § 32, Reports of Judgments and Decisions 1998 V). Nella causa N.D. e N.T. c. Spagna [GC] (nn. 8675/15 e 8697/15, § 73, 13 febbraio 2020), la Corte ha ritenuto che in alcuni casi in cui il rappresentante del ricorrente aveva perso i contatti con il suo cliente, tra cui in casi concernenti l’espulsione di stranieri, avrebbe potuto essere giustificata la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1. L’assenza di contatti è stata considerata talvolta un’indicazione del fatto che il ricorrente non intendeva più proseguire il ricorso ai sensi dell’articolo 37 § 1, lettera a) (si vedano Ibrahim Hayd c. Paesi Bassi (dec.), n. 30880/10, 29 novembre 2011, e Kadzoev c. Bulgaria (dec.), n. 56437/07, § 7, 1 ottobre 2013) o che l’esame del ricorso non era più giustificato in quanto il rappresentante non poteva continuare “utilmente” il procedimento dinanzi alla Corte in assenza di istruzioni da parte del ricorrente, nonostante il fatto che il difensore fosse autorizzato a proseguire il procedimento (si vedano Ali, sopra citata, §§ 30-33, e Ramzy c. Paesi Bassi (cancellazione), n. 25424/05, §§ 64-66, 20 luglio 2010). In alcuni casi, le conclusioni della Corte combinavano tali due motivi (si vedano M.H. c. Cipro (dec.), n. 41744/10, § 14, 14 gennaio 2014, e M.Is. c. Cipro (dec.), n. 41805/10, § 20, 10 febbraio 2015). Relativamente alla causa Sharifi e altri (sopra citata), la Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo riguardo ad alcuni ricorrenti in quanto le informazioni fornite dal difensore erano vaghe e superficiali e insufficientemente provate (§§ 127-29 e 131 34).
  2. Nel caso di specie, a seguito della richiesta della Corte di comunicare se i rappresentanti del ricorrente fossero ancora in contatto con il loro cliente, in data 24 giugno 2021 questi ultimi hanno risposto con una nota di aver perso i contatti con lo stesso. La Corte rileva inoltre che i rappresentanti non hanno insistito affinché la Corte proseguisse comunque l’esame del suo ricorso (si raffronti V.M. e altri, sopra citata, § 32).
  3. Alla luce di quanto sopra, e in assenza di circostanze speciali concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, la Corte, in conformità all’articolo 37 § 1, lettera a) della Convenzione, ritiene che non sia più giustificato proseguire l’esame del ricorso depositato dal Sig. Moussa Camara.
  4. Conseguentemente, la presente parte del ricorso deve essere cancellata dal ruolo.

II. SULLA PARTE DEL RICORSO DEPOSITATO DAL SIG. OUSAINOU DARBOE

A. Sul locus standi del ricorrente

  1. Il Governo ha sottolineato che, all’epoca del deposito del ricorso del ricorrente, quest’ultimo era un minore e non era rappresentato da un tutore. Egli non era pertanto legittimato ad agire nel procedimento dinanzi alla Corte.
  2. Il ricorrente ha osservato che, nel suo caso, non era stato nominato alcun tutore su iniziativa delle autorità nazionali, nonostante il fatto che ciò fosse previsto dalla legge, e che questa costituiva difatti una delle questioni principali delle sue doglianze.
  3. La Corte ha già esaminato cause in cui la procura per essere rappresentato dinanzi alla Corte era stata fornita da un ricorrente minorenne si veda Rahimi c. Grecia, n. 8687/08, 5 aprile 2011) o da un ricorrente del quale non era possibile determinare con certezza l’età (si veda Ahmade c. Grecia, n. 50520/09, 25 settembre 2012).
  4. La Corte non riscontra alcun motivo per discostarsi da tale approccio. Risulta inoltre dal fascicolo che le doglianze del ricorrente si basino, inter alia, sul fatto che nel suo caso non fosse stato nominato alcun rappresentante, nonostante il fatto che avesse dichiarato di essere minorenne.
  5. Anche assumendo che la considerazione preliminare del Governo possa essere interpretata come un'eccezione di irricevibilità della causa, per difetto di locus standi del ricorrente, la Corte conclude che il rilievo del Governo debba essere rigettato.

B. Sull’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

  1. Nell’ambito delle sue osservazioni sul merito della doglianza formulata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione, il Governo ha sostenuto che il ricorrente aveva avuto la possibilità di impugnare la determinazione della sua età ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (si veda il paragrafo 45 supra), che prevede quanto segue:

“Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda (…)”

  1. Il Governo ha inoltre sottolineato che l'articolo 26 del decreto stabiliva che quando la domanda di protezione internazionale era presentata da un minore non accompagnato, doveva essere aperta immediatamente la tutela per nominare un tutore.
  2. Secondo il Governo, il ricorrente o il suo rappresentante avrebbero potuto impugnare il risultato della determinazione dell'età del ricorrente contestando la decisione del giudice tutelare.
  3. Invocando i summenzionati rilievi, il Governo ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile in applicazione dell'articolo 35 § 1 della Convenzione.
  4. La Corte osserva che in data 16 gennaio 2017 il ricorrente ha depositato un’istanza presso il Tribunale regionale di Venezia al fine di ottenere la nomina di un tutore. In tale occasione, i suoi rappresentanti hanno precisato che egli non aveva beneficiato delle garanzie concessegli dal diritto interno in qualità di minore non accompagnato richiedente asilo. Deve essere inoltre osservato che, a causa dell’assenza della nomina di un tutore al suo arrivo in Italia, il ricorrente ha presentato tempestivamente una domanda appena ha ricevuto l’assistenza legale (si vedano i paragrafi 14 e 15 supra). In data 19 gennaio 2017 il giudice tutelare ha annotato sulla prima pagina dell’istanza le parole “Da inviare alla Questura di Venezia per le necessarie verifiche”. Tuttavia, successivamente a tale annotazione, ai rappresentanti del ricorrente non è stata inviata alcuna ulteriore comunicazione relativa all’esito della domanda, né il Governo ha fornito alcuna informazione a tale riguardo.
  5. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che il ricorrente ha utilizzato, nella misura a sua disposizione, il ricorso interno indicato dal Governo, ma inutilmente. Conseguentemente, l’eccezione del Governo dovrebbe essere respinta.

C. Sulla dedotta violazione dell’articolo 8 della Convenzione

  1. Il ricorrente ha lamentato che le autorità competenti non avevano riconosciuto i suoi diritti di minore non accompagnato richiedente asilo. Ha sostenuto che la mancanza di protezione aveva costituito violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha invocato gli articoli 3 e 8 della Convenzione.
  2. La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti oggetto della causa (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 114, 20 marzo 2018), esaminerà la doglianza unicamente sotto il profilo dell’articolo 8, le cui parti pertinenti recitano come segue:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (…)

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

1. Le osservazioni delle parti

(a) Il ricorrente

  1. Il ricorrente ha sostenuto che, pur avendo dichiarato di essere minorenne, era stato collocato in un centro di accoglienza per adulti dove non aveva potuto beneficiare di misure di sostegno e di protezione adeguate alla sua età.
  2. Ha inoltre lamentato la mancanza di accesso alle informazioni legali e le difficoltà a comunicare il proprio disagio e le proprie esigenze, in assenza di un interprete o di un mediatore culturale.
  3. Ha infine richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che egli è stato considerato maggiorenne sulla base di una procedura di determinazione dell'età svolta in violazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale e internazionale.

(b) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente era stato collocato a Cona come centro di accoglienza iniziale e temporanea per essere identificato, in conformità alla legge e sulla base delle sue dichiarazioni. Era stato infine trasferito in un centro per minori, come richiesto dalla Corte in applicazione dell'articolo 39 del Regolamento della Corte.
  2. Quanto alle garanzie concesse al ricorrente in qualità di minore non accompagnato, il Governo ha rinviato a diverse disposizioni del diritto interno, tra cui i decreti legislativi n. 25 del 2008 e n. 142 del 2015, il Protocollo sull'identificazione e la valutazione olistica multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati del 2016, la circolare del Ministro dell’Interno del 9 luglio 2007 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 234 del 2016.

2. Le osservazioni dei terzi intervenienti

(a) Il Centro AIRE, il Consiglio olandese per i rifugiati, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)

  1. Tali terzi hanno sottolineato la vulnerabilità dei minori migranti e l’importanza del principio dell’interesse superiore del minore nell’intraprendere qualsiasi azione concernente i minori. Ciò richiede un regime speciale in relazione alle procedure di asilo e alle condizioni di accoglienza, distinto da quello applicabile agli adulti.
  2. La posizione degli intervenienti era che, a causa del loro potenziale impatto sull’integrità mentale e fisica del soggetto, le procedure di determinazione dell’età fossero comprese nel campo di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione. Ciò comprende le garanzie procedurali di determinazione dell'età, quali le informazioni sulla procedura di asilo, il diritto dei minori di essere sentiti in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo e la necessità di acquisire il loro consenso informato prima di procedere a un esame di determinazione dell'età.

(b) Il Défenseur des droits

  1. Tale terzo ha sottolineato che la vulnerabilità dei minori migranti impone che i governi assicurino l’effettiva protezione dei loro diritti, inclusa la garanzia che sia nominato un tutore o un rappresentante legale, il quale dovrebbe essere indipendente e qualificato al fine di assistere adeguatamente il minore.
  2. I minori dovrebbero essere informati anche del procedimento cui sono sottoposti, se necessario con l'ausilio di un interprete.

