Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 maggio 2022 - Ricorso n. 37277/16 - Causa A.A. e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA A.A. E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 37277/16)

SENTENZA

STRASBURGO

5 maggio 2022

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa A.A. e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Péter Paczolay, presidente
  • Erik Wennerström,
  • Raffaele Sabato, giudici,
  • e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 37277/16) presentato contro la Repubblica italiana da 207 cittadini di questo Stato (l'elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza) («i ricorrenti»), rappresentati dall'avvocato A.G. Lana, che il 24 giugno 2016 hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato, presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, dal suo agente, L. D’Ascia, e dal suo ex co-agente M. Aversano,

la decisione di non rivelare l'identità dei ricorrenti,

la decisione di trattare il ricorso in via prioritaria (articolo 41 del regolamento della Corte),

le osservazioni comunicate dal governo convenuto e quelle comunicate in risposta dai ricorrenti,

la decisione di non inserire nel fascicolo le osservazioni della società Riva Fire S.p.A. e delle società del gruppo Riva, autorizzate in precedenza ad intervenire nel procedimento, poiché queste ultime non soddisfacevano le condizioni previste per l'intervento di terzi (articolo 44 § 5 del regolamento della Corte),

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 aprile 2022,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. Il ricorso riguarda le emissioni inquinanti prodotte dall'impianto siderurgico «Ilva», operante nella città di Taranto, e i loro effetti sulla salute della popolazione locale.
  2. Per quanto riguarda i dettagli dei fatti di causa, la Corte rimanda alla sentenza Cordella e altri c. Italia (nn. 54414/13 e 54264/15, §§ 8-91, 24 gennaio 2019). Diversi ricorrenti lavorano o lavoravano nel suddetto stabilimento.
  3. Ai sensi degli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti contestano allo Stato di non aver adottato le misure legali e regolamentari volte a proteggere la loro salute e l'ambiente, e di aver omesso di fornire loro delle informazioni sull'inquinamento e i conseguenti rischi per la salute.
  4. Inoltre, invocando l'articolo 2, i ricorrenti denunciano che il Governo è responsabile di diverse patologie contratte dai ricorrenti o dai loro de cujus.
  5. Infine, invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti sostengono di avere subìto una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO
  1. Il Governo contesta la qualità di vittima dei ricorrenti e ritiene che le loro doglianze siano soltanto di carattere generale.
  2. La Corte rammenta anzitutto che i comuni interessati dalle emissioni nocive della fabbrica Ilva di Taranto sono stati individuati con una delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990: si tratta delle città di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, che sono state classificate «ad alto rischio ambientale». Inoltre, i comuni di Taranto e Statte sono stati inclusi tra i SIN (siti di interesse nazionale per il risanamento) con un decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000.
  3. L’estensione della zona direttamente interessata dalle emissioni nocive della società Ilva è stata perciò individuata con provvedimenti interni, e la Corte constata che ventuno ricorrenti sono residenti in comuni diversi da Taranto, Crispiano Massafra, Montemesola e Statte, ossia i ricorrenti indicati con i numeri 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 e 207 nella lista allegata alla presente sentenza, e che questi ultimi non hanno presentato elementi che permettano di mettere in discussione l’estensione di tale zona.
  4. I ricorrenti sopra indicati non hanno dunque dimostrato di essere stati personalmente colpiti dalla situazione denunciata, e la Corte accoglie l'eccezione sollevata a tale riguardo dal Governo nella misura in cui tali ricorrenti sono interessati (si veda Cordella, sopra citata, §§ 102, 103 e 108).
  5. Il Governo eccepisce, inoltre, che i ricorrenti non hanno debitamente esaurito le vie di ricorso che erano a loro disposizione nel diritto interno.
  6. Per quanto riguarda la doglianza presentata dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, che verte sulla responsabilità dello Stato nelle patologie contratte dai ricorrenti, la Corte osserva che questi ultimi avrebbero potuto intentare un'azione civile di risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile per ottenere la riparazione dei danni asseritamente subiti. Essa conclude pertanto che questa parte del ricorso dovrebbe essere respinta per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
  7. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni del Governo, la Corte osserva che esse sono identiche a quelle sollevate nell'ambito della causa Cordella (sopra citata, §§ 110-113), nella quale la Corte aveva respinto tali eccezioni. Nel caso di specie, la Corte non vede alcuna argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa e ritiene, pertanto, che tali eccezioni debbano essere respinte (si veda Cordella, sopra citata, §§ 121-127).
