Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 aprile 2022 - Ricorso n. 24984/20 - Causa Imeri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA IMERI c. ITALIA

(Ricorso n. 24984/20)

SENTENZA

STRASBURGO

28 aprile 2022

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Imeri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 24984/20) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Marco Imeri («il ricorrente»), nato nel 1976, residente a Cellio con Breia, e rappresentato dall'avv. A. Mascia, del foro di Verona, che il 16 giugno 2020 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato,
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 29 marzo 2022,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

1. Il ricorso riguarda la dedotta violazione del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente dovuta all'impossibilità per quest'ultimo di esercitare il suo diritto di visita a causa dell'opposizione della madre della minore e della dedotta mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure volte a garantire l'attuazione del suo diritto di visita.

2. Il 27 settembre 2016, dall'unione tra il ricorrente e A.S., nacque una bambina, B. Nel gennaio 2017 il ricorrente fu costretto da A.S. a lasciare la loro casa. A partire da quel momento, il ricorrente non fu più in grado di esercitare pienamente il suo diritto di visita.

3. Tra febbraio e marzo 2017, il ricorrente incontrò sua figlia due volte alla settimana per due ore e, ogni due settimane, per due ore durante il fine settimana. In seguito, in ragione dell'opposizione di A.S., il ricorrente poté incontrare la figlia soltanto in presenza di A.S. o delle sue amiche.

4. A seguito del procedimento di separazione giudiziale avviato da A.S. il 24 marzo 2017 dinanzi al tribunale di Biella, fu disposta una perizia sul ricorrente e su A.S.

5. A partire dal mese di ottobre 2017, i servizi sociali fissarono gli incontri tra il ricorrente e la figlia in spazio neutro alla presenza di un educatore, nella misura di un'ora alla settimana.

6. Secondo la perizia c'era un’accesa conflittualità tra il ricorrente e A.S. Quest'ultima si sentiva minacciata dal ricorrente nel suo ruolo di donna e di madre. Tuttavia, l'esperto escluse l'esistenza di qualsiasi aspetto patologico nel ricorrente.

7. Con una ordinanza del 14 dicembre 2017, il presidente del tribunale, basandosi sulle conclusioni della perizia, autorizzò il ricorrente a vedere sua figlia una volta alla settimana per due ore in spazio neutro. Incaricò i servizi sociali di prevedere progressivamente degli incontri liberi nell'interesse superiore della minore.

8. Il ricorrente interpose appello avverso il provvedimento del tribunale dinanzi alla corte d'appello di Torino chiedendo un diritto di visita più ampio.

9. Tra dicembre 2017 e giugno 2018, i servizi sociali, senza rispettare il provvedimento del tribunale, organizzarono una sola visita a settimana della durata di un'ora.

10. Una relazione dei servizi sociali depositata nell'aprile 2018 sottolineò positivamente lo sviluppo del rapporto tra il ricorrente e sua figlia, mentre una seconda relazione presentata nel novembre 2018 mise in evidenza l'opposizione di A.S. agli incontri liberi a causa di una presunta pericolosità del ricorrente. I servizi sociali insistettero, tuttavia, per organizzare degli incontri liberi.

11. Il 2 maggio 2018 la corte d'appello di Torino respinse l'appello del ricorrente (paragrafo 8 supra).

12. Il 14 febbraio 2019 i servizi sociali informarono il tribunale che erano stati organizzati degli incontri liberi, ma che vi era opposizione da parte di A.S.

13. Il 15 marzo 2019, vista la difficoltà nell'organizzazione degli incontri e la conflittualità tra le parti, il giudice decise di ordinare una nuova perizia e sospese gli incontri fino al 30 aprile 2019.

14. Secondo la perizia, il rapporto tra il ricorrente e sua figlia era positivo mentre la madre aveva difficoltà e si opponeva all'organizzazione degli incontri liberi. L'esperto propose un calendario di incontri per permettere al ricorrente di vedere la figlia al di fuori dello spazio neutro.