3. La valutazione della Corte

(a) Sulla ricevibilità

  1. Le parti non contestano che l’articolo 8 sia applicabile e che la causa riguardi il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. La Corte non riscontra alcuna ragione per sostenere il contrario, in particolare alla luce dei seguenti motivi.
  2. Dovrebbe essere ribadito che l’obbligo positivo degli Stati di cui all’articolo 8 della Convenzione comprende il dovere delle autorità competenti di esaminare sollecitamente la domanda di asilo di una persona, al fine di assicurare che la sua situazione di insicurezza e di incertezza sia della durata più breve possibile (si veda, mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 262, 21 gennaio 2011).
  3. La Corte osserva inoltre che la nozione di “vita privata” è un termine ampio che non può essere definito in modo esaustivo (si veda Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, CEDU 2002 III). Esso comprende l’integrità fisica e psicologica di una persona e può quindi abbracciare molteplici aspetti dell'identità della persona quali, per esempio, l’identificazione di genere, l'orientamento sessuale, il nome e gli elementi relativi al diritto di una persona alla sua immagine (si veda S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 66, CEDU 2008). L'articolo 8 tutela, inoltre, il diritto allo sviluppo personale e il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno (si vedano, per esempio, Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 29, CEDU 2003-III, Denisov c. Ucraina [GC], n. 76639/11, § 95, 25 settembre 2018 e Milićević c. Montenegro, n. 27821/16, § 54, 6 novembre 2018, tutte con ulteriori rinvii). Gli obblighi degli Stati finalizzati a tutelare questo diritto sono ancora più importanti se, come nel caso di specie, sono in gioco le relazioni personali di un minore non accompagnato, in un contesto migratorio che lo rende particolarmente vulnerabile.
  4. La Corte ritiene che l'età di una persona sia un mezzo di identificazione personale e che la procedura di determinazione dell’età di un individuo che afferma di essere minorenne, comprese le sue garanzie procedurali, sia essenziale al fine di garantirgli tutti i diritti derivanti dalla sua condizione di minorenne.
  5. Sottolinea inoltre l'importanza delle procedure di determinazione dell'età nel contesto migratorio. L'applicabilità della legislazione nazionale, europea e internazionale che tutela i diritti dei minori inizia a decorrere dal momento in cui la persona interessata è identificata come minore. Determinare se un individuo sia un minore è quindi il primo passo per riconoscere i suoi diritti e mettere in atto tutte le misure assistenziali necessarie. Infatti, se un minore viene erroneamente identificato come un maggiorenne possono essere adottate gravi misure in violazione dei suoi diritti.
  6. Secondo il "Rapporto tematico sui minori migranti e rifugiati" elaborato dal Rappresentante speciale del Segretario generale per la migrazione e i rifugiati (SRSG), nonché il Rapporto della Rete europea delle migrazioni (EMN) della Commissione europea (si veda il paragrafo 69 e i paragrafi 92 e ss. supra), circa il 30% dei richiedenti asilo giunti in Europa negli ultimi anni erano dei minori. Il numero dei minori non accompagnati è aumentato nel 2015, raggiungendo un totale di 99.995 minori (con un aumento del 315% rispetto all'anno precedente) per poi tornare a 31.975 nel 2017. L'Italia è tra i Paesi che hanno accolto il maggior numero di minori richiedenti asilo nell'Unione europea nel periodo 2014-2017.
  7. Segue che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

(b) Sul merito

(i) L’osservanza dell’articolo 8 della Convenzione

(α) Principi generali

  1. La Corte ribadisce che, sebbene la finalità dell'articolo 8 sia essenzialmente quella di proteggere un individuo dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso non obbliga meramente gli Stati ad astenersi da tali ingerenze. Oltre a tale compito principalmente negativo, possono esservi obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata e familiare (si vedano Bédat c. Svizzera [GC], n. 56925/08, § 73, CEDU 2016, e Lozovyye c. Russia, n. 4587/09, § 36, 24 aprile 2018). Nella scelta del modo in cui adempiere i loro obblighi positivi, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità (si veda A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 249, CEDU 2010).

(β) La portata della doglianza del ricorrente

  1. La sostanza della doglianza del ricorrente è che lo Stato non ha adottato tutte le misure necessarie per proteggerlo in quanto minore e assicurare le garanzie procedurali connesse alla determinazione della sua età. La Corte ritiene opportuno affrontare la presente causa dal punto di vista dell'obbligo positivo dell’Italia ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
  2. Al fine di stabilire se i requisiti dell’articolo 8 della Convenzione siano stati soddisfatti nel caso di specie, la Corte riconoscerà in primo luogo il quadro giuridico nazionale e internazionale applicabile all’epoca dei fatti e, in secondo luogo, se le autorità abbiano adottato misure ragionevoli per garantire i diritti procedurali del ricorrente nell’ambito della procedura di determinazione dell’età.
  3. In tale contesto, la Corte sottolinea di non avere il compito di indagare se il ricorrente fosse o meno minorenne al momento del suo arrivo in Italia, o se abbia presentato dei documenti per dimostrare la sua età. È comunque convinta che a un certo punto dopo il suo arrivo abbia dichiarato la sua minore età. È probabile che ciò sia avvenuto nel momento in cui è giunto a Cona, quando gli è stata consegnata una tessera sanitaria che indicava come sua data di nascita il 22 febbraio 1999, il che significava che all’epoca era minorenne (si veda il paragrafo 11 supra). Ciò non è stato contestato dal Governo. Dovrebbe essere inoltre osservato che niente indica che le affermazioni del ricorrente di essere minorenne fossero infondate o irragionevoli. Inoltre, una possibile precedente dichiarazione potrebbe essere derivata dal collocamento iniziale del ricorrente in un centro per minori, cosa su cui, tuttavia, il Governo non ha adottato una posizione chiara. Alla luce di ciò, l’oggetto della causa è stabilire se, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, le autorità nazionali abbiano assicurato le garanzie procedurali derivanti dallo status del ricorrente di minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

(γ) Le fonti giuridiche nazionali e internazionali applicabili all’epoca dei fatti

