Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 giugno 2017 - Ricorso n. 70311/14 - Causa M.M: c. Svizzera e Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

TERZA SEZIONE

DECISIONE
Ricorso n. 70311/14

M.M.
contro la Svizzera e l’Italia


 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita il 23 maggio 2017 in un comitato composto da:
Pere Pastor Vilanova, presidente,
Helen Keller,
Alena Poláčková, giudici,
e da Fatoş Aracı, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 31 ottobre 2014,
Vista la decisione di trattare in via prioritaria il ricorso ai sensi dell’articolo 41 del regolamento della Corte,
Vista la misura provvisoria indicata al governo svizzero ai sensi dell’articolo 39 del regolamento della Corte,
Vista la decisione successiva della Corte di revocare il provvedimento provvisorio,
Viste le informazioni fattuali presentate dal governo svizzero,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

1.  I ricorrenti sono una coppia di afghani, M., nata nel 1981 (la «prima ricorrente»), e N., nato nel 1975 («il secondo ricorrente»), con i loro quattro figli, S., nato nel 1996 («il terzo ricorrente»), Z., nata nel 2000 (la «quarta ricorrente»), S., nato nel 2010 («il quinto ricorrente») e S., nata nel 2013 (la «sesta ricorrente»). Sono rappresentati dall’avvocato Boris Wijkström, del Centro Svizzero per la Difesa dei Migranti.
2.  Il governo svizzero è stato rappresentato dal suo agente, F. Schürmann, dell’Ufficio federale della giustizia.

A.  Le circostanze del caso di specie

3.  In una data non precisata dell’estate 2013, i ricorrenti furono soccorsi in mare da una unità della Marina militare italiana e vennero sbarcati in territorio italiano. In seguito si recarono in Svizzera, dove, l’11 agosto 2013, presentarono una domanda di asilo.
4.  Con decisione del 3 ottobre 2013, l’Ufficio federale della migrazione («UFM»), nel frattempo diventato la Segreteria di Stato della migrazione («SSM») non affrontò l’argomento della domanda di asilo e ordinò il trasferimento dei ricorrenti verso l’Italia in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, che stabiliva i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro (dell’Unione europea) competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (il «regolamento Dublino»). Questo testo si applica anche alla Svizzera in virtù di un accordo tra la Confederazione e l’Unione europea.
5.  I ricorrenti presentarono un ricorso al Tribunale amministrativo federale («TAF»), lamentando una violazione dell’articolo 3 della Convenzione viste le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, e in particolare a causa delle condizioni mediche del terzo ricorrente affetto da leucemia linfatica acuta.
6.  Il 3 dicembre 2013 il TAF respinse il ricorso considerando che esistevano certamente delle lacune nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, ma che le condizioni di vita in questo paese e la qualità delle cure disponibili, cui i ricorrenti avrebbero avuto accesso, erano accettabili. Il TAF osservò che le autorità svizzere avevano informato i loro omologhi italiani sulle specifiche esigenze mediche del terzo ricorrente.
7.  Il 7 marzo 2014 i ricorrenti presentarono una domanda di riesame presso l’UFM. Questa domanda fu respinta il 4 maggio 2014.
8.  L’8 maggio 2014 i ricorrenti presentarono un ricorso al TAF. L’alta giurisdizione accordò loro l’effetto sospensivo e l’assistenza giudiziaria parziale, dispensandoli dall’obbligo di anticipare le spese.
9.  Il ricorso fu respinto dal TAF il 23 giugno 2014.

B.  Gli eventi successivi al deposito del ricorso

10.  Con lettera del 4 aprile 2016, il governo svizzero ha informato la Corte che, in data 1º aprile 2016, la SSM aveva constatato che il termine di ripresa dei ricorrenti da parte dell’Italia era scaduto e che, di conseguenza, a norma del regolamento Dublino, la competenza per trattare la loro domanda di asilo spettava ormai alla Svizzera. La SSM aveva dunque deciso di revocare il provvedimento di espulsione e di riprendere l’esame della domanda di asilo dei ricorrenti i quali pertanto non sono più sotto minaccia di espulsione verso l’Italia.
Di conseguenza, il governo svizzero, chiede alla Corte di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.
11.  I ricorrenti non hanno formulato osservazioni su questi ultimi eventi.

C.  Il diritto interno pertinente

12.  La Corte fa riferimento all’esposizione del diritto interno pertinente richiamato nella sentenza Tarakhel c. Svizzera [GC], n. 29217/12, §§ 22-23 e 26-27, CEDU 2014 (estratti)).
13.  Le norme pertinenti di diritto dell’Unione europea si trovano ai paragrafi da 28 a 36 della stessa sentenza.
14.  La Corte rammenta in particolare che il regolamento Dublino si applica alla Svizzera in virtù dell’accordo di associazione del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera.
15.  Occorre anche rammentare che, ai sensi dell’articolo 107a, «Procedura per i casi Dublino» — della legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998, il ricorso al TAF proposto avverso il provvedimento di trasferimento verso un altro Stato «Dublino» non ha un effetto sospensivo automatico. Tuttavia il richiedente asilo può chiedere che gli venga accordato l’effetto sospensivo e il TAF deve deliberare entro cinque giorni dalla data di deposito della richiesta.
16.  Al contrario, per quanto riguarda le decisioni che non rientrano nel campo di applicazione della «Procedura Dublino», risulta dall’articolo 55 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968, alla quale la Legge federale sul tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 e la Legge federale sull’asilo rinviano, che i ricorsi sono, in linea di principio, sospensivi e che la revoca dell’effetto sospensivo da parte dell’autorità la cui decisione è contestata non vincola la giurisdizione adita, che può restituirlo su richiesta della parte ricorrente.

D.  Il contesto italiano

17.  Una descrizione dettagliata del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia è riportata anche ai paragrafi 36-50 della sentenza Tarakhel.

MOTIVI DI RICORSO

18.  Invocando gli articoli 3 e 8 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che il loro rinvio in Italia li esporrebbe al rischio di dover far fronte a condizioni di esistenza contrarie a queste disposizioni, in particolare alla luce delle condizioni mediche del terzo ricorrente. Tali censure sono dirette contro la Svizzera e l’Italia.

IN DIRITTO

19.  La Corte rileva che con una decisione pronunciata il 1º aprile 2016, la SSM ha deciso di revocare il provvedimento di espulsione e di riprendere l’esame della domanda di asilo dei ricorrenti i quali, pertanto, non sono più sotto minaccia di espulsione verso l’Italia (paragrafo 10 supra).
20.  Peraltro, qualsiasi decisione della SSM in merito a questa domanda di asilo potrà essere impugnata dinanzi al TAF beneficiando, in linea di principio, di un effetto sospensivo (paragrafi 15 e 16 supra). I ricorrenti hanno del resto già beneficiato dell’effetto sospensivo durante il procedimento dinanzi al TAF che è l’oggetto della presente causa (paragrafo 8 supra).
21.  Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il caso sia stato risolto ai sensi dell’articolo 37 § 1 b), della Convenzione (si vedano Khan c. Germania [GC], n. 38030/12, § 33, 21 settembre 2016, e Ali e altri c. Svizzera (dec.), n. 30474/14, § 50, del 4 ottobre 2016). Inoltre, nessun motivo particolare che attiene al rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli impone la prosecuzione dell’esame del ricorso ai sensi dell’articolo 37 § 1 in fine della Convenzione.

Di conseguenza, è opportuno cancellare il ricorso dal ruolo.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di cancelliere il ricorso dal ruolo.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 15 giugno 2017.

Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto

Pere Pastor Vilanova
Presidente