Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 giugno 2022 - Ricorsi nn. 65808/13 e altri 2 - Causa Cianchella e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

 

CAUSA Cianchella E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 65808/13 e 2 altri - si veda la lista nell’appendice)

SENTENZA

STRASBURGO

23 giugno 2022

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Cianchella e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

  • Péter Paczolay, Presidente,
  • Raffaele Sabato,
  • Davor Derenčinović, giudici,
  • e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visti i ricorsi (n. 65808/13, n. 58494/14 e n. 66370/14) nei confronti della Repubblica italiana con i quali le ricorrenti elencate nella tabella allegata (“le ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle varie date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare i ricorsi al Governo italiano (“il Governo”) rappresentato dal suo ex co-agente, Sig.ra P. Accardo;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 31 maggio 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. La causa concerne l’intervento legislativo nel corso di procedimenti civili pendenti. Le ricorrenti hanno lamentato che la promulgazione della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“la Legge n. 296/2006”) aveva violato il loro diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. Le circostanze del caso di specie sono analoghe a quelle descritte nella sentenza D’Amico c. Italia (n. 46586/14, 17 febbraio 2022).
  3. Dopo la morte dei loro coniugi, le ricorrenti ricevettero una pensione di reversibilità nella misura del 60% della pensione corrisposta originariamente ai loro defunti mariti. Le ricorrenti instaurarono dei procedimenti nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”) e dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (“INPDAP”, le cui funzioni, successivamente alla sua soppressione nel 2011, sono svolte attualmente dall’INPS), lamentando che una indennità integrativa speciale – l’IIS, che formava parte della pensione dei loro coniugi avrebbe dovuto essere corrisposta nella misura piena, vale a dire, quale indennità accessoria piuttosto che nella misura percentuale della prestazione corrisposta originariamente. Le ricorrenti hanno invocato le pertinenti leggi applicabili all’epoca in cui i loro defunti mariti iniziarono a percepire le loro pensioni, secondo le quali la pensione corrisposta al superstite di un dipendente del settore pubblico era calcolata soltanto sulla base dell’elemento retributivo fisso, e le indennità accessorie erano corrisposte per intero. Hanno ritenuto che l’articolo 15, comma 5, della Legge n. 724/1994 avesse fatto salvi i trattamenti pensionistici che erano già in godimento e, mentre la Legge n. 335/1995 aveva esteso le norme che disciplinavano le pensioni di reversibilità a tutte le forme del regime generale dell’assicurazione obbligatoria, il nuovo regime si applicasse soltanto alle pensioni dirette liquidate successivamente al 1° gennaio 1995.
  4. Mentre tali procedimenti pendevano dinanzi alla Corte dei Conti del Lazio, entrò in vigore la Legge n. 296/2006. L’articolo 1, comma 774, di tale Legge forniva un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41, della Legge n. 335/1995, e stabiliva che, nei casi in cui le pensioni di reversibilità fossero sorte successivamente all’entrata in vigore della Legge 335/1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’IIS dovesse essere corrisposto in misura percentuale, costituendo parte integrante della pensione principale. In conformità all’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, la Corte dei Conti del Lazio rigettò le domande delle ricorrenti. Le decisioni furono confermate dalla Sezione centrale della Corte dei Conti.
  5. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, le ricorrenti hanno lamentato che la promulgazione della Legge n. 296/2006, che si discostava dalla giurisprudenza consolidata mentre erano ancora pendenti i procedimenti relativi ai loro casi, aveva violato il loro diritto a un equo processo.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. LA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. In considerazione della similitudine dell’oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
  1. Le ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che la promulgazione dell’articolo 1, comma 774, della Legge n. 296/2006 aveva violato il loro diritto a un equo processo.
  2. Le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
  3. I principi generali relativi all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia sono stati sintetizzati nelle sentenze Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia ([GC], nn. 24846/94 e 9 altri, §57, 59 e 132, CEDU 1999‑VII), e Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09 e 4 altri, §§ 45-47, 31 maggio 2011).
  4. La Corte ha già esaminato doglianze identiche a quelle presentate nel caso di specie nella sentenza relativa al ricorso D’Amico (sopra citata, §§ 34-38), e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  5. La Corte non ritiene che sussista alcun motivo per discostarsi, nel caso di specie, dalle considerazioni che ha effettuato nella summenzionata sentenza. La promulgazione dell’articolo 1, comma 774, della Legge n. 296/2006 mentre i procedimenti instaurati dalle ricorrenti erano pendenti ha determinato il merito delle loro controversie, e la sua applicazione da parte dei tribunali ordinari ha reso inutile per loro la prosecuzione della lite. Pertanto, la legge ha avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito della lite pendente, nella quale lo Stato era parte, sostenendo la posizione dello Stato a svantaggio delle ricorrenti.
  6. Quanto ai motivi addotti dal Governo per giustificare tale ingerenza da parte del legislatore, la Corte ribadisce che le considerazioni finanziarie non possono da sole giustificare che il legislatore si sostituisca ai tribunali per dirimere le controversie e che, benché la finalità di pervenire a un sistema pensionistico omogeneo, in particolare abolendo un sistema che favoriva i pensionati del settore pubblico rispetto agli altri, potesse essere considerata una ragione di un certo interesse generale, essa non è sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva, che ha l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia pendente.
  7. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Le ricorrenti dei ricorsi nn. 58494/14 e 66370/14 non hanno presentato domande di equa soddisfazione e relative alle spese entro il termine fissato dalla Corte. Conseguentemente, la Corte ritiene che non sia necessario accordare loro alcuna somma a tale titolo.
  2. La ricorrente del ricorso n. 65808/13 ha chiesto euro 200.000 (EUR) per il danno patrimoniale e non patrimoniale ed EUR 14.307 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
  3. Il Governo non ha presentato alcun commento riguardo a tali domande.
  4. Deliberando in via equitativa, come previsto dall’articolo 41, la Corte accorda alla ricorrente del ricorso n. 65808/13 EUR 4.804 per il danno patrimoniale ed EUR 6.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, e rigetta le domande per il resto.
  5. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a rinviare alla tabella dei parametri forensi esposta nel Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 in ordine alle domande dei suoi rappresentanti legali e non ha presentato alcuna documentazione giustificativa, come delle fatture o qualsiasi prova di pagamento, in grado di dimostrare che le spese rivendicate fossero state effettivamente sostenute. La Corte rigetta pertanto la domanda formulata a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente del ricorso n. 65808/13, entro tre mesi, le seguenti somme:
    2. EUR 4.804 (euro quattromilaottocentoquattro) per il danno patrimoniale;
    3. EUR 6.000 (euro seimila), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
    4. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta le domande di equa soddisfazione, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 23 giugno 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Péter Paczolay
Presidente

 

APPENDICE

N.

Ricorso n.

Nome della causa

Data di deposito

Ricorrente
anno di nascita
luogo di residenza
cittadinanza

Rappresentato da

1.

65808/13

Cianchella c. Italia

09/10/2013

Pasqualina CIANCHELLA
1928
Viterbo
Italiana

Ferdinando Emilio ABBATE

2.

58494/14

Masini c. Italia

13/08/2014

Pierina MASINI
1942
Viterbo
Italiana

Massimo PISTILLI

3.

66370/14

Trape’ c. Italia

02/10/2014

Leonide TRAPE’
1939
Montefiascone (VT)
Italiana

Massimo PISTILLI