  1. La Corte ribadisce in via preliminare che la legge n. 47 del 2017 è entrata in vigore il 6 maggio 2017, quindi dopo che hanno avuto luogo i fatti oggetto della causa. Tale legge ha aggiunto l’articolo 19 bis al decreto legislativo n. 142 del 2015 (si veda il paragrafo 47 supra) che ha introdotto una determinazione dell’età socio-sanitario attraverso un approccio multidisciplinare da parte di professionisti adeguatamente formati. Tale legge stabilisce, in particolare, le garanzie applicabili ai migranti minori e le diverse fasi della procedura di determinazione dell’età, tenendo conto delle varie norme applicabili e illustrando la fase e il tipo di intervento che deve compiere la magistratura, l'amministrazione e il personale sanitario. Inoltre, l'ordinamento è stato ulteriormente migliorato da quando il Tribunale per i minorenni ha acquisito la competenza all’emissione dei certificati di determinazione dell'età (decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220, si veda l’articolo 19 bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 nel paragrafo 47 supra). La Corte accoglie favorevolmente tali interventi legislativi.
  2. Dovrebbe essere tuttavia osservato che, all'epoca in cui avvenivano i fatti oggetto del caso di specie, il diritto interno e quello dell’Unione europea prevedevano già alcune garanzie per i minori non accompagnati richiedenti asilo.
  3. La Corte rinvia all’articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che attua l’articolo 17 della direttiva dell’Unione europea 2005/85, in vigore all’epoca dei fatti, recante norme minime per le procedure applicate al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (si vedano i paragrafi 45 e 75 supra), che ha previsto garanzie per i minori non accompagnati quali l’assistenza di un tutore durante la domanda di protezione internazionale, la necessità di ottenere il consenso della persona per una visita medica non invasiva in caso di dubbio sulla sua minore età, il diritto di essere informato del fatto che l’età può essere determinata mediante un esame medico, il tipo di esame che deve essere svolto e le sue conseguenze in relazione alla sua domanda. L’articolo 26 del decreto prevede che quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un minore non accompagnato, il procedimento debba essere sospeso e debba essere aperta la tutela al fine di nominare un tutore del minore.
  4. I commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attua le direttive dell’Unione europea 2013/32 e 2013/33 in materia di procedure di asilo, vigenti all’epoca dei fatti (si veda il paragrafo 47 supra), affermano la fondamentale importanza del principio dell’interesse superiore del minore nell'attuazione delle misure di accoglienza, al fine di assicurare ai minori condizioni di vita adeguate. Precisano che è necessario svolgere un colloquio con il minore, tenendo conto della sua età, del suo livello di maturità e del suo sviluppo personale, anche al fine di valutare la sua esperienza pregressa e il rischio che possa essere una vittima della tratta e valutare la possibilità di un ricongiungimento familiare.
  5. La Corte ribadisce analogamente che all’epoca dei fatti esistevano anche misure amministrative. Nelle sue osservazioni sulla ricevibilità e sul merito, il Governo ha rinviato a diverse fonti, tra cui la circolare del Ministro dell'Interno del 9 luglio 2007 (si veda il paragrafo 52 supra) che menzionava il margine di errore insito nell’esame di determinazione dell’età dei migranti minorenni. Inoltre, le linee-guida sui minori stranieri non accompagnati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 dicembre 2013 (si veda il paragrafo 12 supra) prevedono che l’età debba essere determinata dalle autorità competenti nel dovuto rispetto dei diritti e delle garanzie stabilite per i minori.
  6. Per quanto riguarda il diritto dell’Unione europea vigente all’epoca dei fatti, la Corte può semplicemente rinviare alle direttive citate (si vedano i paragrafi 75, 76, 77 e 78 supra), che sono state recepite in Italia, nonché alla Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 26 giugno 1997 (si veda il paragrafo 79 supra).
  7. Quanto alle fonti del Consiglio d’Europa, la Corte ribadisce, in particolare, la Risoluzione dell’Assemblea parlamentare 1810 (2011) (si veda il paragrafo 67 supra).
  8. Tali testi normativi riconoscono chiaramente la primaria importanza dell’interesse superiore del minore e del principio della presunzione della minore età nei confronti dei minori migranti non accompagnati che giungono in Europa.
  9. In particolare, è dedicata attenzione alla necessità che al minore sia immediatamente fornito un tutore e che egli sia assistito durante la procedura di asilo. Sono effettuate diverse considerazioni in relazione alle visite mediche e ai metodi di determinazione dell'età. Inoltre, si dovrebbe sempre tenere conto del margine di errore inerente agli esami medici
  10. Sebbene non spetti alla Corte, nell'ambito delle sue valutazioni relative agli obblighi di cui all'articolo 8, decidere se tali norme giuridiche nazionali, europee e internazionali siano state soddisfatte, le fonti giuridiche citate sopra indicano un riconoscimento generale, all’epoca dei fatti, della necessità di una speciale protezione per i migranti minori non accompagnati. Pertanto, la Corte esaminerà se le autorità italiane abbiano concesso tale speciale protezione nel contesto della situazione del ricorrente.

(δ) L’obbligo positivo delle autorità nazionali di tutelare i diritti del ricorrente in quanto minore non accompagnato

  1. La Corte ritiene che i diritti procedurali del ricorrente derivanti dal suo status di minore non accompagnato richiedente protezione internazionale siano entrati in gioco in due modi nella presente causa, vale a dire: i) nella sua rappresentanza e ii) nella fornitura di informazioni adeguate durante la procedura di determinazione dell’età.

La nomina di un tutore e/o di un rappresentante

  1. Rinviando in particolare alle disposizioni nazionali e dell’Unione europea sopra citate (si vedano i paragrafi 134 e ss.), la Corte non può non riconoscere che le autorità nazionali non abbiano fornito sollecitamente al ricorrente un tutore o un rappresentante legale. Pur avendo espresso indiscutibilmente oralmente dopo il suo arrivo la volontà di chiedere la protezione internazionale, egli ha potuto chiedere la nomina di un tutore soltanto quando ha presentato la domanda al Tribunale regionale di Venezia il 16 gennaio 2017.
  2. La Corte ritiene quindi che nel caso del ricorrente la mancata sollecita nomina di un tutore o di rappresentante legale gli abbia impedito di presentare una domanda di asilo debitamente ed efficacemente.

Il diritto del ricorrente di essere informato nel quadro della procedura di determinazione dell’età

  1. In conseguenza della mancata considerazione del suo dichiarato stato di minore, il ricorrente è stato collocato in un centro di accoglienza per adulti.
  2. Un mese dopo, il 27 ottobre 2016, è stato effettuato un esame radiografico del polso e della mano sinistri, senza fornirgli alcuna informazione riguardo al tipo di procedura di accertamento dell’età cui era sottoposto e alle sue possibili conseguenze. Il ricorrente è stato poi considerato maggiorenne. Date le circostanze, la Corte non ritiene necessario esaminare l’esistenza o la validità del suo consenso a sottoporsi a una visita medica, né valutarne l’adeguatezza (si vedano, mutatis mutandis, Mahamed Jama c. Malta, n. 10290/13, 26 novembre 2015 e Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, nn. 25794/13 e 28151/13, 22 novembre 2016).
  3. Deve essere tuttavia osservato che il relativo referto medico, che non indicava alcun margine di errore, non gli è stato notificato.
  4. La Corte rileva anche che nel suo caso non è stata emessa alcuna decisione giudiziaria o misura amministrativa che concludesse che il ricorrente era maggiorenne, il che non gli ha permesso di presentare appello.
  5. Una volta che il ricorrente è giunto a Cona ed è stato infine assistito dai suoi difensori, ha sollecitamente presentato un’istanza al Tribunale di Venezia per ottenere la nomina di un tutore e il riconoscimento dei suoi diritti tutelati dal diritto interno applicabile in qualità di minore non accompagnato richiedente asilo. Non gli è stata tuttavia fornita alcuna informazione riguardo all’esito della sua istanza.
  6. Poco dopo la presentazione della domanda del ricorrente ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, il Governo lo ha trasferito in una struttura adeguata per minori non accompagnati. In tale luogo il ricorrente ha avuto un colloquio con degli psicologi e dei rappresentanti del FAMI ed è stato assistito da un interprete. Nonostante tali azioni positive, la Corte non può non osservare che, a causa delle carenze nelle garanzie procedurali che gli sono state offerte in qualità di migrante minore dopo essere giunto in Italia, al ricorrente non sono stati forniti gli strumenti necessari per presentare una domanda di asilo ed egli è stato collocato per oltre quattro mesi in un centro di accoglienza per adulti sovraffollato.

(ε) Conclusione

  1. Come dichiarato in precedenza, la nozione di “vita privata” è un termine ampio che non è possibile definire in modo esaustivo, ed esso comprende sia l'integrità fisica che quella psicologica di una persona. Tale nozione comprende anche il diritto allo sviluppo personale e il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno (si veda il paragrafo 123 supra con riferimento alla giurisprudenza della Corte).
  2. Inoltre, la Corte ribadisce che l'interesse degli Stati a sventare i tentativi di aggirare le norme in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status. Si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione (si veda Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, n. 13178/03, § 81, CEDU 2006 XI).
  3. Nel caso di specie, le autorità italiane non hanno applicato il principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata di uno straniero non accompagnato che dichiara di essere minorenne.
  4. Mentre la determinazione dell'età di un individuo da parte delle autorità nazionali potrebbe essere una misura necessaria in caso di dubbio sulla sua minore età, il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali.
  5. All'epoca dei fatti oggetto della causa, tali garanzie comprendevano chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell’Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l’accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell’età della persona la cui età era dubbia. Le garanzie previste dal diritto dell’Unione europea e internazionale si sono spinte oltre per garantire una procedura di determinazione dell’età olistica e multidisciplinare. La Corte accoglie favorevolmente tale sviluppo, nonché l’attuazione da parte delle autorità nazionali, successivamente ai fatti oggetto del caso di specie, di un ordinamento giuridico che appare pienamente compatibile con i più elevati criteri internazionali.
  6. Per quanto riguarda la situazione del ricorrente, rimane il fatto che egli non abbia beneficiato delle minime garanzie procedurali e che il suo collocamento, per oltre quattro mesi, in un centro di accoglienza per adulti debba aver pregiudicato il suo diritto allo sviluppo personale e a stabilire e sviluppare relazioni con altri. Ciò avrebbe potuto essere evitato se il ricorrente fosse stato collocato in un centro specialistico o presso dei genitori affidatari. Tali misure, che sono più favorevoli all’interesse superiore del minore, garantito dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (ibid ., § 83), sono state considerate e infine applicate dalle autorità nazionali, ma soltanto dopo che era trascorso un considerevole periodo di tempo, a seguito di una domanda ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte.
  7. Date le circostanze, la Corte conclude che nel caso di specie le autorità non hanno agito con ragionevole diligenza e non hanno quindi osservato il loro obbligo positivo di assicurare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

D. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 della Convenzione

  1. Il ricorrente ha lamentato anche le sue condizioni di accoglienza a Cona. Ha sostenuto che il centro era sovraffollato ed era destinato soltanto agli adulti. Ha lamentato anche l’assenza di servizi essenziali quali un riscaldamento adeguato e l’acqua calda, e il mancato accesso a cure mediche. Il ricorrente ha lamentato anche l’assenza di assistenza psicologica e legale e l’insufficiente numero dei membri del personale e degli interpreti.
  2. Ha invocato l’articolo 3 della Convenzione, che recita come segue:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

1. Le osservazioni delle parti

(a) Il ricorrente

  1. Il ricorrente ha ribadito le sue doglianze, invocando le prove fornite. Ha inoltre osservato che il Governo non aveva contestato il suo resoconto delle condizioni di accoglienza nel centro di Cona, che era corroborato dalle prove presentate.