  8. La Corte osserva che le altre doglianze dei ricorrenti relative agli articoli 2 e 8 della Convenzione (si veda il paragrafo 3 supra) devono essere analizzate unicamente sotto il profilo del loro diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'articolo 8 della Convenzione (Radomilja e altri c. Croazia [GC], 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018).
  9. Essa constata, infine, che la parte del ricorso relativa agli articoli 8 e 13 della Convenzione non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, e pertanto la dichiara ricevibile.
  1. sulla dedotta violazione degli articoli 8 e 13 della convenzione
  1. I principi generali riguardanti dei danni all’ambiente che possono pregiudicare il benessere delle persone sono stati riassunti nella sentenza Cordella (sopra citata, §§ 157-160).
  2. In tale sentenza di principio, la Corte ha concluso che la gestione, da parte delle autorità nazionali, delle questioni ambientali inerenti all'attività di produzione della società Ilva di Taranto era a un punto morto. Essa ha constatato anche il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che metteva in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio.
  3. Inoltre, la Corte ha considerato che le autorità nazionali avevano omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata, e che il giusto equilibrio da garantire tra, da un lato, l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all'ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altro, l'interesse della società nel suo insieme non era stato rispettato. Perciò, la Corte aveva concluso che l'articolo 8 della Convenzione era stato violato.
  4. La Corte ha considerato, inoltre, che nessuna azione di natura penale, civile o amministrativa possa rispondere all'obiettivo delle persone interessate, ossia ottenere il risanamento della zona interessata, e che sia stato violato anche l’articolo 13 della Convenzione.
  5. Passando al caso di specie, dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti interessati.
  6. La Corte osserva anche che la procedura di esecuzione della sentenza Cordella (sopra citata) è pendente dinanzi al Comitato dei Ministri. Dal rapporto relativo alla sua 1398a riunione (DH 9-11 marzo 2021) risulta che le autorità nazionali hanno omesso di fornire informazioni precise riguardanti l'attuazione effettiva del piano ambientale, elemento fondamentale affinché il funzionamento dell'acciaieria non continui a presentare rischi per la salute.
  7. A tale riguardo, la Corte tiene a ribadire che i lavori di risanamento dell’impianto e del territorio interessato dall’inquinamento ambientale sono di primaria importanza e urgenti, e che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali e recante l’indicazione delle misure e delle azioni necessarie ad assicurare la protezione ambientale e sanitaria della popolazione, deve essere messo in esecuzione nel più breve tempo possibile (si veda Cordella, sopra citata, § 182).
  8. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene dunque che i ricorrenti interessati abbiano subìto una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata, e del loro diritto a un ricorso effettivo, protetti rispettivamente dagli articoli 8 e 13 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tali disposizioni.
  1. sull’applicazione dell’articolo 41 della convenzione
  1. I ricorrenti interessati chiedono la somma di 20.000 euro (EUR) ciascuno per danno materiale per i ricorrenti in vita, e di 40.000 EUR congiuntamente, allo stesso titolo, per gli eredi delle persone decedute. Essi chiedono anche la somma di 30.000 EUR ciascuno per danno morale, per quanto riguarda i ricorrenti in vita, e di 60.000 EUR congiuntamente, allo stesso titolo, per gli eredi delle persone decedute. Infine, essi chiedono la somma di 300 EUR per ciascun ricorrente per le spese che affermano di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte, senza tuttavia fornire alcun documento giustificativo a sostegno di tale domanda.
  2. Il Governo contesta tali richieste e afferma che i ricorrenti hanno omesso di produrre prove a sostegno della loro domanda di risarcimento e di rimborso delle spese.
  3. La Corte non vede alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto. Essa respinge dunque la domanda formulata a questo titolo. Per quanto riguarda il danno morale, nelle circostanze del caso di specie la Corte ritiene che le constatazioni di violazione della Convenzione alle quali è giunta costituiscano una riparazione sufficiente per il danno morale subìto dai ricorrenti.
  4. Per quanto riguarda la domanda relativa alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, quest'ultima constata che i ricorrenti hanno omesso di produrre documenti a sostegno delle loro richieste. In queste circostanze, tale domanda deve essere respinta.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

  1. Dichiara il ricorso irricevibile per quanto riguarda la parte dello stesso presentata dai ricorrenti indicati con i numeri 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 e 207 nell'elenco allegato alla presente sentenza;
  2. Dichiara la doglianza relativa all'articolo 2 della Convenzione irricevibile;
  3. Dichiara il ricorso ricevibile per il resto;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
  5. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
  6. Dichiara che la constatazione di una violazione rappresenta di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subìto dai ricorrenti interessati;
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Péter Paczolay
Presidente

ALLEGATO

 

N.

Iniziali dei ricorrenti

Anno di nascita/decesso

Luogo di residenza dei ricorrenti o dei loro de cujus

1.

A.A.

1966

Pulsano

2.

D.A.

1970

Taranto

3.

G.A.

1970

Taranto

4.

1991

Taranto

5.

L.A.

1951

Taranto

6.

G.A.

1949

Taranto

7.

R.A.

1944

Taranto

8.

L.A.

1934

Taranto

9.

M.A.

1955

San Giorgio Ionico

10.

E.A.

1965

San Giorgio Ionico

11.

V.B.

1978

Taranto

12.

A.B.

1952

Statte

13.

M.B.

1932

Statte

14.

M.B.

1980

Crispiano

15.

S.B.

1971

Crispiano

16.

V.B.

1943

Pulsano

17.

V.B.

1955

Taranto

18.

N.B.

1933

Statte

19.

A.B.

1963

Taranto

20.

F.B.

1946

Taranto

21.

G.B.

1964

Taranto

22.

P.B.

1957

Sava

23.

B.B.

1970

Taranto

24.

G.C.

1973

Taranto

25.

M.C.

1978

Taranto

26.

M.C.

1968

Taranto

27.

G.C.

1947

Statte

28.

C.C.

1987

Deceduto il 18/08/2003

Taranto

29.

 

T.C.

1952

Taranto

30.

C.C.

1972

Statte

31.

G.C.

1951

Taranto

32.

C.C.

1987

Taranto

33.

V.C.

1935

Taranto

34.

V.C.

1939

Taranto

35.

A.C.

1988

Taranto

36.

A.C.

1971

Taranto

37.

P.C.

1986

Taranto

38.

G.C.

1974

Deceduto il 21/03/2019

Taranto

39.

C.C.

1985

Massafra

40.

G.C.

1971

Massafra

41.

A.C.

1967

Crispiano

42.

F.C.

1973

Taranto

43.

G.C.

1971

Taranto

44.

G.C.

1979

Taranto

45.

S.C.

1969

Taranto

46.

C.C.

1958

Taranto

47.

S.C.

1970

Statte

48.

L.C.

1959

Taranto

49.

A.C.

1980

Taranto

50.

G.C.

1939

Taranto

51.

G.C.

1940

Taranto

52.

C.C.

1970

San Giorgio Ionico

53.

C.D.

1943

Taranto

54.

F.D.

1963

Taranto

55.

 

A.D.

1948

Massafra

56.

D.D.

1939

Taranto

57.

E.D.

1990

Taranto

58.

P.D.

1961

Taranto

59.

F.D.

1945

Taranto

60.

M.D.

1958

Taranto

61.

R.D.

1949

Pulsano

62.

S.D.

1961

Pulsano

63.

M.D.

1964

Taranto

64.

C.D.

1947

Taranto

65.

L.D.

1957

Taranto

66.

M.D.

1969

Pulsano

67.

P.D.

1943

Pulsano

68.

E.D.

1940

Taranto

69.

G.D.

1946

Taranto

70.

F.D.

1943

Taranto

71.

A.D.

1944

Taranto

72.

L.D.

1955

Taranto

73.

S.D.

1975

Taranto

74.

E.D.

1951

Taranto

75.

A.F.

1968

Statte

76.

A.F.

1949

Taranto

77.

P.F.

1974

Statte

78.

E.F.

1961

Statte

79.

V.F.

1989

Statte

80.

E.F.

1978

Taranto

81.

R.F.

1977

Taranto

82.

T.F.

1981

Taranto

83.

C.F.

1932

Taranto

84.

C.F.

1951

Deceduto il 28/03/2018

Leporano

85.

G.G.

1944

Taranto

86.

M.G.

1947

Taranto

87.

M.G.

1942

Taranto

88.

T.G.

1951

Taranto

89.

V.G.

1953

Taranto

90.

D.G.

1947

Massafra

91.

G.G.

1980

Massafra

92.

M.G.

1972

Massafra

93.

N.G.

1987

Massafra

94.

P.G.

1971

Massafra

95.

R.G.

1975

Massafra

96.

M.G.

1986

Statte

97.

C.G.

1932

Taranto

98.

G.I.

1937

Taranto

99.

E.I.

1941

Taranto

100.

F.I.

1960

Taranto

101.

F.L.

1947

Statte

102.

M.L.

1950

Statte

103.

A.L.

1971

Taranto

104.

P.L.

1972

Taranto

105.

A. L.

1974

Taranto

106.

F.L.

1975

Taranto

107.

R.L.

1987

Taranto

108.

C.L.

1966

Statte

109.

R.L.

1955

Deceduta il 30/06/2016

Taranto

110.

E.L.

1951

Taranto

111.

L.L.

1942

Taranto

112.

A.L.

1972

Taranto

113.

L.L.

1978

Taranto

114.

D.L.

1958

Taranto

115.

G.L.

1953

Taranto

116.

D.L.

1952

Taranto

117.

M.L.

1969

Statte

118.

E.L.

1957

Taranto

119.

M.L.

1966

Taranto

120.

S.M.

1967

Pulsano

121.

A.M.

1975

Pulsano

122.

C.M.

1963

Taranto

123.

A.M.

1976

Statte

124.

V.M.

1942

Taranto

125.

S.M.

1951

Massafra

126.

F.M.

1936

Massafra

127.

R.M.

1932

Pulsano

128.

C.M.

1942

Taranto

129.

A.M.

1948

Taranto

130.

F.M.

1962

Taranto

131.

E.M.

1957

Taranto

132.

I.M.

1949

Taranto

133.

R.M.

1966

Taranto

134.

G.M.

1945

Taranto

135.

C.N.

1964

Taranto

136.

M.O.

1970

Taranto

137.

M.O.

1950

Taranto

138.

T.O.

1962

Taranto

139.

O.O.

1938

Pulsano

140.

G.P.

1943

Taranto

141.

M.P.

1938

Taranto

142.

A.P.

1964

Taranto

143.

F.P.

1953

Leporano

144.

C.P.

1964

Taranto

145.

V.P.

1989

Pulsano

146.

V.P.

1977

Taranto

147.

F.P.

1961

Taranto

148.

C.P.

1960

Statte

149.

E.P.

1958

Taranto

150.

A.P.

1938

Taranto

151.

C.P.

1939

Taranto

152.

G.P.

1986

Taranto

153.

M.P.

1942

Taranto

154.

A.P.

1957

Taranto

155.

C.P.

1966

Leporano

156.

C.P.

1949

Taranto

157.

S.P.

1951

Taranto

158.

V.P.

1955

Taranto

159.

M.P.

1965

Taranto

160.

T.P.

1944

Taranto

161.

F.P.

1996

Pulsano

162.

V.P.

1944

Taranto

163.

C.P.

1937

Taranto

164.

S.P.

1943

Taranto

165.

G.P.

1953

Taranto

166.

I.Q.

1946

Taranto

167.

S.Q.

1954

Taranto

168.

S.R.

1962

San Giorgio Ionico

169.

E.R.

1934

Taranto

170.

A.R.

1933

Taranto

171.

A.R.

1951

Crispiano

172.

N.R.

1952

Taranto

173.

F.R.

1954

Taranto

174.

L.R.

1966

Taranto

175.

P.R.

1962

Taranto

176.

A.R.

1943

Taranto

177.

M.R.

1946

Taranto

178.

F.R.

1959

Taranto

179.

E.S.

1944

Taranto

180.

R.S.

1937

Taranto

181.

A.S.

1948

Taranto

182.

G.S.

1947

Taranto

183.

M.S.

1958

Taranto

184.

G.S.

1971

Statte

185.

N.S.

1975

Taranto

186.

M.S.

1980

Taranto

187.

V.S.

1942

Taranto

188.

C.S.

1957

Taranto

189.

V.S.

1933

Taranto

190.

G.S.

1946

Taranto

191.

A.S.

1973

Taranto

192.

A.S.

1969

Taranto

193.

M.S.

1946

Massafra

194.

A.T.

1972

Taranto

195.

C.T.

1942

Taranto

196.

A.T.

1958

Taranto

197.

I.T.

1972

Taranto

198.

G.T.

1957

Taranto

199.

A.T.

1969

Taranto

200.

P.T.

1944

Taranto

201.

M.T.

1961

Taranto

202.

S.T.

1945

Taranto

203.

L.V.

1948

Taranto

204.

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1971

Taranto

205.

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1960

Pulsano

206.

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1971

Taranto

207.

M.Z.

1959

Pulsano