15. Nel dicembre 2019 il ricorrente si recò, per la prima volta, accompagnato da un'educatrice, all'uscita della scuola materna di B.

16. Il 2 gennaio 2020 il giudice sentì la psicologa di A.S. che riteneva il ricorrente pericoloso perché era pendente un procedimento penale contro di lui.

17. L'11 marzo 2020 il presidente del tribunale di Biella, su richiesta dei servizi sociali, indicò che le modalità di visita dovevano seguire le indicazioni contenute nei provvedimenti precedenti.

18. Tra marzo 2020 e giugno 2020, gli incontri tra il ricorrente e sua figlia furono interrotti: il ricorrente non fu più in grado di incontrare sua figlia a causa dell'indisponibilità del centro in cui si dovevano svolgere le visite, nonostante i decreti del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell'8 e 9 marzo che autorizzavano gli spostamenti motivati dall'esercizio di un diritto di visita e di alloggio.

19. Con sentenza del 29 aprile 2020, il tribunale pronunciò la separazione giudiziale tra il ricorrente e A.S. e confermò l’affidamento di B. ai servizi sociali per una durata di due anni. Per quanto riguarda il diritto di visita, il tribunale decise che il ricorrente poteva incontrare sua figlia, in un primo periodo, solo una volta alla settimana in presenza di un educatore e che, in seguito, gli incontri dovevano essere organizzati al di fuori dello spazio neutro.

20. Tra luglio 2020 e ottobre 2020 i servizi sociali organizzarono degli incontri protetti.

21. A partire da novembre 2020, il ricorrente poté incontrare sua figlia al di fuori dello spazio neutro e accoglierla a casa sua per qualche ora.

22. Il procedimento penale aperto contro il ricorrente per i reati di pornografia infantile e detenzione di materiale pedopornografico a seguito di una denuncia di A.S. fu archiviato il 17 gennaio 2020.

23. Il ricorrente lamenta un atteggiamento di opposizione da parte della madre di sua figlia e rimprovera alle autorità interne di non aver adottato misure rapide tali da assicurare l'attuazione del suo diritto di visita e del suo diritto alla bigenitorialità. Il ricorrente afferma di essere quindi privato della possibilità di esercitare il suo diritto di visita nelle condizioni fissate dai tribunali e ritiene che ciò costituisca una violazione del suo diritto alla vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

24. La Corte ritiene di non doversi pronunciare sull’eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, in quanto delle eccezioni simili sono già state respinte nelle cause Terna c. Italia (n. 21052/18, § 90, 14 gennaio 2021), e A.T. c. Italia (n. 40910/19, § 53, 24 giugno 2021).

25. I principi generali applicabili sono consolidati nella giurisprudenza della Corte e sono stati di recente diffusamente esposti nelle sentenze Terna, sopra citata, R.B. e M. c. Italia, n. 41382/19, 22 aprile 2021, e A.T., sopra citata.

26. La Corte osserva che, nel caso di specie, fin dall’inizio della separazione dei genitori, quando la figlia aveva soltanto quattro mesi, le autorità non hanno adottato misure concrete e utili volte all’instaurazione di contatti effettivi, e constata che le autorità hanno lasciato alla madre della minore la libertà di scegliere unilateralmente (Improta c. Italia, n. 66396/14, 4 maggio 2017) le modalità dei contatti, impedendo in tal modo che si stabilisse una vera relazione tra il ricorrente e la figlia.

27. La Corte rammenta che, quando sorgono delle difficoltà dovute principalmente al rifiuto, da parte del genitore con il quale vive il figlio, di consentire contatti regolari tra quest’ultimo e l’altro genitore, spetta alle autorità competenti adottare le misure adeguate per sanzionare tale mancanza di collaborazione (Improta, sopra citata, § 50).