(b) Il Governo

  1. Il Governo ha dichiarato che i centri di accoglienza della Regione Veneto ospitano l'8% dei migranti che entrano nello Stato. Per fare fronte al massiccio fenomeno migratorio, nel luglio del 2015 Cona, un’ex caserma militare, era stata trasformata in un centro di accoglienza per migranti.
  2. Il Governo ha inoltre sottolineato che al ricorrente era stata fornita una tessera di assicurazione sanitaria ed egli poteva beneficiare dell’assistenza sanitaria gratuita. Ha affermato che le condizioni strutturali e sanitarie e di sicurezza nel centro di accoglienza di Cona erano adeguate.
  3. Erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione concernenti il riscaldamento, l’acqua calda, le strutture della mensa, le attività educative e l’assistenza sanitaria. A tale riguardo, era stato concluso un accordo con la Croce rossa italiana per assicurare un servizio sanitario adeguato, fornendo sedici visite mediche specialistiche al giorno, nonché l’assistenza psicologica, e utilizzando quattordici mediatori culturali. I migranti potevano inoltre beneficiare di una connessione internet senza fili, utilizzare due luoghi di culto e uno spazio destinato alle attività sportive e ricreative.

2. Le osservazioni dei terzi intervenienti

(a) Il Centro AIRE, il Consiglio olandese per i rifugiati, l’ECRE

  1. Tali terzi hanno sottolineato i diritti fondamentali riconosciuti ai minori richiedenti asilo in ordine alle condizioni di accoglienza, rinviando alla vulnerabilità dei minori non accompagnati e al principio dell’interesse superiore del minore.

(b) Il Défenseur des droits

  1. Rinviando alla giurisprudenza della Corte (Tarakhel c. Svizzera [GC], n. 29217/12, CEDU 2014, e Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga, sopra citata), tale terzo ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate allo loro esigenze.

3. La valutazione della Corte

(a) Sulla ricevibilità

  1. La Corte rileva che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

(b) Sul merito

(i) I principi generali

  1. I principi generali applicabili al trattamento delle persone trattenute in detenzione a causa dell’immigrazione sono esposti dettagliatamente nelle sentenze M.S.S. c. Belgio e Grecia (sopra citata, §§ 216-22), Tarakhel (sopra citata, §§ 93-99, CEDU 2014 (estratti)) e Khlaifia e altri c. Italia ([GC], n. 16483/12, §§ 158-69, 15 dicembre 2016). In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere adeguate alla loro età, per assicurare che tali condizioni non creino per loro una situazione di stress e ansia, con conseguenze particolarmente traumatiche. Diversamente, le condizioni in questione raggiungerebbero la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell’ambito della proibizione di cui all’articolo 3 della Convenzione (si veda Tarakhel, sopra citata, §§ 119, CEDU 2014 (estratti)).
  2. La Corte ribadisce che l’articolo 3 della Convenzione non prevede eccezioni. Tale assoluta proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti dimostra che l’articolo 3 sancisce uno dei fondamentali valori delle società democratiche che costituiscono il Consiglio d’Europa (si veda Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 88, Serie A n. 161).
  3. Per essere compreso nel campo di applicazione dell’articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, la valutazione del quale dipende da tutte le circostanze della causa, e in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento, dal modo in cui è stato inflitto, dalla sua durata, dai suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra altri precedenti, Raninen c. Finlandia, 16 dicembre 1997, § 55, Reports 1997-VIII).
  4. Con un rinvio più specifico ai minori, la Corte ha riscontrato in diverse occasioni la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa del collocamento di minori accompagnati e non accompagnati in centri per migranti (in alcuni casi, collocati in centri di detenzione amministrativa).
  5. Riguardo ai minori accompagnati, la Corte richiama le seguenti cause: Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio (n. 41442/07, §§ 55-63, 19 gennaio 2010); Kanagaratnam c. Belgio (n. 15297/09, 13 dicembre 2011); Mahmundi e altri c. Grecia (n. 14902/10, §§ 72-74, 31 luglio 2012); Popov c. Francia (nn. 39472/07 e 39474/07, §§ 91-103, 19 gennaio 2012); A.B. e altri c. Francia (n. 11593/12, §§ 107-15, 12 luglio 2016); R.R. e altri c. Ungheria (n. 36037/17, §§ 58-65, 2 marzo 2021); M.H. e altri c. Croazia (nn. 15670/18 e 43115/18, §§ 183-204, 18 novembre 2021) e N.B. e altri c. Francia (n. 49775/20, §§ 47-53, 31 marzo 2022).
  6. Riguardo ai minori non accompagnati, la Corte rinvia alla seguente giurisprudenza: Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga (sopra citata, §§ 50-59); Rahimi c. Grecia (n. 8687/08, §§ 95-96, 5 aprile 2011); Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta (nn. 25794/13 e 28151/13, §§ 111-15), 22 novembre 2016; S.F. e altri c. Bulgaria (n. 8138/16, §§ 78-83, 7 dicembre 2017); Khan c. Francia (n. 12267/16, §§ 92-95, 28 febbraio 2019); Sh.D. e altri c. Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia (n. 14165/16, §§ 52-62, 13 giugno 2019) e Moustahi c. Francia (n. 9347/14, §§ 65-67, 25 giugno 2020).
  7. È importante anche tenere presente che l’estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato illegale (si veda Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga, sopra citata, § 55). I minori hanno esigenze specifiche che sono connesse non soltanto alla loro età e al difetto di indipendenza, bensì anche al loro status di richiedenti asilo. La Corte ha inoltre osservato che la Convenzione sui diritti del fanciullo (si veda il paragrafo 57 supra) incoraggia gli Stati ad adottare misure appropriate per assicurare che un minore che tenta di ottenere lo status di rifugiato goda di protezione e di assistenza umanitaria, sia se è solo che se è accompagnato dai suoi genitori (si vedano, a tale riguardo, Popov, § 91, e Tarakhel, § 99, entrambe sopra citate).

(ii) L’applicazione di tali principi al caso di specie

  1. La Corte rileva preliminarmente che il ricorrente ha fornito diversi elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni. In particolare, ha prodotto un’interrogazione parlamentare presentata da un membro del Parlamento successivamente alla sua visita a Cona in data 16 novembre 2016, e il rapporto dell’organizzazione non-governativa Associazione Giuristi Democratici sulla sua visita a Cona in data 4 gennaio 2017. Tali documenti confermavano le informazioni concernenti il sovraffollamento nel centro, l’insufficienza del personale e le difficoltà ad accedere alle cure (si vedano i paragrafi 22 e ss. supra).
  2. Il Governo, dal canto suo, non ha contestato le informazioni e le cifre presentate dal ricorrente e si è limitato ad affermare che nel centro di accoglienza era stata effettuata una ristrutturazione riguardante il riscaldamento, l'acqua calda, il servizio mensa, le attività educative e ricreative, l’assistenza sanitaria e il personale (specificamente, psicologi e mediatori culturali).
  3. La Corte osserva, tuttavia, che esso non ha dimostrato che tali migliorie fossero state apportate precedentemente all'arrivo del ricorrente a Cona, e che la necessità di tali interventi conferma piuttosto la precedente insufficienza dei servizi e delle strutture durante il soggiorno del ricorrente in tale luogo.
  4. Oltre a ciò, la Corte ribadisce che, nonostante avesse dichiarato di essere un minore, il ricorrente è stato ospitato nel centro di accoglienza per adulti di Cona.
  5. Giunto in tale luogo, è stato sottoposto a una procedura di determinazione dell'età, che la Corte ha ritenuto condotta in violazione dell’articolo 8 della Convenzione (si veda il paragrafo 151 supra; si raffronti Aarabi c. Grecia, n. 39766/09, §§ 43-45, 2 aprile 2015).
  6. Il ricorrente è stato quindi considerato maggiorenne ed è stato trattenuto a Cona per oltre quattro mesi finché, a seguito della decisione della Corte di applicare l'articolo 39 del Regolamento della Corte, le autorità italiane hanno prontamente disposto il suo trasferimento in un centro per migranti minorenni.
  7. Secondo la Corte, tali circostanze sono di per sé problematiche in ordine alla vulnerabilità e alla dignità del ricorrente.
  8. La Corte è sensibile al rilievo del Governo secondo il quale Cona, un’ex caserma militare, è stata trasformata in un centro di accoglienza per migranti per fare fronte al massiccio fenomeno migratorio. A tale proposito, dovrebbe essere osservato che il numero dei minori non accompagnati che arrivano in Italia è drammaticamente aumentato nel Corso del periodo in cui avvenivano i fatti oggetto della causa (si veda il paragrafo 126 supra).
  9. Detto ciò, la Corte non può che ribadire la sua consolidata giurisprudenza secondo la quale, dato il carattere assoluto dell'articolo 3, le difficoltà derivanti dall'accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo, in particolare per gli Stati che costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea, non esonerano gli Stati membri del Consiglio d’Europa dai loro obblighi ai sensi di tale disposizione (si vedano M.S.S. c. Belgio e Grecia, sopra citata, § 223; Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, § 122, CEDU 2012; e Khlaifia, sopra citata, § 184; si raffronti J.R. e altri c. Grecia, n. 22696/16, § 137, 25 gennaio 2018).
  10. Pertanto, in considerazione della durata e delle condizioni della permanenza del ricorrente nel centro di accoglienza per adulti di Cona, la Corte conclude che egli è stato sottoposto a un trattamento inumano e degradante e che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

E. Sulla dedotta violazione dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3 e 8

  1. Il ricorrente ha infine lamentato che non gli era stato offerto un ricorso effettivo ai sensi della legislazione italiana mediante il quale presentare le sue doglianze di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione. Ha invocato l’articolo 13 della Convenzione, il quale prevede:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

1. Le osservazioni delle parti

(a) Il ricorrente

  1. Il ricorrente ha dichiarato che l'ordinamento giuridico italiano non aveva previsto un rimedio effettivo mediante il quale lamentare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o l'idoneità di un determinato centro di accoglienza. Inoltre, egli non aveva avuto accesso alle informazioni legali.
  2. Ha inoltre affermato che i risultati della procedura di determinazione dell’età non gli erano stati comunicati e che nel suo caso non era stata adottata alcuna decisione giudiziaria. Ha inoltre sottolineato che il Governo non aveva individuato un ricorso interno che sarebbe stato efficace nel suo caso.
  3. In ordine alle sue condizioni di accoglienza, il ricorrente ha osservato che poteva essere proposto reclamo al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ma soltanto nella misura in cui esso concerneva il rifiuto di collocarlo in una struttura di accoglienza.
  4. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che era stata depositata un’istanza in tribunale all'attenzione del giudice tutelare di Venezia, ma che egli non ha ricevuto informazioni riguardo al suo esito.

(b) Il Governo

  1. In ordine alle condizioni di accoglienza a Cona, il Governo ha sostenuto in generale che il ricorrente aveva avuto a sua disposizione diverse misure legali, amministrative e sanitarie finalizzate alla sua protezione. Ha inoltre affermato che gli era stata consegnata una tessera sanitaria.
  2. Le osservazioni del Governo su questo punto sono esposte nei paragrafi 104 e ss. supra.
  3. Ha concluso dichiarando che il diritto del ricorrente a un ricorso effettivo in ordine agli articoli 3 e 8 della Convenzione era stato rispettato.

2. La valutazione della Corte

(a) Sulla ricevibilità

  1. La Corte rileva che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile

(b) Sul merito

3. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

  1. L’articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello nazionale di un ricorso ottenere l’applicazione della sostanza dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione qualunque sia la forma con cui essi sono assicurati. L'effetto di tale disposizione è quindi di esigere la previsione di un ricorso interno per trattare la sostanza di una "doglianza sostenibile” ai sensi della Convenzione e di concedere un’adeguata riparazione.
  2. La portata degli obblighi degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 13 varia a seconda della natura della doglianza formulata dal ricorrente. Tuttavia, il ricorso richiesto dall'articolo 13 deve essere “effettivo” sia praticamente che giuridicamente. L'“effettività” di un “ricorso” ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. E “l’autorità” menzionata in tale disposizione non deve essere necessariamente un'autorità giudiziaria; ma se non lo è, i suoi poteri e le garanzie che essa offre sono rilevanti per determinare se il ricorso di cui è investita sia effettivo.
  3. Inoltre, anche se un unico ricorso non soddisfa di per sé interamente i requisiti dell'articolo 13, l'insieme dei ricorsi previsti dal diritto interno può farlo (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Kudła c. Polonia, [GC], n. 30210/96, § 157, CEDU 2000-XI; Hirsi Jamaa e altri, sopra citata, § 197; e Khlaifia e altri, sopra citata, § 268).

(b) L’applicazione di tali principi nel caso di specie

  1. Rinviando alle conclusioni di cui sopra (si vedano i paragrafi 151 e 183 supra), la Corte ritiene in primo luogo che il ricorrente abbia chiaramente una doglianza sostenibile ai sensi della Convenzione. L’articolo 13 è pertanto applicabile nel caso di specie.
  2. Osserva poi che il Governo non ha indicato alcuno specifico ricorso mediante il quale il ricorrente avrebbe potuto lamentare le sue condizioni di accoglienza a Cona.
  3. Inoltre, dovrebbe essere osservato che i ricorsi menzionati dal Governo con specifico riferimento alla procedura di determinazione dell’età del ricorrente (si vedano il paragrafo 45 supra, e l’articolo 6, comma 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 234 del 2016 nel paragrafo 55 supra) erano risultati inefficaci nel caso di specie (si veda la conclusione della Corte riguardo all’eccezione sollevata dal Governo sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne nei paragrafi 104 e ss. supra).
  4. Segue che vi è stata violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione.

III. L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

  1. Il ricorrente ha chiesto 45.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
  2. Il Governo ha contestato tale pretesa.
  3. Viste la sofferenza e la frustrazione patite dal ricorrente, derivanti dalle suesposte violazioni della Convenzione, la Corte gli accorda EUR 7.500 per il danno non patrimoniale.

B. Le spese

  1. Il ricorrente ha chiesto EUR 21.210,93 per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo ha contestato le pretese del ricorrente.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel presente caso, visti i documenti di cui è in possesso e i criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di EUR 4.000, concernente le spese per il procedimento dinanzi alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di cancellare dal ruolo la parte del ricorso depositato dal Sig. Moussa Camara;
  2. Dichiara il ricorso ricevibile per il resto;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
  5. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione;
  6. Ritiene,
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, Sig. Ousainou Darboe, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. EUR 7.500 (euro settemilacinquecento), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. EUR 4.000 (euro quattromila), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 21 luglio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Marko Bošnjak
Presidente

Renata Degener
Cancellere
 

NOTE

1Il metodo di “Greulich e Pyle” che utilizza quali indicatori le ossa del polso e della mano. Secondo il rapporto “Determinazione medica dell’età dei giovani migranti” (JRC Centro comune di ricerca – Scienza per la relazione politica, Commissione europea, 2018), i marcatori ossei del polso e della mano “consistono nella valutazione della forma e delle dimensioni degli elementi ossei, nonché del grado di ossificazione epifisaria. La valutazione è eseguita facendo un confronto con un atlante radiografico (in particolare quello di Greulich e Pyle del 1959) o a livello osseo individuale secondo l’approccio di Tanner-Whitehouse. L'atlante di Greulich e Pyle distingue 31 immagini di individui di sesso maschile e 27 immagini di individui di sesso femminile. Ogni immagine è considerata una singola fase. Numerosi studi hanno indagato sulla corrispondente distribuzione per età riguardo a ciascuna di tali fasi”.  Altri importanti tipi di indicatori dell’età sono la clavicola e i terzi molari. Esistono anche metodi basati sul ginocchio.

2Secondo il rapporto, il TW3 rinvia al Tanner-Whitehouse, un metodo di determinazione dell’età pubblicato nel 2001, considerato più avanzato e più affidabile del metodo di Greulich e Pyle.

3I commi 2 bis e 2 ter sono stati aggiunti dalla legge n. 47 del 2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017.

4L’articolo 19 ha subito diverse modifiche successivamente alla sua promulgazione, tra le quali:

  • il comma 3 bis, aggiunto dal decreto legge n. 113 del 2016.
  • i commi 1 bis, 2 bis, 7 bis, 7 ter e 7 quater, aggiunti dalla legge n. 47 del 2017.
  •  La medesima legge: ha ridotto da “sessanta” a “trenta” la durata massima della permanenza nelle strutture di accoglienza indicate nel comma 1, e ha aggiunto la durata massima della procedura di identificazione indicate nel medesimo comma; - ha modificato il comma 5, esigendo che la polizia informi, invece del Giudice tutelare e di altre entità (tra cui il tribunale per i minorenni e il suo procuratore) come previsto precedentemente, il Tribunale per I minorenni (e il suo procuratore), divenuto competente ad aprire la tutela.

Le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017 sono entrate in vigore il 6 maggio 2017.

5  Articolo aggiunto dalla Legge n. 47 del 2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017.

6Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2016 n. 234, paragrafo 55 infra.

7L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è diventato l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (AUEA) in data 19 gennaio 2022 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 2021/2303 UE relativo all’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (AUEA).