Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 maggio 2022 - Ricorso n. . 48820/19 - Causa Briganti e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico e rivista  con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BRIGANTI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 48820/19)

SENTENZA

STRASBURGO

5 maggio 2022

Questa Sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Briganti e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Péter Paczolay, presidente,
  • Erik Wennerström,
  • Raffaele Sabato, giudici,
  • e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:
il ricorso (n. 48820/19) proposto contro la Repubblica italiana da 3 cittadini di questo Stato (l’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza) («i ricorrenti»), rappresentati dagli avv. I. De Francesco e B. De Francesco, che, l’11 settembre 2019 hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, le doglianze presentate sotto il profilo degli articoli 3, 8 (diritto al rispetto della vita privata) e 13 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 aprile 2022,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. Il ricorso riguarda le emissioni inquinanti prodotte dall'impianto siderurgico «Ilva», operante nella città di Taranto, e i loro effetti sulla salute della popolazione locale.
  2. Per quanto riguarda i dettagli dei fatti di causa, la Corte rinvia alla sentenza Cordella e altri c. Italia (nn. 54414/13 e 54264/15, §§ 8-91, 24 gennaio 2019). I ricorrenti, residenti a Taranto, lavorano o lavoravano nel suddetto stabilimento. I primi due ricorrenti hanno contratto una patologia cancerosa. Il terzo ricorrente afferma di essere a rischio di contrarre un cancro, tenuto conto delle emissioni inquinanti alle quali è stato esposto mentre lavorava.
  3. Il primo ricorrente intentò un’azione nei confronti dell’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), riguardante delle questioni di procedura previdenziale, al fine di ottenere un’indennità per il danno biologico derivante dalla sua malattia, che asseriva essere una malattia professionale.
  4. Con sentenza emessa il 18 febbraio 2020, la corte d’appello di Lecce riconobbe la natura professionale della patologia del primo ricorrente secondo la legislazione in materia di previdenza sociale. La sentenza si basava su una perizia secondo la quale, per ammissione stessa della parte convenuta, il ricorrente era stato esposto all’amianto e, in ogni caso, alle diossine risultanti dai processi termici propri dell’industria metallurgica, il che costituiva una delle cause della comparsa della sua patologia.
  5. Dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti contestano allo Stato di non aver adottato le misure giuridiche e regolamentari volte a proteggere la loro salute e l'ambiente, e di aver omesso di fornire loro delle informazioni sull'inquinamento e sui conseguenti rischi per la salute. Essi denunciano, inoltre, di essere stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione, tenuto conto delle loro condizioni di lavoro, della loro esposizione ad agenti inquinanti, e delle patologie cancerose che alcuni di loro hanno riportato.
  6. Infine, invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti sostengono di avere subìto una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

  1. Il Governo eccepisce che i ricorrenti non hanno debitamente esaurito le vie di ricorso che erano a loro disposizione nel diritto interno. Tra l’altro, afferma che i ricorrenti hanno omesso di intentare un procedimento civile di risarcimento dei danni che ritengono di avere subìto. Il Governo contesta anche la qualità di vittima dei ricorrenti, e ritiene che le loro doglianze siano di carattere puramente generale. Il Governo eccepisce, infine, il superamento del termine di sei mesi.
  2. Per quanto riguarda l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, relativamente alla doglianza presentata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, la Corte osserva che questi ultimi avrebbero potuto intentare un'azione civile di risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile per ottenere la riparazione dei danni risultanti dalla loro esposizione ad agenti inquinanti e delle patologie cancerose che alcuni di loro hanno riportato. Si deve notare che tale procedimento si distingue, per la sua natura, da quello intentato dal primo ricorrente contro l’Inail (si veda il paragrafo 3 supra), inerente soprattutto a questioni di previdenza sociale. Essa conclude pertanto che questa parte del ricorso dovrebbe essere respinta per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
  3. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni del Governo, la Corte osserva che esse sono identiche a quelle sollevate nell'ambito della causa Cordella (sopra citata, §§ 110-113), nella quale la Corte aveva respinto le relative eccezioni. Nel caso di specie, la Corte non vede alcuna argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa e ritiene, pertanto, che le eccezioni del Governo debbano essere respinte (si veda Cordella, sopra citata, §§ 121-127).
  4. La Corte constata, inoltre, che questa parte del ricorso, relativa agli articoli 8 e 13 della Convenzione, non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, e pertanto la dichiara ricevibile.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 13 DELLA CONVENZIONE

  1. I principi generali riguardanti dei danni all’ambiente che possono pregiudicare il benessere delle persone sono stati riassunti nella sentenza Cordella (sopra citata, §§ 157-160).
  2. In tale sentenza di principio, la Corte ha concluso che la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali inerenti all'attività di produzione della società Ilva di Taranto era a un punto morto. Essa ha constatato anche il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che metteva in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella della popolazione residente nelle zone a rischio.
  3. Inoltre, la Corte ha considerato che le autorità nazionali avevano omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata, e che il giusto equilibrio da garantire tra, da un lato, l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all'ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altro, l'interesse della società nel suo insieme, non era stato rispettato. Perciò, la Corte aveva concluso che l'articolo 8 della Convenzione era stato violato.
  4. La Corte ha ritenuto, inoltre, che nessuna azione di natura penale, civile o amministrativa possa rispondere all'obiettivo delle persone interessate, ossia ottenere il risanamento della zona in questione, e che fosse stato violato anche l’articolo 13 della Convenzione.
  5. Passando al caso di specie, dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto né argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti.
  6. La Corte osserva anche che la procedura di esecuzione della sentenza Cordella (sopra citata) è pendente dinanzi al Comitato dei Ministri. Dal rapporto relativo alla sua 1398a riunione (DH 9-11 marzo 2021) risulta che le autorità nazionali hanno omesso di fornire informazioni precise riguardanti l'attuazione effettiva del piano ambientale, elemento fondamentale affinché il funzionamento dell'acciaieria non continui a presentare rischi per la salute.
  7. A tale riguardo, la Corte tiene a ribadire che i lavori di risanamento della fabbrica e del territorio colpito dall’inquinamento ambientale sono di primaria importanza e urgenti, e che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali e recante l’indicazione delle misure e delle azioni necessarie ad assicurare la protezione ambientale e sanitaria della popolazione, deve essere messo in esecuzione nel più breve tempo possibile (si veda Cordella, sopra citata, § 182).
  8. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene dunque che il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e il loro diritto a un ricorso effettivo, protetti dagli articoli 8 e 13 della Convenzione, siano stati violati nel caso di specie. Peraltro, l’impatto delle omissioni delle autorità, relative agli articoli 8 e 13 della Convenzione, sulla vita privata del primo ricorrente, il sig. Briganti, è stato particolarmente grave, come attestano i documenti relativi al procedimento interno (si veda il paragrafo 4 supra; si veda anche Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, § 224, CEDU 2009). Pertanto, vi è stata violazione di tali disposizioni.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti chiedono la somma di 200.000 euro (EUR) ciascuno per il danno morale che ritengono di avere subìto, e la somma di 35.733,49 euro (EUR) per le spese che affermano di avere sostenuto per il procedimento condotto dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo contesta tali richieste.
  3. Per quanto riguarda il danno morale, la Corte ritiene che, relativamente al secondo e al terzo ricorrente, le constatazioni di violazione della Convenzione alle quali essa è giunta costituiscano una riparazione sufficiente per il danno morale da essi subìto.
  4. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento morale formulata dal primo ricorrente, sig. Briganti, la Corte rileva che quest’ultimo ha subìto un danno morale che non può essere riparato con una semplice constatazione di violazione (si veda il paragrafo 18 supra; si veda anche Varnava, sopra citata, § 224).
  5. La Corte ritiene pertanto doversi accordare all’interessato la somma di 12.000 EUR a questo titolo.
  6. Per quanto riguarda la domanda relativa alle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, secondo la sua giurisprudenza un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 5.000 EUR per il procedimento dinanzi ad essa e la accorda ai ricorrenti congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto dagli stessi su tale somma a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara le doglianze relative agli articoli 8 e 13 della Convenzione ricevibili, e la restante parte del ricorso irricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
  4. Dichiara che la constatazione di una violazione rappresenta di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subìto dal secondo e dal terzo ricorrente;
  5. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. per quanto riguarda il primo ricorrente, sig. Briganti: 12.000 EUR (dodicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
      2. ai ricorrenti, congiuntamente, la somma di 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi su tale somma a titolo di imposta, per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

ALLEGATO

N.

Nome e Cognome

Anno di nascita

1.

Cosimo BRIGANTI

1968

2.

Antonio MUTO

1965

3.

Antonio PARENTE

1984