Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 gennaio 2022 - Ricorso n. 48039/12 - Causa Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA IMMOBILIARE PODERE TRIESTE S.R.L. c. ITALIA
(Ricorso n. 48039/12)

SENTENZA

STRASBURGO

13 gennaio 2022

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 48039/12) proposto contro la Repubblica italiana da una società di diritto italiano, Immobiliare Podere Trieste S.r.l. («la società ricorrente»), rappresentata dall’avvocato N. Paoletti, del foro di Roma, che il 9 luglio 2012 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, Avvocato dello Stato,
le osservazioni delle parti,
la decisione con la quale la Corte ha respinto l’opposizione del Governo all’esame del ricorso da parte di un comitato,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 30 novembre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

1. All’epoca in cui è stato presentato questo ricorso, la società ricorrente lamentava la mancata esecuzione di una sentenza del tribunale di Roma dell’11 novembre 2010 con la quale il Comune di Roma veniva condannato al pagamento in suo favore della somma di 40.924.326,13 (EUR) a titolo di risarcimento danni per l’espropriazione del suo terreno. A tale somma andava aggiunto l’importo di 143.865,42 EUR per spese di lite da maggiorare delle spese generali, del contributo per la cassa di previdenza degli avvocati e dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge nazionale.

2. Dopo la presentazione del suddetto ricorso, nell’ambito di un’altra causa intentata dalla società ricorrente, che verteva sull’incompatibilità dell’espropriazione del terreno con il diritto al rispetto dei propri beni sancito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia, n. 19041/04, 16 novembre 2006), la Corte accordò alla società ricorrente 47.700.000 EUR per danno materiale, 20.000,00 EUR per danno morale e 20.000,00 EUR per spese (Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), n. 19041/04, 23 ottobre 2012).

3. Con lettera del 15 marzo 2019, la società ricorrente informò la Corte che, in ragione dell’evoluzione della procedura di esecuzione della sentenza emessa nell’ambito della causa sopra citata, rinunciava al recupero del risarcimento danni riconosciuto dal tribunale di Roma. Allo stesso tempo, la società ricorrente indicò che intendeva proseguire il suo ricorso relativamente alla somma accordata dal tribunale di Roma per le spese di lite.

4. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la società ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza del tribunale di Roma dell’11 novembre 2010, nella parte in cui quest’ultimo le accorda una somma per le spese di lite.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

5. Il Governo eccepisce che la società ricorrente avrebbe perso la qualità di vittima a seguito del versamento, nell'ambito della procedura di esecuzione della sentenza Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), sopra citata, degli importi accordati dalla Corte, in particolare la somma di 20.000,00 EUR per le spese, comprese le spese per i procedimenti svoltisi dinanzi ai giudici interni.

6. La Corte rammenta di aver trattato un'obiezione analoga nella sentenza sopra citata (ibid., §§ 16-17). In tale occasione, essa ha ritenuto che, nel procedimento di appello contro la sentenza del tribunale di Roma, che all’epoca era ancora pendente, i giudici nazionali avrebbero tenuto conto delle somme accordate dalla Corte e avrebbero in tal modo evitato un doppio indennizzo.

7. Risulta infatti dal testo della sentenza della corte d'appello di Roma del 13 maggio 2020 che la questione se le somme riconosciute a titolo di spese di lite dal tribunale di Roma fossero dovute anche dopo la sentenza Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), sopra citata, è stata ampiamente discussa dalle parti nel corso del procedimento di secondo grado. La corte d'appello ha quindi potuto tenere conto di tutte le somme che questa Corte ha accordato all'interessata e, in seguito a tale esame, ha confermato, per quanto interessa il presente caso, la sentenza del tribunale di Roma in relazione alle spese del procedimento di primo grado.

8. Di conseguenza, la società ricorrente non ha perso la qualità di vittima e l'eccezione del Governo su questo punto deve essere respinta.

9. Il Governo eccepisce inoltre il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto la società ricorrente ha intentato un altro procedimento dinanzi ai giudici interni, attualmente pendente dinanzi al tribunale di Roma. La Corte constata che, nell'ambito del procedimento attualmente pendente, la società ricorrente ha chiesto un decreto ingiuntivo per ottenere degli interessi sugli importi accordati dalla Corte nella sentenza Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), sopra citata, mentre, nella presente causa, la società ricorrente lamenta la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria interna emessa in suo favore.

10. Tenuto conto del fatto che i due procedimenti riguardano richieste diverse, la Corte respinge la suddetta eccezione.

11. Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate né irricevibili per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte le dichiara ricevibili.

12. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, e Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto del presente caso.

13. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nella fattispecie le autorità italiane non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e nei tempi previsti dalla legge la decisione giudiziaria emessa in favore della società ricorrente.

14. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

15. La società ricorrente chiede la somma di 201.987,03 EUR per danno materiale, ossia la somma che le è stata riconosciuta con la sentenza del tribunale di Roma per le spese di lite (143.865,42 EUR), maggiorata delle spese generali, del contributo alla cassa di previdenza degli avvocati e dell’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il danno morale, la società ricorrente chiede alla Corte di deliberare in via equitativa. Essa chiede, inoltre, la somma di 20.875,63 EUR per le spese che afferma di avere sostenuto nell’ambito del procedimento condotto dinanzi alla Corte.

16. Il Governo contesta le richieste della società ricorrente e afferma che il danno morale non è stato dimostrato.

17. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, Antonetto, De Luca, e Pennino, sentenze sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare alla società ricorrente la somma di 201.987,03 EUR per danno materiale, e la somma di 6.700 EUR per danno morale, più l’importo eventualmente dovuto su tali somme a titolo di imposta dalla società ricorrente.

18. Per quanto riguarda le spese, secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenerne il rimborso solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, vista l’assenza di documenti giustificativi di pagamenti relativi alle spese sostenute dalla società ricorrente per il procedimento dinanzi ad essa, la Corte non riconosce alcuna somma a questo titolo.

19. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  3. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla società ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. 201.987,03 EUR (duecentounomilanovecentoottatasette euro e tre centesimi), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta dalla società ricorrente, per danno materiale;
      2. 6.700 EUR (seimilasettecento euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 gennaio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Peter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto