Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 maggio 2022 - Ricorso n. 45242/17 - Causa Perelli e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA Perelli E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 45242/17)

SENTENZA

STRASBURGO

5 maggio 2022

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma

Nella causa Perelli e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Péter Paczolay, presidente
  • Erik Wennerström,
  • Raffaele Sabato, giudici,
  • e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 45242/17) presentato contro la Repubblica italiana con cui 11 cittadini di questo Stato (l'elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza) («i ricorrenti»), rappresentati dagli avvocati I. De Francesco e B. De Francesco, il 16 giugno 2017 hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente L. D’Ascia, le doglianze relative agli articoli 2, 8 (diritto al rispetto della vita privata) e 13 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 aprile 2022,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. Il ricorso riguarda le emissioni inquinanti prodotte dall'impianto siderurgico «Ilva», operante nella città di Taranto, e i loro effetti sulla salute della popolazione locale.
  2. Per quanto riguarda i dettagli dei fatti di causa, la Corte rimanda alla sentenza Cordella e altri c. Italia (nn. 54414/13 e 54264/15, §§ 8-91, 24 gennaio 2019). Diversi ricorrenti lavorano o lavoravano nel suddetto stabilimento. Alcuni di loro hanno contratto delle malattie e sostengono che queste ultime sono legate alle emissioni tossiche dell’impianto.
  3. Il 29 settembre 2017 il ricorrente, sig. Nicola Cantore, presentò una domanda al tribunale di Taranto nei confronti dell'Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) riguardante delle questioni di procedura previdenziale, al fine di ottenere una indennità per il danno biologico derivante dalla malattia che asseriva essere una malattia professionale. Il ricorrente decedette il 16 ottobre 2017 a causa di questa patologia, all'età di trentasei anni. I suoi eredi (la moglie e il figlio minorenne che all'epoca aveva due anni) si costituirono in questo procedimento.
  4. Con sentenza depositata il 6 novembre 2018, il tribunale di Taranto accolse la domanda del ricorrente e riconobbe ai suoi eredi una indennità, il cui importo non è stato precisato, per il periodo che va dal 29 settembre 2017, data di presentazione della domanda giudiziaria del ricorrente, al 16 ottobre 2017, data del decesso dello stesso.
  5. In particolare, il tribunale tenne conto del fatto che la perizia effettuata nell'ambito della causa provava la natura professionale della malattia, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza sociale. La perizia indicava, in particolare, che il sig. Cantore aveva lavorato per quindici anni nell'impianto della cokeria di fusione ed era stato assegnato al forno a coke, ed era in tal modo esposto a una elevata concentrazione di sostanze chimiche scientificamente note per provocare diverse forme di cancro, come quello da cui era affetto. A questa esposizione specifica si aggiungeva, nel caso del sig. Cantore, la sua cosiddetta esposizione ambientale ad agenti inquinanti. Si trattava quindi, secondo il perito, di un caso emblematico di malattia professionale.
  6. Dal punto di vista degli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti contestano allo Stato di non aver adottato le misure giuridiche e regolamentari volte a proteggere la loro salute e l'ambiente, e di aver omesso di fornire loro delle informazioni sull'inquinamento e i conseguenti rischi per la salute.
  7. Inoltre, invocando l'articolo 2, gli eredi del sig. Cantore denunciano che il Governo è responsabile della patologia contratta dal loro de cujus e del suo decesso.
  8. Infine, invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti sostengono di avere subìto una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO
  1. Il Governo eccepisce che i ricorrenti non hanno debitamente esaurito le vie di ricorso che erano a loro disposizione nel diritto interno. Tra l’altro, afferma che i ricorrenti hanno omesso di intentare un procedimento civile di risarcimento dei danni che ritengono di avere subìto. Il Governo contesta anche la qualità di vittima dei ricorrenti, e ritiene che le loro doglianze siano di carattere puramente generale. Il Governo eccepisce, infine, il superamento del termine di sei mesi.
  2. Per quanto riguarda l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, relativamente alle doglianze presentate dagli eredi del sig. Cantore ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, la Corte osserva che questi ultimi avrebbero potuto intentare un'azione civile di risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile per ottenere la riparazione dei danni risultanti dal decesso del loro congiunto/padre. Tale procedimento si distingue, per la sua natura, da quello intentato dal ricorrente contro l’Inail (si veda il paragrafo 3 supra), inerente soprattutto a questioni di sicurezza sociale. Essa conclude pertanto che questa parte del ricorso dovrebbe essere respinta per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
  3. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni del Governo, la Corte osserva che esse sono identiche a quelle sollevate nell'ambito della causa Cordella (sopra citata, §§ 110-113), nella quale la Corte aveva respinto le relative eccezioni. Nel caso di specie, la Corte non vede alcuna argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa e ritiene, pertanto, che le eccezioni del Governo debbano essere respinte (si veda Cordella, sopra citata, §§ 121-127).
  4. La Corte osserva che le altre doglianze dei ricorrenti relative agli articoli 2 e 8 della Convenzione (si veda il paragrafo 6 supra) devono essere analizzate unicamente sotto il profilo del loro diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'articolo 8 della Convenzione (Radomilja e altri c. Croazia [GC], 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018).
  5. La Corte constata, infine, che questa parte del ricorso, relativa agli articoli 8 e 13 della Convenzione, non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, e pertanto la dichiara ricevibile.
  1. sulla dedotta violazione degli articoli 8 e 13 della convenzione
  1. I principi generali riguardanti dei danni all’ambiente che possono pregiudicare il benessere delle persone sono stati riassunti nella sentenza Cordella (sopra citata, §§ 157-160).
  2. In tale sentenza di principio, la Corte ha concluso che la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali inerenti all'attività di produzione della società Ilva di Taranto era a un punto morto. Essa ha constatato anche il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che metteva in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella della popolazione residente nelle zone a rischio.
  3. Inoltre, la Corte ha considerato che le autorità nazionali avevano omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata, e che il giusto equilibrio da garantire tra, da un lato, l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all'ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altro, l'interesse della società nel suo insieme non era stato rispettato. Perciò, la Corte aveva concluso che l'articolo 8 della Convenzione era stato violato.
  4. La Corte ha considerato, inoltre, che nessuna azione di natura penale, civile o amministrativa possa rispondere all'obiettivo delle persone interessate, ossia ottenere il risanamento della zona in questione, e che fosse stato violato anche l’articolo 13 della Convenzione.
  5. Passando al caso di specie, dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti.
  6. La Corte osserva anche che la procedura di esecuzione della sentenza Cordella (sopra citata) è pendente dinanzi al Comitato dei Ministri. Dal rapporto relativo alla sua 1398a riunione (DH 9-11 marzo 2021) risulta che le autorità nazionali hanno omesso di fornire informazioni precise riguardanti l'attuazione effettiva del piano ambientale, elemento fondamentale affinché il funzionamento dell'acciaieria non continui a presentare rischi per la salute.
  7. A tale riguardo, la Corte tiene a ribadire che i lavori di risanamento della fabbrica e del territorio colpito dall’inquinamento ambientale sono di primaria importanza e urgenti, e che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali e recante l’indicazione delle misure e delle azioni necessarie ad assicurare la protezione ambientale e sanitaria della popolazione, deve essere messo in esecuzione nel più breve tempo possibile (si veda Cordella, sopra citata, § 182).
  8. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene dunque che il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e il loro diritto a un ricorso effettivo, protetti dagli articoli 8 e 13 della Convenzione, siano stati violati nel caso di specie. Pur ribadendo che la doglianza sollevata sotto il profilo dell'articolo 2 della Convenzione è stata dichiarata irricevibile (si veda il paragrafo 10 supra), la Corte osserva comunque che l'impatto delle omissioni delle autorità, relative agli articoli 8 e 13 della Convenzione, sulla vita privata del sig. Cantore è stato particolarmente grave, come attestano i documenti relativi al procedimento interno (si veda il paragrafo 5 supra; si veda anche Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, § 224, CEDU 2009). Pertanto, vi è stata violazione di tali disposizioni.
  1. sull’applicazione dell’articolo 41 della convenzione
  1. I ricorrenti formulano le seguenti richieste per il danno morale che ritengono di avere subìto, soprattutto a causa della loro patologia e/o di quella del loro congiunto:

- Sig.ra Antonella Barattini e sig. Angelo Cantore, moglie e figlio eredi del sig. Nicola Cantore: rispettivamente 313.814,40 euro (EUR) e 304.007,70 EUR;

- Sigg.re Anna Maria Salamina, Laura Gallo e Giuliana Gallo, moglie e figlie eredi del sig. Sergio Gallo: rispettivamente 294.201 EUR, 304.007,70 EUR e 304.007,70 EUR;

- Sig.ra Mafalda Pellegrini e sig. Antonello Perelli: 50.000 EUR ciascuno;

- i restanti ricorrenti: 200.000 EUR ciascuno.

  1. I ricorrenti chiedono anche la somma di 35.733,49 EUR per le spese che affermano di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo contesta tali richieste.
  3. Per quanto riguarda il danno morale, la Corte ritiene che, relativamente a tutti i ricorrenti, ad eccezione degli eredi del ricorrente sig. Nicola Cantore (sig.ra Antonella Barattini e sig. Angelo Cantore), nelle circostanze del caso di specie, le constatazioni di violazione della Convenzione alle quali essa è giunta costituiscano una riparazione sufficiente per il danno morale subìto.
  4. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento morale formulata dagli eredi del sig. Cantore, la Corte rileva che questi ultimi hanno subìto un danno morale che non può essere riparato con una semplice constatazione di violazione (si veda il paragrafo 21 supra; si veda anche Varnava, sopra citata, § 224).
  5. La Corte ritiene pertanto doversi accordare agli eredi del sig. Cantore la somma di 12.000 EUR congiuntamente per il danno morale subìto.
  6. Per quanto riguarda la domanda relativa alle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, secondo la sua giurisprudenza un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 5.000 EUR per il procedimento dinanzi ad essa e la accorda ai ricorrenti congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto dagli stessi su tale somma a titolo di imposta.

Per questi motivi, la corte, all’unanimità,

  1. Dichiara la doglianza del ricorrente sig. Nicola Cantore, relativa all’articolo 2 della Convenzione, irricevibile;
  2. Dichiara il ricorso ricevibile per il resto;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
  5. Dichiara che la constatazione di una violazione rappresenta di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subìto da tutti i ricorrenti, ad eccezione del ricorrente sig. Nicola Cantore;
  6. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. per quanto riguarda gli eredi del ricorrente sig. Nicola Cantore: 12.000 EUR (dodicimila euro) congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
      2. ai ricorrenti, congiuntamente, la somma di 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi su tale somma a titolo di imposta, per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Péter Paczolay
Presidente

ALLEGATO

N.

Nome COGNOME

Anno di nascita/decesso

Luogo di residenza

1.

Giovanni PERELLI

1964

Taranto

2.

Pasquale ALBANO

1982

Taranto

3.

Anthony George ANTICO

1981

Taranto

4.

Nicola AUGENTI

1982

Taranto

5.

Nicola CANTORE

Eredi:

Antonella BARATTINI e

Angelo CANTORE

1980

Deceduto il 16/10/2017

Taranto

6.

Fabio FRACCASCIA

1977

Taranto

7.

Sergio GALLO

Eredi:

Anna Maria SALAMINA,

Giuliana GALLO e

Laura GALLO

1959

Deceduto il 21/02/2019

Mesagne

8.

Mafalda PELLEGRINI

1962

Taranto

9.

Antonello PERELLI

2001

Taranto

10.

Luigi PROIETTI

1980

Taranto

11.

Stefano SIBILLA

1975

Taranto