28. Anzitutto, i servizi sociali hanno tollerato che la madre decidesse in maniera unilaterale le modalità del diritto di visita del ricorrente, e hanno accolto le sue richieste di incontri protetti. Successivamente, il presidente del tribunale ha impiegato nove mesi per pronunciarsi sulla domanda del ricorrente relativa al suo diritto di visita e, quando il diritto di visita è stato fissato in ragione di due ore alla settimana, i servizi sociali hanno continuato a organizzare un incontro di un'ora soltanto a settimana fino a giugno 2018. Di conseguenza, la Corte conclude che vi è stato un ritardo ingiustificato da parte delle autorità nazionali e constata che i servizi sociali non hanno correttamente eseguito la decisione del tribunale.

29. Inoltre, la Corte osserva che, nonostante la valutazione positiva dell'esperto per quanto riguarda la relazione tra il ricorrente e sua figlia, e malgrado le richieste dei servizi sociali di prevedere degli incontri liberi, il tribunale, di fronte all'opposizione di A.S., ha anzitutto disposto una seconda perizia, e ha successivamente deciso, sulla base del parere dell'esperto, di prevedere anche degli incontri al di fuori dello spazio neutro, per poi stabilire, nella sentenza di separazione del 2020, che il ricorrente poteva vedere sua figlia esclusivamente in spazio neutro una volta alla settimana in attesa che i servizi sociali organizzassero degli incontri liberi. La Corte constata che quest'ultima decisione è stata adottata tre anni dopo l'inizio del procedimento senza prendere in considerazione i progressi fatti nel frattempo, e senza che vi fossero nuovi motivi che giustificassero una tale limitazione del diritto alla bigenitorialità del ricorrente.

30. La Corte osserva anche che non è stato effettuato alcun controllo sull'attività e sulle omissioni dei servizi sociali da parte delle autorità giudiziarie durante il confinamento del 2020. I servizi sociali non hanno organizzato gli incontri durante il primo periodo di confinamento, e nemmeno successivamente (paragrafo 18 supra), benché gli spostamenti motivati dall'esercizio di un diritto di visita e di alloggio fossero autorizzati (si veda A.T., sopra citata, §§ 45-46). Ora, sebbene gli strumenti giuridici previsti dal diritto italiano sembrino sufficienti, secondo la Corte, per permettere allo Stato convenuto di assicurare in astratto il rispetto degli obblighi positivi derivanti dell'articolo 8 della Convenzione, si deve constatare, nel caso di specie, che le autorità non hanno utilizzato gli strumenti giuridici esistenti per permettere al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita.

31. Dopo la fine del confinamento, il ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di visita soltanto in maniera molto limitata fino a novembre 2020, quando, dopo la comunicazione del ricorso al Governo convenuto, sono stati organizzati nuovi incontri liberi dai servizi sociali conformemente alla sentenza del tribunale.

32. La Corte osserva, inoltre, che l'indagine penale avviata a seguito della denuncia di A.S. è stata archiviata.

33. Alla luce di quanto sopra esposto, e dopo un'analisi approfondita delle osservazioni delle parti e della giurisprudenza pertinente, nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali non abbiano compiuto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e assicurare il suo diritto alla bigenitorialità, e che abbiano violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare.

34. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

35. Il ricorrente chiede la somma di 40.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di avere subìto, la somma di 16.288,79 euro (EUR) per le spese che afferma di avere sostenuto nell'ambito del procedimento condotto dinanzi ai giudici interni, e la somma di 7.200 EUR per le spese che afferma di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte.

36. Il Governo si oppone e ritiene che nulla sia dovuto per le spese per il procedimento interno.

37. La Corte accorda al ricorrente la somma di 7.000 EUR per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

38. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di 6.000 EUR per tutte le spese, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma dal ricorrente a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
  3. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. 7.000 EUR (settemila euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
      2. 6.000 EUR (seimila euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 aprile 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto